TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/10/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 810 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pescara, Viale Marconi n. 261, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Aliprandi, che lo rappresenta e difende, come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE E
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Chieti, Via Arcivescovado n. 32, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi De Virgiliis, che la rappresenta e difende, coma da procura in atti. RESISTENTE E
presso questo Tribunale. Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: divorzio. CONCLUSIONI: per parte ricorrente: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile con la sig.ra , a Chieti in data 21/04/1990, Controparte_1 registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di Chieti al n.9 Parte I del 1990, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile affinché effettui le annotazioni conseguenti;
3) Dichiarare i figli, ormai più che maggiorenni, economicamente autosufficienti, con revoca definitiva di ogni provvedimento economico precedentemente adottato a favore del figlio;
4) Revocare Parte_2 definitivamente l'assegno a favore della sig.ra di € 100,00, Controparte_1 pensionata ed economicamente autosufficiente;
5) disporre che la sig.ra CP_1
versi un assegno a favore del marito di € 400,00, il giorno 5 di ogni mese,
[...] rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, con le modalità che verranno concordate in udienza, ovvero con le diverse modalità disposte giudizialmente, essendo quest'ultimo in serie difficoltà economiche. 6) con revoca di ogni obbligo finanziariamente disposto a carico del 7) nel caso in cui il processo debba Pt_1 continuare per la determinazione dell'assegno, si chiede di emettere sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. 8) qualora vi sia sentenza non definitiva, di cui al punto che precede, si chiede di emettere la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, si chiede che venga disposto che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, anche in considerazione del tenore meramente dilatorio ed irragionevole della resistente che ha mostrato la più totale indisponibilità a una valutazione serena e consensuale del giudizio e per aver strumentalmente incardinato un processo penale rubricato al n. 1114/24 RGNR Tribunale di Chieti, la cui prossima udienza è fissata per il giorno 09/05/2025, in ragione di una querela datata 28/03/2024 (3 soli giorni dopo la ricezione della Controparte_3
, ossia 25/03/2024, volta proprio a una valutazione consensuale della
[...] controversia, doc. 7, 8 e 9 in atti, poi sfociata senza senso nel presente giudizio); a tal fine si produce al doc. n. 10) il richiamato rinvio a giudizio. Per parte resistente: conclude riportandosi alla memoria di costituzione e riposta chiedendo che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che siano rigettate le richieste del ricorrente e chiede che sia confermato l'assegno divorzile in favore della moglie di euro 100, con vittoria di spese diritti onorari del giudizio o in via subordinata con compensazione delle spese. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10.7.2024, il sig. ha chiesto Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto a Chieti con la sig.ra
[...]
in data 21/04/1990, registrato agli atti dello Stato Civile del CP_1
Comune di Chieti al n.9, Parte I del 1990, in regime di separazione dei beni. Per quanto di interesse ha esposto di essere addivenuto, con la coniuge, alla separazione consensuale, omologata a settembre del 2006, con l'obbligo a suo carico di versare, in favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di Euro 100,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale come per legge ed a favore del figlio la somma di € 300,00 oltre al 50% Pt_2 delle spese straordinarie. Non ottenendo, però, il rinnovo del contratto di lavoro, nel medesimo anno, incardinava un giudizio per la revisione dell'assegno che veniva rigettato. Sul presupposto di un ulteriore peggioramento delle proprie condizioni economiche, essendo senza fissa dimora e vivendo con l'aiuto di parenti ed amici, ha chiesto l'eliminazione del contributo a favore della moglie ed un assegno mensile di mantenimento, a suo favore, dell'importo di € 400,00. Si è costituita la sig.ra eccependo l'assenza di modifica delle condizioni CP_1 poste a base delle citate pronunce e, dunque, l'assenza dei presupposti legittimanti la richiesta di revoca del mantenimento. Ha, anche, dichiarato di percepire la somma di € 1.092,00 mensili, di pagare un canone di locazione di € 116,00 e che la controparte vive in realtà presso la nuova compagna, si vede alla guida di veicoli costosi e svolge attività lavorativa in nero. Ciò detto, osserva il Collegio quanto segue. Con ordinanza del 28.10.2024 è stato revocato il mantenimento a carico del sig.
ed a favore della coniuge e del figlio. Pt_1 Ritiene il Collegio di dover confermare tale decisione. Oggetto del presente giudizio è unicamente la debenza ed eventualmente l'entità dell'assegno divorzile richiesto da entrambe le parti. Sul punto va sicuramente individuato il limite superiore di tale assegno nell'importo previsto per l'assegno di mantenimento in sede di separazione. Il limite massimo dell'assegno di mantenimento a favore della resistente è dunque di € 100,00, così quantificato l'assegno di mantenimento dal Tribunale di Chieti. La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020). Va infatti ribadito in questa sede che (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 18287 del 11/07/2018, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1882 del 23/01/2019) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 21234 del 09/08/2019). A mente del ragionamento che permea le citate pronunzie e dal quale questo Tribunale non ha intenzione di discostarsi, va ribadito che l'art. 5 c. 6 attribuisce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi "adeguati" e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Il parametro dell'adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c.6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art.
5.c.6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art.
5.c. 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà che poggia sul cardine costituzionale fondato della pari dignità dei coniugi. (artt. 2,3, 29 Cost.). Il parametro dell'adeguatezza contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale-alimentare. Il rilievo del profilo perequativo non si fonda su alcuna suggestione criptoindissolubilista (l'espressione è stata usata nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale che ha dato luogo alla sentenza n. 11 del 2015), ma esclusivamente sul rilievo che tale principio assume nella norma regolativa dell'assegno. La piena ed incondizionata reversibilità del vincolo coniugale non esclude il rilievo pregnante che questa scelta, unita alle determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare, può imprimere sulla costruzione del profilo personale ed economico-patrimoniale dei singoli coniugi, non potendosi trascurare che l'impegno all'interno della famiglia può condurre all'esclusione o limitazione di quello diretto alla costruzione di un percorso professionale-reddituale. Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro. Declinando questi ragionamenti nel caso di specie, da un lato, almeno dalla documentazione in atti, sembra sussistere lo squilibrio patrimoniale tra i coniugi, ma a favore della resistente stessa. Non può, neanche, invocarsi la funzione perequativo-compensativa, non avendo la resistente indicato e dimostrato di aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali. Stabilisce, infatti, la Suprema Corte che (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29920 del 13/10/2022) il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. Ancora, (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 23583 del 28/07/2022), in tema di determinazione dell'assegno di divorzio, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la decisione di merito aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile, senza considerare che la ex coniuge si era cancellata dalla Cassa dei dottori commercialisti per provvedere alle necessità dei due figli minori adottati dalla coppia, sacrificando pertanto le proprie aspettative professionali nell'interesse della famiglia). Del pari, quanto all'istanza del ricorrente di vedersi riconoscere un assegno di mantenimento di € 400,00, occorre evidenziare che già in sede di separazione era lui il coniuge gravato di corrispondere il mantenimento alla moglie. Il ricorrente non ha, poi, fornito elementi per invocare la funzione perequativo- compensativa. Inoltre, dall'istruttoria, è emerso che il ricorrente ha una compagna dalla quale, sebbene non stabilmente, è ospitato. La sua attuale compagna, peraltro, gli presta dei veicoli ed il ricorrente, almeno fino a due/tre anni fa, ha lavorato come operaio in nero, mentre, al momento del rigetto della domanda di revoca del mantenimento a favore della coniuge, era disoccupato. Infine, parrebbe aver raggiunto l'età pensionabile. Non è, invece, contestata l'indipendenza economica raggiunta dal figlio che Pt_2
è comparso all'udienza del 6.10.2025 rinunciando all'assegno di mantenimento. In conclusione, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio e revocato ogni obbligo di contribuzione in capo al ricorrente, sia in favore della moglie che del figlio. Risulta poi pacifico tra le parti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Chieti in data 21/04/1990, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di Chieti al n.9, Parte I del 1990 tra i sig.ri (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: C.F._1 Controparte_1 C.F._2 revocando ogni mantenimento disposto in sede di separazione;
2. ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Parte_3
3. compensa le spese di lite. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 810 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pescara, Viale Marconi n. 261, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Aliprandi, che lo rappresenta e difende, come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE E
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Chieti, Via Arcivescovado n. 32, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi De Virgiliis, che la rappresenta e difende, coma da procura in atti. RESISTENTE E
presso questo Tribunale. Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: divorzio. CONCLUSIONI: per parte ricorrente: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile con la sig.ra , a Chieti in data 21/04/1990, Controparte_1 registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di Chieti al n.9 Parte I del 1990, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile affinché effettui le annotazioni conseguenti;
3) Dichiarare i figli, ormai più che maggiorenni, economicamente autosufficienti, con revoca definitiva di ogni provvedimento economico precedentemente adottato a favore del figlio;
4) Revocare Parte_2 definitivamente l'assegno a favore della sig.ra di € 100,00, Controparte_1 pensionata ed economicamente autosufficiente;
5) disporre che la sig.ra CP_1
versi un assegno a favore del marito di € 400,00, il giorno 5 di ogni mese,
[...] rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, con le modalità che verranno concordate in udienza, ovvero con le diverse modalità disposte giudizialmente, essendo quest'ultimo in serie difficoltà economiche. 6) con revoca di ogni obbligo finanziariamente disposto a carico del 7) nel caso in cui il processo debba Pt_1 continuare per la determinazione dell'assegno, si chiede di emettere sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. 8) qualora vi sia sentenza non definitiva, di cui al punto che precede, si chiede di emettere la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, si chiede che venga disposto che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, anche in considerazione del tenore meramente dilatorio ed irragionevole della resistente che ha mostrato la più totale indisponibilità a una valutazione serena e consensuale del giudizio e per aver strumentalmente incardinato un processo penale rubricato al n. 1114/24 RGNR Tribunale di Chieti, la cui prossima udienza è fissata per il giorno 09/05/2025, in ragione di una querela datata 28/03/2024 (3 soli giorni dopo la ricezione della Controparte_3
, ossia 25/03/2024, volta proprio a una valutazione consensuale della
[...] controversia, doc. 7, 8 e 9 in atti, poi sfociata senza senso nel presente giudizio); a tal fine si produce al doc. n. 10) il richiamato rinvio a giudizio. Per parte resistente: conclude riportandosi alla memoria di costituzione e riposta chiedendo che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che siano rigettate le richieste del ricorrente e chiede che sia confermato l'assegno divorzile in favore della moglie di euro 100, con vittoria di spese diritti onorari del giudizio o in via subordinata con compensazione delle spese. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10.7.2024, il sig. ha chiesto Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto a Chieti con la sig.ra
[...]
in data 21/04/1990, registrato agli atti dello Stato Civile del CP_1
Comune di Chieti al n.9, Parte I del 1990, in regime di separazione dei beni. Per quanto di interesse ha esposto di essere addivenuto, con la coniuge, alla separazione consensuale, omologata a settembre del 2006, con l'obbligo a suo carico di versare, in favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di Euro 100,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale come per legge ed a favore del figlio la somma di € 300,00 oltre al 50% Pt_2 delle spese straordinarie. Non ottenendo, però, il rinnovo del contratto di lavoro, nel medesimo anno, incardinava un giudizio per la revisione dell'assegno che veniva rigettato. Sul presupposto di un ulteriore peggioramento delle proprie condizioni economiche, essendo senza fissa dimora e vivendo con l'aiuto di parenti ed amici, ha chiesto l'eliminazione del contributo a favore della moglie ed un assegno mensile di mantenimento, a suo favore, dell'importo di € 400,00. Si è costituita la sig.ra eccependo l'assenza di modifica delle condizioni CP_1 poste a base delle citate pronunce e, dunque, l'assenza dei presupposti legittimanti la richiesta di revoca del mantenimento. Ha, anche, dichiarato di percepire la somma di € 1.092,00 mensili, di pagare un canone di locazione di € 116,00 e che la controparte vive in realtà presso la nuova compagna, si vede alla guida di veicoli costosi e svolge attività lavorativa in nero. Ciò detto, osserva il Collegio quanto segue. Con ordinanza del 28.10.2024 è stato revocato il mantenimento a carico del sig.
ed a favore della coniuge e del figlio. Pt_1 Ritiene il Collegio di dover confermare tale decisione. Oggetto del presente giudizio è unicamente la debenza ed eventualmente l'entità dell'assegno divorzile richiesto da entrambe le parti. Sul punto va sicuramente individuato il limite superiore di tale assegno nell'importo previsto per l'assegno di mantenimento in sede di separazione. Il limite massimo dell'assegno di mantenimento a favore della resistente è dunque di € 100,00, così quantificato l'assegno di mantenimento dal Tribunale di Chieti. La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020). Va infatti ribadito in questa sede che (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 18287 del 11/07/2018, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1882 del 23/01/2019) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 21234 del 09/08/2019). A mente del ragionamento che permea le citate pronunzie e dal quale questo Tribunale non ha intenzione di discostarsi, va ribadito che l'art. 5 c. 6 attribuisce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi "adeguati" e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Il parametro dell'adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c.6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art.
5.c.6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art.
5.c. 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà che poggia sul cardine costituzionale fondato della pari dignità dei coniugi. (artt. 2,3, 29 Cost.). Il parametro dell'adeguatezza contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale-alimentare. Il rilievo del profilo perequativo non si fonda su alcuna suggestione criptoindissolubilista (l'espressione è stata usata nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale che ha dato luogo alla sentenza n. 11 del 2015), ma esclusivamente sul rilievo che tale principio assume nella norma regolativa dell'assegno. La piena ed incondizionata reversibilità del vincolo coniugale non esclude il rilievo pregnante che questa scelta, unita alle determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare, può imprimere sulla costruzione del profilo personale ed economico-patrimoniale dei singoli coniugi, non potendosi trascurare che l'impegno all'interno della famiglia può condurre all'esclusione o limitazione di quello diretto alla costruzione di un percorso professionale-reddituale. Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro. Declinando questi ragionamenti nel caso di specie, da un lato, almeno dalla documentazione in atti, sembra sussistere lo squilibrio patrimoniale tra i coniugi, ma a favore della resistente stessa. Non può, neanche, invocarsi la funzione perequativo-compensativa, non avendo la resistente indicato e dimostrato di aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali. Stabilisce, infatti, la Suprema Corte che (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29920 del 13/10/2022) il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. Ancora, (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 23583 del 28/07/2022), in tema di determinazione dell'assegno di divorzio, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la decisione di merito aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile, senza considerare che la ex coniuge si era cancellata dalla Cassa dei dottori commercialisti per provvedere alle necessità dei due figli minori adottati dalla coppia, sacrificando pertanto le proprie aspettative professionali nell'interesse della famiglia). Del pari, quanto all'istanza del ricorrente di vedersi riconoscere un assegno di mantenimento di € 400,00, occorre evidenziare che già in sede di separazione era lui il coniuge gravato di corrispondere il mantenimento alla moglie. Il ricorrente non ha, poi, fornito elementi per invocare la funzione perequativo- compensativa. Inoltre, dall'istruttoria, è emerso che il ricorrente ha una compagna dalla quale, sebbene non stabilmente, è ospitato. La sua attuale compagna, peraltro, gli presta dei veicoli ed il ricorrente, almeno fino a due/tre anni fa, ha lavorato come operaio in nero, mentre, al momento del rigetto della domanda di revoca del mantenimento a favore della coniuge, era disoccupato. Infine, parrebbe aver raggiunto l'età pensionabile. Non è, invece, contestata l'indipendenza economica raggiunta dal figlio che Pt_2
è comparso all'udienza del 6.10.2025 rinunciando all'assegno di mantenimento. In conclusione, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio e revocato ogni obbligo di contribuzione in capo al ricorrente, sia in favore della moglie che del figlio. Risulta poi pacifico tra le parti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Chieti in data 21/04/1990, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di Chieti al n.9, Parte I del 1990 tra i sig.ri (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: C.F._1 Controparte_1 C.F._2 revocando ogni mantenimento disposto in sede di separazione;
2. ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Parte_3
3. compensa le spese di lite. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI