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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Ornella Crespi Presidente
2) Dott. Aldo Gubitosi Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1054\2023 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Agropoli (SA), alla via Marrota n. 2, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Rosario Guglielmotti, che la rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado;
APPELLANTE
E
con sede legale in Roma, in Controparte_1
persona del Procuratore Speciale, avv. Nicoletta Montella – giusta procura a rogito Notaio
di Roma rep. 23316 racc 13914 reg.ta il 05/03/2019 - elettivamente domiciliata Persona_1
in Salerno, al Lungomare Clemente Tafuri n. 15, presso lo studio dell'avv. Raffaele Baratta,
1 che la rappresentata e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3695/2023 del 28\3\2023, pubblicata in data
12/09/2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di lesioni personali;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 07/11/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato a mezzo pec in data 13/10/23,
proponeva appello avverso la sentenza n. 3695/2023, del 28/03/2023 Parte_1
(pubblicata il 12/09/2023 e notificata in data 13/09/2023), con la quale il Tribunale di
Salerno rigettava integralmente la domanda proposta dall'odierna appellante,
condannandola al pagamento delle spese di lite.
In effetti, con atto di citazione in primo grado regolarmente notificato in data 12/04/2021,
rappresentava che in data 11/08/2019, mentre viaggiava sul Parte_1
convoglio ferroviario n. 9923 di sulla tratta Roma Tiburtina -Salerno, in possesso CP_1
del biglietto LBS12Q, era in attesa di usufruire della toilette tra la carrozza n. 5 e la carrozza n. 6, quando, a causa di un brusco movimento del treno, perdeva l'equilibrio e rovinava a terra, battendo la schiena e la testa;
che veniva prontamente soccorsa da un addetto del personale del treno, tale “Digo C.”, insieme al quale sottoscriveva il modulo sinistri n.
0004614; che, essendo prossimo l'arrivo alla stazione di Salerno ove era diretta, proseguiva il viaggio ma, una volta giunta a destinazione, accusava maggiore dolore e dopo qualche ora dall'accaduto si recava presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni di
2 Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove veniva dimessa con cinque giorni di prognosi e una diagnosi di trauma lombare;
che dopo alcuni giorni, a causa dei dolori avvertiti in maniera più intensa, si sottoponeva a un accertamento presso il Centro Polidiagnostico "Check-up”
di Salerno, dove le veniva diagnosticata una "frattura vertebrale di D12, con cedimento della
limitante somatica superiore, edema osseo subcondrale, iperintenso in STIR e modico
arretramento endocanalare della porzione rostrale del muro somatico posteriore che
impronta l'epiconomidollare"; che in data 28/08/2019 veniva ricoverata presso l'
[...]
, dove, a causa della Controparte_2
diagnosticata "frattura chiusa della colonna dorsale (toracica)", veniva sottoposta ad intervento chirurgico in data 3/09/2019, per poi essere dimessa li giorno 11/09/2019; che,
pertanto, dal sinistro derivavano postumi invalidanti del 12 % di D.B. con giorni 45 di ITT
e giorni 60 di ITT, così come accertato e valutato dalla consulenza medico-legale redatta dal c.t.p. (in atti); che a carico della società convenuta si configurava, dunque, una responsabilità
di natura contrattuale ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., derivante dalla stipula del contratto di trasporto e, di conseguenza la (di seguito, per Controparte_3
brevità, solo doveva rispondere del sinistro ex art. 1681 cod. civ. Quindi, CP_4
previa disattesa istanza di messa in mora (cfr. raccomandata A/R del 30/12/2019), adiva il
Tribunale di Salerno convenendo in giudizio la al fine di ottenerne il CP_4
risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro suddetto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la eccependo l'infondatezza CP_4
della domanda, essendo la causa del sinistro da ascriversi unicamente alla condotta dell'attrice, la quale non aveva adoperato l'ordinaria diligenza. Comunque, per la convenuta società l'attrice non aveva offerto alcun elemento utile, sotto il profilo probatorio, a dimostrare il nesso causale tra la caduta e l'attività di trasporto da essa esercitata.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda con condanna alle spese di giudizio.
