Art. 7.
I contratti per la cessione in proprieta' degli alloggi indicati nella presente legge, da chiunque stipulati, sono approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio.
I contratti per la cessione in proprieta' degli alloggi indicati nella presente legge, da chiunque stipulati, sono approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio.