Articolo 67 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 66Articolo 68
Versione
11 maggio 1966
Art. 67.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1966 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
Entrata in vigore il 11 maggio 1966