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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/09/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3729/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 30/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.
3729/2022 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI RUBBO LAURA, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
-contumaci-
E CONTRO
, in persona del Presidente legale Controparte_2 rapp.te p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura Loreni e Anna
Paola Ciarelli, giusta procura generale agli atti
-resistente-
avente ad oggetto: riconoscimento subordinazione;
differenze retributive dando lettura dei presenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda ha ad oggetto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in ragione della prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente – sig.ra
- con mansioni di colf e badante convivente inquadrabile nel livello C3 Parte_1
Super del c.c.n.l. di categoria, dal 25.08.2018 al 23.07.2021 alle dipendenze di CP_3
e della di lei figlia con conseguente condanna di queste ultime, in
[...] CP_1 solido tra loro, al pagamento del trattamento economico spettante a titolo di differenze retributive (per le voci specificate in ricorso) quantificate in complessivi €21.660,00 nonché al risarcimento del danno subito a causa del mancato accesso alla NASPI e al correlativo danno morale, nonché al versamento in favore dell' delle somme dovute a titolo di CP_2 contributi previdenziali e assicurativi.
Le parti convenute, pur ritualmente convenute non si sono costituite in giudizio onde ne è stata dichiarata la contumacia CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha chiesto la condanna delle convenute alla regolarizzazione della contribuzione assistenziale e previdenziale in caso di accoglimento della domanda attorea
All'odierna udienza, la causa - istruita mediante escussione testimoniale ed udita la discussione - è stata assunta in decisione
****
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Il ricorso è infondato e va respinto.
3. Dopo attento esame dell'istruttoria espletata ed in ragione dell'analisi degli atti e documenti di causa, il Tribunale ritiene che parte ricorrente non ha provato– come era suo onere fare – la sussistenza delle circostanze di fatto (durata del rapporto, sottoposizione al potere direttivo e gerarchico delle convenute, osservanza di un orario di lavoro stabilito dal
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro datore di lavoro, retribuzione fissa ecc.) idonee a qualificare come di natura subordinata il rapporto esistente tra le parti.
La Suprema Corte in proposito ha ripetutamente affermato che: “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato (…), assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali.” (si veda, da ultimo, Cass.
24/02/2006, n. 4171 ma anche Cass. 15/06/2009, n. 13858 e Cass. n. 27/07/2009, n. 17455).
A tal riguardo deve ulteriormente specificarsi che il vincolo di assoggettamento gerarchico
– quale elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo - consiste nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione con conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (in tal senso cfr. anche Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n.
5645).
Detto vincolo necessita della prova, incombente sul lavoratore, di idonei e pertinenti indici rivelatori.
4. Ebbene, parte ricorrente non ha assolto il predetto onere probatorio.
L'unico teste escusso di parte ricorrente –CHKHAPELLA -, ha riferito tutte le Tes_1 circostanze inerenti al rapporto di lavoro dedotto in causa solo perché riferite dalla ricorrente medesima: ciò in riferimento sia alla data di inizio del rapporto di lavoro che agli orari osservati e alle ferie godute. Del resto, è la stessa teste che ha affermato di non essersi mai recata presso l'abitazione dove la ricorrente svolgeva le mansioni di badante ed anzi -
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro più volte invitata dal Tribunale a chiarire le ragioni della conoscenza delle circostanze riferite - ha ribadito che era sempre la ricorrente ad avergliele comunicate.
Sulla scorta di tali presupposti di alcun rilievo, ai fini del presente giudizio, assume il fatto che la teste nel luglio 2021, abbia lavorato come badante per la sig.ra (circostanza CP_1 comunque priva di alcun riscontro).
5. Ebbene, è di tutta evidenza la genericità e la sostanziale irrilevanza delle affermazioni rese dall'unico teste escusso da cui non è possibile desumere alcun elemento certo ed obiettivo sia in ordine alla sussistenza e alla durata del rapporto di lavoro, sia in merito alle modalità di svolgimento della prestazione (risultando non dimostrati sia gli orari osservati che la cadenza giornaliera e settimanale).
