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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 919/2023
n. 919/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. ON FR PO - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. GE LI - Giudice Ausiliario Estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 21 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 919/2023 R.G., promossa da
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PE CC
APPELLANTE contro
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Gianpaola Gambino;
C.F._3
APPELLATI
CONCLUSIONI
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 21 ottobre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato lamentava come nel Marzo 2011 Parte_1
e proprietari di immobile in Brindisi, VI RE Parte_2 CP_2
n. 5, frontista al proprio, avessero ampliato una luce insistente su un cortiletto di proprietà di terzi e posta anch'essa di fronte alla propria abitazione, peraltro rimuovendo la
1 r.g. 919/2023
preesistente inferriata di protezione e la grata fissa in metallo, quest'ultima sostituita da una tapparella;
avessero altresì installato una canna fumaria in violazione delle distanze regolamentari comunali. Per tali ragioni, citava in giudizio e Parte_2 [...]
dinanzi al Tribunale di Brindisi chiedendo di ripristinare e regolarizzare la luce CP_2
e rimuovere la canna fumaria;
con condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in Euro 6.000,00 ovvero in misura di equità; oltre vittoria per le spese di lite.
I convenuti si costituivano in giudizio confermando l'avvenuta trasformazione della luce, ma nel rispetto della normativa urbanistica vigente e precisando, altresì, come i lavori loro assentiti dall'Autorità Comunale prevedessero anche il posizionamento di una inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino. Anche la canna fumaria – precisavano
– era stata installata nel rispetto della normativa di riferimento. Concludevano come, in ragione della infondatezza delle avverse pretese, non potessero trovare accoglimento neanche la richiesta risarcitoria e, pertanto, concludevano per il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice, con vittoria per le spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e consulenza tecnica. All'esito, precisate le conclusioni, passava in decisione
Con sentenza n. 13012023 del 20.09.2013 il Tribunale di Brindisi accoglieva solo parzialmente la domanda condannando i convenuti a munire la luce di inferriata e grata fissa in ferro con maglie non superiori di cmq3 idonea a garantire la sicurezza del vicino;
compensava per 1/3 tra le parti le spese di lite, condannando al pagamento della residua parte l'attrice, maggiormente soccombente.
Ha proposto appello dolendosi della parte in cui la sentenza ha rigettato la Parte_1
domanda di rimozione della canna fumaria e l'ha condannata al pagamento della maggior parte delle spese di lite.
Si sono costituiti i convenuti – appellati eccependo preliminarmente la inammissibilità ed improcedibilità dell'appello per essere stato proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. Sempre in via preliminare, hanno eccepito il loro difetto di legittimazione passiva per non essere più proprietari dell'immobile frontista di quello dell'attrice. Nel merito, riportandosi alle deduzioni e conclusioni della consulenza tecnica espletata, hanno dedotto la conformità della canna fumaria alle prescrizioni di legge e la
2 r.g. 919/2023
correttezza della sentenza anche riguardo al regolamento delle spese. Per quanto sopra, hanno concluso gradatamente per il rigetto dell'appello.
La causa, già passata in decisione e rimessa sul ruolo per la designazione di nuovo
Collegio e nuovo relatore, all'udienza del 21.10.2025 passava definitivamente in decisione dopo la nuova precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo motivo l'appellante si duole per aver la sentenza giudicato il posizionamento della canna fumaria come conforme alla normativa di riferimento sia in materia di sicurezza che regolamentari. Si indica l'errore nell'aver il Tribunale calcolato l'altezza della canna fumaria – facendo proprie le conclusioni peritali – rapportandosi all'altezza dell'edificio della , dovendo invece sovrastarlo di mt. 2,2. Pt_1
2. Con il secondo motivo di appello ci si duole del regolamento delle spese affermando come, pur trattandosi di accoglimento parziale, il regolamento non sia stato equo.
3. Decidendo la controversia, la Corte deve preliminarmente osservare quanto segue.
3.1. La parte appellante, pur proponendo l'appello, ha chiesto essa stessa essere autorizzata alla remissione in termini della impugnazione, non rispettati. A giustificazione ha addotto come essa appellante, , sia soggetta ad amministrazione di sostegno;
sostiene Parte_1
aver formulato istanza autorizzativa all'impugnazione al Giudice Tutelare in data
23.10.2023, indicando in tale data il momento da cui far decorrere il termine di trenta giorni per proporre l'appello.
