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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Federica Sacchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 4329/2022 R.G., promossa
DA
c.f. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
degli avv.ti DE MARINI FRANCESCO e SAVORELLI BARBARA
( ), elettivamente domiciliata in VIA VISCONTI VENOSTA, C.F._1
7 20122 MILANO, presso il difensore avv. DE MARINI FRANCESCO
- attore –
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CARBONE PATRIZIA, elettivamente domiciliata in PIAZZA ANTENORE 9 35121
presso lo studio dell'avv. CARBONE PATRIZIA CP_1
- convenuto –
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:
1) - accertare e dichiarare l'inadempienza della convenuta , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., alle obbligazioni su di essa incombenti in forza del contratto di appalto rep.194219 del 03/12/2010 stipulato inter partes e, per l'effetto, pagina 1 di 34 - condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore della società attrice, per le ragioni esposte in narrativa e per i titoli di cui alle riserve 1-132 iscritte nei documenti contabili e in calce al certificato di collaudo, anche eventualmente a titolo di risarcimento extracontrattuale ex art.2043
c.c., ovvero di indennizzo ex art.2041 c.c., della somma di €.1.603.117,37 o di quella maggiore o minore ritenute di giustizia, da maggiorare di IVA, se dovuta, rivalutazione monetaria e interessi, anche anatocistici dal dovuto al saldo.
2) - accertare e dichiarare l'inadempienza della convenuta , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., alle obbligazioni su di essa incombenti in forza del contratto di sponsorizzazione rep. 28705 del 20/12/2010 stipulato inter partes e, per l'effetto,
- dichiarare risolto il contratto di sponsorizzazione rep.28705 del 20/12/2010 stipulato inter partes e
- condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1
restituzione in favore di parte società attrice della somma di €.208.468,45, anche, in via subordinata, a titolo di risarcimento per inadempimento negoziale, ovvero di indebito oggettivo ex art.2033 cod. civ., ovvero ancora di arricchimento senza causa ex art.2041 c.c..
In ogni caso con vittoria di spese.
In via istruttoria
- Si chiede l'ammissione dei documenti prodotti.
- Si reitera la richiesta di disporre l'integrale rinnovazione della CTU nominando a tal fine un nuovo Consulente Tecnico d'Ufficio, per le ragioni di cui ai precedenti atti, cui si rinvia, e se del caso con piena revoca delle ordinanze istruttorie, ammettendo la
CTU sui seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, sentititi i tecnici di Parte, ispezionato
l'edificio e acquisito ogni ulteriore documento ritenuto opportuno, - provveda il CTU
– sulla base della documentazione in atti- a ricostruire tutte le vicende occorse fra le parti relativamente al contratto di appalto per cui è causa;
- accerti, il CTU – sulla base della documentazione in atti e tenuto contro delle pattuizioni negoziali e delle contrapposte deduzioni delle parti- se il progetto fornito
pagina 2 di 34 dalla Provincia di al momento della conclusione del contratto di appalto per CP_1
cui è causa- presentava le carenze denunciate;
- accerti il CTU se la prima perizia di variante approvata dalla Provincia di CP_1 sia stata determinata da difetti e lacune del progetto esecutivo redatto dall'Ente o comunque da circostanza conosciute e/o conoscibili alla Provincia di al CP_1
momento della stipulazione del contratto;
- accerti il CTU se le varianti e i verbali di concordamenti nuovi prezzi approvati dalla Provincia di abbiano determinato la necessità di una nuova CP_1
programmazione dei lavori e/o abbiano influito sui tempi di esecuzione dei lavori;
. indichi, in ogni caso, laddove possibile, le cause del ritardo nell'ultimazione dei lavori, segnalando ogni anomalia, ritardo, omissione o rallentamento che non si riveli fisiologico, tenendo in considerazione la specifica natura dell'appalto di cui è causa;
- valuti la coerenza della contabilizzazione rispetto ai lavori eseguiti dall'Appaltatore, come indicati nelle riserve iscritte nei documenti contabili ed in calce al certificato di collaudo;
- determini l'ammontare delle opere extracapitolato eseguite dall'Appaltatore;
- valuti anche alla luce delle riserve iscritte nei documenti contabili ed in calce al certificato di collaudo, i maggiori oneri sopportati dall'Appaltatore, ivi compresi i maggiori oneri della sicurezza, gli oneri di cantiere, gli oneri da mancata e ritardata produzione”.
- Si insiste per il rigetto delle avverse richieste istruttorie e, nella denegata ipotesi di loro accoglimento, si insiste nell'ammissione della prova contraria su tutti i capitoli formulati da controparte indicando quali testimoni:
- il Sig. C.F. , residente in [...]Testimone_1 C.F._2
Calabro (CS) Via San Matteo 18;
- il Sig. , C.F. , residente in [...], Testimone_2 C.F._3
Vicolo Sant'Antonio, 5.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
- ferma e ribadita la richiesta di reiezione delle istanze istruttorie avversarie;
Nel merito
pagina 3 di 34 dichiararsi che tutte le domande avversarie sono da respingere siccome palesemente inammissibili, anche per decadenza, ed infondate.
In particolare si chiede venga rigettata:
- la richiesta di condanna al pagamento delle riserve iscritte, in quanto inammissibili, anche per decadenza, ed infondate;
- la richiesta di condanna a titolo di risarcimento o indennizzo della somma di
€.1.603.117,37, perché infondata;
- la richiesta di condanna per inadempimento del contratto di sponsorizzazione, perché infondata;
- la richiesta di restituzione dell'importo di €.208.468,45, perché infondata.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.6.2022 alla PADOVA, CP_1
l'attrice, adiva questo Tribunale Parte_1
esponendo: che con contratto 3.12.2010, prot. 194219, rep. 29.704, stipulato all'esito di regolare procedura di gara, la aveva affidato al raggruppamento Controparte_1
temporaneo di imprese di cui essa era mandataria e la Controparte_2
(nelle more dichiarata fallita) era mandante, l'appalto dei lavori di restauro e ristrutturazione edilizia dell'istituto agrario “Duca degli Abruzzi” di per il CP_1 corrispettivo di €.1.529.967,60, oltre IVA;
che i lavori riguardavano cinque, distinte Zone di Intervento e avrebbero dovuto essere realizzati sulla base del progetto esecutivo redatto dalla Stazione Appaltante ed approvato con deliberazione della Giunta Provinciale in data 4/5/2010, n.181; che il bando di gara imponeva all'Appaltatore di stipulare, a latere del contratto di appalto, un contratto di sponsorizzazione, a parziale copertura del costo dei lavori, in forza del quale la aveva preteso ed ottenuto, ancor prima Controparte_1 dell'avvio dei lavori, il versamento della somma di €.208.468,45, obbligandosi ad
“associare la denominazione ed il logo/marchio dello Sponsor all'opera oggetto dell'appalto mediante la collocazione ed esposizione, all'interno dell'Istituto “Duca pagina 4 di 34 degli Abruzzi” di una targa di riconoscimento» recante la dicitura «i lavori di restauro e ristrutturazione edilizia di questo istituti sono stati eseguiti dal raggruppamento tra le imprese “ di Monza e Parte_1
“Samico B.R.V.” di Verderio nell'anno …” (anno in cui i lavori saranno ultimati)”, targa che avrebbe dovuto rimanere esposta per un periodo di 9 anni, a decorrere dalla data di approvazione del certificato di collaudo;
che la Provincia di non aveva mai associato il logo/marchio dello Sponsor ai CP_1
lavori nè aveva esposto all'interno dell'istituto alcuna targa, e pertanto essa intendeva ottenere la risoluzione del contratto di sponsorizzazione, per inadempimento dell'Ente, con obbligo di quest'ultimo di restituzione delle somme indebitamente percepite;
che il termine di ultimazione dei lavori era fissato nel contratto d'appalto in 584 giorni a far data dalla consegna degli stessi;
che in data 15 febbraio 2011 la aveva provveduto alla consegna dei lavori, CP_1
limitatamente alle Zone di Intervento nn.1-2-3 e senza rendere disponibili tutte le aree interessate, dato che i locali del caseificio (Zona di Intervento n.1) erano stati resi effettivamente disponibili solo in data 17 giugno 2011, i locali “ex informatica” (Zona di
Intervento n.2) erano stati resi disponibili in data 20 giugno 2011, l'Aula Magna (Zona di
Intervento n. 3) era stata resa disponibile solo il 12 gennaio 2012;
che inoltre, alla data di consegna dei lavori, non solo le aree interessate dall'intervento non risultavano libere, ed era perciò impedita l'esecuzione dei lavori secondo il cronoprogramma ed erano aggravati gli oneri a carico di essa appaltatrice per il mantenimento della struttura organizzativa parzialmente improduttiva ma già erano emersi gravi difetti e lacune nel progetto esecutivo redatto dalla , tanto che nel CP_1 luglio 2011 l'Ente era stato costretto a sospendere i lavori nell'intera Zona di Intervento
n.3, in quanto si era manifestata la necessità di realizzare opere strutturali, diverse da quelle previste in progetto;
che essa non aveva sottoscritto la prima Perizia di variante, approvata con determina dirigenziale del 24 novembre 2011, n.2772, che contemplava lavori non originariamente previsti in progetto, per un importo di circa €.150.000,00, lo stralcio di lavorazioni per un importo analogo e una proroga del termine di ultimazione dei lavori di 60 giorni;
che la Direzione dei Lavori aveva ordinato la ripresa dei lavori prima dell'approvazione della Perizia di variante, dando atto della sola proroga di 60 giorni e non riconoscendo la dovuta novazione del termine di ultimazione dei lavori, provocata dalla sospensione degli pagina 5 di 34 stessi, per cui, in violazione delle disposizioni normative, oltre che dei principi di correttezza e buona fede, il nuovo termine contrattuale era stato impropriamente fissato per il giorno 7 novembre 2012;
che, anche successivamente a tale approvazione, l'Ente aveva ripetutamente modificato la consistenza dei lavori oggetto dell'appalto, senza mai sospenderli e novare i termini negoziali attraverso l'approvazione delle necessarie perizie di variante, provvedendo soltanto con determine dirigenziali n.2817 del 7 novembre 2012 e n.1170 del 23 aprile
2013, all'approvazione dei verbali di concordamento nuovi prezzi, n.2 e n.3; che anche con le determine dirigenziali n.2249 del 2 ottobre 2013 e n.3052 del 17
novembre 2014, con le quali la Stazione Appaltante, in assenza dei necessari presupposti,
aveva approvato, rispettivamente, la perizia di variante n.2 e la n.3, non era stata disposta la necessaria sospensione dei lavori né era stata riconosciuta la proroga degli stessi, per cui, pur avendo l'Ente compiutamente individuato la definitiva consistenza dei lavori solo nel novembre 2014, stravolgendo l'oggetto originario del contratto, essa avrebbe dovuto ultimarli entro il novembre 2012, ovvero due anni prima;
che essa aveva comunque consegnato i lavori in via anticipata alla di Padova, CP_1 in data 9 luglio 2014, per le Zone di Intervento nn.1, 2 e 3, e in data 22 giugno 2016 per la Zona di Intervento n.4 e aveva iscritto in calce agli stati di avanzamento lavori le riserve, che aveva poi confermato in sede di sottoscrizione del conto finale,
principalmente afferenti, in parte all'omessa/errata contabilizzazione delle lavorazioni eseguite e in parte ai maggiori oneri derivanti all'anomalo andamento dei lavori,
provocato dalla condotta della Stazione Appaltante;
che con raccomandata a/r prot.64681 del 14.6.2017, da essa ricevuta in data
16.6.2017, la di aveva trasmesso, 416 giorni dopo l'ultimazione dei CP_1 CP_1
lavori, avvenuta in data 14/04/2016, il certificato di collaudo dei lavori, che essa aveva sottoscritto nel termine di legge, in data 30.6.2017, confermando tutte le riserve precedentemente iscritte negli atti contabili e formulando ulteriori contestazioni;
che, stanti gli inadempimenti della agli obblighi ad essa derivanti dalla CP_1
stipulazione del contratto di appalto, questa era obbligata al ristoro dei maggiori oneri e dei danni causati ad essa attrice;
che, in particolare, essa aveva diritto al pagamento delle lavorazioni eseguite e degli oneri di sicurezza sostenuti, non contabilizzati o non correttamente contabilizzati pagina 6 di 34 dall'Ente, come indicati in dettaglio nelle riserve 1-42, 45, 47-55, 59-69, 72-79, 82-
86, 120 per la somma complessiva di €.536.576,36, in parte riconosciuta e pagata dall'Ente per le riserve nn.3, 4, 5, 6, 10, 23, 29, 45, 50, 53, 54, 55, 58, 60, 62, 82, 83 e
84, per cui l'importo ancora dovuto era pari a complessivi €.267.410,21; che essa aveva poi diritto al ristoro dei costi inutilmente sostenuti, a causa dell'indebito ordine di demolizione del vano scala/ascensore già realizzato, per l'importo quantificato nella riserva n.46 di €.14.416,27; che, ancora, essa aveva diritto al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti a causa del macroscopico, anomalo andamento dei lavori (protrattisi, dall'originario termine di
584 giorni a quello di 1312 giorni), che aveva condotto ad una abnorme dilatazione della durata dell'appalto, per il quale essa aveva iscritto nei documenti contabili le riserve nn.43, 56, 70, 80, 87, per complessivi €.368.564,71 e le riserve nn.44, 57, 71,
81, 88, 89, 121, per complessivi €.1.254.050,02; che tale risarcimento, al netto degli importi riferibili alle distinte voci di danno indicate nelle riserve ma fra loro sovrapponibili, era stimabile in €.1.132.970,00
(importo comprensivo di perdite per spese generali e spese di cantiere e vincolo attrezzature e mezzi d'opera, di maggiori oneri per la sicurezza, del mancato utile e dell'onere finanziario derivante dall'impegno di capitali); che essa aveva inoltre diritto alla liquidazione del corrispettivo per le lavorazioni eseguite ed ingiustamente fatte oggetto di detrazioni nel conto finale e nel certificato di collaudo, come da riserve nn.92-119 e 130, per un importo complessivo di
€.28.591,77 e al ristoro dei danni determinati dal ritardo nell'emissione del certificato di collaudo, richiesti con la riserva n.131, per €.6.733,12; che, ancora, essa aveva diritto al pagamento della somma trattenuta dalla Provincia di a titolo di penale, pari ad €.152.996,77, dato che l'abnorme dilatazione dei CP_1
tempi negoziali era riconducibile all'impropria condotta della Stazione Appaltante;
che, in definitiva le somme dovute dalla Provincia di ammontavano ad CP_1
€.1.603.117,37; che a tali somme avrebbe dovuto essere aggiunto l'importo di €.208.468,45, dovuto in restituzione per effetto della risoluzione per inadempimento del contratto di sponsorizzazione, sopra richiamato;
pagina 7 di 34 ciò premesso l'attrice concludeva nel merito come in epigrafe.
*
La costituendosi, contrastava le pretese dell'attrice, in Controparte_1
particolare deducendo: che i lavori del contratto principale erano stati consegnati con processo verbale in data 4.2.2011, in prima convocazione, e il 15.2.2011, in seconda convocazione, senza riserve da parte dell'Appaltatore e che il tempo per l'esecuzione dei lavori, come da offerta dell'Appaltatore in sede di gara, era di 584 giorni consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui il termine utile per la conclusione scadeva il giorno 10.9.2012; che durante lo svolgimento dei lavori si era manifestata la necessità di eseguire ulteriori opere, che non comportavano modifiche sostanziali al progetto originario ed erano state approvate tre perizie di variante, nessuna delle quali aveva comportato la variazione dell'importo contrattuale;
che con l'atto di sottomissione n.1, stipulato in data 10.10.2011, relativo ai lavori di variante, erano stati concessi ulteriori 60 giorni per l'esecuzione dei lavori principali e suppletivi, mentre per alcune lavorazioni, non previste nel contratto principale e non contenute nell'elenco prezzi, erano stati concordati 15 nuovi prezzi;
che in data 29.10.2012, in data 8.4.2013 e in data 7.8.2013 erano stati redatti i verbali di concordamento nuovi prezzi n.2, n.3 e n.4, mentre con la Perizia di variante n.2, in data 27.6.2013 e con la Perizia n.3, in data 17.10.2014, non era stato variato l'importo di contratto e che, nella stessa data del 17.10.2014, erano stati concordati 6 nuovi prezzi;
che i lavori erano stati oggetto di specifiche contestazioni da essa appaltante, poichè nel corso delle visite di collaudo erano emersi difetti di realizzazione o installazione e che, in particolare nella tredicesima visita di collaudo, erano state riscontrate gravi carenze costruttive e situazioni di pericolo, tanto da dichiarare la non collaudabilità dell'impianto elettrico, per cui essa aveva dovuto affidare, sia i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, sia l'adeguamento dell'impianto termico e idrosanitario, a ditte terze e solo alla conclusione dei lavori, con dichiarazioni di conformità in data pagina 8 di 34 23.12.2016, in data 28.4.2017 e in data 5.5.2017, essa aveva considerato avvenuta l'ultimazione dei lavori, con 1212 giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale;
che per tale ragione essa aveva applicato, come previsto dall'art.20 dello schema di contratto, la penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, per l'importo complessivo di €.152.996,77; che le 121 riserve apposte dall'Appaltatore con la firma del registro di contabilità, per un importo complessivo di €.2.359.866,55, confermate sul Conto finale e le ulteriori
11 riserve iscritte in calce al certificato di collaudo, erano infondate;
che, con riferimento all'andamento dei lavori, era da rilevare che più volte erano stati riscontrati ritardi nell'esecuzione addebitabili all'Appaltatore che, ad esempio, nei primi 365 giorni di lavoro aveva realizzato e contabilizzato lavori per l'importo di
€.87.968,20, pari 5,75% dell'importo contrattuale, e non aveva provveduto ad aggiornare il cronoprogramma, come richiesto, avendo proposto termini inattendibili;
che le perizie di variante avevano ridotto, anche se di poco, l'importo dei lavori e delle somministrazioni, anche al fine di ridurre i ritardi accumulati e a tal fine erano stati stralciati i lavori previsti nella Z.I. n.5; che, riguardo all'asserita consegna parziale, oggetto della riserva n.43, era da sottolineare che l'impresa aveva firmato il verbale di consegna dei lavori senza formulare alcuna riserva, che aveva registrato solo in occasione del I stato di avanzamento lavori, in data 12.09.2012, provvedendo ad esplicare le complessive 46 riserve in data 27.09.2012; che il ritardo nell'inizio dei lavori non era riconducibile ai tempi di consegna delle aree ma all'inerzia dell'Impresa, come si poteva desumere dal fatto che la stessa aveva iniziato la cantierizzazione il 21 marzo 2011, alla data del 25/2/2011 non aveva ancora realizzato la recinzione di cantiere e richiesto l'allaccio delle forniture di acqua e corrente elettrica, fornitura riscontrata per la corrente elettrica per il cantiere solo il 17 giugno 2011 e che alla data del 7.1.2013 non aveva ancora installato la gru, noleggiata in data 5.4.2011; che la sospensione parziale dei lavori di cui al verbale 5/7/2011, riguardava la sola
Z.I. n.3 “uffici aula magna” per la necessità di redigere una perizia di variante, per cui l'impresa aveva arbitrariamente cessato l'esecuzione dei lavori anche nelle altre zone pagina 9 di 34 di intervento (1 e 2), nelle quali non vi erano impedimenti alla prosecuzione dei lavori;
che con la perizia di variante n.1 era stata concessa all'impresa una proroga di 60 giorni del termine contrattuale complessivo ed altra proroga di quaranta giorni era stata concessa dalla D.L., perché alla data dell'effettivo inizio dei lavori del 9/5/2011,
i locali della Z.I. n.1 “spogliatoi-caseificio” non erano ancora a completa disposizione dell'impresa e con ciò era stata ampiamente ristorata la mancata, piena consegna;
che essa non aveva accettato i cronoprogrammi proposti dall'impresa, in quanto incompleti o non rispettosi della consequenzialità stabilita dal cronoprogramma di progetto, che prevedeva l'esecuzione dei lavori in 4 fasi, in quanto si trattava di intervento su istituto scolastico funzionante e la cui durata era stata ridotta in sede di offerta, da 730 a 584 giorni;
che la Perizia di variante n.1 era stata legittimamente adottata, ai sensi dell'art.132 comma 1, lett. c) del D. Lgs.163/2006, in quanto aveva riguardato modifiche imprevedibili, non aveva comportato alcuna variazione dell'importo contrattuale e aveva concesso una proroga del termine di 60 giorni e analogamente legittimo era stato l'ordine della D.L. di ripresa dei lavori, ai sensi dell'art.161 comma 9 del DPR
207/2010, avendo il RUP approvato la perizia il 18/10/2011 ed essendo il verbale di ripresa dei lavori datato 21/10/2011; che essa le variazioni dei lavori di modesta entità erano state autorizzate dalla D.L., in quanto rientranti nella discrezionalità della stessa ed erano state regolarmente liquidate;
che la Perizia di variante n.3 del 17.10.2014 si era resa necessaria a causa del ritardo accumulato dall'Impresa appaltatrice, che per completare i lavori relativi alle nuove tre aule di informatica nella Z.I. n. 4, come previsti nel progetto, avrebbe dovuto far liberare le aule sovrastanti del piano primo e dislocare gli studenti in altri spazi dell'istituto, per cui si era optato, su indicazione del Dirigente scolastico, per l'implementazione di una sola aula di informatica, con lo stralcio di alcuni lavori e l'inserimento di altri, senza modifiche dell'importo contrattuale;
che non vi era stata consegna anticipata dei lavori da parte dell'Appaltatore, poiché la consegna prima del collaudo definitivo dei locali relativi alle zone di intervento nn.1,
pagina 10 di 34 2 e 3, era avvenuta in data 9.7.2014, mentre i termini contrattuali erano spirati in data
19.12.2012 ed in tale data non erano ancora iniziati i lavori relativi alle zone di intervento nn.4 e 5, lasciati poi incompleti nel maggio 2016; che, in definitiva, gli asseriti inadempimenti e ritardi a carico della Stazione
Appaltante erano insussistenti, che la non aveva subito alcun nocumento che Pt_1
dovesse essere ristorato e che la stessa aveva eseguito i lavori in grave ritardo e non a perfetta regola d'arte, con lacune tali da pregiudicarne l'accettazione, come ben evidenziato dal Collaudatore, in particolare, nel verbale della dodicesima visita di collaudo e nel Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo; che era infondata la pretesa di risoluzione del contratto di sponsorizzazione. atteso che il Disciplinare di gara, prot. n.66191 del 23/4/2010, prevedeva l'aggiudicazione - mediante procedura aperta - all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lvo 163/2000, secondo il triplice criterio del tempo di esecuzione dei lavori, del prezzo e della quota di sponsorizzazione, e per l'ultima era previsto un punteggio fino a 20 punti, per cui l'offerta di parte attrice era risultata la più vantaggiosa anche in relazione alla sponsorizzazione con un importo qualificabile come "spesa di pubblicità", fiscalmente deducibile per la stessa attrice, la quale era onerata di fornire la targa, con il testo già espressamente indicato nel contratto, dovendo essa convenuta soltanto stabilire la posizione dove affiggerla, a cura e spese della stessa attrice, che non aveva fornito alcunchè, né la stessa avrebbe potuto omettere tali adempimenti al fine di ottenere la restituzione della somma versata per la sponsorizzazione;
ciò premesso la convenuta chiedeva il rigetto delle domande.
*
All'esito di istruttoria tecnica, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
27.6.2024.
***
Osserva il Tribunale che dai documenti prodotti dalle parti e dall'accertamento tecnico svolto in corso di causa è risultato che le domande dell'attrice sono fondate e vanno pertanto accolte nei limiti che si vanno ad indicare.
Va premesso in fatto:
pagina 11 di 34 che il contratto d'appalto oggetto di causa ha riguardato lavori di restauro e ristrutturazione edilizia dell'Istituto di Istruzione Superiore "Duca degli Abruzzi” di da realizzarsi secondo il progetto esecutivo redatto dalla convenuta ed CP_1
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale in data 4.5.2010, n.181, che individuava cinque distinte zone di intervento ed in particolare:
Zona di Intervento n.1: “Spogliatoi e Caseificio” (realizzazione di nuovo spogliatoio per l'attività all'aperto e di nuovo caseificio situati nei locali destinati a deposito attrezzi e officina, localizzati nella parte estrema nord-est);
Zona di Intervento n.2: “Centrale Termica” (realizzazione di una nuova centrale termica destinata al nuovo corpo uffici amministrativi e aula magna, in sostituzione del portico addossato ai locali tecnici esistenti, con ricavo di uno spogliatoio e annessi servizi per il personale della cantina);
Zona di Intervento n.3: “Aula Magna, Servizi e Uffici” (ristrutturazione della zona aula computer, spogliatoi alunni, uffici, con messa in opera di un nuovo solaio interpiano, da adibire ad uffici amministrativi e archivi della scuola, nonché a nuovo corpo servizi per alunni e locali accessori;
ampliamento dell'ingresso dell'aula magna per la realizzazione di un blocco servizi per il pubblico ed ulteriori interventi di manutenzione straordinaria);
Zona di Intervento n.4: “Nuove aule computer” (ristrutturazione dell'area degli uffici amministrativi al piano terra da adibire a n.2 aule per l'informatica e n.1 laboratorio, con demolizione del corpo di fabbrica destinato a servizi igienici degli operatori scolastici);
Zona di Intervento n.5: “Nuovi Ingressi e Fognature” (rifacimento della zona destinata a ingresso secondario con ricavo di un nuovo atrio e di blocchi servizi igienici per alunni e per il personale docente e con adeguamento dei servizi-alunni posti al I piano;
rifacimento completo della rete di fognatura delle acque bianche e nere) (cfr. doc.2 convenuta e I relazione CTU pagg.2-3); che il termine di ultimazione dei lavori era fissato in 584 giorni, decorrenti dalla data del 4 febbraio 2011 e cioè dalla prima convocazione per la consegna dei lavori, consegna avvenuta in seconda convocazione, in data 15 febbraio 2011, per cui il termine di ultimazione doveva intendersi quello del 9 settembre 2012, dato che nel pagina 12 di 34 verbale di consegna dei lavori non erano state indicate limitazioni delle Zone di
Intervento e l'Impresa non aveva registrato alcuna riserva (cfr. doc.4 convenuta e I relazione CTU pag.3); che è stata la a sospendere i lavori il 5 luglio 2011 nell'intera Zona di CP_1
intervento n.3, per cause tecniche e che con determina dirigenziale n.2772, del 24 novembre 2011, la stessa ha approvato la prima perizia di variante, redatta CP_1
il 10 ottobre 2011 e approvata dal R.U.P. in data 18 ottobre 2011, per un importo di variazione in più di €.14.853,14, contemplando nuovi lavori e lo stralcio di altre lavorazioni, con proroga del termine di ultimazione di 60 giorni (cfr. doc.4 attrice, doc.6 convenuta e I relazione CTU pag.3); che il 21 ottobre 2011 il D.LL. ha ordinato la ripresa dei lavori, assegnando nuovo termine, prorogato di 60 giorni, come previsto dalla prima perizia di variante e che, con determinazione dirigenziale n.42 del 13.1.2011, la Provincia ha attestato la proroga di 40 giorni concessa dal R.U.P. il 22.12.2021, per cui il termine ultimo per il completamento dei lavori è slittato al 17 dicembre 2012; che con determinazione dirigenziale n.2249 del 26 settembre 2013, la ha CP_1
approvato la Perizia di variante n.2, redatta il 7 agosto 2013 e con determinazione dirigenziale n.3052 del 17 novembre 2014, ha approvato la Perizia di variante n.3, redatta il 17 ottobre 2014, entrambe senza variazione di importo e senza proroga al termine di ultimazione dei lavori, rimasto fissato al 17 dicembre 2012; che l'impresa ha ultimato e consegnato i lavori delle Zone di Intervento nn.1, 2 e 3, in via anticipata rispetto al collaudo, in data 9 luglio 2014, e quelli della Zona di
Intervento n.4 in data 8 giugno 2016 (cfr. docc.11-12 attrice e I relazione CTU pagg.3,4); che nel Certificato di collaudo risulta indicata quale data di consegna della Zona di
Intervento n.4 quella del 9.1.2017 e quale data di ultimazione dei “lavori principali” quella del 14.4.2016, mentre i lavori relativi alla Zona di Intervento n.5 sono stati stralciati con la Perizia di variante n.3 (doc.13 attrice e I relazione CTU pag.4); che sul piano tecnico-amministrativo la data di ultimazione effettiva è stata indicata dal Collaudatore nel 5.5.2017, corrispondente alla data dell'ultima dichiarazione di pagina 13 di 34 conformità alla regola d'arte delle opere impiantistiche realizzate da ditte terze, cosicchè il ritardo è stato determinato in 1212 giorni (cfr. I relazione CTU pag.4); che il Certificato di collaudo dei lavori, datato 3.6.2017, è stato trasmesso all'attrice con raccomandata a/r prot.64681 del 14.06.2017 ed è stato sottoscritto da quest'ultima in data 30 giugno 2017, con conferma di tutte le riserve precedentemente iscritte negli atti contabili e con ulteriori contestazioni (cfr. doc.13 attrice e I relazione CTU pag.4).
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Va inoltre premesso che la stessa attrice ha attestato nella relazione di osservazioni alla CTU che sono state erroneamente iscritte le riserve nn.6 e 50, per le quali, pertanto, deve ritenersi esclusa qualunque pretesa attuale dell'Impresa.
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Sulla base della sopra richiamate risultanze di fatto e degli ulteriori elementi che verranno indicati risulta accertato che non compete all'attrice alcuna somma con riferimento alle riserve nn.1-7-8-9-11-13-20-21-22-24-25-26-30-35-36-37-39-45-47-
49-51-52-58-59-63-64-65-66-67-68-69-72-73-74-75-76-77-78-79-85. In proposito va osservato che con tali riserve la parte attrice ha prospettato una diversa e maggiore quantificazione delle opere, che è stata contestata dal D.LL., anche con riferimento alla pretesa indeterminatezza o sommarietà delle quantificazioni di misura e di importo, che in realtà risultano talvolta dettagliate, sia quanto a misure, sia quanto ad importi. Tuttavia l'attrice e il suo CT, in sede di osservazioni alla CTU, non hanno specificato le ragioni della maggiore attendibilità delle quantificazioni di parte, non supportate da alcun elemento di prova come, ad esempio, documenti di trasporto del maggior materiale fornito o da smaltire, listini dei prezzi dei materiali o altri elementi idonei a suffragare le proprie allegazioni, nonostante l'onere della prova a carico della stessa attrice.
Con specifico riferimento alla riserva n.1(in parte rinnovata nella riserva n.47), va osservato che è stata più che duplicata la misura delle demolizioni, sulla base dell'allegazione dell'esistenza di due muri da demolire, anziché uno, circostanza che non risulta dal progetto esecutivo e non appare minimamente confermata dalla foto allegata alla relazione del CTP.
pagina 14 di 34 Con specifico riferimento alla riserva n.7, va osservato che non si evince alcuna disposizione del D.LL. circa il raddoppio di spessore del massetto né il raddoppio è altrimenti desumibile da elementi di prova offerti dall'attrice, onerata della prova stessa.
Con specifico riferimento alla riserva n.8, va osservato che essa riguarda la demolizione dei gradini degli uffici amministrativi, che in quanto liquidata a misura è stata compresa nella voce demolizioni di pavimenti e sottofondo.
Con specifico riferimento alle riserve nn.9-11, va rilevato che si tratta di ulteriori o maggiori opere allegate ma in nessun modo provate.
Con specifico riferimento alla riserva n.13, va osservato che gli oneri per la sicurezza sono stati liquidati in via definitiva proprio nell'importo preteso dall'attrice nella
Perizia di variante n.2 e dunque appare ingiustificata la maggior pretesa, dovendosi richiamare, quanto ad eventuali interessi, i rilievi che verranno svolti nel prosieguo in relazione alle riserve da n.3 in poi.
Con specifico riferimento alle riserve nn.20-21 va rilevato che non risulta allegato e provato alcun elemento indicativo di maggiori oneri derivanti dall'essere le pareti da rimuovere, in cartongesso anziché in foratame, e dall'essere il controsoffitto in sughero anziché in laterizio, essendo, al contrario, presumibile un minore onere della lavorazione. In ogni caso va osservato che con il verbale di concordamento prezzi in data 9.10.2012 (doc.7 attrice) è stata aggiunta una specifica voce (NP16), inerente la demolizione totale o parziale di pareti in cartongesso e il relativo prezzo è stato ritenuto congruo dal CTU, anche in assenza di contrarie indicazioni dell'attrice circa i corretti listini prezzi.
Con specifico riferimento alla riserva n.22, inerente la demolizione della soletta armata di copertura dei servizi degli uffici amministrativi, è stato sottolineato dal
CTU che la stessa si riferisce ad una lavorazione in realtà contabilizzata nel I SAL,
NP 5 “demolizione strutture orizzontali”.
Con specifico riferimento alle riserve n.24-25-26, va osservato che la foto in atti
(riferita alle sole riserve 24-25) non può documentare la demolizione della pavimentazione per uno spessore maggiore di quello liquidato, considerato che il prezzo unitario è determinato dalle voci E.05.23 ed E.02.03 del I SAL a metro cubo e pagina 15 di 34 ben avrebbe potuto essere allegata dall'attrice la documentazione della quantità di materiale asportato, anche per il vespaio in ghiaia, al fine di far quantificare l'effettiva entità della demolizione, documentazione invece mancante. Peraltro, quanto alla demolizione di cui alla riserva n.26 risulta riconosciuto il quantitativo richiesto.
Con specifico riferimento alla riserva n.51, va osservato che non è stata precisata alcuna situazione di fatto, giustificativa del riconoscimento per la prestazione di assistenza agli impianti di un compenso più che doppio di quello liquidato nel II
SAL.
Con specifico riferimento alla riserva n.58, va osservato che i maggiori oneri sono stati indicati del tutto genericamente, facendo riferimento ad un prospetto non presente.
Con specifico riferimento alla riserva n.59, va osservato che il CTU ha confermato che i maggiori oneri sono stati liquidati in SAL successivo al III, nel quale era stata iscritta la riserva.
Con specifico riferimento alla riserva n.66, va osservato che era onere dell'attrice provare l'esecuzione dell'opera (idrolavaggio), che la committente ha escluso dal compenso, in quanto non realizzata, opera la cui esecuzione non è stata provata in causa.
Con specifico riferimento alla determinazione unilaterale di nuovi prezzi, applicati nella liquidazione di nuove opere, come previste in particolare dai verbali di nuovi prezzi e dalle Perizie di variante, va rilevato che l'Impresa ha sostenuto di non aver concorso alla determinazione e di non aver sottoscritto i relativi verbali ma non ha allegato alcuna circostanza volta a sostenere l'iniquità dei prezzi determinati in tali sedi, prezzi che il CTU ha ritenuto congrui (cfr. I relazione CTU pag.5). Di conseguenza, in assenza di elementi oggettivamente contrastanti la valutazione del
CTU circa la congruità dei prezzi, gli stessi devono ritenersi correttamente applicati per la liquidazione dei compensi spettanti all'Impresa.
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E' accertato che non compete all'attrice alcuna somma anche relativamente alla riserva n.2. In merito va rilevato che appare chiara e convincente la deduzione contraria del D.LL., secondo cui la demolizione della pensilina annessa al lato sud del pagina 16 di 34 caseificio va ricompresa nelle lavorazioni descritte nel SAL 1 come “demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici”, non essendo spiegabile la ragione di una distinta e separata liquidazione. In particolare non è stato negato che la pensilina sia stata demolita con le richiamate modalità e ne consegue che non si giustifica un incremento di oneri da riconoscere a favore dell'Impresa.
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Analogamente non dovute sono le somme di cui alle riserve nn.3-4-5-10-12-23-29-
53-54-55-60-62-82-83-84. In merito va osservato che lo stesso CT di parte attrice ha dato atto nella propria relazione di osservazioni alla CTU che vi è stato il riconoscimento dell'esecuzione delle opere in successivi SAL o a seguito di perizie di variante, con il correlativo pagamento e pertanto è venuta meno ogni pretesa sul punto.
Va esclusa la spettanza di interessi moratori sul capitale già pagato in corso d'opera, atteso che gli importi delle riserve sono stati confermati nell'originaria consistenza con la conferma della riserve stesse fino al collaudo, nonostante il già avvenuto pagamento con i SAL successivi o a seguito delle Perizie di variante, laddove la distinta pretesa del pagamento di interessi moratori sul capitale incassato, dalla data della mancata liquidazione e fino al pagamento stesso, avrebbe dovuto formare oggetto di specifica, nuova riserva, comportando una rettifica della contabilità e andando ad incidere sul costo finale dell'opera.
In proposito va inoltre sottolineato che la Suprema Corte ha escluso la spettanza di interessi moratori prima della domanda giudiziale, affermando che “in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A. vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa proposizione” (cfr.
Cass.15/01/2020, n.727 e giurisprudenza ivi citata) e di conseguenza il già avvenuto pagina 17 di 34 ed accettato pagamento del capitale preteso con la riserva, esclude la configurabilità della mora.
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Va altresì escluso il diritto dell'attrice ad al pagamento di ulteriori somme relativamente alle riserve nn.14-15-17-18-33-34-41-86(che rinnova la riserva
n.41), inerenti lo smaltimento di materiali di risulta trasportati in discarica. In proposito va osservato che si tratta di opera che appare interamente riconducibile alle prestazioni di demolizione (comprensive di rimozione), riconosciute e compensate sotto le voci E.05.07 e seguenti del computo metrico e a quelle di trasporto e conferimento in discarica, riconosciute e compensate sotto le voci E.06.02 ed
E.06.04.
Con particolare riferimento alla riserva n.18, relativa ad un preteso, maggior onere per analisi delle terre di scavo e dei materiali da conferire in discarica, va rilevato che appare pienamente condivisibile la posizione del , secondo cui la spesa per CP_3
analisi è necessariamente compresa nel compenso per il conferimento in discarica delle terre e dei materiali, in quanto si tratta di operazione che deve obbligatoriamente seguire lo scavo e precedere il conferimento.
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Va altresì esclusa la spettanza all'attrice di maggiori compensi in relazione alle riserve nn.16-28-40-42-61. Va rilevato che le riserve indicate ineriscono lavorazioni, asseritamente aggiuntive ma in realtà previste e/o prevedibili, in quanto necessarie per coordinare le porzioni di edificio rimaste invariate con quelle rinnovate e/o modificate, e dunque in alcun modo qualificabili come opere aggiuntive.
Quanto, in particolare, alla riserva n.28, si tratta di carotaggi rientranti, ai sensi del capitolato d'appalto, art.4.5, tra gli oneri posti a carico dell'impresa.
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Va poi esclusa la spettanza all'attrice di maggiori compensi quanto alla riserva n.19 che si riferisce, secondo le osservazioni del CTP, alla pretesa, maggior lavorazione derivante dalla demolizione del gradino alto 14 cm., visibile nella foto allegata alla relazione del CTP. Le deduzioni del D.LL., fatte proprie dal CTU su tale riserva, attinenti il computo della demolizione del massetto della platea circostante per una pagina 18 di 34 profondità di cm.10 appaiono irrilevanti, trattandosi, in ipotesi, di demolizione di parte soprastante tale massetto. Tuttavia va sottolineato che non risulta provata la demolizione del gradino, che anzi, in via presuntiva, appare esclusa, considerato che lo stesso consentiva l'accesso ad un vano rialzato e che persisteva dunque la sua funzione.
Qualora la riserva dovesse, invece, intendersi riferita al computo della demolizione del massetto per uno spessore di cm.10, anzichè di cm.15, va osservato che il CTU ha confermato che è stato riconosciuto all'Impresa il maggior importo correlato al maggior spessore, con la voce E.05.23.b, e dunque la riserva sarebbe infondata, come ritenuto dallo stesso CTU.
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Va ancora esclusa la spettanza all'attrice di maggiori compensi quanto alla riserva
n.27, relativa al taglio con disco diamantato, poiché il relativo importo non è stato escluso, bensì liquidato sotto la voce NP4 nel I SAL.
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Va poi esclusa la spettanza all'attrice di maggiori compensi quanto alle riserve nn.31-32, relative all'onere per l'impiego di una pompa di getto di CLS. In merito va infatti sottolineato che si tratta di strumento necessario per la posa del calcestruzzo in elevazione e di una voce che è stata espressamente compresa, ai sensi dell'art.
1.3 del capitolato speciale d'appalto, nel prezzo dei conglomerati armati, comprensivo dell'eventuale uso di pompa e vibratura (doc.49.53 attrice).
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Va altresì esclusa la spettanza all'attrice di maggiori compensi, quanto alla riserva
n.38, poiché essa inerisce l'onere di riparazione di un tubo dell'acqua, rotto durante i lavori di demolizione eseguiti dall'Impresa e dunque non si tratta di onere causato da fatto della committente ma della stessa Impresa.
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Quanto alle riserve nn.43-56-70-80-87-123, va rilevato che esse ineriscono i pretesi oneri “per ritardata consegna delle aree di cantiere e protrazione del rapporto
d'appalto” e che le stesse sono proposte e integrate nei successivi SAL, fino al V e al conto finale.
pagina 19 di 34 In merito va osservato che appaiono pienamente condivisibili gli argomenti opposti dal D.LL. e fatti propri dal CTU (cfr. I relazione pagg.6-7) per escludere che la ritardata consegna di parte del cantiere abbia comportato maggiori oneri per l'Impresa. Invero, come ben evidenziato, l'Impresa si è presentata per la consegna soltanto in seconda convocazione e nel sottoscrivere il relativo verbale, in data
15.2.2011, non ha formulato alcuna riserva, in particolare con riferimento all'idoneità delle aree d'intervento consegnate a consentire la cantierizzazione e l'inizio dei lavori. Ciò nonostante, l'Impresa, fino al 25.2.2011, non ha provveduto a realizzare la recinzione di cantiere e a richiedere l'allaccio delle forniture di acqua e corrente elettrica, quest'ultima presente soltanto nel giugno 2011, mentre la fornitura dell'acqua non risulta richiesta e l'Impresa si è approvvigionata abusivamente dalla rete idrica in uso alla scuola. A fronte di tale situazione il D.LL. è stato costretto ad ufficializzare il divieto di attingimento e ad ordinare l'allaccio di cantiere con successive disposizioni, per vari mesi, fino all'ordine di servizio n.8 del 16 aprile
2012 (doc.19 convenuta).
Analogamente l'Impresa non aveva allestito in cantiere un ufficio per la direzione lavori, come desumibile dalla nota raccomandata prot. n.173362 del 30 novembre
2011, con cui la Provincia ne aveva sollecitato la realizzazione (doc.16 convenuta).
Ancora, soltanto in data 5 aprile 2011, con prot. n.51321, l'Impresa aveva comunicato la stipula di un subcontratto di nolo a caldo di gru da cantiere, gru che nel settembre 2011, alla data dell'iscrizione della riserva n.43, non era ancora installata.
Su richiesta dell'Impresa è stata concessa dal R.U.P., in data 13 gennaio 2012, una proroga di quaranta giorni, perché alla data dell'effettivo inizio dei lavori del 9 maggio 2011, i locali della Zona di intervento n.1, “spogliatoi-caseificio”, non erano ancora a completa disposizione dell'appaltatrice, come avvenuto il 17 giugno 2011.
In tale contesto, considerato che, di fatto, vi è stata per circa quattro mesi l'indisponibilità di una delle tre zone d'intervento nelle quali era possibile l'esecuzione dei lavori (la Z.I. n.1, dal 15.2 al 17.6), la proroga indicata appare effettivamente congrua e idonea a rimediare al possibile ritardo arrecato alle opere dalla Stazione appaltante con la suddetta consegna parziale - peraltro non censurata pagina 20 di 34 dall'Impresa nel verbale sottoscritto senza riserve - essendo il nuovo termine pari ad
1/3 del periodo di circa 120 giorni di indisponibilità, riguardante una sola Z.I. su tre.
Va invero considerato che il tempo contrattuale in sede di offerta era stato ridotto dall'Impresa del 20%, da 730 giorni a 584 giorni (cfr. cronoprogramma doc.14 convenuta), che pertanto il tempo relativo agli interventi della prima fase di lavori ed in particolare delle opere di cantierizzazione, delle opere relative alla centrale termica
(Z.I. n.2) e di quelle relative agli uffici amministrativi (Z.I. n.3), previsto nel cronoprogramma, era ridotto in misura proporzionale [e dunque pari a 16 giorni
(20gg.-20%) per la cantierizzazione, a 48 giorni (60gg.-20%) per le opere inerenti la centrale termica e a 240 giorni (300gg.-20%) per la ristrutturazione degli uffici] e poiché dal 12.2.2011 non vi erano ostacoli all'esecuzione delle opere di cantierizzazione e di quelle inerenti la centrale termica e la zona uffici, avrebbero potuto essere completate, rispettivamente, in 16 giorni quelle di cantierizzazione e in
48 giorni quelle inerenti la centrale termica e ulteriori 16 giorni avrebbero potuto essere dedicati alle lavorazioni della zona uffici, azzerando così gli effetti dell'indisponibilità della . Parte_2
In concreto risulta che l'Impresa abbia potuto operare ed abbia operato nella Z.I. n.3, dato che proprio a seguito degli interventi di demolizione effettuati si è manifestata la necessità della I Perizia di variante (doc.27 convenuta), la cui adozione ha avuto inizio con la sospensione dei lavori in data 5 luglio 2011. In tale occasione è stato redatto un verbale di sospensione parziale, inerente la sola Z.I. n.3, per la necessità di redigere la I Perizia di variante, approvata dal RUP in data 18 ottobre 2011, con proroga di 60 giorni del termine contrattuale.
Quanto ai maggiori tempi derivanti dalla variante indicata, va osservato che non sembra dubbio che la Perizia di variante n.1 sia legittima, in quanto resa necessaria in dipendenza di fatti imprevedibili e non per negligenza della Stazione Appaltante. In proposito va premesso che la stessa attrice, nell'atto di citazione, ha fatto riferimento alla “necessità” di tale variante, anche se poi ha lamentato che la stessa avrebbe comportato lavori non originariamente previsti per un consistente importo. Va però osservato che i nuovi lavori sono stati disposti in luogo di altri, di analogo importo ed il fatto, sottolineato dall'attrice, che la variante non fosse stata da lei sottoscritta in pagina 21 di 34 quanto “non condivisa” e assunta in violazione dell'obbligo di cooperazione, per non aver posto “tempestivamente rimedio alle lacune progettuali rilevate” non vale a contrastarne la legittimità, dato che non è stata allegata alcuna circostanza indicativa di negligenza della Stazione Appaltante nella predisposizione del progetto esecutivo.
In altre parole appare condivisibile quanto segnalato dal RUP in sede di approvazione della variante, in data 18.10.2011 (doc.6 convenuta), secondo cui vi erano i presupposti di cui all'art.132, comma 1, lett.c) e comma 3 del D.Lgs.163/2006, nel testo all'epoca vigente (“
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:………c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
………
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti”) per l'adozione della variante. Invero risulta che in sede di demolizione della pavimentazione della era stato rinvenuto al piano terra un solaio strutturale, Pt_3
con funzione di irrigidimento della struttura perimetrale, che aveva reso superflue le previste sottofondazioni e dunque reso necessaria una modifica al progetto, non prevedibile (cfr. anche doc.26 attrice). Inoltre, in concomitanza, si erano resi necessari interventi migliorativi della ristrutturazione, anch'essi riscontrati in sede di pagina 22 di 34 demolizione del soffitto (applicazione di listelli e guaina al tetto dell'aula magna e degli uffici e ricopertura delle lastre in fibrocemento collocate sul tetto del caseificio), il tutto senza aumenti dell'ammontare dei lavori.
La Perizia di variante prevedeva poi l'apertura di due porte, la realizzazione di un muro divisorio e di un locale filtro di accesso ai servizi igienici nell'area nuove aule computer, di cui risulta disposta l'esecuzione già con nota del in data CP_3
23.2.2011 (doc.21 attrice), senza contestazione alcuna dell'Impresa.
In ordine ai nuovi lavori va sottolineato come, alla mancata realizzazione delle opere di sottofondazione e al risparmio dei relativi oneri, abbia fatto riscontro un aumento degli oneri per la fornitura e posa di due containers metallici, per la realizzazione di pavimentazione esterna in magrone e granulare stabilizzato sopra teli di nylon, a protezione della pavimentazione in cotto antistante la stalla, per consentire la movimentazione e sosta di mezzi agricoli e per maggiori opere fognarie, e quindi per prestazioni equivalenti economicamente e certamente meno gravose in termini di impegno di tempo rispetto a quelle originariamente previste e, peraltro, già oggetto degli ordini di servizio n.1, in data 13.4.2011 e n.3, in data 4.5.2011 (doc.19 convenuta) e quindi programmabili ben prima dell'adozione della variante.
Va ancora rilevato che nel periodo di indisponibilità della Z.I. n.1, per ritardo nei tempi di consegna, e di sospensione dei lavori nella Z.I. n.3, per l'adozione della I
Perizia di variante, l'Impresa non era comunque attrezzata per l'esecuzione di tutti i lavori previsti, non avendo provveduto nel termine di approvazione della Perizia di variante n.1 neppure a completare la cantierizzazione con le utenze e a montare la gru. La cantierizzazione, benchè immediatamente possibile, è iniziata anche con ritardo rispetto alla consegna dei lavori e inoltre l'Impresa ha autonomamente sospeso i lavori, non solo nella Z.I. n.3, interessata dalla variante ma anche nelle altre due zone, pienamente disponibili e completamente separate l'una dall'altra (cfr. doc.2 convenuta).
Ne consegue che risulta provato che il differimento dei lavori si è verificato in un contesto temporale nel quale l'Impresa non era comunque pienamente operativa per fatto proprio, il che esclude che vi siano stati oneri causalmente riconducibili a fatto della Stazione Appaltante, ulteriori rispetto a quelli dipendenti dalla temporanea pagina 23 di 34 indisponibilità di 40 giorni della Zona di Intervento n.1, ristorati con la proroga di quaranta giorni concessa il 13 gennaio 2012 e le domande correlate alle riserve sopra indicate vanno rigettate.
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Quanto alle riserve nn.44-57-71-81-88-89-121-124-125 va premesso che tutte appaiono riconducibili ad un anomalo andamento dei lavori e alla protrazione del rapporto d'appalto e quindi a pretesi, maggiori oneri per spese generali, costi fissi di cantiere, vincolo di attrezzature e mezzi d'opera e per mancata formazione dell'utile, asseritamente addebitabili a fatto della Stazione Appaltante.
Con riferimento alla protrazione del rapporto nel periodo esaminato nel paragrafo precedente vanno evidentemente richiamati i rilievi già svolti. Quanto allo stesso periodo e al periodo successivo alla ripresa dei lavori, dopo la I Perizia di variante, va osservato altresì che appaiono pienamente condivisibili gli argomenti opposti dal
D.LL. e fatti propri dal CTU per escludere che vi sia stato un anomalo andamento dei lavori, addebitabile alla Stazione Appaltante, che abbia comportato maggiori oneri per l'Impresa. Invero, come chiaramente evidenziato dal CTU, nella sua II relazione,
i tempi di svolgimento dei lavori hanno avuto un anomalo prolungamento a causa della discontinuità dell'operato dell'Impresa, che non ha ripreso i lavori dopo l'approvazione della I variante, rendendo necessario l'ordine di servizio n.4 del
2.11.2011, che “non è mai stata in grado di fornire un cronoprogramma delle lavorazioni che la Stazione Appaltante fosse in grado di approvare, nonostante i solleciti e gli incontri di cantiere anche con il C.S.E.”, che non ha dislocato un responsabile di cantiere, presente costantemente ed in grado di “gestire dal punto di vista tecnico i lavori, di pianificare la consequenzialità degli interventi, e di impartire direttive sulle modalità di esecuzione”, per cui vi sono stati ripetuti avvicendamenti, vi sono stati errori nella conduzione dell'appalto (ad esempio con il blocco dei lavori per ingiustificato allarme del responsabile di cantiere sulla presenza nella copertura della Z.I. n.1, di amianto), vi sono stati gravi errori nelle lavorazioni (ad esempio nella quota del pavimento della e nelle strutture in elevazione in c.a.), che Pt_2
hanno comportato ordini di demolizione, dati con gli ordini di servizio n.6 del
9/2/2012, n.7 del 4/4/2012 e n.8 del 16/4/2012 (doc.19 convenuta).
pagina 24 di 34 Quanto alle lamentele dall'Impresa in sede di collaudo circa l'esistenza di opere “non eseguibili per la carenza delle necessarie indicazioni tecniche da parte della Stazione
Appaltante…”, va rilevato che il CTU ne ha evidenziato la strumentalità, in quanto non vi era stata alcuna modifica alle indicazioni progettuali con le perizie di variante successive alla prima, che richiedesse specifiche prescrizioni. In particolare le due ultime Perizie hanno previsto al più la riduzione di opere più complesse a vantaggio di prestazioni più semplici e tali da non richiedere specifiche istruzioni (con le due perizie, alla revisione del manto di copertura della cantina è stata sostituita la revisione del manto di copertura della , è stata eliminata la realizzazione di Pt_4
plinti di fondazione e altre opere strutturali e murarie con l'installazione di due vasche di sollevamento acque nere e meteoriche e installazione di due pensiline ecc.).
Inoltre va rilevato che alla prima richiesta di “indicazioni puntuali” formulata dall'Impresa con la comunicazione in data 29.12.2011 (doc.37 attrice), ha fatto seguito una successiva richiesta, più generica, di chiarimenti da condividere, in data
30.1.2012 (doc.38 attrice), segno evidente che le indicazioni puntuali richieste erano in massima parte pervenute all'Impresa ed erano tali da non richiederne di specifiche, ulteriori.
Va dato atto che in seguito l'Impresa ha trasmesso altre lamentele in data 9.5.2012
(doc.40 attrice) ma le stesse appaiono effettivamente strumentali, in quanto fanno generico riferimento ai lavori e non a specifiche lavorazioni e richiamano precedenti giurisprudenziali, con la chiara finalità di precostituire un elemento a supporto della richiesta di maggiori pretese economiche.
Ancora risulta una richiesta più dettagliata in data 14.5.2012 (doc.42 attrice) ma alla stessa risulta data puntuale risposta nel verbale di visita di collaudo in data 15.5.2012
(doc.23 convenuta), nel quale risulta il richiamo alla necessità che l'Impresa si attenesse al progetto approvato, che non risulta modificato in corso d'opera, salvo quanto precisato negli ordini di servizio e nelle Perizie di variante, con le conseguenze che si esamineranno in seguito per queste ultime, quanto al termine dell'opera.
Inoltre risulta che l'Impresa non ha neppure provveduto a redigere con diligenza e tempestività il cronoprogramma dei lavori in base alle previsioni di progetto, dato che pagina 25 di 34 ha dapprima redatto un cronoprogramma che escludeva i lavori delle Z.I. nn.4-5, nelle quali nessuna variazione era intervenuta con la I Perizia di variante ed in seguito ha redatto un cronoprogramma che prevedeva una progressione dei lavori, incompatibile con la consequenzialità necessaria, dato che i lavori della Parte_5
contrariamente a quanto indicato nel cronoprogramma dall'Impresa, avrebbero dovuto precedere quelli della , la quale ultima avrebbe dovuto essere liberata Pt_4
dagli utenti che avrebbero dovuto trasferirsi nella , come ristrutturata (doc.16 Pt_5
convenuta).
In tale contesto non soltanto non vi è prova che il prolungamento dei lavori sia addebitabile a condotta negligente e non collaborativa della Stazione Appaltante ma vi sono numerosi elementi che depongono per l'addebitabilità all'Impresa di una condotta non conforme alle obbligazioni ricadenti sull'appaltatore e pertanto ogni pretesa economica dell'attrice, correlata all'allungamento dei tempi dell'appalto va rigettata, salvo quanto si dirà in seguito in ordine ai tempi dell'opera.
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Quanto alla riserva n.46, va osservato che la stessa inerisce la pretesa di riconoscimento di maggiori oneri per la demolizione e il rifacimento di strutture in c.a. negli uffici amministrativi.
La demolizione ed il rifacimento sono stati disposti in quanto le strutture realizzate dall'Impresa erano difformi dal progetto, circostanza non contestata ed anzi riconosciuta dal responsabile di cantiere dell' che aveva confermato tale Pt_6
difformità, quanto meno con riferimento all'assenza di “tirafondi” (cfr. All.A, II relazione CTU).
In tale contesto il richiamato difetto dell'opera è oggettivamente accertato e non contestato nella sua materialità dall'Impresa, che era onerata dell'allegazione e prova della non imputabilità, onere che non è stato assolto e ne consegue che anche la pretesa relativa a tale riserva va respinta.
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Quanto alla riserva n.48 va osservato che nelle osservazioni del CT di parte attrice si fa riferimento al riconoscimento da parte del D.LL. di un quantitativo maggiore di pagina 26 di 34 quello preteso onde la riserva per la differenza di €.395,38 risulta incomprensibile e va escluso il diritto al pagamento del richiamato importo.
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Va escluso altresì il diritto dell'attrice il riconoscimento del corrispettivo per l'unità esterna di condizionatore di cui alla riserva n.92. In merito va osservato che la detrazione del prezzo dell'unità esterna è stata disposta in quanto l'unità stessa è stata collocata in posizione diversa da quella prevista - in modo inequivoco - nel progetto originario, come contestato dal D.LL., in sede di certificato di ultimazione dei lavori del 14.4.2016 e dal Collaudatore, nella visita del 9.5.2016, e cioè fuori dalla Z.I. n.4, fra l'altro dopo che la stessa Impresa aveva realizzato i tracciati dei collegamenti in conformità alla previsione progettuale (cfr. All. A, II relazione CTU).
Poiché la stessa attrice ha invocato a sostegno di tale difformità pretesi ordini verbali del D.LL., che sono contestati e non sono altrimenti provati, ne consegue che la riserva è infondata.
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Va escluso altresì il riconoscimento delle somme pretese con le riserve nn. da 93 a
119 e 129 e 130, di cui il CT di parte attrice ha sostenuto la fondatezza, sulla base dell'asserita “opinabilità” delle contestazioni e del mancato collaudo di alcuni lavori, ed in particolare e fra l'altro, degli impianti, ultimati da ditte terze, con corrispondenti detrazioni monetarie nel conto finale.
In particolare le riserve da 93 a 111 riguardano voci stralciate o ridimensionate dell'impianto elettrico, le riserve 112, 113, 118 e 119 riguardano la riduzione del compenso per la realizzazione di pavimentazione e rivestimento in piastrelle nonché controsoffitto e cordonata, non a regola d'arte, la riserva 114 riguarda la riduzione del compenso per fornitura di serramenti privi di apertura vasistas, nonostante l'inequivoca specificazione contenuta in progetto, la riserva 115 riguarda l'erronea installazione della porta tagliafuoco, in ostacolo all'apertura della porta del wc disabili, le riserve 116 e 117 riguardano difetti di pittura e di rivestimento murario.
La riserva 129 lamenta l'ingiustizia del mancato collaudo degli impianti elettrico e termo-sanitario e l'affidamento a terzi dell'ultimazione a regola d'arte, con l'allegazione del loro funzionamento alla data di consegna dei lavori.
pagina 27 di 34 La riserva 130 fa generico riferimento all'addebito di complessivi €.9.265,63 per vizi e difetti dell'opera ed appare ripetitiva delle riserve precedenti.
Gli stralci, le riduzioni e i mancati collaudi si fondano invece su rilievi oggettivi, circa difetti, carenze e difformità delle opere, non contestati nella loro materialità dall'Impresa, che era onerata dell'allegazione e prova della non imputabilità, onere che non può dirsi assolto con la dedotta “opinabilità” dei rilievi stessi o con la generica allegazione del funzionamento degli impianti, per cui le riserve devono considerarsi infondate.
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La riserva n.120 riguarda invece la pretesa di riconoscimento di maggiori oneri per la sicurezza, correlati a pretese, maggiori opere, richiedenti l'utilizzo di gru e ponteggio. In merito va osservato che gli oneri per la sicurezza sono stati in realtà aumentati, da €.93.683,78, previsti in contratto, a €.98.367,97, e cioè di una significativa quota di oltre il 5%, proprio in considerazione del fatto che parte delle opere previste in contratto (in particolare l'esecuzione di plinti di fondazione e di opere strutturali in ferro per ripartire il carico del solaio nella Z.I. n.4 e demolizioni di pareti interne delle aule e del corridoio e dell'impianto di riscaldamento) sono state sostituite da opere diverse (revisione del manto di copertura della e Pt_7 rifacimento dei servizi igienici della stessa zona, oltre all'installazione di due pensiline nella Z.I. n.3).
Va inoltre considerato che la I Perizia di variante, come già segnalato, ha comportato la sostituzione di gravose opere edili con la fornitura e posa di due containers e la realizzazione di pavimentazione in magrone e granulare stabilizzato e che la II Perizia di variante ha comportato la sostituzione di gravose opere edili di revisione del manto di copertura della cantina, di realizzazione di parte della rete di acque reflue della palestra e del parcheggio, di risanamento di murature, di sistemazione del nuovo accesso e dell'area esterna a parcheggio, con la realizzazione di due vasche di sollevamento delle acque, nere e meteoriche, sempre senza incremento dei costi, con il che gli oneri di sicurezza non possono considerarsi certamente incrementati rispetto alle previsioni contrattuali.
Anche la pretesa correlata a tale riserva va dunque rigettata.
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Quanto alle riserve nn.126-127-128 va premesso che esse appaiono connesse con le riserve nn.90-91-131, relative alla contestazione della spettanza alla Stazione
Appaltante della penale prevista per il ritardo nell'esecuzione dell'opera.
In merito va osservato che la Perizia di variante n.1 è stata redatta in costanza di contratto d'appalto ed ha comportato una proroga del termine dei lavori, mentre le due successive sono state adottate a termine contrattuale scaduto.
Tuttavia va sottolineato che la Perizia n.2, adottata il 27.6.2013, ha previsto la sostituzione delle opere inerenti la rete di smaltimento delle acque reflue, di cui alla tavola A5 del progetto esecutivo, in quanto non era stata acquisita dalla CP_1
l'area di proprietà di terzi ( , sulla quale la rete avrebbe dovuto Controparte_4
essere realizzata, il che appare indice di una situazione di incertezza che ha impedito all'Impresa di ultimare le opere prima di tale data.
Va rilevato che non emerge in alcun modo che l'impedimento alla realizzazione di tale parte dell'opera, in quanto esterna all'area di cantiere, abbia pregiudicato l'eseguibilità di tutte le altre opere appaltate e, tuttavia, è certo che prima dell'adozione della Perizia di variante n.2, l'Impresa non avrebbe potuto completare e consegnare i lavori e non può pertanto considerarsi in ritardo nella consegna, ai fini dell'applicazione della relativa penale.
Analoghe considerazioni valgono per la Perizia di variante n.3, adottata il 17.10.2014.
Nella stessa si dà atto che i lavori previsti non sono stati completati ma, al tempo stesso, viene disposto un mutamento significativo delle opere di progetto, mediante la sostituzione delle previste opere strutturali di sostegno del primo piano della , Pt_4
in funzione della realizzazione di tre aule informatiche, con lavori di ristrutturazione dell'esistente. In altre parole la modifica non è stata disposta in via esclusiva per rimediare al ritardo dell'Impresa nell'ultimazione delle opere previste, eliminandone una parte, come sostenuto dalla convenuta ma anche per adeguare le stesse alle mutate esigenze della Stazione Appaltante, funzionali alle sopraggiunte, diverse esigenze dell'utenza. In particolare sono stati valorizzati, il sopravvenuto incremento delle iscrizioni di studenti per l'anno 2014-15 e la conseguente, e comunque nuova, valutazione del Dirigente scolastico circa la non necessità di tre aule di informatica e pagina 29 di 34 la sufficienza di una sola aula, per dirottare le risorse già impegnate per le tre aule non più necessarie (dal 2014) in opere diverse e necessarie (revisione del manto di copertura e rifacimento dei servizi igienici del piano terra e del I piano).
Ne consegue che analogamente a quanto osservato in precedenza, l'Impresa non può considerarsi in ritardo nell'ultimazione dei lavori, che sono stati in parte consegnati, anticipatamente, rispetto all'approvazione della Perizia di variante n.3, come sostenuto dalla stessa Impresa, in data 9.7.2014 e che sono stati successivamente consegnati definitivamente in data 8.6.2016.
Relativamente alla definitiva consegna dei lavori deve ravvisarsi tuttavia un ritardo dell'Impresa, atteso che la III e la IV fase dei lavori, alle quali si riferisce la Perizia di variante n.3, avendo interessato le “nuove aule computer”, comprese nella III fase, secondo il cronoprogramma contrattuale (doc.14 convenuta) oltre ai servizi igienici e, quindi, almeno in parte, le fognature e lo smobilizzo del cantiere, compresi nella IV fase, avrebbero dovuto essere completate per l'intero, secondo il cronoprogramma contrattuale, ridotto nell'offerta dell'attrice, in 152 giorni (190-20%) e ne consegue che l'ultimazione dei lavori, verificatasi dopo 599 giorni dall'approvazione della
Perizia n.3 è avvenuta con un ritardo stimabile in 447 giorni (599 gg. -152gg.).
Va poi osservato che la Stazione Appaltante ha contestato l'ultimazione a regola d'arte gli impianti, elettrico e termo-sanitario, il primo ritenuto non collaudabile prima dell'esecuzione di interventi, per la cui realizzazione la stessa ha fatto intervenire ditta terza, imputando all'Impresa anche il tempo intercorso fra la consegna dei lavori da parte dell'attrice e il rilascio delle certificazioni della predetta ditta.
Si tratta di pretesa della Stazione Appaltante parzialmente infondata, atteso che, come sottolineato dall'attrice, ai sensi dell'art.227, comma 2 del DPR 207/2010, qualora l'opera fosse risultata non collaudabile, il Collaudatore avrebbe dovuto prescrivere specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine, omettendo il rilascio del certificato di collaudo sino a che non fosse risultata la regolare esecuzione delle lavorazioni prescritte.
Il termine di 15 giorni (fino al 28.5.2016) è stato assegnato all'Impresa con comunicazione della Stazione Appaltante in data 13.5.2016 (doc.21 convenuta), a pagina 30 di 34 seguito della dodicesima visita di collaudo del 9.5.2016 ma risulta decorso inutilmente, secondo quanto attestato nella tredicesima visita di collaudo del
21.9.2016 e dunque legittimamente la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.224, comma 3 del DPR 207/2010 ha incaricato ditte terze dell'ultimazione.
Tuttavia risulta addebitabile all'attrice solo il tempo intercorso fra la consegna dei lavori del 8.6.2016 (successiva alla verifica di cui alla visita di collaudo del 9.5.2016)
e quello della consegna delle opere da parte delle ditte terze incaricate dalla Stazione
Appaltante, avvenuta il 9.1.2017 e verificata con il verbale di collaudo in data
25.1.2017 (doc.23 convenuta) e non il tempo intercorso fra la consegna del 9.1.2017 e la consegna delle certificazioni da parte delle imprese terze, il 28.4.2017 e, da ultimo, il 5.5.2017, come dedotto dal D.LL. (doc.13 convenuta).
Infatti il periodo in questione è addebitabile a ritardi delle ditte terze, che avrebbero dovuto consegnare le certificazioni contestualmente alla consegna dei lavori.
In conseguenza, risulta addebitabile all'Impresa il maggior tempo di 215 giorni, da sommare al ritardo, come sopra determinato in 447 giorni, per cui la penale risulta applicabile per complessivi 662 giorni, per un importo di €.83.567,54.
Consegue che risulta dovuta all'attrice la somma di €.69.429,23 (€.152.996,77-
€.83.567,54) trattenuta in eccesso rispetto alla penale effettivamente dovuta.
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Quanto alla riserva n.132, relativa al ritardo nell'emissione del certificato di collaudo, va rilevato che essa appare infondata. Infatti la consegna delle opere da parte delle imprese terze, intervenute per le ragioni sopra esposte, è avvenuta in data
9.1.2017 e la verifica dell'ultimazione di esse è avvenuta il 25.1.2017 e di conseguenza il collaudo del 3.6.2017 è avvenuto entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, previsto dall'art.141 del D. Lgs.163/2006, all'epoca vigente.
Ne consegue che va respinta ogni pretesa anche relativamente a detta riserva.
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Quanto alla riserva n.122, riguardante il mancato computo nella ricostruzione del quadro economico del contratto della somma versata in forza del contratto di sponsorizzazione, va rilevato che si tratta di contestazione infondata, considerato che pagina 31 di 34 tale somma era oggetto dell'offerta funzionale all'aggiudicazione e in quanto tale non avrebbe potuto rientrare nel quadro economico dell'appalto.
Va poi osservato che la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di sponsorizzazione (doc.2 attrice) è infondata e va pertanto rigettata. Invero, come ben evidenziato dalla convenuta, il contratto di sponsorizzazione era inscindibilmente collegato al contratto d'appalto, dato che il Disciplinare di gara (doc.3 convenuta) prevedeva l'aggiudicazione mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi secondo il maggior punteggio conseguito sulla base del tempo di esecuzione dell'opera (fino a 5 punti), della quota di sponsorizzazione (fino a 20 punti) e del prezzo (fino a 75 punti), per cui la prestazione economica oggetto del contratto di sponsorizzazione era inscindibilmente collegata alla prestazione d'opera alla quale l'appaltatrice si era obbligata, così come la prestazione di facere posta a carico della nel contratto di CP_1
sponsorizzazione era inscindibilmente collegata alle prestazione di pagamento del corrispettivo dell'appalto. In altre parole il corrispettivo della dazione della somma oggetto della sponsorizzazione non è rappresentato dalla collocazione della targa pubblicitaria ma da quest'ultima e dall'assegnazione dell'appalto, per essere la sponsorizzazione offerta, unita alle altre condizioni economiche, la più conveniente per la . CP_1
Di conseguenza la valutazione dell'eventuale inadempimento della alle CP_1
obbligazioni derivanti dal contratto di sponsorizzazione va valutato nel complesso delle prestazioni dovute in forza dell'appalto, essendo le prime, prive di autonomia. E in tale ambito, per le ragioni esposte in precedenza, non è dato ravvisare un inadempimento grave della convenuta alle obbligazioni complessivamente previste dai contratti intercorsi con l'attrice.
Anche a voler ritenere fondato l'assunto dell'attrice, circa l'autonomia del contratto di sponsorizzazione, come potrebbe evincersi dal disposto dell'art.5 dello stesso, che tuttavia appare in contraddizione con il richiamato, oggettivo, collegamento negoziale, va osservato che la prestazione dovuta dalla , come dalla stessa CP_1
sottolineato, era relativa all'individuazione del materiale del quale avrebbe dovuto essere formata la targa pubblicitaria e della posizione nella quale avrebbe dovuto pagina 32 di 34 essere collocata, laddove la targa stessa avrebbe dovuto essere realizzata a spese dell'attrice, la quale non ha provato né chiesto di provare di avere comunicato di essere pronta ad adempiere, versando le spese necessarie e/o provvedendo a richiedere l'individuazione del materiale e della collocazione e cioè di aver posto in essere il necessario presupposto dell'adempimento della prestazione dovuta dalla
. CP_1
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In conclusione va riconosciuto il solo diritto dell'attrice al pagamento della somma di
€.69.429,23, oltre IVA, in quanto indebitamente trattenuta a titolo di penale, con interessi al tasso di cui al D. Lgs. 231/02 dalla domanda (citazione notificata il
29.6.2022) fino al saldo (cfr. Cass.727/2020, sopra citata).
Va escluso il riconoscimento della rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta, non soggetto a rivalutazione automatica.
Va altresì escluso che la rivalutazione sia dovuta ai sensi dell'art.1224, comma II c.c., in assenza di allegazione e prova che l'interesse di mora, riconosciuto nella misura suindicata, sia insufficiente a ristorare, sia il danno derivante dall'indisponibilità della somma nel tempo necessario per l'azione giudiziale, sia il danno da perdita di valore della moneta per effetto della svalutazione.
***
In considerazione del complessivo esito della controversia vi sono i presupposti per la condanna della convenuta alla rifusione all'attrice di ¼ delle spese del procedimento, mentre per la restante frazione le spese vanno compensate.
Le spese vanno liquidate come da dispositivo.
*
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico delle parti per ½ ciascuna, considerato che l'onere relativo è stato aggravato delle numerose pretese dell'attrice, fondate su corrispondenti riserve, risultate in gran parte non fondate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna la a pagare a Controparte_1 Parte_1
la somma di €.69.429,23, oltre IVA, con gli interessi al tasso di cui
[...]
pagina 33 di 34 al D. Lgs.231/02, dal 29.6.2022 al saldo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna la a rifondere all'attrice ¼ delle spese del Controparte_1
procedimento, che liquida per l'intero in €.5.989,00 per la fase di studio, €.3.951,00 per la fase introduttiva, €.17.594,00 per la fase istruttoria ed €.10.417,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali e ad €.1.713,00 per spese vive ed oltre
IVA e CPA e compensa la restante frazione di spese;
pone in via definitiva a carico delle parti, per metà ciascuna, le spese di CTU.
Padova 14.2.2025
Il Giudice
Dott. Federica Sacchetto
pagina 34 di 34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Federica Sacchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 4329/2022 R.G., promossa
DA
c.f. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
degli avv.ti DE MARINI FRANCESCO e SAVORELLI BARBARA
( ), elettivamente domiciliata in VIA VISCONTI VENOSTA, C.F._1
7 20122 MILANO, presso il difensore avv. DE MARINI FRANCESCO
- attore –
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CARBONE PATRIZIA, elettivamente domiciliata in PIAZZA ANTENORE 9 35121
presso lo studio dell'avv. CARBONE PATRIZIA CP_1
- convenuto –
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:
1) - accertare e dichiarare l'inadempienza della convenuta , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., alle obbligazioni su di essa incombenti in forza del contratto di appalto rep.194219 del 03/12/2010 stipulato inter partes e, per l'effetto, pagina 1 di 34 - condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore della società attrice, per le ragioni esposte in narrativa e per i titoli di cui alle riserve 1-132 iscritte nei documenti contabili e in calce al certificato di collaudo, anche eventualmente a titolo di risarcimento extracontrattuale ex art.2043
c.c., ovvero di indennizzo ex art.2041 c.c., della somma di €.1.603.117,37 o di quella maggiore o minore ritenute di giustizia, da maggiorare di IVA, se dovuta, rivalutazione monetaria e interessi, anche anatocistici dal dovuto al saldo.
2) - accertare e dichiarare l'inadempienza della convenuta , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., alle obbligazioni su di essa incombenti in forza del contratto di sponsorizzazione rep. 28705 del 20/12/2010 stipulato inter partes e, per l'effetto,
- dichiarare risolto il contratto di sponsorizzazione rep.28705 del 20/12/2010 stipulato inter partes e
- condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1
restituzione in favore di parte società attrice della somma di €.208.468,45, anche, in via subordinata, a titolo di risarcimento per inadempimento negoziale, ovvero di indebito oggettivo ex art.2033 cod. civ., ovvero ancora di arricchimento senza causa ex art.2041 c.c..
In ogni caso con vittoria di spese.
In via istruttoria
- Si chiede l'ammissione dei documenti prodotti.
- Si reitera la richiesta di disporre l'integrale rinnovazione della CTU nominando a tal fine un nuovo Consulente Tecnico d'Ufficio, per le ragioni di cui ai precedenti atti, cui si rinvia, e se del caso con piena revoca delle ordinanze istruttorie, ammettendo la
CTU sui seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, sentititi i tecnici di Parte, ispezionato
l'edificio e acquisito ogni ulteriore documento ritenuto opportuno, - provveda il CTU
– sulla base della documentazione in atti- a ricostruire tutte le vicende occorse fra le parti relativamente al contratto di appalto per cui è causa;
- accerti, il CTU – sulla base della documentazione in atti e tenuto contro delle pattuizioni negoziali e delle contrapposte deduzioni delle parti- se il progetto fornito
pagina 2 di 34 dalla Provincia di al momento della conclusione del contratto di appalto per CP_1
cui è causa- presentava le carenze denunciate;
- accerti il CTU se la prima perizia di variante approvata dalla Provincia di CP_1 sia stata determinata da difetti e lacune del progetto esecutivo redatto dall'Ente o comunque da circostanza conosciute e/o conoscibili alla Provincia di al CP_1
momento della stipulazione del contratto;
- accerti il CTU se le varianti e i verbali di concordamenti nuovi prezzi approvati dalla Provincia di abbiano determinato la necessità di una nuova CP_1
programmazione dei lavori e/o abbiano influito sui tempi di esecuzione dei lavori;
. indichi, in ogni caso, laddove possibile, le cause del ritardo nell'ultimazione dei lavori, segnalando ogni anomalia, ritardo, omissione o rallentamento che non si riveli fisiologico, tenendo in considerazione la specifica natura dell'appalto di cui è causa;
- valuti la coerenza della contabilizzazione rispetto ai lavori eseguiti dall'Appaltatore, come indicati nelle riserve iscritte nei documenti contabili ed in calce al certificato di collaudo;
- determini l'ammontare delle opere extracapitolato eseguite dall'Appaltatore;
- valuti anche alla luce delle riserve iscritte nei documenti contabili ed in calce al certificato di collaudo, i maggiori oneri sopportati dall'Appaltatore, ivi compresi i maggiori oneri della sicurezza, gli oneri di cantiere, gli oneri da mancata e ritardata produzione”.
- Si insiste per il rigetto delle avverse richieste istruttorie e, nella denegata ipotesi di loro accoglimento, si insiste nell'ammissione della prova contraria su tutti i capitoli formulati da controparte indicando quali testimoni:
- il Sig. C.F. , residente in [...]Testimone_1 C.F._2
Calabro (CS) Via San Matteo 18;
- il Sig. , C.F. , residente in [...], Testimone_2 C.F._3
Vicolo Sant'Antonio, 5.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
- ferma e ribadita la richiesta di reiezione delle istanze istruttorie avversarie;
Nel merito
pagina 3 di 34 dichiararsi che tutte le domande avversarie sono da respingere siccome palesemente inammissibili, anche per decadenza, ed infondate.
In particolare si chiede venga rigettata:
- la richiesta di condanna al pagamento delle riserve iscritte, in quanto inammissibili, anche per decadenza, ed infondate;
- la richiesta di condanna a titolo di risarcimento o indennizzo della somma di
€.1.603.117,37, perché infondata;
- la richiesta di condanna per inadempimento del contratto di sponsorizzazione, perché infondata;
- la richiesta di restituzione dell'importo di €.208.468,45, perché infondata.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.6.2022 alla PADOVA, CP_1
l'attrice, adiva questo Tribunale Parte_1
esponendo: che con contratto 3.12.2010, prot. 194219, rep. 29.704, stipulato all'esito di regolare procedura di gara, la aveva affidato al raggruppamento Controparte_1
temporaneo di imprese di cui essa era mandataria e la Controparte_2
(nelle more dichiarata fallita) era mandante, l'appalto dei lavori di restauro e ristrutturazione edilizia dell'istituto agrario “Duca degli Abruzzi” di per il CP_1 corrispettivo di €.1.529.967,60, oltre IVA;
che i lavori riguardavano cinque, distinte Zone di Intervento e avrebbero dovuto essere realizzati sulla base del progetto esecutivo redatto dalla Stazione Appaltante ed approvato con deliberazione della Giunta Provinciale in data 4/5/2010, n.181; che il bando di gara imponeva all'Appaltatore di stipulare, a latere del contratto di appalto, un contratto di sponsorizzazione, a parziale copertura del costo dei lavori, in forza del quale la aveva preteso ed ottenuto, ancor prima Controparte_1 dell'avvio dei lavori, il versamento della somma di €.208.468,45, obbligandosi ad
“associare la denominazione ed il logo/marchio dello Sponsor all'opera oggetto dell'appalto mediante la collocazione ed esposizione, all'interno dell'Istituto “Duca pagina 4 di 34 degli Abruzzi” di una targa di riconoscimento» recante la dicitura «i lavori di restauro e ristrutturazione edilizia di questo istituti sono stati eseguiti dal raggruppamento tra le imprese “ di Monza e Parte_1
“Samico B.R.V.” di Verderio nell'anno …” (anno in cui i lavori saranno ultimati)”, targa che avrebbe dovuto rimanere esposta per un periodo di 9 anni, a decorrere dalla data di approvazione del certificato di collaudo;
che la Provincia di non aveva mai associato il logo/marchio dello Sponsor ai CP_1
lavori nè aveva esposto all'interno dell'istituto alcuna targa, e pertanto essa intendeva ottenere la risoluzione del contratto di sponsorizzazione, per inadempimento dell'Ente, con obbligo di quest'ultimo di restituzione delle somme indebitamente percepite;
che il termine di ultimazione dei lavori era fissato nel contratto d'appalto in 584 giorni a far data dalla consegna degli stessi;
che in data 15 febbraio 2011 la aveva provveduto alla consegna dei lavori, CP_1
limitatamente alle Zone di Intervento nn.1-2-3 e senza rendere disponibili tutte le aree interessate, dato che i locali del caseificio (Zona di Intervento n.1) erano stati resi effettivamente disponibili solo in data 17 giugno 2011, i locali “ex informatica” (Zona di
Intervento n.2) erano stati resi disponibili in data 20 giugno 2011, l'Aula Magna (Zona di
Intervento n. 3) era stata resa disponibile solo il 12 gennaio 2012;
che inoltre, alla data di consegna dei lavori, non solo le aree interessate dall'intervento non risultavano libere, ed era perciò impedita l'esecuzione dei lavori secondo il cronoprogramma ed erano aggravati gli oneri a carico di essa appaltatrice per il mantenimento della struttura organizzativa parzialmente improduttiva ma già erano emersi gravi difetti e lacune nel progetto esecutivo redatto dalla , tanto che nel CP_1 luglio 2011 l'Ente era stato costretto a sospendere i lavori nell'intera Zona di Intervento
n.3, in quanto si era manifestata la necessità di realizzare opere strutturali, diverse da quelle previste in progetto;
che essa non aveva sottoscritto la prima Perizia di variante, approvata con determina dirigenziale del 24 novembre 2011, n.2772, che contemplava lavori non originariamente previsti in progetto, per un importo di circa €.150.000,00, lo stralcio di lavorazioni per un importo analogo e una proroga del termine di ultimazione dei lavori di 60 giorni;
che la Direzione dei Lavori aveva ordinato la ripresa dei lavori prima dell'approvazione della Perizia di variante, dando atto della sola proroga di 60 giorni e non riconoscendo la dovuta novazione del termine di ultimazione dei lavori, provocata dalla sospensione degli pagina 5 di 34 stessi, per cui, in violazione delle disposizioni normative, oltre che dei principi di correttezza e buona fede, il nuovo termine contrattuale era stato impropriamente fissato per il giorno 7 novembre 2012;
che, anche successivamente a tale approvazione, l'Ente aveva ripetutamente modificato la consistenza dei lavori oggetto dell'appalto, senza mai sospenderli e novare i termini negoziali attraverso l'approvazione delle necessarie perizie di variante, provvedendo soltanto con determine dirigenziali n.2817 del 7 novembre 2012 e n.1170 del 23 aprile
2013, all'approvazione dei verbali di concordamento nuovi prezzi, n.2 e n.3; che anche con le determine dirigenziali n.2249 del 2 ottobre 2013 e n.3052 del 17
novembre 2014, con le quali la Stazione Appaltante, in assenza dei necessari presupposti,
aveva approvato, rispettivamente, la perizia di variante n.2 e la n.3, non era stata disposta la necessaria sospensione dei lavori né era stata riconosciuta la proroga degli stessi, per cui, pur avendo l'Ente compiutamente individuato la definitiva consistenza dei lavori solo nel novembre 2014, stravolgendo l'oggetto originario del contratto, essa avrebbe dovuto ultimarli entro il novembre 2012, ovvero due anni prima;
che essa aveva comunque consegnato i lavori in via anticipata alla di Padova, CP_1 in data 9 luglio 2014, per le Zone di Intervento nn.1, 2 e 3, e in data 22 giugno 2016 per la Zona di Intervento n.4 e aveva iscritto in calce agli stati di avanzamento lavori le riserve, che aveva poi confermato in sede di sottoscrizione del conto finale,
principalmente afferenti, in parte all'omessa/errata contabilizzazione delle lavorazioni eseguite e in parte ai maggiori oneri derivanti all'anomalo andamento dei lavori,
provocato dalla condotta della Stazione Appaltante;
che con raccomandata a/r prot.64681 del 14.6.2017, da essa ricevuta in data
16.6.2017, la di aveva trasmesso, 416 giorni dopo l'ultimazione dei CP_1 CP_1
lavori, avvenuta in data 14/04/2016, il certificato di collaudo dei lavori, che essa aveva sottoscritto nel termine di legge, in data 30.6.2017, confermando tutte le riserve precedentemente iscritte negli atti contabili e formulando ulteriori contestazioni;
che, stanti gli inadempimenti della agli obblighi ad essa derivanti dalla CP_1
stipulazione del contratto di appalto, questa era obbligata al ristoro dei maggiori oneri e dei danni causati ad essa attrice;
che, in particolare, essa aveva diritto al pagamento delle lavorazioni eseguite e degli oneri di sicurezza sostenuti, non contabilizzati o non correttamente contabilizzati pagina 6 di 34 dall'Ente, come indicati in dettaglio nelle riserve 1-42, 45, 47-55, 59-69, 72-79, 82-
86, 120 per la somma complessiva di €.536.576,36, in parte riconosciuta e pagata dall'Ente per le riserve nn.3, 4, 5, 6, 10, 23, 29, 45, 50, 53, 54, 55, 58, 60, 62, 82, 83 e
84, per cui l'importo ancora dovuto era pari a complessivi €.267.410,21; che essa aveva poi diritto al ristoro dei costi inutilmente sostenuti, a causa dell'indebito ordine di demolizione del vano scala/ascensore già realizzato, per l'importo quantificato nella riserva n.46 di €.14.416,27; che, ancora, essa aveva diritto al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti a causa del macroscopico, anomalo andamento dei lavori (protrattisi, dall'originario termine di
584 giorni a quello di 1312 giorni), che aveva condotto ad una abnorme dilatazione della durata dell'appalto, per il quale essa aveva iscritto nei documenti contabili le riserve nn.43, 56, 70, 80, 87, per complessivi €.368.564,71 e le riserve nn.44, 57, 71,
81, 88, 89, 121, per complessivi €.1.254.050,02; che tale risarcimento, al netto degli importi riferibili alle distinte voci di danno indicate nelle riserve ma fra loro sovrapponibili, era stimabile in €.1.132.970,00
(importo comprensivo di perdite per spese generali e spese di cantiere e vincolo attrezzature e mezzi d'opera, di maggiori oneri per la sicurezza, del mancato utile e dell'onere finanziario derivante dall'impegno di capitali); che essa aveva inoltre diritto alla liquidazione del corrispettivo per le lavorazioni eseguite ed ingiustamente fatte oggetto di detrazioni nel conto finale e nel certificato di collaudo, come da riserve nn.92-119 e 130, per un importo complessivo di
€.28.591,77 e al ristoro dei danni determinati dal ritardo nell'emissione del certificato di collaudo, richiesti con la riserva n.131, per €.6.733,12; che, ancora, essa aveva diritto al pagamento della somma trattenuta dalla Provincia di a titolo di penale, pari ad €.152.996,77, dato che l'abnorme dilatazione dei CP_1
tempi negoziali era riconducibile all'impropria condotta della Stazione Appaltante;
che, in definitiva le somme dovute dalla Provincia di ammontavano ad CP_1
€.1.603.117,37; che a tali somme avrebbe dovuto essere aggiunto l'importo di €.208.468,45, dovuto in restituzione per effetto della risoluzione per inadempimento del contratto di sponsorizzazione, sopra richiamato;
pagina 7 di 34 ciò premesso l'attrice concludeva nel merito come in epigrafe.
*
La costituendosi, contrastava le pretese dell'attrice, in Controparte_1
particolare deducendo: che i lavori del contratto principale erano stati consegnati con processo verbale in data 4.2.2011, in prima convocazione, e il 15.2.2011, in seconda convocazione, senza riserve da parte dell'Appaltatore e che il tempo per l'esecuzione dei lavori, come da offerta dell'Appaltatore in sede di gara, era di 584 giorni consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui il termine utile per la conclusione scadeva il giorno 10.9.2012; che durante lo svolgimento dei lavori si era manifestata la necessità di eseguire ulteriori opere, che non comportavano modifiche sostanziali al progetto originario ed erano state approvate tre perizie di variante, nessuna delle quali aveva comportato la variazione dell'importo contrattuale;
che con l'atto di sottomissione n.1, stipulato in data 10.10.2011, relativo ai lavori di variante, erano stati concessi ulteriori 60 giorni per l'esecuzione dei lavori principali e suppletivi, mentre per alcune lavorazioni, non previste nel contratto principale e non contenute nell'elenco prezzi, erano stati concordati 15 nuovi prezzi;
che in data 29.10.2012, in data 8.4.2013 e in data 7.8.2013 erano stati redatti i verbali di concordamento nuovi prezzi n.2, n.3 e n.4, mentre con la Perizia di variante n.2, in data 27.6.2013 e con la Perizia n.3, in data 17.10.2014, non era stato variato l'importo di contratto e che, nella stessa data del 17.10.2014, erano stati concordati 6 nuovi prezzi;
che i lavori erano stati oggetto di specifiche contestazioni da essa appaltante, poichè nel corso delle visite di collaudo erano emersi difetti di realizzazione o installazione e che, in particolare nella tredicesima visita di collaudo, erano state riscontrate gravi carenze costruttive e situazioni di pericolo, tanto da dichiarare la non collaudabilità dell'impianto elettrico, per cui essa aveva dovuto affidare, sia i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, sia l'adeguamento dell'impianto termico e idrosanitario, a ditte terze e solo alla conclusione dei lavori, con dichiarazioni di conformità in data pagina 8 di 34 23.12.2016, in data 28.4.2017 e in data 5.5.2017, essa aveva considerato avvenuta l'ultimazione dei lavori, con 1212 giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale;
che per tale ragione essa aveva applicato, come previsto dall'art.20 dello schema di contratto, la penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, per l'importo complessivo di €.152.996,77; che le 121 riserve apposte dall'Appaltatore con la firma del registro di contabilità, per un importo complessivo di €.2.359.866,55, confermate sul Conto finale e le ulteriori
11 riserve iscritte in calce al certificato di collaudo, erano infondate;
che, con riferimento all'andamento dei lavori, era da rilevare che più volte erano stati riscontrati ritardi nell'esecuzione addebitabili all'Appaltatore che, ad esempio, nei primi 365 giorni di lavoro aveva realizzato e contabilizzato lavori per l'importo di
€.87.968,20, pari 5,75% dell'importo contrattuale, e non aveva provveduto ad aggiornare il cronoprogramma, come richiesto, avendo proposto termini inattendibili;
che le perizie di variante avevano ridotto, anche se di poco, l'importo dei lavori e delle somministrazioni, anche al fine di ridurre i ritardi accumulati e a tal fine erano stati stralciati i lavori previsti nella Z.I. n.5; che, riguardo all'asserita consegna parziale, oggetto della riserva n.43, era da sottolineare che l'impresa aveva firmato il verbale di consegna dei lavori senza formulare alcuna riserva, che aveva registrato solo in occasione del I stato di avanzamento lavori, in data 12.09.2012, provvedendo ad esplicare le complessive 46 riserve in data 27.09.2012; che il ritardo nell'inizio dei lavori non era riconducibile ai tempi di consegna delle aree ma all'inerzia dell'Impresa, come si poteva desumere dal fatto che la stessa aveva iniziato la cantierizzazione il 21 marzo 2011, alla data del 25/2/2011 non aveva ancora realizzato la recinzione di cantiere e richiesto l'allaccio delle forniture di acqua e corrente elettrica, fornitura riscontrata per la corrente elettrica per il cantiere solo il 17 giugno 2011 e che alla data del 7.1.2013 non aveva ancora installato la gru, noleggiata in data 5.4.2011; che la sospensione parziale dei lavori di cui al verbale 5/7/2011, riguardava la sola
Z.I. n.3 “uffici aula magna” per la necessità di redigere una perizia di variante, per cui l'impresa aveva arbitrariamente cessato l'esecuzione dei lavori anche nelle altre zone pagina 9 di 34 di intervento (1 e 2), nelle quali non vi erano impedimenti alla prosecuzione dei lavori;
che con la perizia di variante n.1 era stata concessa all'impresa una proroga di 60 giorni del termine contrattuale complessivo ed altra proroga di quaranta giorni era stata concessa dalla D.L., perché alla data dell'effettivo inizio dei lavori del 9/5/2011,
i locali della Z.I. n.1 “spogliatoi-caseificio” non erano ancora a completa disposizione dell'impresa e con ciò era stata ampiamente ristorata la mancata, piena consegna;
che essa non aveva accettato i cronoprogrammi proposti dall'impresa, in quanto incompleti o non rispettosi della consequenzialità stabilita dal cronoprogramma di progetto, che prevedeva l'esecuzione dei lavori in 4 fasi, in quanto si trattava di intervento su istituto scolastico funzionante e la cui durata era stata ridotta in sede di offerta, da 730 a 584 giorni;
che la Perizia di variante n.1 era stata legittimamente adottata, ai sensi dell'art.132 comma 1, lett. c) del D. Lgs.163/2006, in quanto aveva riguardato modifiche imprevedibili, non aveva comportato alcuna variazione dell'importo contrattuale e aveva concesso una proroga del termine di 60 giorni e analogamente legittimo era stato l'ordine della D.L. di ripresa dei lavori, ai sensi dell'art.161 comma 9 del DPR
207/2010, avendo il RUP approvato la perizia il 18/10/2011 ed essendo il verbale di ripresa dei lavori datato 21/10/2011; che essa le variazioni dei lavori di modesta entità erano state autorizzate dalla D.L., in quanto rientranti nella discrezionalità della stessa ed erano state regolarmente liquidate;
che la Perizia di variante n.3 del 17.10.2014 si era resa necessaria a causa del ritardo accumulato dall'Impresa appaltatrice, che per completare i lavori relativi alle nuove tre aule di informatica nella Z.I. n. 4, come previsti nel progetto, avrebbe dovuto far liberare le aule sovrastanti del piano primo e dislocare gli studenti in altri spazi dell'istituto, per cui si era optato, su indicazione del Dirigente scolastico, per l'implementazione di una sola aula di informatica, con lo stralcio di alcuni lavori e l'inserimento di altri, senza modifiche dell'importo contrattuale;
che non vi era stata consegna anticipata dei lavori da parte dell'Appaltatore, poiché la consegna prima del collaudo definitivo dei locali relativi alle zone di intervento nn.1,
pagina 10 di 34 2 e 3, era avvenuta in data 9.7.2014, mentre i termini contrattuali erano spirati in data
19.12.2012 ed in tale data non erano ancora iniziati i lavori relativi alle zone di intervento nn.4 e 5, lasciati poi incompleti nel maggio 2016; che, in definitiva, gli asseriti inadempimenti e ritardi a carico della Stazione
Appaltante erano insussistenti, che la non aveva subito alcun nocumento che Pt_1
dovesse essere ristorato e che la stessa aveva eseguito i lavori in grave ritardo e non a perfetta regola d'arte, con lacune tali da pregiudicarne l'accettazione, come ben evidenziato dal Collaudatore, in particolare, nel verbale della dodicesima visita di collaudo e nel Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo; che era infondata la pretesa di risoluzione del contratto di sponsorizzazione. atteso che il Disciplinare di gara, prot. n.66191 del 23/4/2010, prevedeva l'aggiudicazione - mediante procedura aperta - all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lvo 163/2000, secondo il triplice criterio del tempo di esecuzione dei lavori, del prezzo e della quota di sponsorizzazione, e per l'ultima era previsto un punteggio fino a 20 punti, per cui l'offerta di parte attrice era risultata la più vantaggiosa anche in relazione alla sponsorizzazione con un importo qualificabile come "spesa di pubblicità", fiscalmente deducibile per la stessa attrice, la quale era onerata di fornire la targa, con il testo già espressamente indicato nel contratto, dovendo essa convenuta soltanto stabilire la posizione dove affiggerla, a cura e spese della stessa attrice, che non aveva fornito alcunchè, né la stessa avrebbe potuto omettere tali adempimenti al fine di ottenere la restituzione della somma versata per la sponsorizzazione;
ciò premesso la convenuta chiedeva il rigetto delle domande.
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All'esito di istruttoria tecnica, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
27.6.2024.
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Osserva il Tribunale che dai documenti prodotti dalle parti e dall'accertamento tecnico svolto in corso di causa è risultato che le domande dell'attrice sono fondate e vanno pertanto accolte nei limiti che si vanno ad indicare.
Va premesso in fatto:
pagina 11 di 34 che il contratto d'appalto oggetto di causa ha riguardato lavori di restauro e ristrutturazione edilizia dell'Istituto di Istruzione Superiore "Duca degli Abruzzi” di da realizzarsi secondo il progetto esecutivo redatto dalla convenuta ed CP_1
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale in data 4.5.2010, n.181, che individuava cinque distinte zone di intervento ed in particolare:
Zona di Intervento n.1: “Spogliatoi e Caseificio” (realizzazione di nuovo spogliatoio per l'attività all'aperto e di nuovo caseificio situati nei locali destinati a deposito attrezzi e officina, localizzati nella parte estrema nord-est);
Zona di Intervento n.2: “Centrale Termica” (realizzazione di una nuova centrale termica destinata al nuovo corpo uffici amministrativi e aula magna, in sostituzione del portico addossato ai locali tecnici esistenti, con ricavo di uno spogliatoio e annessi servizi per il personale della cantina);
Zona di Intervento n.3: “Aula Magna, Servizi e Uffici” (ristrutturazione della zona aula computer, spogliatoi alunni, uffici, con messa in opera di un nuovo solaio interpiano, da adibire ad uffici amministrativi e archivi della scuola, nonché a nuovo corpo servizi per alunni e locali accessori;
ampliamento dell'ingresso dell'aula magna per la realizzazione di un blocco servizi per il pubblico ed ulteriori interventi di manutenzione straordinaria);
Zona di Intervento n.4: “Nuove aule computer” (ristrutturazione dell'area degli uffici amministrativi al piano terra da adibire a n.2 aule per l'informatica e n.1 laboratorio, con demolizione del corpo di fabbrica destinato a servizi igienici degli operatori scolastici);
Zona di Intervento n.5: “Nuovi Ingressi e Fognature” (rifacimento della zona destinata a ingresso secondario con ricavo di un nuovo atrio e di blocchi servizi igienici per alunni e per il personale docente e con adeguamento dei servizi-alunni posti al I piano;
rifacimento completo della rete di fognatura delle acque bianche e nere) (cfr. doc.2 convenuta e I relazione CTU pagg.2-3); che il termine di ultimazione dei lavori era fissato in 584 giorni, decorrenti dalla data del 4 febbraio 2011 e cioè dalla prima convocazione per la consegna dei lavori, consegna avvenuta in seconda convocazione, in data 15 febbraio 2011, per cui il termine di ultimazione doveva intendersi quello del 9 settembre 2012, dato che nel pagina 12 di 34 verbale di consegna dei lavori non erano state indicate limitazioni delle Zone di
Intervento e l'Impresa non aveva registrato alcuna riserva (cfr. doc.4 convenuta e I relazione CTU pag.3); che è stata la a sospendere i lavori il 5 luglio 2011 nell'intera Zona di CP_1
intervento n.3, per cause tecniche e che con determina dirigenziale n.2772, del 24 novembre 2011, la stessa ha approvato la prima perizia di variante, redatta CP_1
il 10 ottobre 2011 e approvata dal R.U.P. in data 18 ottobre 2011, per un importo di variazione in più di €.14.853,14, contemplando nuovi lavori e lo stralcio di altre lavorazioni, con proroga del termine di ultimazione di 60 giorni (cfr. doc.4 attrice, doc.6 convenuta e I relazione CTU pag.3); che il 21 ottobre 2011 il D.LL. ha ordinato la ripresa dei lavori, assegnando nuovo termine, prorogato di 60 giorni, come previsto dalla prima perizia di variante e che, con determinazione dirigenziale n.42 del 13.1.2011, la Provincia ha attestato la proroga di 40 giorni concessa dal R.U.P. il 22.12.2021, per cui il termine ultimo per il completamento dei lavori è slittato al 17 dicembre 2012; che con determinazione dirigenziale n.2249 del 26 settembre 2013, la ha CP_1
approvato la Perizia di variante n.2, redatta il 7 agosto 2013 e con determinazione dirigenziale n.3052 del 17 novembre 2014, ha approvato la Perizia di variante n.3, redatta il 17 ottobre 2014, entrambe senza variazione di importo e senza proroga al termine di ultimazione dei lavori, rimasto fissato al 17 dicembre 2012; che l'impresa ha ultimato e consegnato i lavori delle Zone di Intervento nn.1, 2 e 3, in via anticipata rispetto al collaudo, in data 9 luglio 2014, e quelli della Zona di
Intervento n.4 in data 8 giugno 2016 (cfr. docc.11-12 attrice e I relazione CTU pagg.3,4); che nel Certificato di collaudo risulta indicata quale data di consegna della Zona di
Intervento n.4 quella del 9.1.2017 e quale data di ultimazione dei “lavori principali” quella del 14.4.2016, mentre i lavori relativi alla Zona di Intervento n.5 sono stati stralciati con la Perizia di variante n.3 (doc.13 attrice e I relazione CTU pag.4); che sul piano tecnico-amministrativo la data di ultimazione effettiva è stata indicata dal Collaudatore nel 5.5.2017, corrispondente alla data dell'ultima dichiarazione di pagina 13 di 34 conformità alla regola d'arte delle opere impiantistiche realizzate da ditte terze, cosicchè il ritardo è stato determinato in 1212 giorni (cfr. I relazione CTU pag.4); che il Certificato di collaudo dei lavori, datato 3.6.2017, è stato trasmesso all'attrice con raccomandata a/r prot.64681 del 14.06.2017 ed è stato sottoscritto da quest'ultima in data 30 giugno 2017, con conferma di tutte le riserve precedentemente iscritte negli atti contabili e con ulteriori contestazioni (cfr. doc.13 attrice e I relazione CTU pag.4).
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Va inoltre premesso che la stessa attrice ha attestato nella relazione di osservazioni alla CTU che sono state erroneamente iscritte le riserve nn.6 e 50, per le quali, pertanto, deve ritenersi esclusa qualunque pretesa attuale dell'Impresa.
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Sulla base della sopra richiamate risultanze di fatto e degli ulteriori elementi che verranno indicati risulta accertato che non compete all'attrice alcuna somma con riferimento alle riserve nn.1-7-8-9-11-13-20-21-22-24-25-26-30-35-36-37-39-45-47-
49-51-52-58-59-63-64-65-66-67-68-69-72-73-74-75-76-77-78-79-85. In proposito va osservato che con tali riserve la parte attrice ha prospettato una diversa e maggiore quantificazione delle opere, che è stata contestata dal D.LL., anche con riferimento alla pretesa indeterminatezza o sommarietà delle quantificazioni di misura e di importo, che in realtà risultano talvolta dettagliate, sia quanto a misure, sia quanto ad importi. Tuttavia l'attrice e il suo CT, in sede di osservazioni alla CTU, non hanno specificato le ragioni della maggiore attendibilità delle quantificazioni di parte, non supportate da alcun elemento di prova come, ad esempio, documenti di trasporto del maggior materiale fornito o da smaltire, listini dei prezzi dei materiali o altri elementi idonei a suffragare le proprie allegazioni, nonostante l'onere della prova a carico della stessa attrice.
Con specifico riferimento alla riserva n.1(in parte rinnovata nella riserva n.47), va osservato che è stata più che duplicata la misura delle demolizioni, sulla base dell'allegazione dell'esistenza di due muri da demolire, anziché uno, circostanza che non risulta dal progetto esecutivo e non appare minimamente confermata dalla foto allegata alla relazione del CTP.
pagina 14 di 34 Con specifico riferimento alla riserva n.7, va osservato che non si evince alcuna disposizione del D.LL. circa il raddoppio di spessore del massetto né il raddoppio è altrimenti desumibile da elementi di prova offerti dall'attrice, onerata della prova stessa.
Con specifico riferimento alla riserva n.8, va osservato che essa riguarda la demolizione dei gradini degli uffici amministrativi, che in quanto liquidata a misura è stata compresa nella voce demolizioni di pavimenti e sottofondo.
Con specifico riferimento alle riserve nn.9-11, va rilevato che si tratta di ulteriori o maggiori opere allegate ma in nessun modo provate.
Con specifico riferimento alla riserva n.13, va osservato che gli oneri per la sicurezza sono stati liquidati in via definitiva proprio nell'importo preteso dall'attrice nella
Perizia di variante n.2 e dunque appare ingiustificata la maggior pretesa, dovendosi richiamare, quanto ad eventuali interessi, i rilievi che verranno svolti nel prosieguo in relazione alle riserve da n.3 in poi.
Con specifico riferimento alle riserve nn.20-21 va rilevato che non risulta allegato e provato alcun elemento indicativo di maggiori oneri derivanti dall'essere le pareti da rimuovere, in cartongesso anziché in foratame, e dall'essere il controsoffitto in sughero anziché in laterizio, essendo, al contrario, presumibile un minore onere della lavorazione. In ogni caso va osservato che con il verbale di concordamento prezzi in data 9.10.2012 (doc.7 attrice) è stata aggiunta una specifica voce (NP16), inerente la demolizione totale o parziale di pareti in cartongesso e il relativo prezzo è stato ritenuto congruo dal CTU, anche in assenza di contrarie indicazioni dell'attrice circa i corretti listini prezzi.
Con specifico riferimento alla riserva n.22, inerente la demolizione della soletta armata di copertura dei servizi degli uffici amministrativi, è stato sottolineato dal
CTU che la stessa si riferisce ad una lavorazione in realtà contabilizzata nel I SAL,
NP 5 “demolizione strutture orizzontali”.
Con specifico riferimento alle riserve n.24-25-26, va osservato che la foto in atti
(riferita alle sole riserve 24-25) non può documentare la demolizione della pavimentazione per uno spessore maggiore di quello liquidato, considerato che il prezzo unitario è determinato dalle voci E.05.23 ed E.02.03 del I SAL a metro cubo e pagina 15 di 34 ben avrebbe potuto essere allegata dall'attrice la documentazione della quantità di materiale asportato, anche per il vespaio in ghiaia, al fine di far quantificare l'effettiva entità della demolizione, documentazione invece mancante. Peraltro, quanto alla demolizione di cui alla riserva n.26 risulta riconosciuto il quantitativo richiesto.
Con specifico riferimento alla riserva n.51, va osservato che non è stata precisata alcuna situazione di fatto, giustificativa del riconoscimento per la prestazione di assistenza agli impianti di un compenso più che doppio di quello liquidato nel II
SAL.
Con specifico riferimento alla riserva n.58, va osservato che i maggiori oneri sono stati indicati del tutto genericamente, facendo riferimento ad un prospetto non presente.
Con specifico riferimento alla riserva n.59, va osservato che il CTU ha confermato che i maggiori oneri sono stati liquidati in SAL successivo al III, nel quale era stata iscritta la riserva.
Con specifico riferimento alla riserva n.66, va osservato che era onere dell'attrice provare l'esecuzione dell'opera (idrolavaggio), che la committente ha escluso dal compenso, in quanto non realizzata, opera la cui esecuzione non è stata provata in causa.
Con specifico riferimento alla determinazione unilaterale di nuovi prezzi, applicati nella liquidazione di nuove opere, come previste in particolare dai verbali di nuovi prezzi e dalle Perizie di variante, va rilevato che l'Impresa ha sostenuto di non aver concorso alla determinazione e di non aver sottoscritto i relativi verbali ma non ha allegato alcuna circostanza volta a sostenere l'iniquità dei prezzi determinati in tali sedi, prezzi che il CTU ha ritenuto congrui (cfr. I relazione CTU pag.5). Di conseguenza, in assenza di elementi oggettivamente contrastanti la valutazione del
CTU circa la congruità dei prezzi, gli stessi devono ritenersi correttamente applicati per la liquidazione dei compensi spettanti all'Impresa.
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E' accertato che non compete all'attrice alcuna somma anche relativamente alla riserva n.2. In merito va rilevato che appare chiara e convincente la deduzione contraria del D.LL., secondo cui la demolizione della pensilina annessa al lato sud del pagina 16 di 34 caseificio va ricompresa nelle lavorazioni descritte nel SAL 1 come “demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici”, non essendo spiegabile la ragione di una distinta e separata liquidazione. In particolare non è stato negato che la pensilina sia stata demolita con le richiamate modalità e ne consegue che non si giustifica un incremento di oneri da riconoscere a favore dell'Impresa.
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Analogamente non dovute sono le somme di cui alle riserve nn.3-4-5-10-12-23-29-
53-54-55-60-62-82-83-84. In merito va osservato che lo stesso CT di parte attrice ha dato atto nella propria relazione di osservazioni alla CTU che vi è stato il riconoscimento dell'esecuzione delle opere in successivi SAL o a seguito di perizie di variante, con il correlativo pagamento e pertanto è venuta meno ogni pretesa sul punto.
Va esclusa la spettanza di interessi moratori sul capitale già pagato in corso d'opera, atteso che gli importi delle riserve sono stati confermati nell'originaria consistenza con la conferma della riserve stesse fino al collaudo, nonostante il già avvenuto pagamento con i SAL successivi o a seguito delle Perizie di variante, laddove la distinta pretesa del pagamento di interessi moratori sul capitale incassato, dalla data della mancata liquidazione e fino al pagamento stesso, avrebbe dovuto formare oggetto di specifica, nuova riserva, comportando una rettifica della contabilità e andando ad incidere sul costo finale dell'opera.
In proposito va inoltre sottolineato che la Suprema Corte ha escluso la spettanza di interessi moratori prima della domanda giudiziale, affermando che “in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A. vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa proposizione” (cfr.
Cass.15/01/2020, n.727 e giurisprudenza ivi citata) e di conseguenza il già avvenuto pagina 17 di 34 ed accettato pagamento del capitale preteso con la riserva, esclude la configurabilità della mora.
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Va altresì escluso il diritto dell'attrice ad al pagamento di ulteriori somme relativamente alle riserve nn.14-15-17-18-33-34-41-86(che rinnova la riserva
n.41), inerenti lo smaltimento di materiali di risulta trasportati in discarica. In proposito va osservato che si tratta di opera che appare interamente riconducibile alle prestazioni di demolizione (comprensive di rimozione), riconosciute e compensate sotto le voci E.05.07 e seguenti del computo metrico e a quelle di trasporto e conferimento in discarica, riconosciute e compensate sotto le voci E.06.02 ed
E.06.04.
Con particolare riferimento alla riserva n.18, relativa ad un preteso, maggior onere per analisi delle terre di scavo e dei materiali da conferire in discarica, va rilevato che appare pienamente condivisibile la posizione del , secondo cui la spesa per CP_3
analisi è necessariamente compresa nel compenso per il conferimento in discarica delle terre e dei materiali, in quanto si tratta di operazione che deve obbligatoriamente seguire lo scavo e precedere il conferimento.
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Va altresì esclusa la spettanza all'attrice di maggiori compensi in relazione alle riserve nn.16-28-40-42-61. Va rilevato che le riserve indicate ineriscono lavorazioni, asseritamente aggiuntive ma in realtà previste e/o prevedibili, in quanto necessarie per coordinare le porzioni di edificio rimaste invariate con quelle rinnovate e/o modificate, e dunque in alcun modo qualificabili come opere aggiuntive.
Quanto, in particolare, alla riserva n.28, si tratta di carotaggi rientranti, ai sensi del capitolato d'appalto, art.4.5, tra gli oneri posti a carico dell'impresa.
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Va poi esclusa la spettanza all'attrice di maggiori compensi quanto alla riserva n.19 che si riferisce, secondo le osservazioni del CTP, alla pretesa, maggior lavorazione derivante dalla demolizione del gradino alto 14 cm., visibile nella foto allegata alla relazione del CTP. Le deduzioni del D.LL., fatte proprie dal CTU su tale riserva, attinenti il computo della demolizione del massetto della platea circostante per una pagina 18 di 34 profondità di cm.10 appaiono irrilevanti, trattandosi, in ipotesi, di demolizione di parte soprastante tale massetto. Tuttavia va sottolineato che non risulta provata la demolizione del gradino, che anzi, in via presuntiva, appare esclusa, considerato che lo stesso consentiva l'accesso ad un vano rialzato e che persisteva dunque la sua funzione.
Qualora la riserva dovesse, invece, intendersi riferita al computo della demolizione del massetto per uno spessore di cm.10, anzichè di cm.15, va osservato che il CTU ha confermato che è stato riconosciuto all'Impresa il maggior importo correlato al maggior spessore, con la voce E.05.23.b, e dunque la riserva sarebbe infondata, come ritenuto dallo stesso CTU.
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Va ancora esclusa la spettanza all'attrice di maggiori compensi quanto alla riserva
n.27, relativa al taglio con disco diamantato, poiché il relativo importo non è stato escluso, bensì liquidato sotto la voce NP4 nel I SAL.
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Va poi esclusa la spettanza all'attrice di maggiori compensi quanto alle riserve nn.31-32, relative all'onere per l'impiego di una pompa di getto di CLS. In merito va infatti sottolineato che si tratta di strumento necessario per la posa del calcestruzzo in elevazione e di una voce che è stata espressamente compresa, ai sensi dell'art.
1.3 del capitolato speciale d'appalto, nel prezzo dei conglomerati armati, comprensivo dell'eventuale uso di pompa e vibratura (doc.49.53 attrice).
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Va altresì esclusa la spettanza all'attrice di maggiori compensi, quanto alla riserva
n.38, poiché essa inerisce l'onere di riparazione di un tubo dell'acqua, rotto durante i lavori di demolizione eseguiti dall'Impresa e dunque non si tratta di onere causato da fatto della committente ma della stessa Impresa.
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Quanto alle riserve nn.43-56-70-80-87-123, va rilevato che esse ineriscono i pretesi oneri “per ritardata consegna delle aree di cantiere e protrazione del rapporto
d'appalto” e che le stesse sono proposte e integrate nei successivi SAL, fino al V e al conto finale.
pagina 19 di 34 In merito va osservato che appaiono pienamente condivisibili gli argomenti opposti dal D.LL. e fatti propri dal CTU (cfr. I relazione pagg.6-7) per escludere che la ritardata consegna di parte del cantiere abbia comportato maggiori oneri per l'Impresa. Invero, come ben evidenziato, l'Impresa si è presentata per la consegna soltanto in seconda convocazione e nel sottoscrivere il relativo verbale, in data
15.2.2011, non ha formulato alcuna riserva, in particolare con riferimento all'idoneità delle aree d'intervento consegnate a consentire la cantierizzazione e l'inizio dei lavori. Ciò nonostante, l'Impresa, fino al 25.2.2011, non ha provveduto a realizzare la recinzione di cantiere e a richiedere l'allaccio delle forniture di acqua e corrente elettrica, quest'ultima presente soltanto nel giugno 2011, mentre la fornitura dell'acqua non risulta richiesta e l'Impresa si è approvvigionata abusivamente dalla rete idrica in uso alla scuola. A fronte di tale situazione il D.LL. è stato costretto ad ufficializzare il divieto di attingimento e ad ordinare l'allaccio di cantiere con successive disposizioni, per vari mesi, fino all'ordine di servizio n.8 del 16 aprile
2012 (doc.19 convenuta).
Analogamente l'Impresa non aveva allestito in cantiere un ufficio per la direzione lavori, come desumibile dalla nota raccomandata prot. n.173362 del 30 novembre
2011, con cui la Provincia ne aveva sollecitato la realizzazione (doc.16 convenuta).
Ancora, soltanto in data 5 aprile 2011, con prot. n.51321, l'Impresa aveva comunicato la stipula di un subcontratto di nolo a caldo di gru da cantiere, gru che nel settembre 2011, alla data dell'iscrizione della riserva n.43, non era ancora installata.
Su richiesta dell'Impresa è stata concessa dal R.U.P., in data 13 gennaio 2012, una proroga di quaranta giorni, perché alla data dell'effettivo inizio dei lavori del 9 maggio 2011, i locali della Zona di intervento n.1, “spogliatoi-caseificio”, non erano ancora a completa disposizione dell'appaltatrice, come avvenuto il 17 giugno 2011.
In tale contesto, considerato che, di fatto, vi è stata per circa quattro mesi l'indisponibilità di una delle tre zone d'intervento nelle quali era possibile l'esecuzione dei lavori (la Z.I. n.1, dal 15.2 al 17.6), la proroga indicata appare effettivamente congrua e idonea a rimediare al possibile ritardo arrecato alle opere dalla Stazione appaltante con la suddetta consegna parziale - peraltro non censurata pagina 20 di 34 dall'Impresa nel verbale sottoscritto senza riserve - essendo il nuovo termine pari ad
1/3 del periodo di circa 120 giorni di indisponibilità, riguardante una sola Z.I. su tre.
Va invero considerato che il tempo contrattuale in sede di offerta era stato ridotto dall'Impresa del 20%, da 730 giorni a 584 giorni (cfr. cronoprogramma doc.14 convenuta), che pertanto il tempo relativo agli interventi della prima fase di lavori ed in particolare delle opere di cantierizzazione, delle opere relative alla centrale termica
(Z.I. n.2) e di quelle relative agli uffici amministrativi (Z.I. n.3), previsto nel cronoprogramma, era ridotto in misura proporzionale [e dunque pari a 16 giorni
(20gg.-20%) per la cantierizzazione, a 48 giorni (60gg.-20%) per le opere inerenti la centrale termica e a 240 giorni (300gg.-20%) per la ristrutturazione degli uffici] e poiché dal 12.2.2011 non vi erano ostacoli all'esecuzione delle opere di cantierizzazione e di quelle inerenti la centrale termica e la zona uffici, avrebbero potuto essere completate, rispettivamente, in 16 giorni quelle di cantierizzazione e in
48 giorni quelle inerenti la centrale termica e ulteriori 16 giorni avrebbero potuto essere dedicati alle lavorazioni della zona uffici, azzerando così gli effetti dell'indisponibilità della . Parte_2
In concreto risulta che l'Impresa abbia potuto operare ed abbia operato nella Z.I. n.3, dato che proprio a seguito degli interventi di demolizione effettuati si è manifestata la necessità della I Perizia di variante (doc.27 convenuta), la cui adozione ha avuto inizio con la sospensione dei lavori in data 5 luglio 2011. In tale occasione è stato redatto un verbale di sospensione parziale, inerente la sola Z.I. n.3, per la necessità di redigere la I Perizia di variante, approvata dal RUP in data 18 ottobre 2011, con proroga di 60 giorni del termine contrattuale.
Quanto ai maggiori tempi derivanti dalla variante indicata, va osservato che non sembra dubbio che la Perizia di variante n.1 sia legittima, in quanto resa necessaria in dipendenza di fatti imprevedibili e non per negligenza della Stazione Appaltante. In proposito va premesso che la stessa attrice, nell'atto di citazione, ha fatto riferimento alla “necessità” di tale variante, anche se poi ha lamentato che la stessa avrebbe comportato lavori non originariamente previsti per un consistente importo. Va però osservato che i nuovi lavori sono stati disposti in luogo di altri, di analogo importo ed il fatto, sottolineato dall'attrice, che la variante non fosse stata da lei sottoscritta in pagina 21 di 34 quanto “non condivisa” e assunta in violazione dell'obbligo di cooperazione, per non aver posto “tempestivamente rimedio alle lacune progettuali rilevate” non vale a contrastarne la legittimità, dato che non è stata allegata alcuna circostanza indicativa di negligenza della Stazione Appaltante nella predisposizione del progetto esecutivo.
In altre parole appare condivisibile quanto segnalato dal RUP in sede di approvazione della variante, in data 18.10.2011 (doc.6 convenuta), secondo cui vi erano i presupposti di cui all'art.132, comma 1, lett.c) e comma 3 del D.Lgs.163/2006, nel testo all'epoca vigente (“
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:………c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
………
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti”) per l'adozione della variante. Invero risulta che in sede di demolizione della pavimentazione della era stato rinvenuto al piano terra un solaio strutturale, Pt_3
con funzione di irrigidimento della struttura perimetrale, che aveva reso superflue le previste sottofondazioni e dunque reso necessaria una modifica al progetto, non prevedibile (cfr. anche doc.26 attrice). Inoltre, in concomitanza, si erano resi necessari interventi migliorativi della ristrutturazione, anch'essi riscontrati in sede di pagina 22 di 34 demolizione del soffitto (applicazione di listelli e guaina al tetto dell'aula magna e degli uffici e ricopertura delle lastre in fibrocemento collocate sul tetto del caseificio), il tutto senza aumenti dell'ammontare dei lavori.
La Perizia di variante prevedeva poi l'apertura di due porte, la realizzazione di un muro divisorio e di un locale filtro di accesso ai servizi igienici nell'area nuove aule computer, di cui risulta disposta l'esecuzione già con nota del in data CP_3
23.2.2011 (doc.21 attrice), senza contestazione alcuna dell'Impresa.
In ordine ai nuovi lavori va sottolineato come, alla mancata realizzazione delle opere di sottofondazione e al risparmio dei relativi oneri, abbia fatto riscontro un aumento degli oneri per la fornitura e posa di due containers metallici, per la realizzazione di pavimentazione esterna in magrone e granulare stabilizzato sopra teli di nylon, a protezione della pavimentazione in cotto antistante la stalla, per consentire la movimentazione e sosta di mezzi agricoli e per maggiori opere fognarie, e quindi per prestazioni equivalenti economicamente e certamente meno gravose in termini di impegno di tempo rispetto a quelle originariamente previste e, peraltro, già oggetto degli ordini di servizio n.1, in data 13.4.2011 e n.3, in data 4.5.2011 (doc.19 convenuta) e quindi programmabili ben prima dell'adozione della variante.
Va ancora rilevato che nel periodo di indisponibilità della Z.I. n.1, per ritardo nei tempi di consegna, e di sospensione dei lavori nella Z.I. n.3, per l'adozione della I
Perizia di variante, l'Impresa non era comunque attrezzata per l'esecuzione di tutti i lavori previsti, non avendo provveduto nel termine di approvazione della Perizia di variante n.1 neppure a completare la cantierizzazione con le utenze e a montare la gru. La cantierizzazione, benchè immediatamente possibile, è iniziata anche con ritardo rispetto alla consegna dei lavori e inoltre l'Impresa ha autonomamente sospeso i lavori, non solo nella Z.I. n.3, interessata dalla variante ma anche nelle altre due zone, pienamente disponibili e completamente separate l'una dall'altra (cfr. doc.2 convenuta).
Ne consegue che risulta provato che il differimento dei lavori si è verificato in un contesto temporale nel quale l'Impresa non era comunque pienamente operativa per fatto proprio, il che esclude che vi siano stati oneri causalmente riconducibili a fatto della Stazione Appaltante, ulteriori rispetto a quelli dipendenti dalla temporanea pagina 23 di 34 indisponibilità di 40 giorni della Zona di Intervento n.1, ristorati con la proroga di quaranta giorni concessa il 13 gennaio 2012 e le domande correlate alle riserve sopra indicate vanno rigettate.
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Quanto alle riserve nn.44-57-71-81-88-89-121-124-125 va premesso che tutte appaiono riconducibili ad un anomalo andamento dei lavori e alla protrazione del rapporto d'appalto e quindi a pretesi, maggiori oneri per spese generali, costi fissi di cantiere, vincolo di attrezzature e mezzi d'opera e per mancata formazione dell'utile, asseritamente addebitabili a fatto della Stazione Appaltante.
Con riferimento alla protrazione del rapporto nel periodo esaminato nel paragrafo precedente vanno evidentemente richiamati i rilievi già svolti. Quanto allo stesso periodo e al periodo successivo alla ripresa dei lavori, dopo la I Perizia di variante, va osservato altresì che appaiono pienamente condivisibili gli argomenti opposti dal
D.LL. e fatti propri dal CTU per escludere che vi sia stato un anomalo andamento dei lavori, addebitabile alla Stazione Appaltante, che abbia comportato maggiori oneri per l'Impresa. Invero, come chiaramente evidenziato dal CTU, nella sua II relazione,
i tempi di svolgimento dei lavori hanno avuto un anomalo prolungamento a causa della discontinuità dell'operato dell'Impresa, che non ha ripreso i lavori dopo l'approvazione della I variante, rendendo necessario l'ordine di servizio n.4 del
2.11.2011, che “non è mai stata in grado di fornire un cronoprogramma delle lavorazioni che la Stazione Appaltante fosse in grado di approvare, nonostante i solleciti e gli incontri di cantiere anche con il C.S.E.”, che non ha dislocato un responsabile di cantiere, presente costantemente ed in grado di “gestire dal punto di vista tecnico i lavori, di pianificare la consequenzialità degli interventi, e di impartire direttive sulle modalità di esecuzione”, per cui vi sono stati ripetuti avvicendamenti, vi sono stati errori nella conduzione dell'appalto (ad esempio con il blocco dei lavori per ingiustificato allarme del responsabile di cantiere sulla presenza nella copertura della Z.I. n.1, di amianto), vi sono stati gravi errori nelle lavorazioni (ad esempio nella quota del pavimento della e nelle strutture in elevazione in c.a.), che Pt_2
hanno comportato ordini di demolizione, dati con gli ordini di servizio n.6 del
9/2/2012, n.7 del 4/4/2012 e n.8 del 16/4/2012 (doc.19 convenuta).
pagina 24 di 34 Quanto alle lamentele dall'Impresa in sede di collaudo circa l'esistenza di opere “non eseguibili per la carenza delle necessarie indicazioni tecniche da parte della Stazione
Appaltante…”, va rilevato che il CTU ne ha evidenziato la strumentalità, in quanto non vi era stata alcuna modifica alle indicazioni progettuali con le perizie di variante successive alla prima, che richiedesse specifiche prescrizioni. In particolare le due ultime Perizie hanno previsto al più la riduzione di opere più complesse a vantaggio di prestazioni più semplici e tali da non richiedere specifiche istruzioni (con le due perizie, alla revisione del manto di copertura della cantina è stata sostituita la revisione del manto di copertura della , è stata eliminata la realizzazione di Pt_4
plinti di fondazione e altre opere strutturali e murarie con l'installazione di due vasche di sollevamento acque nere e meteoriche e installazione di due pensiline ecc.).
Inoltre va rilevato che alla prima richiesta di “indicazioni puntuali” formulata dall'Impresa con la comunicazione in data 29.12.2011 (doc.37 attrice), ha fatto seguito una successiva richiesta, più generica, di chiarimenti da condividere, in data
30.1.2012 (doc.38 attrice), segno evidente che le indicazioni puntuali richieste erano in massima parte pervenute all'Impresa ed erano tali da non richiederne di specifiche, ulteriori.
Va dato atto che in seguito l'Impresa ha trasmesso altre lamentele in data 9.5.2012
(doc.40 attrice) ma le stesse appaiono effettivamente strumentali, in quanto fanno generico riferimento ai lavori e non a specifiche lavorazioni e richiamano precedenti giurisprudenziali, con la chiara finalità di precostituire un elemento a supporto della richiesta di maggiori pretese economiche.
Ancora risulta una richiesta più dettagliata in data 14.5.2012 (doc.42 attrice) ma alla stessa risulta data puntuale risposta nel verbale di visita di collaudo in data 15.5.2012
(doc.23 convenuta), nel quale risulta il richiamo alla necessità che l'Impresa si attenesse al progetto approvato, che non risulta modificato in corso d'opera, salvo quanto precisato negli ordini di servizio e nelle Perizie di variante, con le conseguenze che si esamineranno in seguito per queste ultime, quanto al termine dell'opera.
Inoltre risulta che l'Impresa non ha neppure provveduto a redigere con diligenza e tempestività il cronoprogramma dei lavori in base alle previsioni di progetto, dato che pagina 25 di 34 ha dapprima redatto un cronoprogramma che escludeva i lavori delle Z.I. nn.4-5, nelle quali nessuna variazione era intervenuta con la I Perizia di variante ed in seguito ha redatto un cronoprogramma che prevedeva una progressione dei lavori, incompatibile con la consequenzialità necessaria, dato che i lavori della Parte_5
contrariamente a quanto indicato nel cronoprogramma dall'Impresa, avrebbero dovuto precedere quelli della , la quale ultima avrebbe dovuto essere liberata Pt_4
dagli utenti che avrebbero dovuto trasferirsi nella , come ristrutturata (doc.16 Pt_5
convenuta).
In tale contesto non soltanto non vi è prova che il prolungamento dei lavori sia addebitabile a condotta negligente e non collaborativa della Stazione Appaltante ma vi sono numerosi elementi che depongono per l'addebitabilità all'Impresa di una condotta non conforme alle obbligazioni ricadenti sull'appaltatore e pertanto ogni pretesa economica dell'attrice, correlata all'allungamento dei tempi dell'appalto va rigettata, salvo quanto si dirà in seguito in ordine ai tempi dell'opera.
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Quanto alla riserva n.46, va osservato che la stessa inerisce la pretesa di riconoscimento di maggiori oneri per la demolizione e il rifacimento di strutture in c.a. negli uffici amministrativi.
La demolizione ed il rifacimento sono stati disposti in quanto le strutture realizzate dall'Impresa erano difformi dal progetto, circostanza non contestata ed anzi riconosciuta dal responsabile di cantiere dell' che aveva confermato tale Pt_6
difformità, quanto meno con riferimento all'assenza di “tirafondi” (cfr. All.A, II relazione CTU).
In tale contesto il richiamato difetto dell'opera è oggettivamente accertato e non contestato nella sua materialità dall'Impresa, che era onerata dell'allegazione e prova della non imputabilità, onere che non è stato assolto e ne consegue che anche la pretesa relativa a tale riserva va respinta.
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Quanto alla riserva n.48 va osservato che nelle osservazioni del CT di parte attrice si fa riferimento al riconoscimento da parte del D.LL. di un quantitativo maggiore di pagina 26 di 34 quello preteso onde la riserva per la differenza di €.395,38 risulta incomprensibile e va escluso il diritto al pagamento del richiamato importo.
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Va escluso altresì il diritto dell'attrice il riconoscimento del corrispettivo per l'unità esterna di condizionatore di cui alla riserva n.92. In merito va osservato che la detrazione del prezzo dell'unità esterna è stata disposta in quanto l'unità stessa è stata collocata in posizione diversa da quella prevista - in modo inequivoco - nel progetto originario, come contestato dal D.LL., in sede di certificato di ultimazione dei lavori del 14.4.2016 e dal Collaudatore, nella visita del 9.5.2016, e cioè fuori dalla Z.I. n.4, fra l'altro dopo che la stessa Impresa aveva realizzato i tracciati dei collegamenti in conformità alla previsione progettuale (cfr. All. A, II relazione CTU).
Poiché la stessa attrice ha invocato a sostegno di tale difformità pretesi ordini verbali del D.LL., che sono contestati e non sono altrimenti provati, ne consegue che la riserva è infondata.
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Va escluso altresì il riconoscimento delle somme pretese con le riserve nn. da 93 a
119 e 129 e 130, di cui il CT di parte attrice ha sostenuto la fondatezza, sulla base dell'asserita “opinabilità” delle contestazioni e del mancato collaudo di alcuni lavori, ed in particolare e fra l'altro, degli impianti, ultimati da ditte terze, con corrispondenti detrazioni monetarie nel conto finale.
In particolare le riserve da 93 a 111 riguardano voci stralciate o ridimensionate dell'impianto elettrico, le riserve 112, 113, 118 e 119 riguardano la riduzione del compenso per la realizzazione di pavimentazione e rivestimento in piastrelle nonché controsoffitto e cordonata, non a regola d'arte, la riserva 114 riguarda la riduzione del compenso per fornitura di serramenti privi di apertura vasistas, nonostante l'inequivoca specificazione contenuta in progetto, la riserva 115 riguarda l'erronea installazione della porta tagliafuoco, in ostacolo all'apertura della porta del wc disabili, le riserve 116 e 117 riguardano difetti di pittura e di rivestimento murario.
La riserva 129 lamenta l'ingiustizia del mancato collaudo degli impianti elettrico e termo-sanitario e l'affidamento a terzi dell'ultimazione a regola d'arte, con l'allegazione del loro funzionamento alla data di consegna dei lavori.
pagina 27 di 34 La riserva 130 fa generico riferimento all'addebito di complessivi €.9.265,63 per vizi e difetti dell'opera ed appare ripetitiva delle riserve precedenti.
Gli stralci, le riduzioni e i mancati collaudi si fondano invece su rilievi oggettivi, circa difetti, carenze e difformità delle opere, non contestati nella loro materialità dall'Impresa, che era onerata dell'allegazione e prova della non imputabilità, onere che non può dirsi assolto con la dedotta “opinabilità” dei rilievi stessi o con la generica allegazione del funzionamento degli impianti, per cui le riserve devono considerarsi infondate.
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La riserva n.120 riguarda invece la pretesa di riconoscimento di maggiori oneri per la sicurezza, correlati a pretese, maggiori opere, richiedenti l'utilizzo di gru e ponteggio. In merito va osservato che gli oneri per la sicurezza sono stati in realtà aumentati, da €.93.683,78, previsti in contratto, a €.98.367,97, e cioè di una significativa quota di oltre il 5%, proprio in considerazione del fatto che parte delle opere previste in contratto (in particolare l'esecuzione di plinti di fondazione e di opere strutturali in ferro per ripartire il carico del solaio nella Z.I. n.4 e demolizioni di pareti interne delle aule e del corridoio e dell'impianto di riscaldamento) sono state sostituite da opere diverse (revisione del manto di copertura della e Pt_7 rifacimento dei servizi igienici della stessa zona, oltre all'installazione di due pensiline nella Z.I. n.3).
Va inoltre considerato che la I Perizia di variante, come già segnalato, ha comportato la sostituzione di gravose opere edili con la fornitura e posa di due containers e la realizzazione di pavimentazione in magrone e granulare stabilizzato e che la II Perizia di variante ha comportato la sostituzione di gravose opere edili di revisione del manto di copertura della cantina, di realizzazione di parte della rete di acque reflue della palestra e del parcheggio, di risanamento di murature, di sistemazione del nuovo accesso e dell'area esterna a parcheggio, con la realizzazione di due vasche di sollevamento delle acque, nere e meteoriche, sempre senza incremento dei costi, con il che gli oneri di sicurezza non possono considerarsi certamente incrementati rispetto alle previsioni contrattuali.
Anche la pretesa correlata a tale riserva va dunque rigettata.
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Quanto alle riserve nn.126-127-128 va premesso che esse appaiono connesse con le riserve nn.90-91-131, relative alla contestazione della spettanza alla Stazione
Appaltante della penale prevista per il ritardo nell'esecuzione dell'opera.
In merito va osservato che la Perizia di variante n.1 è stata redatta in costanza di contratto d'appalto ed ha comportato una proroga del termine dei lavori, mentre le due successive sono state adottate a termine contrattuale scaduto.
Tuttavia va sottolineato che la Perizia n.2, adottata il 27.6.2013, ha previsto la sostituzione delle opere inerenti la rete di smaltimento delle acque reflue, di cui alla tavola A5 del progetto esecutivo, in quanto non era stata acquisita dalla CP_1
l'area di proprietà di terzi ( , sulla quale la rete avrebbe dovuto Controparte_4
essere realizzata, il che appare indice di una situazione di incertezza che ha impedito all'Impresa di ultimare le opere prima di tale data.
Va rilevato che non emerge in alcun modo che l'impedimento alla realizzazione di tale parte dell'opera, in quanto esterna all'area di cantiere, abbia pregiudicato l'eseguibilità di tutte le altre opere appaltate e, tuttavia, è certo che prima dell'adozione della Perizia di variante n.2, l'Impresa non avrebbe potuto completare e consegnare i lavori e non può pertanto considerarsi in ritardo nella consegna, ai fini dell'applicazione della relativa penale.
Analoghe considerazioni valgono per la Perizia di variante n.3, adottata il 17.10.2014.
Nella stessa si dà atto che i lavori previsti non sono stati completati ma, al tempo stesso, viene disposto un mutamento significativo delle opere di progetto, mediante la sostituzione delle previste opere strutturali di sostegno del primo piano della , Pt_4
in funzione della realizzazione di tre aule informatiche, con lavori di ristrutturazione dell'esistente. In altre parole la modifica non è stata disposta in via esclusiva per rimediare al ritardo dell'Impresa nell'ultimazione delle opere previste, eliminandone una parte, come sostenuto dalla convenuta ma anche per adeguare le stesse alle mutate esigenze della Stazione Appaltante, funzionali alle sopraggiunte, diverse esigenze dell'utenza. In particolare sono stati valorizzati, il sopravvenuto incremento delle iscrizioni di studenti per l'anno 2014-15 e la conseguente, e comunque nuova, valutazione del Dirigente scolastico circa la non necessità di tre aule di informatica e pagina 29 di 34 la sufficienza di una sola aula, per dirottare le risorse già impegnate per le tre aule non più necessarie (dal 2014) in opere diverse e necessarie (revisione del manto di copertura e rifacimento dei servizi igienici del piano terra e del I piano).
Ne consegue che analogamente a quanto osservato in precedenza, l'Impresa non può considerarsi in ritardo nell'ultimazione dei lavori, che sono stati in parte consegnati, anticipatamente, rispetto all'approvazione della Perizia di variante n.3, come sostenuto dalla stessa Impresa, in data 9.7.2014 e che sono stati successivamente consegnati definitivamente in data 8.6.2016.
Relativamente alla definitiva consegna dei lavori deve ravvisarsi tuttavia un ritardo dell'Impresa, atteso che la III e la IV fase dei lavori, alle quali si riferisce la Perizia di variante n.3, avendo interessato le “nuove aule computer”, comprese nella III fase, secondo il cronoprogramma contrattuale (doc.14 convenuta) oltre ai servizi igienici e, quindi, almeno in parte, le fognature e lo smobilizzo del cantiere, compresi nella IV fase, avrebbero dovuto essere completate per l'intero, secondo il cronoprogramma contrattuale, ridotto nell'offerta dell'attrice, in 152 giorni (190-20%) e ne consegue che l'ultimazione dei lavori, verificatasi dopo 599 giorni dall'approvazione della
Perizia n.3 è avvenuta con un ritardo stimabile in 447 giorni (599 gg. -152gg.).
Va poi osservato che la Stazione Appaltante ha contestato l'ultimazione a regola d'arte gli impianti, elettrico e termo-sanitario, il primo ritenuto non collaudabile prima dell'esecuzione di interventi, per la cui realizzazione la stessa ha fatto intervenire ditta terza, imputando all'Impresa anche il tempo intercorso fra la consegna dei lavori da parte dell'attrice e il rilascio delle certificazioni della predetta ditta.
Si tratta di pretesa della Stazione Appaltante parzialmente infondata, atteso che, come sottolineato dall'attrice, ai sensi dell'art.227, comma 2 del DPR 207/2010, qualora l'opera fosse risultata non collaudabile, il Collaudatore avrebbe dovuto prescrivere specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine, omettendo il rilascio del certificato di collaudo sino a che non fosse risultata la regolare esecuzione delle lavorazioni prescritte.
Il termine di 15 giorni (fino al 28.5.2016) è stato assegnato all'Impresa con comunicazione della Stazione Appaltante in data 13.5.2016 (doc.21 convenuta), a pagina 30 di 34 seguito della dodicesima visita di collaudo del 9.5.2016 ma risulta decorso inutilmente, secondo quanto attestato nella tredicesima visita di collaudo del
21.9.2016 e dunque legittimamente la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.224, comma 3 del DPR 207/2010 ha incaricato ditte terze dell'ultimazione.
Tuttavia risulta addebitabile all'attrice solo il tempo intercorso fra la consegna dei lavori del 8.6.2016 (successiva alla verifica di cui alla visita di collaudo del 9.5.2016)
e quello della consegna delle opere da parte delle ditte terze incaricate dalla Stazione
Appaltante, avvenuta il 9.1.2017 e verificata con il verbale di collaudo in data
25.1.2017 (doc.23 convenuta) e non il tempo intercorso fra la consegna del 9.1.2017 e la consegna delle certificazioni da parte delle imprese terze, il 28.4.2017 e, da ultimo, il 5.5.2017, come dedotto dal D.LL. (doc.13 convenuta).
Infatti il periodo in questione è addebitabile a ritardi delle ditte terze, che avrebbero dovuto consegnare le certificazioni contestualmente alla consegna dei lavori.
In conseguenza, risulta addebitabile all'Impresa il maggior tempo di 215 giorni, da sommare al ritardo, come sopra determinato in 447 giorni, per cui la penale risulta applicabile per complessivi 662 giorni, per un importo di €.83.567,54.
Consegue che risulta dovuta all'attrice la somma di €.69.429,23 (€.152.996,77-
€.83.567,54) trattenuta in eccesso rispetto alla penale effettivamente dovuta.
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Quanto alla riserva n.132, relativa al ritardo nell'emissione del certificato di collaudo, va rilevato che essa appare infondata. Infatti la consegna delle opere da parte delle imprese terze, intervenute per le ragioni sopra esposte, è avvenuta in data
9.1.2017 e la verifica dell'ultimazione di esse è avvenuta il 25.1.2017 e di conseguenza il collaudo del 3.6.2017 è avvenuto entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, previsto dall'art.141 del D. Lgs.163/2006, all'epoca vigente.
Ne consegue che va respinta ogni pretesa anche relativamente a detta riserva.
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Quanto alla riserva n.122, riguardante il mancato computo nella ricostruzione del quadro economico del contratto della somma versata in forza del contratto di sponsorizzazione, va rilevato che si tratta di contestazione infondata, considerato che pagina 31 di 34 tale somma era oggetto dell'offerta funzionale all'aggiudicazione e in quanto tale non avrebbe potuto rientrare nel quadro economico dell'appalto.
Va poi osservato che la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di sponsorizzazione (doc.2 attrice) è infondata e va pertanto rigettata. Invero, come ben evidenziato dalla convenuta, il contratto di sponsorizzazione era inscindibilmente collegato al contratto d'appalto, dato che il Disciplinare di gara (doc.3 convenuta) prevedeva l'aggiudicazione mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi secondo il maggior punteggio conseguito sulla base del tempo di esecuzione dell'opera (fino a 5 punti), della quota di sponsorizzazione (fino a 20 punti) e del prezzo (fino a 75 punti), per cui la prestazione economica oggetto del contratto di sponsorizzazione era inscindibilmente collegata alla prestazione d'opera alla quale l'appaltatrice si era obbligata, così come la prestazione di facere posta a carico della nel contratto di CP_1
sponsorizzazione era inscindibilmente collegata alle prestazione di pagamento del corrispettivo dell'appalto. In altre parole il corrispettivo della dazione della somma oggetto della sponsorizzazione non è rappresentato dalla collocazione della targa pubblicitaria ma da quest'ultima e dall'assegnazione dell'appalto, per essere la sponsorizzazione offerta, unita alle altre condizioni economiche, la più conveniente per la . CP_1
Di conseguenza la valutazione dell'eventuale inadempimento della alle CP_1
obbligazioni derivanti dal contratto di sponsorizzazione va valutato nel complesso delle prestazioni dovute in forza dell'appalto, essendo le prime, prive di autonomia. E in tale ambito, per le ragioni esposte in precedenza, non è dato ravvisare un inadempimento grave della convenuta alle obbligazioni complessivamente previste dai contratti intercorsi con l'attrice.
Anche a voler ritenere fondato l'assunto dell'attrice, circa l'autonomia del contratto di sponsorizzazione, come potrebbe evincersi dal disposto dell'art.5 dello stesso, che tuttavia appare in contraddizione con il richiamato, oggettivo, collegamento negoziale, va osservato che la prestazione dovuta dalla , come dalla stessa CP_1
sottolineato, era relativa all'individuazione del materiale del quale avrebbe dovuto essere formata la targa pubblicitaria e della posizione nella quale avrebbe dovuto pagina 32 di 34 essere collocata, laddove la targa stessa avrebbe dovuto essere realizzata a spese dell'attrice, la quale non ha provato né chiesto di provare di avere comunicato di essere pronta ad adempiere, versando le spese necessarie e/o provvedendo a richiedere l'individuazione del materiale e della collocazione e cioè di aver posto in essere il necessario presupposto dell'adempimento della prestazione dovuta dalla
. CP_1
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In conclusione va riconosciuto il solo diritto dell'attrice al pagamento della somma di
€.69.429,23, oltre IVA, in quanto indebitamente trattenuta a titolo di penale, con interessi al tasso di cui al D. Lgs. 231/02 dalla domanda (citazione notificata il
29.6.2022) fino al saldo (cfr. Cass.727/2020, sopra citata).
Va escluso il riconoscimento della rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta, non soggetto a rivalutazione automatica.
Va altresì escluso che la rivalutazione sia dovuta ai sensi dell'art.1224, comma II c.c., in assenza di allegazione e prova che l'interesse di mora, riconosciuto nella misura suindicata, sia insufficiente a ristorare, sia il danno derivante dall'indisponibilità della somma nel tempo necessario per l'azione giudiziale, sia il danno da perdita di valore della moneta per effetto della svalutazione.
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In considerazione del complessivo esito della controversia vi sono i presupposti per la condanna della convenuta alla rifusione all'attrice di ¼ delle spese del procedimento, mentre per la restante frazione le spese vanno compensate.
Le spese vanno liquidate come da dispositivo.
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Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico delle parti per ½ ciascuna, considerato che l'onere relativo è stato aggravato delle numerose pretese dell'attrice, fondate su corrispondenti riserve, risultate in gran parte non fondate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna la a pagare a Controparte_1 Parte_1
la somma di €.69.429,23, oltre IVA, con gli interessi al tasso di cui
[...]
pagina 33 di 34 al D. Lgs.231/02, dal 29.6.2022 al saldo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna la a rifondere all'attrice ¼ delle spese del Controparte_1
procedimento, che liquida per l'intero in €.5.989,00 per la fase di studio, €.3.951,00 per la fase introduttiva, €.17.594,00 per la fase istruttoria ed €.10.417,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali e ad €.1.713,00 per spese vive ed oltre
IVA e CPA e compensa la restante frazione di spese;
pone in via definitiva a carico delle parti, per metà ciascuna, le spese di CTU.
Padova 14.2.2025
Il Giudice
Dott. Federica Sacchetto
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