3 Quindi, escussi i testi ammessi (cfr. verbali di udienza del 26\6\2022 e del 15/02/2023 per i testi , e rigettata l'istanza di CTU medico legale (cfr. verbale Testimone_1 Testimone_2
di udienza del 15/02/2023), all'udienza del 28/06/2023 il giudice emetteva ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza qui gravata, con la quale rigettava la domanda attorea, condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva gli elementi probatori offerti dall'odierna appellante insufficienti a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e l'esecuzione del trasporto: per il Tribunale la non aveva dimostrato che la caduta Pt_1
era dipesa concretamente da un brusco movimento del treno, così come dedotto nella domanda. Infatti, sebbene dalla documentazione prodotta emergesse, da un lato, l'esistenza dei danni e, dall'altro, del contratto di trasporto, lo stesso non poteva sostenersi in merito al necessario nesso di causalità: non era sufficiente il verbale di accettazione del Pronto
Soccorso datato 11\08\2019, il quale non costituisce prova legale in relazione ai fatti che attengono all'an della responsabilità invocata;
né sufficienti potevano ritenersi le prove testimoniali assunte, visto che entrambi i testi escussi dichiaravano di non aver assistito al sinistro, avendo atteso l'arrivo del treno presso la stazione di Salerno: anche il modulo sinistri prodotto in giudizio era irrilevante, non avendo l'addetto del personale del treno assistito alla caduta.
Con l'impugnazione in esame, censurava la sentenza di primo grado Parte_1
per il seguente unico ed articolato motivo:
- il giudice di prime cure, avrebbe errato nella valutazione delle prove e della conseguente attribuzione della responsabilità. A detta di parte appellante, infatti, secondo le norme in materia di trasporto di persone, sarebbe irrilevante, ai fini della responsabilità del vettore,
che il treno sia fermo o in movimento, mentre rileverebbe che il sinistro sia avvenuto a bordo del treno e che, dunque, sarebbe sufficiente provare l'esistenza del contratto di trasporto, la verificazione dell'evento nell'arco temporale compreso fra la salita e la discesa dal mezzo,
4 l'entità del danno. Per l'appellante, poi, la dichiarazione rilasciata dal controllore nel “
moduli sinistri” (in atti) dimostrava in maniera chiara che la era rovinata a terra a Pt_1
causa del movimento brusco del treno.
Pertanto, l'odierna appellante così concludeva:
unica ed esclusiva di nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa;
Controparte_5
2. Per l'effetto condannare essa società convenuta-appellata al risarcimento delle lesioni
subite dall'istante da quantificarsi nel modo seguente: a) Invalidità permanente per danno
biologico quantificato nella misura del 12% con aumento personalizzato del 47% pari ad €.
36.066,00; b) Invalidità temporanea totale per n. 45 giorni pari ad €. 4.410,00; c) Invalidità
temporanea parziale per n. 60 giorni, mediamente valutabile al 50%, pari ad €. 2.940,00;
d) spese sanitarie per l'importo complessivo di €. 540,00; e, così, per una somma
complessiva di €. 43.956,00 o altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso
di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo;
3. Condannare sempre e comunque essa società convenuta-appellata al pagamento delle
spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del sott.to
proc.re antistatario, oltre spese generali, Iva e Cnap come per legge”>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva la
[...]
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_6
dell'atto di appello in quanto privo dei requisiti previsti dall'art 342 c.p.c. e, nel merito,
chiedendo il rigetto del gravame proposto, perché infondato.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado, con provvedimento del 29\03\2024
la Corte rigettava l'istanza di CTU e rinviava la causa all'udienza del 07/11/2024 ore per la rimessione in decisione, concedendo alle parti i termini di cui al novellato art. 352 cpc.
Infine, con provvedimento del 14\11\2024 il giudice istruttore riservava la decisione al collegio ex art. 352 cpc.
5 Tanto premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22\06\2012 n. 83, convertito in legge 07\08\2012 n. 134, dispone al primo comma:
"L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163.
L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n.
6 27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560
del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili.
B. Accertamento della responsabilità: onere della prova e nesso causale.
Con unico motivo, l'odierna appellante lamentava l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure degli elementi istruttori offerti, dai quali si evincerebbe, di contro, la responsabilità del sinistro esclusivamente in capo alla A detta di parte Controparte_4
appellante, infatti, secondo le norme in materia di trasporto di persone, sarebbe irrilevante,
ai fini della responsabilità del vettore, che il treno sia fermo o in movimento, mentre rileverebbe che il sinistro sia avvenuto a bordo del treno e che, dunque, sarebbe sufficiente provare l'esistenza del contratto di trasporto, la verificazione dell'evento nell'arco temporale compreso fra la salita e la discesa dal mezzo, l'entità del danno. Per l'appellante, poi, la dichiarazione rilasciata dal controllore nel “moduli sinistri” (in atti) dimostrava in maniera chiara che la era rovinata a terra a causa del movimento brusco del treno Pt_1
Il motivo non è degno di pregio.
In via generale, è noto che in tema di responsabilità derivante da contratto di trasporto di persone, l'art. 1681 c.c. al primo comma stabilisce che il vettore risponde dei sinistri che
colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio…se non prova di avere adottato
tutte le misure idonee a evitare il danno>, ponendo, quindi, sullo stesso una presunzione relativa di responsabilità, sul modello della responsabilità aggravata ex artt. 2050 e 2054 c.c.,
in ragione del grado di diligenza a questo richiesto, parametrato al tipo di attività esercitata e al rischio che ne deriva.
Pertanto, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, il viaggiatore deve provare soltanto l'esistenza del contratto di trasporto e del danno subito durante il viaggio, spettando al vettore, invece, l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee. Si tratta, infatti,
di una responsabilità contrattuale, che trova fonte nel combinato disposto dagli artt. 1218 e
7 1681 c.c., in quanto il vettore assume l'obbligo di trasportare incolume il viaggiatore a destinazione.
Tuttavia, come correttamente chiarito dal giudice di prime cure, la Giurisprudenza è unanime nel ritenere che perché la predetta presunzione operi è necessario che il sinistro si sia verificato per fatti accaduti nel corso del trasporto e da quest'ultimo dipendenti (cfr. Cass.
civ., Ord. del 10\03\2023, n. 7151; Cass., Ord., del 13\01\2021, n. 414; Cass., Ord. Del
17\12\2019, n. 33449; Cass. del 10\01\2017, n. 249). In altre parole, nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681 c.c., comma 1, la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass. del
03\05\2022, n.13958). D'altra parte, qualora il sinistro si sia verificato durante la circolazione ferroviaria, trova applicazione l'art. 11, del R.D.L. n. 1948/1934, il quale dispone che se il viaggiatore subisce un danno nella persona in conseguenza di anormalità
verificatesi nell'esercizio ferroviario, l'Amministrazione ne risponde, a meno che provi che l'anormalità è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore. In quest'ultimo caso, bisogna,
quindi, fornire la prova che l'avvenimento verificatosi sia da attribuire ad un esercizio anomalo della circolazione e che il danno si sia verificato in dipendenza di quest'ultimo.
Riassumendo, quindi, in ragione dei principi appena richiamati si può affermare che per attribuire la responsabilità al vettore non è sufficiente allegare il titolo (il contratto di trasporto) e dimostrare che il sinistro si è verificato durante il trasporto stesso, ma è
indispensabile provare anche che il sinistro è stato causato dall'esecuzione del trasporto,
ossia il nesso eziologico tra il fatto del vettore e l'evento dannoso.
Prova che, nel caso di specie, è mancata.
8 Infatti, il biglietto del treno (contratto di trasporto), il “modulo sinistri” (denuncia dell'avvenuto sinistro), il verbale di pronto soccorso dell'11/8/2019 e la successiva relazione tecnica di parte (ove venivano accertate rispettivamente le lesioni diagnosticate e i postumi),
non costituiscono idonea dimostrazione che le lesioni accertate siano conseguenza diretta ed immediata del trasporto o, meglio, del movimento brusco del treno: il biglietto di circolazione costituisce prova solo dell'esistenza del contratto di trasporto;
il “modulo sinistri” rappresenta una mera denuncia del sinistro accaduto, il quale, pur sottoscritto dal controllore (con indicazione sul modulo del nominativo non descrive la dinamica Per_2
della caduta, alla quale non assisteva, atteso che si limitava ad attestare di aver trovato la già “seduta nel vestibolo tra la carrozza 5 e 6 caduta a causa del movimento del Pt_1
treno. Dichiara di aver battuto schiena e lievemente la testa”.
Allo stesso modo, il verbale di accettazione del pronto soccorso dell'11\8\2019 non assume alcun valore probatorio in merito alle cause della caduta come dichiarate dalla parte danneggiata, rilevando soltanto per certificare le lesioni riscontrate [“fa fede della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni dal medesimo rese ma non può estendere la propria efficacia a fatti che attengono all'an della responsabilità
invocata nella domanda” (cfr. Cass., Ord. del 24\10\2022, n. 31289)].
Parimenti, la relazione tecnica di parte, a prescindere dal fatto che, come noto, non costituisce mezzo di prova, è idonea a fornire indicazioni sulla probabile derivazione causale delle lesioni subite e quindi dei postumi, con l'evento accaduto per come dichiarato dall'odierna appellante e per come risultante dagli ulteriori elementi a disposizione del consulente tecnico, ma nulla prova in ordine all'effettiva verificazione dell'evento e quindi al nesso causale suddetto, tale per cui è un elemento valutabile dal giudice in ragione della presenza o meno di altri elementi probatori.
9 Il fragile quadro probatorio, inoltre, non trova alcun supporto nella prova testimoniale espletata in primo grado, in quanto entrambi i testi dichiaravano di non aver assisto al sinistro
(cfr. verbale di udienza del 15\2\2023)1.
In definitiva, l'odierna appellante non assolveva al proprio onere probatorio per come descritto in precedenza in ragione delle norme applicabili e dell'interpretazione giurisprudenziale predominante in materia.
Per inciso, l'invocata applicazione dell'art. 11 del R.D.L. n. 1948/1934, il quale richiede comunque la prova dell'anormalità dell'esecuzione del servizio di trasporto, non consentirebbe di pervenire ad un diverso esito, in quanto la circostanza che la caduta dell'odierna appellante si sia verificata a causa del brusco movimento del treno non solo non risulta provata (il che rende inapplicabile sia la presunzione ex art. 1681 c.c. che l'operatività
dell'art. 11 RDL n. 1948/1934), ma non rientrerebbe nella classe degli eventi deducibili come anormali, rappresentando una condizione altamente prevedibile nella circolazione ferroviaria.
In conclusione, per le argomentazioni sin qui esposte l'appello deve essere rigettato.
B. Spese processuali
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate,
così come in dispositivo, ai minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate, tenuto conto dell'effettiva attività svolta.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
1 La teste così dichiarava: «No, non ero presente, mia madre stava viaggiando da sola… non Testimone_1 ero presente alla caduta»; il testimone riferiva: «Non ho assistito alla caduta, ma lo so perché Testimone_2 me lo ha riferito mia suocera, avendo accompagnato mia moglie, , a prendere la madre alla Testimone_1 stazione proprio nell'occasione citata dalla circostanza». 10 La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, Controparte_6
così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 3695/2023 del
28\3\2023, pubblicata in data 12/09/2023 dal Tribunale di Salerno;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Parte_1
delle spese del secondo grado di Controparte_6
giudizio, che liquida nella somma di € 3.500,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così decisa in Salerno, lì 19 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti- -dott.ssa Ornella Crespi -
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