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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 26.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 549/23 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Raffaele Menichini (C.F. , con il quale elett.te domicilia in C.F._2
Napoli al Corso Vittorio Emanuele, 115, presso studio avv. Benito Aleni;
APPELLANTE
E
(C.F. P.I. ) con sede legale in Roma via Cristoforo Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Colombo n.163, in persona del r.l. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Oreste Cardillo (CF:
) e (C.F.: ) con i quali è C.F._3 Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliata in Napoli alla via S.Lucia n.29 presso lo studio legale Oreste Cardillo &
Associati;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14 marzo 2023 ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 4362/22 pronunziata in data 16 giugno 2022 dal Tribunale di Napoli – Giudice del lavoro.
Ha dedotto che, con il ricorso introduttivo del giudizio, aveva chiesto la condanna del proprio datore di lavoro al pagamento delle differenze del trattamento di fine rapporto poiché erroneamente computato senza includere nella base di calcolo le maggiorazioni per il lavoro straordinario fisso e continuativo erogate ad esso appellante.
Aveva precisato che la aveva altresì omesso di includere nel trattamento di fine Controparte_1 rapporto la voce compenso economico ex art 109 del c.c.n.l. che pure veniva regolarmente corrisposta.
Il primo Giudice, erroneamente interpretando le norme di legge e quelle del contratto collettivo, aveva escluso il diritto al ricalcolo dell'indennità ex art. 2120 cod.civ. In particolare, nella gravata sentenza, si era ritenuta dirimente la previsione dell'articolo 141 del contratto collettivo senza, tuttavia, considerare che esso appellante chiedeva la inclusione del lavoro straordinario prestato a titolo non occasionale.
Con riferimento, poi, al compenso ex art. 109 il primo Giudice aveva ritenuto che il compenso in questione fosse ricompreso nella sola retribuzione di fatto senza considerare che costituiva un elemento retributivo permanente come tale necessariamente incluso nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Per altro, l'art. 142 del contratto collettivo espressamente includeva l'indennità di vacanza contrattuale nel salario unico nazionale che costituiva la base di calcolo del t.f.r. e, pertanto, non poteva escludersi la indennità ex art. 109 che rivestiva la medesima funziona.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse accertato e dichiarato che esso appellante aveva diritto ad un trattamento di fine rapporto pari ad € 32.404,85 e che pertanto l'appellata fosse condannata al pagamento in suo favore della somma di € 13.467,20 a titolo di differenze maturate alla data del 31.7.2020 con vittoria delle spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio la società appellata ha dedotto la infondatezza del gravame.
Ha evidenziato, in particolare, che la giurisprudenza di legittimità aveva costantemente affermato che il contratto collettivo per i dipendenti degli istituti di vigilanza escludeva dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto le maggiorazioni corrisposte per il lavoro straordinario.
Analogamente, ha dedotto l'infondatezza della pretesa con riferimento alla voce copertura economica disciplinata dagli articoli 109 e 144 del contratto collettivo.
Entrambe le indennità, ha precisato, non potevano essere assimilate ad alcuno degli emolumenti che componevano la retribuzione da porre a base del trattamento di fine rapporto laddove erano inclusi nella retribuzione di fatto che non era richiamata dalle norme in tema di computo del TFR.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto del gravame con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado. Con successive note ha depositato precedneit giuriprudenziali della
Corte d'appello di Napoli.
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa dandosi lettura del dispositivo.
4. L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.
4.1. Quanto, infatti, alla pretesa di ricalcolo del trattamento di fine rapporto con inclusione dei compensi percepiti a titolo di straordinario fisso e continuativo questa Corte condivide le considerazioni e le motivazioni poste a base della gravata pronunzia di rigetto.
Come è noto, la norma dell'art. 2120 cod. civ. pur prevedendo che il trattamento di fine rapporto debba essere computato con riferimento a una retribuzione omnicomprensiva, espressamente faculta le parti collettive ad una diversa previsione della base di computo del tfr.
