e tipizzazione del profilo del DNA) 1. Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici:
a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;
b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto;
c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.
2. Il prelievo di cui al comma 1 puo' essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali e' consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non puo' essere effettuato se si procede per i seguenti reati:
a) reati di cui al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-bis, 371-ter, 372, 374 aggravato ai sensi dell'articolo 375, 378 e 379, e capo II, tranne quello di cui all' articolo 390, del codice penale ;
b) reati di cui al libro II, titolo VII, capo
I, tranne quelli di cui all'articolo 453, e capo II, del codice penale ;
c) reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I, tranne quelli di cui all'articolo 499, e capo II, tranne quello di cui all' articolo 513-bis, del codice penale ;
d) reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale ;
e) reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
f) reati previsti dal codice civile ;
g) reati in materia tributaria;
h) reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, il prelievo e' effettuato dopo la convalida da parte del giudice.
4. I soggetti indicati al comma 1 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria.
5. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignita', del decoro e della riservatezza di chi vi e' sottoposto. Delle operazioni di prelievo e' redatto verbale.
6. Il campione prelevato e' immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2, per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.
Note all'art. 9:
- Il libro secondo del codice penale reca: «Dei delitti in particolare».
- Il titolo III del libro II del codice penale reca: «Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia».
- Il capo I del titolo III del libro II del codice civile reca: «Dei delitti contro l'attivita' giudiziaria».
- Il testo degli articoli 368; 371-bis; 371-ter, 372, 374, 375, 378 e 379 del codice penale , e' il seguente:
«Art. 368 (Calunnia). - Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorita' giudiziaria o ad un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena piu' grave.
La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e' da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.».
«Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza dl non luogo a procedere.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall' art. 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale , anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.».
«Art. 371-ter (False dichiarazioni al difensore). - Nelle ipotesi previste dall' art. 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale , chiunque, non essendosi avvalso della facolta' di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.».
«Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.».
«Art. 374 (Frode processuale). - Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, e' punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa disposizione si applica se il fatto e' commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilita' e' esclusa, se si tratta di reato per cui non si puo' procedere che in seguito a querela, richiesta; o istanza, e questa non e' stata presentata.».
«Art. 375 (Circostanze aggravanti). - Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373 e 374, la pena e' della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; e' della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed e' della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.».
«Art. 378 (Favoreggiamento personale). - Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorita', o a sottrarsi alle ricerche di questa, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso e' quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena e' della multa fino a euro 516.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non e' imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.».
«Art. 379 (Favoreggiamento reale). - Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.».
- Il capo II del libro II, titolo III del codice penale reca: «Dei delitti contro l'autorita' delle decisioni giudiziarie».
- Il testo dell' art. 390 del codice penale e' il seguente:
«Art. 390 (Procurata inosservanza di pena). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena e' punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di condannato per contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'art. 386.».
- Il titolo VII del libro II del codice penale reca: «Dei delitti contro la fede pubblica».
- Il capo I, del titolo VII, del libro II del codice penale reca: «Della falsita' in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo».
- Il testo dell' art. 453 del codice penale e' il seguente:
«Art. 453 (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate). - E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:
1. chiunque contraffa' monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.».
- Il capo II, del libro II, titolo VII del codice penale reca: «Della falsita' in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento».
- Il titolo VIII del libro II del codice penale reca: «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio».
- Il capo I, del titolo VIII, del libro II del codice penale reca: «Di delitti contro l'economia pubblica».
- Il testo dell' art. 499 del codice penale e' il seguente:
«Art. 499 (Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione). - Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 2.065.».
- Il capo II, del libro II, titolo VIII, del codice penale , reca: «Dei delitti contro l'industria e il commercio.».
- Il testo dell' art. 513-bis del codice penale e' il seguente:
«Art. 513-bis (Illecita concorrenza con minaccia o violenza). - Chiunque nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia e' punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attivita' finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.».
- Il titolo XI, libro II, del codice penale , reca: «Dei delitti contro la famiglia».
- Il capo I del titolo XI del codice penale , reca: «Dei delitti contro il matrimonio».
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.
- Il regio decreto 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazine finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.