Ne discende che le circostanze per cui la ricorrente avesse svolto attività lavorativa in favore della convenuta e che, per l'espletamento della stessa, fosse sottoposta al CP_1 potere organizzativo della stessa e della figlia e che fosse obbligata all'osservanza di CP_1 orari prestabiliti, non hanno trovato serio ed obiettivo riscontro nelle risultanze istruttorie.
In definitiva la testimonianza raccolta restituisce un quadro fattuale del tutto incerto che il
Tribunale non può in alcun modo valorizzare in senso favorevole alla ricorrente.
Anche l'esame dei (pochi) messaggi whatsapp (cfr doc n. 7 all.to sub ricorso) in alcun modo appaiono idonei a corroborare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini allegati e dedotti in ricorso
Né a diversa conclusione si giunge valutando la circostanza della mancata risposta all'interrogatorio formale della convenuta atteso che l'art. 232 c.p.c, come noto, CP_1 non ricollega alla suddetta mancata risposta - sia pure ingiustificata - alcun effetto automatico di ficta confessio, riconoscendo solo la facoltà al giudice di ritenere ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, valutandoli però unitamente ad ogni altro elemento di prova, che, per le ragioni poc'anzi evidenziate, nel caso in esame mancano del tutto (cfr.
Cass. n. 9254 del 2006).
In definitiva, il compendio probatorio così emerso - assai scarno e generico – induce a ritenere non provati i fatti costitutivi posti a base della domanda, con la conseguenza che, anche alla luce del principio di effettività tipico dell'ordinamento lavoristico, la domanda deve esser respinta
6. Nulla sulle spese di lite attesa la contumacia delle convenute.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Spese integralmente compensate con l' attesa la natura della decisione CP_2
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) respinge il ricorso;
2) nulla sulle spese;
3) spese compensate nei confronti dell' CP_2
Latina, 30/09/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 30/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.
3729/2022 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI RUBBO LAURA, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
-contumaci-
E CONTRO
, in persona del Presidente legale Controparte_2 rapp.te p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura Loreni e Anna
Paola Ciarelli, giusta procura generale agli atti
-resistente-
avente ad oggetto: riconoscimento subordinazione;
differenze retributive dando lettura dei presenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda ha ad oggetto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in ragione della prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente – sig.ra
- con mansioni di colf e badante convivente inquadrabile nel livello C3 Parte_1
Super del c.c.n.l. di categoria, dal 25.08.2018 al 23.07.2021 alle dipendenze di CP_3
e della di lei figlia con conseguente condanna di queste ultime, in
[...] CP_1 solido tra loro, al pagamento del trattamento economico spettante a titolo di differenze retributive (per le voci specificate in ricorso) quantificate in complessivi €21.660,00 nonché al risarcimento del danno subito a causa del mancato accesso alla NASPI e al correlativo danno morale, nonché al versamento in favore dell' delle somme dovute a titolo di CP_2 contributi previdenziali e assicurativi.
Le parti convenute, pur ritualmente convenute non si sono costituite in giudizio onde ne è stata dichiarata la contumacia CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha chiesto la condanna delle convenute alla regolarizzazione della contribuzione assistenziale e previdenziale in caso di accoglimento della domanda attorea
All'odierna udienza, la causa - istruita mediante escussione testimoniale ed udita la discussione - è stata assunta in decisione
****
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Il ricorso è infondato e va respinto.
3. Dopo attento esame dell'istruttoria espletata ed in ragione dell'analisi degli atti e documenti di causa, il Tribunale ritiene che parte ricorrente non ha provato– come era suo onere fare – la sussistenza delle circostanze di fatto (durata del rapporto, sottoposizione al potere direttivo e gerarchico delle convenute, osservanza di un orario di lavoro stabilito dal
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro datore di lavoro, retribuzione fissa ecc.) idonee a qualificare come di natura subordinata il rapporto esistente tra le parti.
