Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/06/2025, n. 11307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11307 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11307/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13167/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13167 del 2024, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Macerata, Prefettura di Roma, Dia Direzione Investigativa Antimafia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tonachella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
dell'interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 84 commi 3 e 4 e 91 D.Lgs. n. 159 del 2011 e contestuale revoca dell'iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall''art. 30, comma 6, del D.L. n. 189 del 2016, convertito in legge n. 229 del 2016, notificata in data 27 settembre 2024, e di ogni altro atto presupposto, antecedente e successivo, cognito o non cognito, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti ivi menzionati afferenti alle precedenti attività istruttorie espletate dalle Prefetture di Macerata e Roma e dalla D.I.A., i pareri espressi il 13 febbraio 2024, 16 aprile 2024 e 13 giugno 2024 dal Gruppo Interforze Antimafia della Prefettura di Macerata e la comunicazione di preavviso di adozione dell’interdittiva del 18 maggio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Macerata, della Prefettura di Roma, della Dia - Direzione Investigativa Antimafia e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame la società -OMISSIS- S.r.l.s. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell'interdittiva antimafia adottata dal Ministero dell’Interno – Struttura per la prevenzione antimafia, ai sensi dell'art. 84, commi 3 e 4, e 91 del d. lgs. n. 159/2011 e contestuale revoca dell'iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016, convertito in legge n. 229/2016, notificata in data 27 settembre 2024.
2. Il provvedimento gravato poggia, in estrema sintesi, sulla presenza di numerosi elementi di connessione e continuità soggettiva ed oggettiva tra la società ricorrente e altre società a loro volta attinte da interdittiva antimafia.
3. Avverso l’interdittiva oggetto di gravame la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
i) Violazione falsa applicazione della l. 241/90, artt. 1 e 3, difetto di motivazione a supporto dell’atto adottato. Incoerenza illogicità della stessa. Violazione falsa applicazione degli artt. 84-91 del d.to l.gvo nr. 159 del 2011. Motivazione contraddittoria incongrua illogica ed erronea. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Omessa valutazione documentale. Carenza di presupposti e travisamento dei fatti. La comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo ex art. 92 comma 2 bis d.l. 159/2011. Le definizioni di cui all’art. 84 d.l. 159/2011. Assenza di presupposti. Assenza di alcun coinvolgimento giuridicamente rilevante della -OMISSIS-.
ii) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 l. 241 del 1990, atteso il difetto di motivazione dell'atto adottato. Violazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost. Violazione falsa applicazione degli artt. 84 -91 del d.to l.gvo nr. 159 del 2011. Motivazione contraddittoria incongrua illogica ed erronea. eccesso di potere per difetto di istruttoria. Omessa valutazione documentale. carenza di presupposti. travisamento dei fatti. Praesumptio de praesumpto.
Con le prime due censure la società ricorrente contesta, in sostanza, la fondatezza degli accertamenti su cui si fonda l’interdittiva antimafia, sostenendo che la società avrebbe sempre operato in totale autonomia gestionale e organizzativa, che i contatti con le società riconducibili al -OMISSIS- sarebbero intervenuti quando questi aveva ceduto le proprie quote societarie alla sorella-OMISSIS-e di non essere mai stata attinta da alcun provvedimento giurisdizionale.
iii) Violazione falsa applicazione degli artt. 84 -91 del d.to l.gvo nr. 159 del 2011. Motivazione contraddittoria incongrua illogica ed erronea. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Omessa valutazione documentale. Carenza di presupposti. Travisamento dei fatti. I presupposti giustificativi della comminazione dell’interdittiva. Il procedimento presuntivo. La giurisprudenza amministrativa secondo principi costituzionalmente orientati.
4. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, depositando documentazione.
5. Si sono costituiti in giudizio anche il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Roma, la Prefettura di Macerata, la DIA - Direzione Investigativa Antimafia per resistere al ricorso. In data 7 gennaio 2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria e copiosa documentazione, relativa alle indagini svolte dalle autorità competenti nei confronti della società ricorrente, nonché alle interdittive emesse nei confronti di altre società riconducibili a -OMISSIS- -OMISSIS-.
6. Con ordinanza collegiale del 15 gennaio 2025, n. 205, questo Tribunale ha richiesto al Ministero resistente la produzione in giudizio delle note del Gruppo Ispettivo Antimafia (GIA) del 13 febbraio 2024, del 16 aprile 2024 e del 13 giugno 2024.
7. In data 3 febbraio 2025 il Ministero ha adempiuto all’incombente istruttorio.
8. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti.
9. All’udienza pubblica del 27 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In via pregiudiziale, il Collegio rileva che Roma Capitale si è costituita depositando documentazione non inerente al presente giudizio; pertanto, l’ente locale deve essere estromesso dal giudizio.
11. Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.
12. Va premesso che l’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi nella materia in questione ha già più volte chiarito come l'interdittiva antimafia costituisce una misura che prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che ne sono colpiti, che si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia, valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente e che è volta a colpire l'azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti con la Pubblica amministrazione.
13. Per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione e non sanzionatoria, l’interdittiva non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste sullo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
14. Da ciò ne consegue che il pericolo di infiltrazione mafiosa debba essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale e, quindi, fondato su prove; ma che, al tempo stesso, implichi una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 6105/2019; sez. III, n. 758/2019 e n. 1746/2016; in termini, anche Tar Catania, sez. I, n. 57/2025 e n. 1886/2024). Nondimeno lo stesso legislatore riconosce quale elemento fondante l'informazione antimafia la sussistenza di “ eventuali tentativi ” di infiltrazione mafiosa “ tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate ” (art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011).
15. Se per un verso, quindi, il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona fatti penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica (dunque, si tratta di una misura che, come sottolineato anche dalla Consulta, non è soggetta ai vincoli che la CEDU detta in relazione alla materia penale; si veda Corte Costituzionale n. 24/2019 ed altre), l'infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale e la probabilità (non anche la mera possibilità) che siffatto “evento” si realizzi, per altro verso, tale pericolo di infiltrazione, non può sostanziarsi in un mero sospetto della pubblica amministrazione, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali.
Tra questi elementi, alcuni sono tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011; si pensi ai cc.dd. delitti spia) lì dove altri, “ a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa, che “ può ” desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali, “ unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata”.
16. Il d.lgs. n. 159 del 2011 prevede inoltre, nell'art. 84, comma 4, lett. d), che gli elementi sintomatici dell'infiltrazione mafiosa, anche al di là di quelli previsti dall'art. 91, comma 6, possano essere desunti “dagli accertamenti disposti dal prefetto ”.
17. L'ampiezza dei poteri di accertamento è giustificata dalla finalità preventiva sottesa al provvedimento interdittivo e comporta che il Prefetto possa ravvisare l'emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti di per sé privi dell'assoluta certezza che, tuttavia, complessivamente letti, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata.
18. L’elasticità della copertura legislativa, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 24/2019), deriva dal fatto che nella prevenzione antimafia lo Stato deve assumere almeno la stessa flessibilità nelle azioni e la stessa rapida adattabilità dei metodi che le mafie dimostrano ormai avere nel contesto economico attuale.
19. Come ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato, la funzione di “ frontiera avanzata ” dell'informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini e che “ solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758) ” (Consiglio di Stato, sezione III, 14 aprile 2025, n. 3169 e 3 ottobre 2023, n. 8644).
20. Per detta ragione, la giurisprudenza ha, dunque, enucleato un “ catalogo aperto ”, sia pure con uno sforzo “ tassativizzante ”, di situazioni indiziarie che possono costituire “indici” o “spie” dell'infiltrazione mafiosa, tra cui, tra le altre, figurano: a) i provvedimenti “sfavorevoli” del giudice penale; b) le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, siano però sintomatici della contaminazione mafiosa, nelle multiformi espressioni con le quali la continua evoluzione dei metodi mafiosi si manifesta; c) i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”; d) i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; ecc..
21. Quanto ai rapporti di parentela e/o affinità tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, la giurisprudenza ha in particolare chiarito che l'Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti), ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto.
22. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno della criminalità organizzata, all'interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. In tal senso hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l'Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l'esistenza - su un'area più o meno estesa - del controllo di una “famiglia” e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 8395/2023; n. 5227/2023; n. 820/2018).
23. Poste tali coordinate ermeneutiche in ordine alla natura delle regole di giudizio che devono orientare l’amministrazione, va pure considerato che, in caso di contestazione giudiziaria, il giudice amministrativo è chiamato ad una “duplice” verifica: 1) deve, innanzitutto, ponderare la sussistenza e la verosimiglianza dei fatti che la Prefettura (o altro organo laddove competente) ha ritenuto indicativi dell’infiltrazione; 2) deve apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’Autorità trae da questi fatti secondo un criterio che, come indicato, è probabilistico per la natura preventiva e non sanzionatoria della misura in esame.
24. Tanto premesso e venendo al caso in esame, la valutazione espressa nell’interdittiva gravata sull’esistenza del rischio di infiltrazione mafiosa nei confronti della società ricorrente, a quanto emerge dalla copiosa documentazione in atti, risulta fondata su plurimi elementi di fatto e su circostanze che, lette in modo unitario e non atomistico, danno adeguata evidenza, sulla base del criterio causale del “più probabile che non”, del rischio di permeabilità della società all’influenza criminale.
25. Il giudizio prognostico formulato dal Ministero si fonda infatti su copiosi elementi informativi acquisiti dalle Autorità competenti, dai quali emergono specifici indici di rischio di infiltrazione mafiosa nei confronti della società ricorrente, venuti in evidenza nel corso dell'aggiornamento periodico dell'iscrizione in Anagrafe per l'anno 2023, e derivanti dalla presenza di significativi elementi di continuità tra la -OMISSIS- e altre società riconducibili di fatto a -OMISSIS- -OMISSIS-, destinatario di provvedimenti giurisdizionali per reati riconducibili ad un contesto di criminalità organizzata di stampo camorristico.
26. Centrale rilievo assumono in tal senso gli esiti degli accessi ispettivi effettuati dal Gruppo Interforze della Prefettura di Macerata e le risultanze info-investigative acquisite dalla Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero, dalle quali è emersa l’esistenza di rilevanti profili di continuità tra la -OMISSIS- e la -OMISSIS-, società riconducibili a -OMISSIS- -OMISSIS- e attinte da interdittiva pochi giorni prima (8 marzo 2021) della costituzione della -OMISSIS-; ciò in virtù di numerosi elementi di rilevante connessione soggettiva ed oggettiva tra le società.
27. Dalle indagini svolte dalle autorità di polizia e versate in atti è emerso che la -OMISSIS-, già destinataria di informazione interdittiva antimafia, il Gruppo -OMISSIS- -OMISSIS-srl, pure interdetta, sono risultate riconducibili a -OMISSIS- -OMISSIS-, destinatario di ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva personale e decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Napoli — Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari n. -OMISSIS-, per i delitti p. e p. dagli art. 110, 353, commi 1 e 2, 56-629, comma 2, e 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8 c.p.
Dalle indagini della magistratura inquirente è venuto in rilievo un complessivo quadro indiziario (corroborato da riscontri oggettivi forniti dagli accertamenti tecnici, documentali e testimoniali, nonché dalle attività di osservazione, controllo e pedinamento svolte sul campo) inequivocabilmente ascrivibile ad un contesto di criminalità organizzata di stampo camorristico, nel quale il -OMISSIS- ha avuto un ruolo attivo e non occasionale nel perseguimento degli interessi della criminalità organizzata nell’ambito delle aste immobiliari.
28. Inoltre, nel corso di un accesso ispettivo effettuato in data 9 febbraio 2022 da personale della Compagnia Carabinieri di Tolentino, del Gruppo Carabinieri Tutela del Lavoro di Venezia e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Macerata, presso un cantiere edile in via -OMISSIS-, è emersa la presenza di operai della ditta -OMISSIS- in posizione di distacco non occasionale alla -OMISSIS-. Detti lavoratori sono risultati precedentemente tutti alle dipendenze delle ditte di -OMISSIS- -OMISSIS-. Due di detti lavoratori sono stati identificati nel corso di un controllo dei Carabinieri, in data il 10 marzo 2022 nell'abitazione di -OMISSIS- -OMISSIS-, a suo tempo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari; inoltre, l’amministratore unico e uno dei soci della società ricorrente (-OMISSIS-) hanno lavorato come dipendenti presso altre società del gruppo di società riconducibili al -OMISSIS-.
Gli approfondimenti della Guardia di Finanza — Nucleo Economico Finanziario di Macerata hanno poi messo in luce che la sede legale della -OMISSIS-, a -OMISSIS-) in -OMISSIS-, corrisponde con il luogo di esercizio dell'attività del depositario delle scritture contabili, la -OMISSIS-, così come coincide anche il notaio presso il quale le ditte sono state costituite.
29. Dalla documentazione in atti risulta pure che l'attuale Amministratore unico e socio al 75% della -OMISSIS-, -OMISSIS-, è stato alle dipendenze del Gruppo -OMISSIS- nel 2014, transitato successivamente alle dipendenze dell'-OMISSIS-srl (di proprietà al 50% del -OMISSIS- e interdetta anch'essa nel novembre 2020 dalla Prefettura di Avellino) e poi passato, prima di andare a dirigere la -OMISSIS-, alla ditta -OMISSIS-, di proprietà al 50% del -OMISSIS-.
Anche l'altro socio al 25% della -OMISSIS-, -OMISSIS-, è risultato dal 2016 al 2018 alle dipendenze della ditta Gruppo -OMISSIS-, transitato alla -OMISSIS- nel 2020 fino al 2022 e poi di nuovo alla Gruppo -OMISSIS- fino a settembre del 2023.
A ciò si aggiungono la gestione promiscua di mezzi e manodopera tra le società richiamate, la circostanza che tutti gli operai impiegati nella -OMISSIS- sono stati precedentemente alle dipendenze delle ditte di -OMISSIS-, l’esistenza di rapporti commerciali col Gruppo -OMISSIS- -OMISSIS-, il fatto che la sede legale della -OMISSIS- corrisponde con il luogo di esercizio dell'attività del depositario delle scritture contabili, la -OMISSIS-, che è il commercialista anche della -OMISSIS- e del Gruppo -OMISSIS- -OMISSIS-, e che coincida anche il notaio presso il quale le ditte sono state costituite, che la -OMISSIS- abbia sede legale a -OMISSIS-(con la quale la -OMISSIS- condivide, inoltre, l'identità dell'oggetto e della ragione sociale).
30. Tanto premesso, alla luce di detto complessivo quadro probatorio, ritiene il Collegio che le prime due censure dedotte da parte ricorrente - la prima volta a sostenere l'estraneità di -OMISSIS- -OMISSIS- nella gestione delle imprese -OMISSIS-, Gruppo -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, la seconda nel tentare di recidere le interrelazioni e le cointeressenze riscontrate tra le predette società e la -OMISSIS-, odierna ricorrente - siano infondate.
31. Il provvedimento prefettizio, tenuto conto dei copiosi elementi istruttori acquisiti dall’Amministrazione, non si palesa affetto da irragionevolezza e né dal dedotto difetto di istruttoria, essendo al contrario basato su un articolato quadro indiziario di particolare gravità che, alla stregua della logica del “più probabile che non” che informa il diritto amministrativo della prevenzione antimafia e in un’ottica unitaria e non atomistica, giustifica la valutazione effettuata dall’Amministrazione in ordine alla permeabilità mafiosa della società ricorrente.
32. In tal senso – come già evidenziato da questo Tribunale nella sentenza n.-OMISSIS- resa relativamente ad un’altra delle società riconducibili al -OMISSIS- (Gruppo -OMISSIS- -OMISSIS-) - irrilevante risulta la circostanza dedotta nel ricorso secondo cui il -OMISSIS-, socio di maggioranza e direttore tecnico del suddetto Gruppo -OMISSIS- -OMISSIS- pochi giorni dopo la notifica dell'avviso di garanzia, la perquisizione e il sequestro preventivo di beni ex 331 c.p.p dell’11 ottobre 2019, abbia trasferito le quote societarie (il 6 novembre 2019) e la carica di amministratore unico (il 29 ottobre 2019) alla sorella-OMISSIS--OMISSIS-, mantenendo solo il ruolo di direttore tecnico.
33. Dalle verifiche effettuate dall’Amministrazione su -OMISSIS- e-OMISSIS--OMISSIS- è emerso infatti che al momento dell'adozione dei provvedimenti interdittivi, i -OMISSIS-e che quest'ultima risultava aver percepito redditi nel corso della sua vita soltanto negli anni 2010 e 2011, tra l'altro per importi molto esigui.
34. Il trasferimento delle quote ad-OMISSIS--OMISSIS- – sostanzialmente priva di autonomia economica e di concrete esperienze lavorative, nonché legata da un rapporto stabile di convivenza con il fratello -OMISSIS- - è stato, pertanto, ragionevolmente ritenuto dall’Amministrazione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, lett. f), del d.lgs. n. 159/2011, quale manovra elusiva della normativa antimafia.
35. Le intervenute modifiche societarie di poco successive al coinvolgimento dell'amministratore unico in un procedimento penale manifestano, infatti, modalità e tempistica tali da ritenere effettivamente sussistente il tentativo da parte del -OMISSIS- di eludere i rigori della certificazione antimafia.
36. La ricostruzione logico-deduttiva operata dalla Struttura in ordine alla fittizietà e strumentalità dei trasferimenti societari tra -OMISSIS- -OMISSIS- e la sorella -OMISSIS-, è stata condivisa anche dal Tribunale di Napoli che, come evidenziato dalla difesa erariale e come risulta dalla documentazione versata in atti - chiamato a decidere sull'istanza di applicazione della misura del controllo giudiziario ex art. 34 bis D.lgs. 159/2011, proposta dalla -OMISSIS- e da Gruppo -OMISSIS- -OMISSIS- - con decreto n. -OMISSIS- si è espresso rigettando il ricorso ed evidenziando “ il rischio concreto che le società ricorrenti, di cui il -OMISSIS- -OMISSIS- è il dominus, possano essere infiltrate o esposte a condizionamenti e, comunque, possano agevolare l'attività della criminalità organizzata sul territorio ”. Ad avviso del Tribunale di Napoli “lo stretto rapporto e la concomitanza cronologica tra la notizia delle indagini e la dismissione della partecipazione nelle due società sono dati che concorrono a ritenere che -OMISSIS- -OMISSIS- ne sia rimasto il dominus ”, arrivando alla conclusione che “ gli elementi fattuali acquisiti inducono a reputare esclusivamente formale la cessione delle quote delle società ricorrenti ”.
37. D’altra parte, non è condivisibile quanto dedotto dalla società ricorrente circa il fatto che l’assenza di qualsivoglia influenza criminale sarebbe “provata indefettibilmente dalla sua iscrizione nell'Anagrafe antimafia rilasciata dal Prefetto ininterrottamente senza soluzione di continuità per gli anni addietro e fino al 20 novembre 2023 ”, atteso che, come pure evidenziato dalla difesa erariale, gli elementi di criticità sono emersi successivamente all'attività info-investigativa svolta “sul campo”, in sede di accesso ispettivo nei cantieri della ricostruzione post sisma.
38. Con il terzo motivo di censura la ricorrente ha chiesto poi che venga sollevata questione di legittimità costituzionale o effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per contrasto tra la disciplina italiana antimafia, con particolare riferimento all’interdittiva emessa ai sensi dell’art. 84, lett. e), del d.lgs. n. 159 del 2011, e i principi che regolano la “materia penale” ai sensi della Costituzione e della CEDU (come interpretati dalla Corte di Strasburgo nella sentenza De Tommaso del 23.02.2017), che sarebbero applicabili anche all’interdittiva antimafia, stante il suo effetto afflittivo.
39. Premesso che le informative antimafia non hanno il fine di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante, e non sono, nemmeno latamente, provvedimenti sanzionatori ma, come detto, hanno piuttosto natura cautelare e preventiva (sul punto si v. Cons. St., sez. III, sent. n. 4453 del 2017 e, più di recente, sent. n. 6740 del 2020; la prospettiva è accolta anche da Corte cost., sent. n. 178 del 2021), osserva il Collegio che la questione è stata oggetto di scrutinio da parte del Consiglio di Stato, che, con la sentenza n. 3641/2020, secondo un ragionamento dal quale questo Tar non ritiene di doversi discostare, l’ha ritenuta manifestamente infondata alla luce dei principi dettati dalla Corte costituzionale, più volte intervenuta sulla normativa antimafia (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 24/2019, n. 195/2019 e n. 56/2020).
40. Ricorda, in particolare, il Consiglio di Stato nella pronuncia citata che, “ Come ha ben posto in rilievo la Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019, allorché si versi al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione ”.
Essenziale - nell'ottica costituzionale così come in quella convenzionale (v., ex multis, Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione quinta, sentenza 26 novembre 2011, OC c. Bulgaria; Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione prima, sentenza 4 giugno 2002, LI c. Paesi Bassi; Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione prima, sentenza -OMISSIS-maggio 2010, Lelas c. Croazia) - è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l'applicazione della misura stessa.
In tale direzione la verifica della legittimità dell'informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un'ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica, sicché, in definitiva, l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale” (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483)”.
41. Tanto considerato, anche detta censura è priva di fondamento.
42. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
43. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
dichiara l’estromissione di Roma Capitale dal giudizio;
respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche, nonché i luoghi indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.