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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/06/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 299/2025 R.C.F., promossa con ricorso depositato il 7.2.2025 ai sensi degli artt. 473bis 12 e 473bis 49 c.p.c.
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Elena Muz
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale e scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
-dichiarare la separazione personale dei coniugi;
-nulla per assegni tra i coniugi;
-rimettere la causa in istruttoria per lo scioglimento del matrimonio.
-spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di avere contratto matrimonio civile in data 5.4.2022 in
Comune di Las Tunas (Cuba) con e che dall'unione non erano nati figli, Controparte_1
ha chiesto, ai sensi dell'art. 473bis 49 c.p.c., la pronuncia di separazione personale Parte_1
dei coniugi e scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso (addebito della separazione alla moglie e nulla per assegni tra i coniugi).
La resistente è rimasta contumace in giudizio e non è nemmeno comparsa personalmente alla prima udienza davanti al G.I. in data 27.5.2025.
In questa udienza, previa dichiarazione di contumacia della resistente, il ricorrente, autorizzato dal giudice, ha precisato le proprie conclusioni sulla separazione personale come riportate in epigrafe - rinunciando alla domanda di addebito della separazione alla moglie- e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., previa discussione orale e rinuncia di parte ricorrente ai termini per il deposito di conclusionali e repliche.
Le conclusioni rassegnate dal ricorrente possono venire integralmente accolte.
La domanda di separazione personale è fondata.
La cessazione della convivenza tra i coniugi deve essere infatti univocamente dedotta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dal ricorrente, cui non si è opposta la resistente.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Trattandosi di causa avente ad oggetto esclusivamente diritti disponibili, nulla avendo dedotto la resistente sull'assegno di mantenimento, va dichiarato che non è dovuto alcun assegno tra le parti. Va infine provveduto per la prosecuzione del giudizio per la decisione sullo scioglimento del matrimonio come da separata ordinanza di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei signori e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 5.4.2022 in Comune di Las Tunas (Cuba) alla seguente condizione:
-nulla per assegni tra i coniugi.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pasian di Prato (UD) di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto n. 27, parte seconda, serie C, degli Atti di Matrimonio dell'anno 2022;
3) rimette le parti davanti al G.I. dott.ssa Annamaria Antonini per il proseguo del giudizio come da separata ordinanza di pari data.
4) spese al merito.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 3.6.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)