3.2. A tal riguardo la parte appellata ha eccepito la inammissibilità ed improcedibilità dell'appello per essere stato pacificamente proposto solo in data 06.11.2023, ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, eseguita il 20.09.2023, giudicando altresì irrilevante la circostanza della sottoposizione dell'appellante alla procedura di amministrazione di sostegno, né sussistendo ipotesi di causa ad essa non imputabile.
3.3. La Corte rileva come in effetti l'impugnazione, per stessa ammissione di parte appellante, che ha formulato istanza di rimessione in termini giustificata dalla pendenza della procedura di amministrazione di sostegno in capo ad essa appellante, sia tardiva.
3.3.1. Rispetto a tale pacifica circostanza, null'altro può la Corte se non confermare la tardiva proposizione dell'appello, proposto in data 06.11.2023 a fronte della notificazione
3 r.g. 919/2023
della sentenza di primo grado avvenuta il 20.09.2023, dunque ben oltre il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., termine perentorio (art. 326 c.p.c.).
3.3.2. Sono infondate le deduzioni offerte dall'appellante a giustificazione del pur riconosciuto ritardo, non rientrando la ipotesi della sottoposizione della parte processuale a beneficio dell'amministrazione di sostegno tra le eccezioni previste dal Codice di Rito e tassativamente previste all'art. 326 c.p.c.
3.3.3. La oggettiva e non contestata (anzi, ammessa) tardività dell'appello ne comporta la sua inammissibilità (si rimanda a Cass., III, 29.04.2025, n. 113319).
4. Per quanto innanzi, null'altro compete alla Corte se non dichiarare la inammissibilità dell'appello per sua tardiva proposizione.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, per quanto la parte appellante – soccombente risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
5.1. Sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a carico della parte appellante soccombente (Cass., SS.UU., n 3774 del 18.02.2014), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1301/2023 del CP_2
20.09.2023, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00, oltre spese generali di studio, iva e cap, come per legge;
- da atto della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 2 Dicembre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(GE LI) (ON FR PO)
4
n. 919/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. ON FR PO - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. GE LI - Giudice Ausiliario Estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 21 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 919/2023 R.G., promossa da
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PE CC
APPELLANTE contro
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Gianpaola Gambino;
C.F._3
APPELLATI
CONCLUSIONI
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 21 ottobre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato lamentava come nel Marzo 2011 Parte_1
e proprietari di immobile in Brindisi, VI RE Parte_2 CP_2
n. 5, frontista al proprio, avessero ampliato una luce insistente su un cortiletto di proprietà di terzi e posta anch'essa di fronte alla propria abitazione, peraltro rimuovendo la
1 r.g. 919/2023
preesistente inferriata di protezione e la grata fissa in metallo, quest'ultima sostituita da una tapparella;
avessero altresì installato una canna fumaria in violazione delle distanze regolamentari comunali. Per tali ragioni, citava in giudizio e Parte_2 [...]
dinanzi al Tribunale di Brindisi chiedendo di ripristinare e regolarizzare la luce CP_2
e rimuovere la canna fumaria;
con condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in Euro 6.000,00 ovvero in misura di equità; oltre vittoria per le spese di lite.
I convenuti si costituivano in giudizio confermando l'avvenuta trasformazione della luce, ma nel rispetto della normativa urbanistica vigente e precisando, altresì, come i lavori loro assentiti dall'Autorità Comunale prevedessero anche il posizionamento di una inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino. Anche la canna fumaria – precisavano
– era stata installata nel rispetto della normativa di riferimento. Concludevano come, in ragione della infondatezza delle avverse pretese, non potessero trovare accoglimento neanche la richiesta risarcitoria e, pertanto, concludevano per il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice, con vittoria per le spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e consulenza tecnica. All'esito, precisate le conclusioni, passava in decisione
Con sentenza n. 13012023 del 20.09.2013 il Tribunale di Brindisi accoglieva solo parzialmente la domanda condannando i convenuti a munire la luce di inferriata e grata fissa in ferro con maglie non superiori di cmq3 idonea a garantire la sicurezza del vicino;
compensava per 1/3 tra le parti le spese di lite, condannando al pagamento della residua parte l'attrice, maggiormente soccombente.