La Suprema Corte in proposito ha ripetutamente affermato che: “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato (…), assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali.” (si veda, da ultimo, Cass.
24/02/2006, n. 4171 ma anche Cass. 15/06/2009, n. 13858 e Cass. n. 27/07/2009, n. 17455).
A tal riguardo deve ulteriormente specificarsi che il vincolo di assoggettamento gerarchico
– quale elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo - consiste nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione con conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (in tal senso cfr. anche Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n.
5645).
Detto vincolo necessita della prova, incombente sul lavoratore, di idonei e pertinenti indici rivelatori.
4. Ebbene, parte ricorrente non ha assolto il predetto onere probatorio.
L'unico teste escusso di parte ricorrente –CHKHAPELLA -, ha riferito tutte le Tes_1 circostanze inerenti al rapporto di lavoro dedotto in causa solo perché riferite dalla ricorrente medesima: ciò in riferimento sia alla data di inizio del rapporto di lavoro che agli orari osservati e alle ferie godute. Del resto, è la stessa teste che ha affermato di non essersi mai recata presso l'abitazione dove la ricorrente svolgeva le mansioni di badante ed anzi -
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro più volte invitata dal Tribunale a chiarire le ragioni della conoscenza delle circostanze riferite - ha ribadito che era sempre la ricorrente ad avergliele comunicate.
Sulla scorta di tali presupposti di alcun rilievo, ai fini del presente giudizio, assume il fatto che la teste nel luglio 2021, abbia lavorato come badante per la sig.ra (circostanza CP_1 comunque priva di alcun riscontro).
5. Ebbene, è di tutta evidenza la genericità e la sostanziale irrilevanza delle affermazioni rese dall'unico teste escusso da cui non è possibile desumere alcun elemento certo ed obiettivo sia in ordine alla sussistenza e alla durata del rapporto di lavoro, sia in merito alle modalità di svolgimento della prestazione (risultando non dimostrati sia gli orari osservati che la cadenza giornaliera e settimanale).
Ne discende che le circostanze per cui la ricorrente avesse svolto attività lavorativa in favore della convenuta e che, per l'espletamento della stessa, fosse sottoposta al CP_1 potere organizzativo della stessa e della figlia e che fosse obbligata all'osservanza di CP_1 orari prestabiliti, non hanno trovato serio ed obiettivo riscontro nelle risultanze istruttorie.
In definitiva la testimonianza raccolta restituisce un quadro fattuale del tutto incerto che il
Tribunale non può in alcun modo valorizzare in senso favorevole alla ricorrente.
Anche l'esame dei (pochi) messaggi whatsapp (cfr doc n. 7 all.to sub ricorso) in alcun modo appaiono idonei a corroborare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini allegati e dedotti in ricorso
Né a diversa conclusione si giunge valutando la circostanza della mancata risposta all'interrogatorio formale della convenuta atteso che l'art. 232 c.p.c, come noto, CP_1 non ricollega alla suddetta mancata risposta - sia pure ingiustificata - alcun effetto automatico di ficta confessio, riconoscendo solo la facoltà al giudice di ritenere ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, valutandoli però unitamente ad ogni altro elemento di prova, che, per le ragioni poc'anzi evidenziate, nel caso in esame mancano del tutto (cfr.
Cass. n. 9254 del 2006).
In definitiva, il compendio probatorio così emerso - assai scarno e generico – induce a ritenere non provati i fatti costitutivi posti a base della domanda, con la conseguenza che, anche alla luce del principio di effettività tipico dell'ordinamento lavoristico, la domanda deve esser respinta
6. Nulla sulle spese di lite attesa la contumacia delle convenute.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Spese integralmente compensate con l' attesa la natura della decisione CP_2
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) respinge il ricorso;
2) nulla sulle spese;
3) spese compensate nei confronti dell' CP_2
Latina, 30/09/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro