Articolo 7 della Legge 30 marzo 1965, n. 225
Articolo 6Articolo 8
Versione
23 aprile 1965
Art. 7.
I contratti per la cessione in proprieta' degli alloggi indicati nella presente legge, da chiunque stipulati, sono approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio.
Entrata in vigore il 23 aprile 1965
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