Ha proposto appello dolendosi della parte in cui la sentenza ha rigettato la Parte_1
domanda di rimozione della canna fumaria e l'ha condannata al pagamento della maggior parte delle spese di lite.
Si sono costituiti i convenuti – appellati eccependo preliminarmente la inammissibilità ed improcedibilità dell'appello per essere stato proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. Sempre in via preliminare, hanno eccepito il loro difetto di legittimazione passiva per non essere più proprietari dell'immobile frontista di quello dell'attrice. Nel merito, riportandosi alle deduzioni e conclusioni della consulenza tecnica espletata, hanno dedotto la conformità della canna fumaria alle prescrizioni di legge e la
2 r.g. 919/2023
correttezza della sentenza anche riguardo al regolamento delle spese. Per quanto sopra, hanno concluso gradatamente per il rigetto dell'appello.
La causa, già passata in decisione e rimessa sul ruolo per la designazione di nuovo
Collegio e nuovo relatore, all'udienza del 21.10.2025 passava definitivamente in decisione dopo la nuova precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo motivo l'appellante si duole per aver la sentenza giudicato il posizionamento della canna fumaria come conforme alla normativa di riferimento sia in materia di sicurezza che regolamentari. Si indica l'errore nell'aver il Tribunale calcolato l'altezza della canna fumaria – facendo proprie le conclusioni peritali – rapportandosi all'altezza dell'edificio della , dovendo invece sovrastarlo di mt. 2,2. Pt_1
2. Con il secondo motivo di appello ci si duole del regolamento delle spese affermando come, pur trattandosi di accoglimento parziale, il regolamento non sia stato equo.
3. Decidendo la controversia, la Corte deve preliminarmente osservare quanto segue.
3.1. La parte appellante, pur proponendo l'appello, ha chiesto essa stessa essere autorizzata alla remissione in termini della impugnazione, non rispettati. A giustificazione ha addotto come essa appellante, , sia soggetta ad amministrazione di sostegno;
sostiene Parte_1
aver formulato istanza autorizzativa all'impugnazione al Giudice Tutelare in data
23.10.2023, indicando in tale data il momento da cui far decorrere il termine di trenta giorni per proporre l'appello.
3.2. A tal riguardo la parte appellata ha eccepito la inammissibilità ed improcedibilità dell'appello per essere stato pacificamente proposto solo in data 06.11.2023, ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, eseguita il 20.09.2023, giudicando altresì irrilevante la circostanza della sottoposizione dell'appellante alla procedura di amministrazione di sostegno, né sussistendo ipotesi di causa ad essa non imputabile.
3.3. La Corte rileva come in effetti l'impugnazione, per stessa ammissione di parte appellante, che ha formulato istanza di rimessione in termini giustificata dalla pendenza della procedura di amministrazione di sostegno in capo ad essa appellante, sia tardiva.
3.3.1. Rispetto a tale pacifica circostanza, null'altro può la Corte se non confermare la tardiva proposizione dell'appello, proposto in data 06.11.2023 a fronte della notificazione
3 r.g. 919/2023
della sentenza di primo grado avvenuta il 20.09.2023, dunque ben oltre il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., termine perentorio (art. 326 c.p.c.).
3.3.2. Sono infondate le deduzioni offerte dall'appellante a giustificazione del pur riconosciuto ritardo, non rientrando la ipotesi della sottoposizione della parte processuale a beneficio dell'amministrazione di sostegno tra le eccezioni previste dal Codice di Rito e tassativamente previste all'art. 326 c.p.c.
3.3.3. La oggettiva e non contestata (anzi, ammessa) tardività dell'appello ne comporta la sua inammissibilità (si rimanda a Cass., III, 29.04.2025, n. 113319).
4. Per quanto innanzi, null'altro compete alla Corte se non dichiarare la inammissibilità dell'appello per sua tardiva proposizione.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, per quanto la parte appellante – soccombente risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
5.1. Sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a carico della parte appellante soccombente (Cass., SS.UU., n 3774 del 18.02.2014), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1301/2023 del CP_2
20.09.2023, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00, oltre spese generali di studio, iva e cap, come per legge;
- da atto della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 2 Dicembre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(GE LI) (ON FR PO)
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