Nel caso di specie è pacifico che il contratto collettivo applicabile al rapporto ha escluso il compenso per il lavoro straordinario dalla base di computo del tfr.
Sostiene tuttavia la difesa dell'appellante che la previsione collettiva non attenga all'ipotesi in cui lavoro straordinario venga prestato con caratteri di fissità e continuatività tali da rendere il relativo compenso equiparabile alla retribuzione ordinaria.
La tesi non può essere condivisa.
Quanto alla previsione del contratto collettivo non vi è dubbio che le parti abbiano inteso escludere le maggiorazioni per il lavoro straordinario dalla base di computo del t.f.r..
L'art. 129 del contratto collettivo vigente all'epoca dell'assunzione del lavoratore espressamente includeva nella base di computo del TFR lo stipendio o salario unico nazionale, l'indennità di contingenza, gli eventuali terzi elementi di cui all'articolo 96, gli eventuali scatti di anzianità, la tredicesima e la quattordicesima, gli eventuali superminimi o ad assegni ad personam e la quota integrativa territoriale precisando che si aveva riguardo alle voci che esclusivamente componevano il tfr.
Il contratto collettivo successivamente sottoscritto, quello del 2013, all'art. 141, ha ulteriormente precisato che rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario o le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio di cui all'articolo 82 non sono in ogni caso computabili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
L'uso della espressione in ogni caso risulta ad avviso di questa Corte dirimente al fine di ricomprendere nella esclusione anche il lavoro straordinario prestato con particolari caratteristiche di fissità e continuità poiché indice inequivocabile della volontà delle parti collettive di accomunare tutte le modalità di ampliamento dell'orario di lavoro.
È appena, poi, il caso di precisare che il Giudice di legittimità ha da lungo tempo affermato (cfr. Cass.
Sez. lav. n. 6661 del 5 aprile 2004, seguita da molte altre conformi) che in tema di lavoro straordinario, la circostanza che esso sia prestato in maniera fissa e continuativa non è sufficiente a trasformare la natura della prestazione lavorativa resa oltre l'orario normale in prestazione ordinaria, salvo che, alla stregua di una corretta indagine di fatto riservata al giudice di merito, non risulti una specifica volontà delle parti intesa ad ampliare l'orario normale di lavoro conglobandovi lo straordinario fisso e continuativo, nonchè a trasformare il relativo compenso in retribuzione ordinaria utile ai fini del calcolo delle spettanze la cui quantificazione debba essere effettuata con riferimento ad essa.
Nel caso di specie, tuttavia, nulla è stato dedotto dall'appellante in ordine ad una siffatta volontà posto che nel ricorso ex art. 414 c.p.c. neppure sono state descritte le modalità di prestazione dell'attività né viene fatto accenno ad accordi intercorsi e diretti ad inglobare nell'orario ordinario il prolungamento di orario.
La prima censura sollevata, dunque, deve essere respinta.
4.2. A non diversa conclusione deve giungersi con riferimento al compenso di cui all'art. 109 del c.c.n.l..
Per ragioni di chiarezza espositiva deve riportarsi la norma che disciplina il detto compenso: le parti al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali concordano che gli istituti regoleranno con decorrenza 1 Marzo
2016 a tutti i dipendenti una copertura economica di euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato nel IV livello da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi.
Orbene, l'art. 141 del medesimo contratto collettivo che ha introdotto il predetto elemento retributivo, ha, come sopra precisato, dettato anche le modalità di computo del t.f.r. individuando come base retributiva lo stipendio o salario unico nazionale.
A sua volta l'art. 106 ha precisato che concorrono a formare il detto salario definito anche paga base tabellare conglobata l'indennità di vacanza contrattuale l'indennità di contingenza e l'elemento distinto della retribuzione.
Ciò posto, ritiene la Corte che al di là del dato letterale – non è, infatti, menzionata la indennità di copertura economica - non può, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ritenersi che il compenso in questione sia parificabile a quelli contemplati ed in particolare alla indennità di vacanza contrattuale. L'art. 142 dello stesso contratto, infatti, ha espressamente previsto una una tantum a copertura del periodo di vacanza laddove l'art. 109 ha assegnato expressis verbis alla nuova indennità una funzione di garanzia della continuità della dinamica salariale che nulla ha in comune con lo scopo di incanalare la dinamica salariale nei parametri dell'inflazione programmata proprio dell'Accordo interconfederale del 23 luglio 1993.
4.2.1. Neppure, poi, può condividersi la ricostruzione operata dalla difesa dell'appellante dell'emolumento in questione quale legittimo aumento salariale a cui i lavoratori hanno diritto a prescindere dal rinnovo del contratto come tale ricompreso nel salario conglobato.
Le parti collettive, infatti, hanno fatto riferimento ad un concetto diverso da quello di mera anticipazione di futuri incrementi salariali né può omettersi di rilevare che anche quando, all'art. 24 della sezione del c.c.n.l. dedicata ai Servizi Fiduciari, l'emolumento è stato inserito nella paga base tabellare conglobata non è stata questa la retribuzione posta a base del calcolo del t.f.r..
L'art. 28 della medesima sezione, infatti, indica lo stipendio o salario unico nazionale e non contiene riferimenti alla retribuzione normale composta, a mente dell'art. 23, anche dall'emolumento per cui
è causa.
In altri termini, ad avviso della Corte, la disciplina contrattuale complessivamente interpretata consente di giungere, con tranquillante certezza, a configurare una specifica volontà ad excludendum delle parti collettive che sottrae l'emolumento alla necessità di verifica della corrispondenza con le ipotesi legali di esclusione dalla base di calcolo del t.f.r..
5. La gravata sentenza, pertanto, pur con le integrazioni motivazionali fin qui esposte, deve essere confermata.
6. La complessità e novità delle questioni dibattute giustifica la integrale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Napoli, 26 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 26.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 549/23 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Raffaele Menichini (C.F. , con il quale elett.te domicilia in C.F._2
Napoli al Corso Vittorio Emanuele, 115, presso studio avv. Benito Aleni;
APPELLANTE
E
(C.F. P.I. ) con sede legale in Roma via Cristoforo Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Colombo n.163, in persona del r.l. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Oreste Cardillo (CF:
) e (C.F.: ) con i quali è C.F._3 Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliata in Napoli alla via S.Lucia n.29 presso lo studio legale Oreste Cardillo &
Associati;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14 marzo 2023 ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 4362/22 pronunziata in data 16 giugno 2022 dal Tribunale di Napoli – Giudice del lavoro.
Ha dedotto che, con il ricorso introduttivo del giudizio, aveva chiesto la condanna del proprio datore di lavoro al pagamento delle differenze del trattamento di fine rapporto poiché erroneamente computato senza includere nella base di calcolo le maggiorazioni per il lavoro straordinario fisso e continuativo erogate ad esso appellante.
Aveva precisato che la aveva altresì omesso di includere nel trattamento di fine Controparte_1 rapporto la voce compenso economico ex art 109 del c.c.n.l. che pure veniva regolarmente corrisposta.
Il primo Giudice, erroneamente interpretando le norme di legge e quelle del contratto collettivo, aveva escluso il diritto al ricalcolo dell'indennità ex art. 2120 cod.civ. In particolare, nella gravata sentenza, si era ritenuta dirimente la previsione dell'articolo 141 del contratto collettivo senza, tuttavia, considerare che esso appellante chiedeva la inclusione del lavoro straordinario prestato a titolo non occasionale.
Con riferimento, poi, al compenso ex art. 109 il primo Giudice aveva ritenuto che il compenso in questione fosse ricompreso nella sola retribuzione di fatto senza considerare che costituiva un elemento retributivo permanente come tale necessariamente incluso nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Per altro, l'art. 142 del contratto collettivo espressamente includeva l'indennità di vacanza contrattuale nel salario unico nazionale che costituiva la base di calcolo del t.f.r. e, pertanto, non poteva escludersi la indennità ex art. 109 che rivestiva la medesima funziona.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse accertato e dichiarato che esso appellante aveva diritto ad un trattamento di fine rapporto pari ad € 32.404,85 e che pertanto l'appellata fosse condannata al pagamento in suo favore della somma di € 13.467,20 a titolo di differenze maturate alla data del 31.7.2020 con vittoria delle spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio la società appellata ha dedotto la infondatezza del gravame.
Ha evidenziato, in particolare, che la giurisprudenza di legittimità aveva costantemente affermato che il contratto collettivo per i dipendenti degli istituti di vigilanza escludeva dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto le maggiorazioni corrisposte per il lavoro straordinario.
Analogamente, ha dedotto l'infondatezza della pretesa con riferimento alla voce copertura economica disciplinata dagli articoli 109 e 144 del contratto collettivo.
Entrambe le indennità, ha precisato, non potevano essere assimilate ad alcuno degli emolumenti che componevano la retribuzione da porre a base del trattamento di fine rapporto laddove erano inclusi nella retribuzione di fatto che non era richiamata dalle norme in tema di computo del TFR.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto del gravame con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado. Con successive note ha depositato precedneit giuriprudenziali della
Corte d'appello di Napoli.
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa dandosi lettura del dispositivo.
4. L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.
4.1. Quanto, infatti, alla pretesa di ricalcolo del trattamento di fine rapporto con inclusione dei compensi percepiti a titolo di straordinario fisso e continuativo questa Corte condivide le considerazioni e le motivazioni poste a base della gravata pronunzia di rigetto.
Come è noto, la norma dell'art. 2120 cod. civ. pur prevedendo che il trattamento di fine rapporto debba essere computato con riferimento a una retribuzione omnicomprensiva, espressamente faculta le parti collettive ad una diversa previsione della base di computo del tfr.
Nel caso di specie è pacifico che il contratto collettivo applicabile al rapporto ha escluso il compenso per il lavoro straordinario dalla base di computo del tfr.
Sostiene tuttavia la difesa dell'appellante che la previsione collettiva non attenga all'ipotesi in cui lavoro straordinario venga prestato con caratteri di fissità e continuatività tali da rendere il relativo compenso equiparabile alla retribuzione ordinaria.
La tesi non può essere condivisa.
Quanto alla previsione del contratto collettivo non vi è dubbio che le parti abbiano inteso escludere le maggiorazioni per il lavoro straordinario dalla base di computo del t.f.r..
L'art. 129 del contratto collettivo vigente all'epoca dell'assunzione del lavoratore espressamente includeva nella base di computo del TFR lo stipendio o salario unico nazionale, l'indennità di contingenza, gli eventuali terzi elementi di cui all'articolo 96, gli eventuali scatti di anzianità, la tredicesima e la quattordicesima, gli eventuali superminimi o ad assegni ad personam e la quota integrativa territoriale precisando che si aveva riguardo alle voci che esclusivamente componevano il tfr.
Il contratto collettivo successivamente sottoscritto, quello del 2013, all'art. 141, ha ulteriormente precisato che rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario o le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio di cui all'articolo 82 non sono in ogni caso computabili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
L'uso della espressione in ogni caso risulta ad avviso di questa Corte dirimente al fine di ricomprendere nella esclusione anche il lavoro straordinario prestato con particolari caratteristiche di fissità e continuità poiché indice inequivocabile della volontà delle parti collettive di accomunare tutte le modalità di ampliamento dell'orario di lavoro.
È appena, poi, il caso di precisare che il Giudice di legittimità ha da lungo tempo affermato (cfr. Cass.
Sez. lav. n. 6661 del 5 aprile 2004, seguita da molte altre conformi) che in tema di lavoro straordinario, la circostanza che esso sia prestato in maniera fissa e continuativa non è sufficiente a trasformare la natura della prestazione lavorativa resa oltre l'orario normale in prestazione ordinaria, salvo che, alla stregua di una corretta indagine di fatto riservata al giudice di merito, non risulti una specifica volontà delle parti intesa ad ampliare l'orario normale di lavoro conglobandovi lo straordinario fisso e continuativo, nonchè a trasformare il relativo compenso in retribuzione ordinaria utile ai fini del calcolo delle spettanze la cui quantificazione debba essere effettuata con riferimento ad essa.
Nel caso di specie, tuttavia, nulla è stato dedotto dall'appellante in ordine ad una siffatta volontà posto che nel ricorso ex art. 414 c.p.c. neppure sono state descritte le modalità di prestazione dell'attività né viene fatto accenno ad accordi intercorsi e diretti ad inglobare nell'orario ordinario il prolungamento di orario.
La prima censura sollevata, dunque, deve essere respinta.
4.2. A non diversa conclusione deve giungersi con riferimento al compenso di cui all'art. 109 del c.c.n.l..
Per ragioni di chiarezza espositiva deve riportarsi la norma che disciplina il detto compenso: le parti al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali concordano che gli istituti regoleranno con decorrenza 1 Marzo
2016 a tutti i dipendenti una copertura economica di euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato nel IV livello da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi.
Orbene, l'art. 141 del medesimo contratto collettivo che ha introdotto il predetto elemento retributivo, ha, come sopra precisato, dettato anche le modalità di computo del t.f.r. individuando come base retributiva lo stipendio o salario unico nazionale.
A sua volta l'art. 106 ha precisato che concorrono a formare il detto salario definito anche paga base tabellare conglobata l'indennità di vacanza contrattuale l'indennità di contingenza e l'elemento distinto della retribuzione.
Ciò posto, ritiene la Corte che al di là del dato letterale – non è, infatti, menzionata la indennità di copertura economica - non può, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ritenersi che il compenso in questione sia parificabile a quelli contemplati ed in particolare alla indennità di vacanza contrattuale. L'art. 142 dello stesso contratto, infatti, ha espressamente previsto una una tantum a copertura del periodo di vacanza laddove l'art. 109 ha assegnato expressis verbis alla nuova indennità una funzione di garanzia della continuità della dinamica salariale che nulla ha in comune con lo scopo di incanalare la dinamica salariale nei parametri dell'inflazione programmata proprio dell'Accordo interconfederale del 23 luglio 1993.
4.2.1. Neppure, poi, può condividersi la ricostruzione operata dalla difesa dell'appellante dell'emolumento in questione quale legittimo aumento salariale a cui i lavoratori hanno diritto a prescindere dal rinnovo del contratto come tale ricompreso nel salario conglobato.
Le parti collettive, infatti, hanno fatto riferimento ad un concetto diverso da quello di mera anticipazione di futuri incrementi salariali né può omettersi di rilevare che anche quando, all'art. 24 della sezione del c.c.n.l. dedicata ai Servizi Fiduciari, l'emolumento è stato inserito nella paga base tabellare conglobata non è stata questa la retribuzione posta a base del calcolo del t.f.r..
L'art. 28 della medesima sezione, infatti, indica lo stipendio o salario unico nazionale e non contiene riferimenti alla retribuzione normale composta, a mente dell'art. 23, anche dall'emolumento per cui
è causa.
In altri termini, ad avviso della Corte, la disciplina contrattuale complessivamente interpretata consente di giungere, con tranquillante certezza, a configurare una specifica volontà ad excludendum delle parti collettive che sottrae l'emolumento alla necessità di verifica della corrispondenza con le ipotesi legali di esclusione dalla base di calcolo del t.f.r..
5. La gravata sentenza, pertanto, pur con le integrazioni motivazionali fin qui esposte, deve essere confermata.
6. La complessità e novità delle questioni dibattute giustifica la integrale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Napoli, 26 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa