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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 5722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5722 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. 12736/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 12736/2024 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente tra
“ con sede a Genzano di Roma (RM) ed ivi Parte_1
elettivamente domiciliata alla Via degli Scipioni 268/A, presso lo studio dell'avv. Piero
FRATTARELLI, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e e residenti in [...]ed ivi Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliati alla via Carmignano 9, presso lo studio dell'avv. Mauro
PIETRANGELI BERNABEI, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti;
pagina 1 di 8 -CONVENUTO-
e
) nato a [...] in data [...] e Controparte_3 C.F._1
residente in [...];
-CONVENUTO CONTUMACE-
e
“ ) con sede in Roma Controparte_4 P.IVA_1
(RM), alla via Misurina nr. 63;
-CONVENUTO CONTUMACE-
e
“ ) con sede in Roma (RM), alla via Misurina Controparte_5 P.IVA_2
nr. 63;
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI (rito vigente):
• parte attorea: “accertare e dichiarare che le cause delle infiltrazioni nel locale adibito a supermercato gestito dall'attrice, sito in Roma in viale Partenope angolo via Genazzano, e per cui è causa, sono quelle individuate dal CTU, Arch.
, nell'elaborato a sua firma del 20.09.2023, depositato nell'ambito del Per_1
giudizio RG nr. 63275/2022, e che inoltre i danni lamentati nei locali condotti in locazione dall'attrice, ed il conseguente pericolo alla incolumità dei clienti del pagina 2 di 8 supermercato, sono conseguenza diretta delle predette infiltrazioni. Per l'effetto, preso atto da un lato della originaria adesione dichiarata dalle società CP_4
e nonché dai coniugi e
[...] CP_4 CP_5 CP_1 CP_2
dall'altro dell'opposizione dell' ordinare al 2 convenuto, CP_3 CP_3
, di concorrere alle lavorazioni indicate nel predetto elaborato peritale
[...]
nella parte che attiene al terrazzo, e al muro divisorio, di sua proprietà, e comunque condannando il predetto a sostenere la quota a lui spettante delle spese necessarie all'esecuzione di tutti i lavori elencati dal CTU nel suo elaborato, secondo il riparto di cui all'art. 1126 c.c. Stante la contumacia delle società e ordinare anche a tali convenuti CP_4 CP_4 CP_5
l'esecuzione degli interventi di cui sopra e con le modalità già dette con spese da ripartirsi secondo il criterio di cui all'art. 1126 c.c. Analogo ordine non è necessario nei confronti dei coniugi e che si sono costituiti CP_1 CP_2
in giudizio aderendo alle richieste attoree. Ciò entro il termine perentorio che il
Tribunale vorrà fissare tenendo conto dell'urgenza del caso in esame.
Disponendo inoltre che l'attrice possa richiedere l'ausilio della forza pubblica, qualora l'Arch. non consentisse l'accesso al terrazzo di sua proprietà CP_3
per dar corso alle predette lavorazioni da parte della ditta prescelta dalla maggioranza dei compartecipi, nel termine fissato dal Tribunale (integrando in tal modo una sostanziale e continuativa opposizione all'esecuzione di dette lavorazioni); 3) Accertare e dichiarare che la necessità del sopra descritto procedimento di ATP, è stata determinata esclusivamente dalla illegittima resistenza e/o opposizione del convenuto in quanto tutti gli altri CP_3
proprietari degli immobili interessati dalle infiltrazioni per cui è causa, hanno da subito manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di straordinaria manutenzione indicati dal CTU, e per l'effetto condannare il convenuto CP_3
al rimborso in favore della società attrice, degli importi
[...] Parte_1
da questa già corrisposti al predetto CTU, nella misura liquidata dal Giudice e pagina 3 di 8 pari ad € 4.694,30 oltre al rimborso di quanto corrisposto alla società ausiliaria del CTU, pari ad € € 1.403,00 (all. nr. 6 e 7 del fascicolo attoreo), nonché alle spese legali relative all'assistenza dell'esponente attrice nel giudizio di ATP, liquidate secondo i parametri del DM 55/2014 nella misura di € 3.442,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e rimborso del contributo unico e marca per l'iscrizione al ruolo, versarti nella misura di € 286,00, nonché le spese di notifica postali 3 per € 35,10, e quindi complessivamente € 5.343,39
(somma già corrisposta dalla come testimonia la fattura nr. 10/24, Parte_1
all. nr. 14 del fascicolo di costituzione dell'attrice). Complessivamente per questa fase € 11.440,69; 4) Accertare e dichiarare che la necessità del presente giudizio di merito è stata determinata esclusivamente dalla illegittima resistenza e/o opposizione del convenuto in quanto tutti gli altri proprietari degli CP_3
immobili interessati dalle infiltrazioni per cui è causa, hanno subito aderito al progetto di esecuzione dei lavori indicati dal CTU, per l'effetto condannare il solo convenuto alla refusione dei compensi professionali e delle Controparte_3
spese relative al presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri stabiliti nel
DM 55/2014, per il valore della causa pari ad € 86.827,19 (come determinato dal
CTU nominato), e quindi nella misura di € 14.103,00 per le quattro fasi nelle quali si è articolato il giudizio di merito oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, nonché il rimborso del contributo unico e della marca applicati per l'introduzione del giudizio nella misura di € 786,00.
Complessivamente per la sola fase di merito: € 21.363,97; 5) Accertare e dichiarare che la necessità del ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa è stata determinata esclusivamente dalla illegittima opposizione dell'Arch. CP_3
(avendo tutte le altre parti da tempo aderito ai lavori di straordinaria manutenzione descritti dal CTU), e per l'effetto condannare il convenuto contumace Arch. al rimborso in favore della società attrice Controparte_3
dei compensi professionali relativi all'assistenza legale prestata Parte_1
pagina 4 di 8 nell'ambito del predetto ricorso d'urgenza, da liquidarsi secondo i parametri stabiliti nel DM 55/2014 oltre al rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge. 6) Compensare le spese della presente causa nei confronti dei Sig.ri ed della Controparte_1 Controparte_2 [...]
e della società ; Controparte_6 CP_5
• parte convenuta costituita: 1) Accertare e dichiarare la fondatezza delle pretese della società attrice nei confronti dell'Arch. , accertando e dichiarando Controparte_3
che gli scriventi hanno sempre manifestato la loro disponibilità ad eseguire i lavori indicati nella CTU e che i detti lavori non sono stati effettuati solo in virtù del rifiuto dell'Arch. il quale ha illegittimamente negato la sua disponibilità ad CP_3
eseguire anche i lavori nel terrazzo di sua proprietà, lavori necessariamente da realizzarsi congiuntamente e contestualmente. 2) Accertare e dichiarare che i lavori sui due terrazzi e quelli all'interno della proprietà sottostante adibita a supermercato gestito dalla , vanno ripartiti ex art. 1126 c.c., ossia Parte_1
1/3 a carico dei sig.ri e dell'Arch. e per i 2/3 Controparte_7 Controparte_3
a carico delle società e e proprietarie CP_4 CP_4 CP_5
dell'immobile sottostante condotto in locazione dalla , oppure nella Parte_1
diversa misura più di Giustizia. 3) Condannare l'Arch. al Controparte_3
pagamento in favore degli scriventi delle spese di lite ex D.M. 55/2014 e delle eventuali spese peritali che dovessero essere affrontate.”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea espone e documenta di essere conduttore in locazione di immobile sito in
Roma, indicato in atti, nel quale esercita attività di vendita al pubblico di generi alimentari e non.
pagina 5 di 8 Narra la parte che nel luglio del 2022 si è verificato il cedimento di un laterizio del solaio di copertura dei locali, in un punto aperto al pubblico. Rimossi i pannelli in cartongesso, si rilevava copiosa infiltrazione di acqua
Nell'agosto del 2022 aveva luogo un sopralluogo con tutti i proprietari dei lastrici sovrastanti e -stante opposizione dell'odierno convenuto si incardinava CP_3
procedimento ex art. 696 c.p.c. (proc. 63275/2022), esitato con il deposito della relazione peritale.
Il CTU designato indicava le cause delle infiltrazioni e gli interventi necessari a eliminarle e parte attorea fa riferimento a dette valutazioni.
Argomentando su responsabilità dei convenuti e sui danni patiti, la parte ha reso le dichiarazioni sopra riportate.
I convenuti e hanno evidenziato la tracotante Controparte_1 Controparte_2
e ostinata opposizione del solo all'esecuzione dei lavori indicati dal CTU. CP_3
Hanno reso le dichiarazioni sopra riportate.
Sono rimasti contumaci: “ “ Controparte_3 Controparte_4 CP_6 CP_5
[...]
Con ordinanza del 24/10/2024 è stata ammessa la sola prova documentale e si è giunti alla fase decisoria.
La domanda è fondata e va accolta.
La CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ha dato contezza di un banale problema manutentivo di proprietà immobiliari dei convenuti tutti (la banalità è riferita ovviamente alle cause e non agli effetti, niente affatto tali), risultato foriero di danni (ovviamente con riferimento all'attività imprenditoriale resa nei locali condotti in locazione dalla parte attorea, e con riferimento anche al pericolo all'incolumità delle persone) e necessitante di specifici interventi per la eliminazione del problema stesso.
In sede stragiudiziale (i convenuti costituiti: anche in sede giudiziale) tutti i convenuti hanno mostrato ragionevole adesione alle indicazione del tecnico terzo e imparziale pagina 6 di 8 (consapevoli evidentemente che la causa delle infiltrazioni dannose -e ben pericolosamente dannose- non si elimina da sé), ad eccezione del convenuto
[...]
che nemmeno ha ritenuto di spiegare le sue ragioni, restando (ovviamente CP_3
del tutto legittimamente) contumace.
Il decidente fa proprie le valutazioni tutte rese dal consulente della relazione peritale del proc. 63275/2022, condivise in punto di metodo e merito e alle quali si rinvia.
Va quindi ordinato ai convenuti tutti l'esecuzione degli interventi indicati nella suddetta relazione e va resa condanna del solo (tutti gli altri contraddittori Controparte_3
avevano reso adesione alle trattative stragiudiziali e ciò consente integrale compensazione delle spese) alla rifusione delle spese del giudizio di cui al proc.
63275/2022 e del proc. 12736-1/2024 sì come liquidate in dispositivo.
Il regime delle spese del presente giudizio segue la soccombenza nel rapporto processuale tra parte attorea e parte convenuta e la liquidazione è resa ex CP_3
D.M. 55/2014 (valori medi su scaglione di valore da 52.000,00 ad € 260.000,00; riduzione del 30% per assenza di questioni in diritto); quanto al proc. 12736-1/2024 si fa riferimento ai valori medi ma su scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità e con riduzione del 30% per assenza di questioni in diritto.
In ogni altro rapporto processuale va resa compensazione integrale, atteso che le ulteriori parti contumaci hanno reso stragiudizialmente adesione alle indicazioni del
CTU e i convenuti costituiti hanno anche in giudizio esplicitato espressamente la loro adesione.
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando -in composizione monocratica e nel parziale contraddittorio delle parti- nel proc.
12736/2024 RGACC così decide:
pagina 7 di 8 • accoglie la domanda e per l'effetto ordina ai convenuti -per quanto di loro spettanza- l'esecuzione delle lavorazioni indicate nell'elaborato peritale di cui al proc. 63275/2022, concorrendo nelle spese secondo il riparto di cui all'art. 1126
c.c.; fissa il termine del 30/5/2025 per l'inizio -ove spontaneo- delle attività esecutive;
rimette ogni statuizione esecutiva a eventuale procedimento di esecuzione della sentenza;
• condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte attorea Controparte_3
nel proc. 63275/2022, liquidate in € 11.480,69; di cui € 6.097,30 per spese di
CTU ed € 5.343,39 per spese legali;
• condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte attorea Controparte_3
nel proc. 12736-1/2024, liquidate in € 3.649,10 per compenso;
oltre rimborso del contributo unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario
15%, CAP 4% e IVA 22%;
• condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio Controparte_3
sostenute da parte attorea, liquidate in € 11.352,00 per compenso;
oltre rimborso del contributo unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario
15%, CAP 4% e IVA 22%
• compensa le spese in ogni altro rapporto processuale.
Roma 10/4/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 12736/2024 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente tra
“ con sede a Genzano di Roma (RM) ed ivi Parte_1
elettivamente domiciliata alla Via degli Scipioni 268/A, presso lo studio dell'avv. Piero
FRATTARELLI, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e e residenti in [...]ed ivi Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliati alla via Carmignano 9, presso lo studio dell'avv. Mauro
PIETRANGELI BERNABEI, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti;
pagina 1 di 8 -CONVENUTO-
e
) nato a [...] in data [...] e Controparte_3 C.F._1
residente in [...];
-CONVENUTO CONTUMACE-
e
“ ) con sede in Roma Controparte_4 P.IVA_1
(RM), alla via Misurina nr. 63;
-CONVENUTO CONTUMACE-
e
“ ) con sede in Roma (RM), alla via Misurina Controparte_5 P.IVA_2
nr. 63;
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI (rito vigente):
• parte attorea: “accertare e dichiarare che le cause delle infiltrazioni nel locale adibito a supermercato gestito dall'attrice, sito in Roma in viale Partenope angolo via Genazzano, e per cui è causa, sono quelle individuate dal CTU, Arch.
, nell'elaborato a sua firma del 20.09.2023, depositato nell'ambito del Per_1
giudizio RG nr. 63275/2022, e che inoltre i danni lamentati nei locali condotti in locazione dall'attrice, ed il conseguente pericolo alla incolumità dei clienti del pagina 2 di 8 supermercato, sono conseguenza diretta delle predette infiltrazioni. Per l'effetto, preso atto da un lato della originaria adesione dichiarata dalle società CP_4
e nonché dai coniugi e
[...] CP_4 CP_5 CP_1 CP_2
dall'altro dell'opposizione dell' ordinare al 2 convenuto, CP_3 CP_3
, di concorrere alle lavorazioni indicate nel predetto elaborato peritale
[...]
nella parte che attiene al terrazzo, e al muro divisorio, di sua proprietà, e comunque condannando il predetto a sostenere la quota a lui spettante delle spese necessarie all'esecuzione di tutti i lavori elencati dal CTU nel suo elaborato, secondo il riparto di cui all'art. 1126 c.c. Stante la contumacia delle società e ordinare anche a tali convenuti CP_4 CP_4 CP_5
l'esecuzione degli interventi di cui sopra e con le modalità già dette con spese da ripartirsi secondo il criterio di cui all'art. 1126 c.c. Analogo ordine non è necessario nei confronti dei coniugi e che si sono costituiti CP_1 CP_2
in giudizio aderendo alle richieste attoree. Ciò entro il termine perentorio che il
Tribunale vorrà fissare tenendo conto dell'urgenza del caso in esame.
Disponendo inoltre che l'attrice possa richiedere l'ausilio della forza pubblica, qualora l'Arch. non consentisse l'accesso al terrazzo di sua proprietà CP_3
per dar corso alle predette lavorazioni da parte della ditta prescelta dalla maggioranza dei compartecipi, nel termine fissato dal Tribunale (integrando in tal modo una sostanziale e continuativa opposizione all'esecuzione di dette lavorazioni); 3) Accertare e dichiarare che la necessità del sopra descritto procedimento di ATP, è stata determinata esclusivamente dalla illegittima resistenza e/o opposizione del convenuto in quanto tutti gli altri CP_3
proprietari degli immobili interessati dalle infiltrazioni per cui è causa, hanno da subito manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di straordinaria manutenzione indicati dal CTU, e per l'effetto condannare il convenuto CP_3
al rimborso in favore della società attrice, degli importi
[...] Parte_1
da questa già corrisposti al predetto CTU, nella misura liquidata dal Giudice e pagina 3 di 8 pari ad € 4.694,30 oltre al rimborso di quanto corrisposto alla società ausiliaria del CTU, pari ad € € 1.403,00 (all. nr. 6 e 7 del fascicolo attoreo), nonché alle spese legali relative all'assistenza dell'esponente attrice nel giudizio di ATP, liquidate secondo i parametri del DM 55/2014 nella misura di € 3.442,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e rimborso del contributo unico e marca per l'iscrizione al ruolo, versarti nella misura di € 286,00, nonché le spese di notifica postali 3 per € 35,10, e quindi complessivamente € 5.343,39
(somma già corrisposta dalla come testimonia la fattura nr. 10/24, Parte_1
all. nr. 14 del fascicolo di costituzione dell'attrice). Complessivamente per questa fase € 11.440,69; 4) Accertare e dichiarare che la necessità del presente giudizio di merito è stata determinata esclusivamente dalla illegittima resistenza e/o opposizione del convenuto in quanto tutti gli altri proprietari degli CP_3
immobili interessati dalle infiltrazioni per cui è causa, hanno subito aderito al progetto di esecuzione dei lavori indicati dal CTU, per l'effetto condannare il solo convenuto alla refusione dei compensi professionali e delle Controparte_3
spese relative al presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri stabiliti nel
DM 55/2014, per il valore della causa pari ad € 86.827,19 (come determinato dal
CTU nominato), e quindi nella misura di € 14.103,00 per le quattro fasi nelle quali si è articolato il giudizio di merito oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, nonché il rimborso del contributo unico e della marca applicati per l'introduzione del giudizio nella misura di € 786,00.
Complessivamente per la sola fase di merito: € 21.363,97; 5) Accertare e dichiarare che la necessità del ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa è stata determinata esclusivamente dalla illegittima opposizione dell'Arch. CP_3
(avendo tutte le altre parti da tempo aderito ai lavori di straordinaria manutenzione descritti dal CTU), e per l'effetto condannare il convenuto contumace Arch. al rimborso in favore della società attrice Controparte_3
dei compensi professionali relativi all'assistenza legale prestata Parte_1
pagina 4 di 8 nell'ambito del predetto ricorso d'urgenza, da liquidarsi secondo i parametri stabiliti nel DM 55/2014 oltre al rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge. 6) Compensare le spese della presente causa nei confronti dei Sig.ri ed della Controparte_1 Controparte_2 [...]
e della società ; Controparte_6 CP_5
• parte convenuta costituita: 1) Accertare e dichiarare la fondatezza delle pretese della società attrice nei confronti dell'Arch. , accertando e dichiarando Controparte_3
che gli scriventi hanno sempre manifestato la loro disponibilità ad eseguire i lavori indicati nella CTU e che i detti lavori non sono stati effettuati solo in virtù del rifiuto dell'Arch. il quale ha illegittimamente negato la sua disponibilità ad CP_3
eseguire anche i lavori nel terrazzo di sua proprietà, lavori necessariamente da realizzarsi congiuntamente e contestualmente. 2) Accertare e dichiarare che i lavori sui due terrazzi e quelli all'interno della proprietà sottostante adibita a supermercato gestito dalla , vanno ripartiti ex art. 1126 c.c., ossia Parte_1
1/3 a carico dei sig.ri e dell'Arch. e per i 2/3 Controparte_7 Controparte_3
a carico delle società e e proprietarie CP_4 CP_4 CP_5
dell'immobile sottostante condotto in locazione dalla , oppure nella Parte_1
diversa misura più di Giustizia. 3) Condannare l'Arch. al Controparte_3
pagamento in favore degli scriventi delle spese di lite ex D.M. 55/2014 e delle eventuali spese peritali che dovessero essere affrontate.”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea espone e documenta di essere conduttore in locazione di immobile sito in
Roma, indicato in atti, nel quale esercita attività di vendita al pubblico di generi alimentari e non.
pagina 5 di 8 Narra la parte che nel luglio del 2022 si è verificato il cedimento di un laterizio del solaio di copertura dei locali, in un punto aperto al pubblico. Rimossi i pannelli in cartongesso, si rilevava copiosa infiltrazione di acqua
Nell'agosto del 2022 aveva luogo un sopralluogo con tutti i proprietari dei lastrici sovrastanti e -stante opposizione dell'odierno convenuto si incardinava CP_3
procedimento ex art. 696 c.p.c. (proc. 63275/2022), esitato con il deposito della relazione peritale.
Il CTU designato indicava le cause delle infiltrazioni e gli interventi necessari a eliminarle e parte attorea fa riferimento a dette valutazioni.
Argomentando su responsabilità dei convenuti e sui danni patiti, la parte ha reso le dichiarazioni sopra riportate.
I convenuti e hanno evidenziato la tracotante Controparte_1 Controparte_2
e ostinata opposizione del solo all'esecuzione dei lavori indicati dal CTU. CP_3
Hanno reso le dichiarazioni sopra riportate.
Sono rimasti contumaci: “ “ Controparte_3 Controparte_4 CP_6 CP_5
[...]
Con ordinanza del 24/10/2024 è stata ammessa la sola prova documentale e si è giunti alla fase decisoria.
La domanda è fondata e va accolta.
La CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ha dato contezza di un banale problema manutentivo di proprietà immobiliari dei convenuti tutti (la banalità è riferita ovviamente alle cause e non agli effetti, niente affatto tali), risultato foriero di danni (ovviamente con riferimento all'attività imprenditoriale resa nei locali condotti in locazione dalla parte attorea, e con riferimento anche al pericolo all'incolumità delle persone) e necessitante di specifici interventi per la eliminazione del problema stesso.
In sede stragiudiziale (i convenuti costituiti: anche in sede giudiziale) tutti i convenuti hanno mostrato ragionevole adesione alle indicazione del tecnico terzo e imparziale pagina 6 di 8 (consapevoli evidentemente che la causa delle infiltrazioni dannose -e ben pericolosamente dannose- non si elimina da sé), ad eccezione del convenuto
[...]
che nemmeno ha ritenuto di spiegare le sue ragioni, restando (ovviamente CP_3
del tutto legittimamente) contumace.
Il decidente fa proprie le valutazioni tutte rese dal consulente della relazione peritale del proc. 63275/2022, condivise in punto di metodo e merito e alle quali si rinvia.
Va quindi ordinato ai convenuti tutti l'esecuzione degli interventi indicati nella suddetta relazione e va resa condanna del solo (tutti gli altri contraddittori Controparte_3
avevano reso adesione alle trattative stragiudiziali e ciò consente integrale compensazione delle spese) alla rifusione delle spese del giudizio di cui al proc.
63275/2022 e del proc. 12736-1/2024 sì come liquidate in dispositivo.
Il regime delle spese del presente giudizio segue la soccombenza nel rapporto processuale tra parte attorea e parte convenuta e la liquidazione è resa ex CP_3
D.M. 55/2014 (valori medi su scaglione di valore da 52.000,00 ad € 260.000,00; riduzione del 30% per assenza di questioni in diritto); quanto al proc. 12736-1/2024 si fa riferimento ai valori medi ma su scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità e con riduzione del 30% per assenza di questioni in diritto.
In ogni altro rapporto processuale va resa compensazione integrale, atteso che le ulteriori parti contumaci hanno reso stragiudizialmente adesione alle indicazioni del
CTU e i convenuti costituiti hanno anche in giudizio esplicitato espressamente la loro adesione.
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando -in composizione monocratica e nel parziale contraddittorio delle parti- nel proc.
12736/2024 RGACC così decide:
pagina 7 di 8 • accoglie la domanda e per l'effetto ordina ai convenuti -per quanto di loro spettanza- l'esecuzione delle lavorazioni indicate nell'elaborato peritale di cui al proc. 63275/2022, concorrendo nelle spese secondo il riparto di cui all'art. 1126
c.c.; fissa il termine del 30/5/2025 per l'inizio -ove spontaneo- delle attività esecutive;
rimette ogni statuizione esecutiva a eventuale procedimento di esecuzione della sentenza;
• condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte attorea Controparte_3
nel proc. 63275/2022, liquidate in € 11.480,69; di cui € 6.097,30 per spese di
CTU ed € 5.343,39 per spese legali;
• condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte attorea Controparte_3
nel proc. 12736-1/2024, liquidate in € 3.649,10 per compenso;
oltre rimborso del contributo unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario
15%, CAP 4% e IVA 22%;
• condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio Controparte_3
sostenute da parte attorea, liquidate in € 11.352,00 per compenso;
oltre rimborso del contributo unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario
15%, CAP 4% e IVA 22%
• compensa le spese in ogni altro rapporto processuale.
Roma 10/4/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
pagina 8 di 8