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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/09/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al RG. n. 3814/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a ASOLO, il 12/11/1985, Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato/a a BASSANO DEL GRAPPA Parte_2 C.F._2 (VI), il 24/09/1984,
entrambi con l'avv. FEDERICA GRAMATICA
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 19/06/2025, i coniugi e , Parte_1 Parte_2 hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio – contratto il 21/05/2011 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MONFUMO (TV) dell'anno 2011, al n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza di separazione consensuale del Tribunale di Vicenza n. 648/2024 pubbl. il 13/12/2024 - RG n. 3142/2024, passata in giudicato);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21/05/2011 tra e Parte_1 [...]
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pt_2 MONFUMO (TV) dell'anno 2011, al n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative al mantenimento dei figli minorenni appaiono rispondenti all'interesse degli stessi e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21/05/2011 da
, nato/a a ASOLO, il 12/11/1985 Parte_1
e
, nato/a a BASSANO DEL GRAPPA (VI), il 24/09/1984, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MONFUMO (TV) dell'anno 2011 al n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“2) Il figlio minore viene collocato prevalentemente presso l'abitazione Per_1 della madre sita in Pederobba (TV), Via Fosca nr. 52, Int. 43 ed. B3, mentre il
IG. resterà nella casa di proprietà dello stesso sita in Cassola (VI) Parte_2
Via Balbi n.151.
3) Il figlio verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 esercizio disgiunto della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza;
i genitori si impegnano ad assumere, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse attinenti il figlio, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
4) I genitori si impegnano a comunicare periodicamente tra loro per valutare le scelte inerenti il figlio minore e l'evoluzione dell'affidamento condiviso. In ogni caso, quando il figlio sarà con un solo genitore, questi si impegna ad agevolare e garantire la corrispondenza telefonica con l'altro genitore.
5) Il padre eserciterà il proprio diritto di visita tenendo con sé il figlio , Per_1 avuto riguardo alle sue esigenze e necessità, salvo diversi accordi tra i genitori, indicativamente secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola e fino alla domenica sera alle ore 21.30;
- nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con il padre, lo stesso terrà con sé il figlio il lunedì, dalle ore 18 alle 21.30; Per_1
- nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre terrà con sé il figlio dall'uscita di scuola del mercoledì e fino al giovedì Per_1 mattina qualora vada a scuola ovvero il giovedì fino alle 21.30 nei periodi Per_1 di vacanza;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie, suddividendo le stesse in due periodi di egual consistenza da concordarsi annualmente tra i genitori secondo le
3 necessità e gli impegni del minore. In ogni caso si provvederà, ove possibile, a garantire l'alternanza delle principali festività con ciascun genitore;
- quanto alle altre vacanze scolastiche infrannuali, queste verranno trascorse secondo gli accordi che intercorreranno tra i genitori.
Per l'attuazione del predetto diritto di visita, i OR e pattuiscono Pt_2 Pt_1 fin da ora che l'onere dell'accompagnamento del figlio minore verrà Per_1 stabilito con cadenza mensile tra di loro al fine di suddividere in ugual misura i viaggi tra la casa della madre a Pederobba e la casa del padre a Cassola, tenendo anche in debita considerazione gli impegni di lavoro di ciascuno di essi.
Durante le vacanze estive – relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e la parte di settembre che precede l'inizio delle lezioni scolastiche – il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo di 2 (due) settimane, anche non consecutive, Per_1 delle quali preferibilmente una nel mese di luglio e una nel mese di agosto;
i predetti periodi comunque dovranno concordarsi tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno.
I OR e si impegnano, sin da ora, a trovare consensualmente Pt_1 Pt_2 diverse ed alternative soluzioni qualora siano impossibilitati a rispettare le condizioni di visita così come sopra stabilite, anche prevedendo recuperi di giorni perduti a causa di improrogabili impegni lavorativi.
I genitori concordano che entrambi trascorreranno assieme il giorno del compleanno del figlio minore.
6) Il IG , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, si obbliga a Pt_2 versare in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente alla
IGa , a mezzo bonifico bancario, la somma di €.150,00, somma Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
7) Il IG si impegna, altresì, a sostenere il 50% (cinquanta per cento) Pt_2 delle spese straordinarie del figlio minore (visite specialistiche, ludiche, ricreative, dentistiche, sanitarie, etc.) e delle spese ordinarie scolastiche (acquisto libri scolastici, tasse scolastiche, tasse universitarie, spese per le attrezzature didattiche indispensabili, etc.) che si dovessero rendere necessarie per il figlio e ciò farà dietro presentazione mensile comprovante gli avvenuti esborsi, spese tutte preventivamente concordate tenendosi conto delle aspirazioni e necessità del figlio – avuto riguardo alle spese di carattere sanitario – ai casi di urgenza e necessità.
Le Parti pattuiscono, altresì, che il IG. corrisponda alla IGa , Pt_2 Pt_1 ogni anno, la somma annua minima di €.500,00 a titolo di concorso nelle spese di abbigliamento extra del figlio , intendendosi il vestiario di cambio stagione. Per_1
Detta somma dovrà essere versata in due tranches, ovvero entro la fine del mese di marzo ed entro la fine del mese di settembre di ciascun anno.
4 8) I OR e dichiarano di essere economicamente autosufficienti, Pt_1 Pt_2 di aver regolato fra loro ogni altro rapporto personale e/o patrimoniale e di nulla avere a pretendere gli uni dagli altri per qualsivoglia ragione e/o titolo.
9) Assegno unico al 100% alla madre IGa . Parte_1
10) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei reciproci passaporti e/o di altro documento valido per l'espatrio”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 11 settembre 2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
5
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al RG. n. 3814/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a ASOLO, il 12/11/1985, Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato/a a BASSANO DEL GRAPPA Parte_2 C.F._2 (VI), il 24/09/1984,
entrambi con l'avv. FEDERICA GRAMATICA
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 19/06/2025, i coniugi e , Parte_1 Parte_2 hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio – contratto il 21/05/2011 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MONFUMO (TV) dell'anno 2011, al n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza di separazione consensuale del Tribunale di Vicenza n. 648/2024 pubbl. il 13/12/2024 - RG n. 3142/2024, passata in giudicato);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21/05/2011 tra e Parte_1 [...]
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pt_2 MONFUMO (TV) dell'anno 2011, al n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative al mantenimento dei figli minorenni appaiono rispondenti all'interesse degli stessi e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21/05/2011 da
, nato/a a ASOLO, il 12/11/1985 Parte_1
e
, nato/a a BASSANO DEL GRAPPA (VI), il 24/09/1984, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MONFUMO (TV) dell'anno 2011 al n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“2) Il figlio minore viene collocato prevalentemente presso l'abitazione Per_1 della madre sita in Pederobba (TV), Via Fosca nr. 52, Int. 43 ed. B3, mentre il
IG. resterà nella casa di proprietà dello stesso sita in Cassola (VI) Parte_2
Via Balbi n.151.
3) Il figlio verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 esercizio disgiunto della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza;
i genitori si impegnano ad assumere, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse attinenti il figlio, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
4) I genitori si impegnano a comunicare periodicamente tra loro per valutare le scelte inerenti il figlio minore e l'evoluzione dell'affidamento condiviso. In ogni caso, quando il figlio sarà con un solo genitore, questi si impegna ad agevolare e garantire la corrispondenza telefonica con l'altro genitore.
5) Il padre eserciterà il proprio diritto di visita tenendo con sé il figlio , Per_1 avuto riguardo alle sue esigenze e necessità, salvo diversi accordi tra i genitori, indicativamente secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola e fino alla domenica sera alle ore 21.30;
- nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con il padre, lo stesso terrà con sé il figlio il lunedì, dalle ore 18 alle 21.30; Per_1
- nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre terrà con sé il figlio dall'uscita di scuola del mercoledì e fino al giovedì Per_1 mattina qualora vada a scuola ovvero il giovedì fino alle 21.30 nei periodi Per_1 di vacanza;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie, suddividendo le stesse in due periodi di egual consistenza da concordarsi annualmente tra i genitori secondo le
3 necessità e gli impegni del minore. In ogni caso si provvederà, ove possibile, a garantire l'alternanza delle principali festività con ciascun genitore;
- quanto alle altre vacanze scolastiche infrannuali, queste verranno trascorse secondo gli accordi che intercorreranno tra i genitori.
Per l'attuazione del predetto diritto di visita, i OR e pattuiscono Pt_2 Pt_1 fin da ora che l'onere dell'accompagnamento del figlio minore verrà Per_1 stabilito con cadenza mensile tra di loro al fine di suddividere in ugual misura i viaggi tra la casa della madre a Pederobba e la casa del padre a Cassola, tenendo anche in debita considerazione gli impegni di lavoro di ciascuno di essi.
Durante le vacanze estive – relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e la parte di settembre che precede l'inizio delle lezioni scolastiche – il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo di 2 (due) settimane, anche non consecutive, Per_1 delle quali preferibilmente una nel mese di luglio e una nel mese di agosto;
i predetti periodi comunque dovranno concordarsi tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno.
I OR e si impegnano, sin da ora, a trovare consensualmente Pt_1 Pt_2 diverse ed alternative soluzioni qualora siano impossibilitati a rispettare le condizioni di visita così come sopra stabilite, anche prevedendo recuperi di giorni perduti a causa di improrogabili impegni lavorativi.
I genitori concordano che entrambi trascorreranno assieme il giorno del compleanno del figlio minore.
6) Il IG , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, si obbliga a Pt_2 versare in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente alla
IGa , a mezzo bonifico bancario, la somma di €.150,00, somma Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
7) Il IG si impegna, altresì, a sostenere il 50% (cinquanta per cento) Pt_2 delle spese straordinarie del figlio minore (visite specialistiche, ludiche, ricreative, dentistiche, sanitarie, etc.) e delle spese ordinarie scolastiche (acquisto libri scolastici, tasse scolastiche, tasse universitarie, spese per le attrezzature didattiche indispensabili, etc.) che si dovessero rendere necessarie per il figlio e ciò farà dietro presentazione mensile comprovante gli avvenuti esborsi, spese tutte preventivamente concordate tenendosi conto delle aspirazioni e necessità del figlio – avuto riguardo alle spese di carattere sanitario – ai casi di urgenza e necessità.
Le Parti pattuiscono, altresì, che il IG. corrisponda alla IGa , Pt_2 Pt_1 ogni anno, la somma annua minima di €.500,00 a titolo di concorso nelle spese di abbigliamento extra del figlio , intendendosi il vestiario di cambio stagione. Per_1
Detta somma dovrà essere versata in due tranches, ovvero entro la fine del mese di marzo ed entro la fine del mese di settembre di ciascun anno.
4 8) I OR e dichiarano di essere economicamente autosufficienti, Pt_1 Pt_2 di aver regolato fra loro ogni altro rapporto personale e/o patrimoniale e di nulla avere a pretendere gli uni dagli altri per qualsivoglia ragione e/o titolo.
9) Assegno unico al 100% alla madre IGa . Parte_1
10) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei reciproci passaporti e/o di altro documento valido per l'espatrio”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 11 settembre 2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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