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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 25/11/2024, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 497/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 497/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata in Via Parte_1
Capelvenere 2/A presso lo studio degli Avv.ti Domenico Polizzi e Antonio Gentile che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
Contro
P. IV , in persona del suo l.r.p.t., nella qualità Controparte_1 P.IVA_1
di impresa designata ex art. 283 e ss. Dlgs. 209/2005 elettivamente domiciliata in Agrigento, Via Pietro
Nenni n. 85 presso lo studio dell'Avv. Sabina Schifano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Ribera n. 6 del 2022 pubblicata in data
14.1.2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28.05.2024 al quale si rinvia;
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Ribera n. 6/2022 nelle seguenti parti:
- pag. 3, da rigo XXXV sino a pag. 4 rigo III “Nel caso sottoposto all'esame di questo giudice da parte attrice non sono stati offerti sufficienti ed idonei elementi a sostegno della propria domanda, per cui pagina 1 di 5 l'inadeguatezza della prova, a fonte delle puntuali contestazioni della controparte, fa concludere per l'inesistenza del diritto azionato”;
- pag. 4 da rigo XVI a rigo XXIII “Quanto prospettato dall'attrice non ha trovato sufficiente riscontro probatorio. Invero sia dalle dichiarazioni rese dall'attrice, in sede di investigazioni da parte della compagnia assicuratrice, che delle dichiarazioni testimoniali rese dal Sig. in corso di causa, Parte_2
sono emerse delle incongruenze. La deposizione del teste non è stata del tutto convincente e Parte_2
di sostegno alla ricostruzione del sinistro cozzando con quanto dichiarato e/o dedotto da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio”;
- pag. 4 da rigo XXXI a rigo XXXII “Tale dinamica non trova riscontro dalle dichiarazioni rese dalla
Sig.ra in sede di investigazioni della convenuta compagnia assicuratrice (cfr. Tes_1
Dichiarazioni)”;
-pag. 5 da rigo XV a rigo XX “Nessun elemento di riscontro si ravvisa agli atti in ragione di quanto dichiarato dal teste “lo scontro dell'autovettura contro gli alberi di ulivo;
i danni nella parte Parte_2 anteriore del veicolo la ragazza scendeva dall'autovettura; le altre persone ferme in loco (Sic); Pt_3
Posto quanto sopra, la dinamica del sinistro così come rappresentata dal teste non collima con quanto denunciato da parte attrice”;
- pag. 5 da rigo XXXIV a pagina 6 rigo II “Troppi gli elementi che il giudice di merito ha ritenuto non idonei ad integrare l'adempimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice: non solo la denuncia/querela sporta dall'attrice, mero atto unilaterale, ma anche dalla prova testimoniale assunta e dalla documentazione in atti.”.
In particolare parte appellante impugnava il provvedimento sopra indicato per i seguenti motivi: 1) erronea interpretazione delle prove assunte, avendo errato il giudice di primo grado nel non ritenere sufficientemente provata la domanda attorea ai sensi dell'art. 2697 c.c. e conseguentemente priva di responsabilità la di impresa designata dal FGVS ai sensi degli artt. 283 ss. CP_2
Dlgs.209/2005 dell'art. 2054 c.c., dovendo la testimonianza di valutata unitamente Testimone_2
alle altre prove e, in particolare, alla querela ed alla dichiarazione resa dalla stessa danneggiata all'assicurazione, essere ritenuta idonea prova dell'an del sinistro. Ha inoltre evidenziato come la compagnia assicurativa non abbia depositato prove che ne escludano la responsabilità, essendosi limitata ad una mera difesa di stile.
2) Ulteriore motivo di appello ha riguardato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di pace nel non aver disposto CTU medico legale volta a verificare l'entità delle lesioni patite dalla danneggiata.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza in questione di “-Ritenere e dichiarare che l'incidente stradale dello 02/07/2019 nella S.P. 33 tra la Sig.ra alla guida dell'autovettura Parte_1
pagina 2 di 5 Peugeot 207, targata EF320JF, è stato causato da un veicolo non identificato che invadeva la sede stradale riservata all'attore che al fine di evitare lo scontro frontale urtava degli uliveti;
- Ritenere e dichiarare che nell'incidente dello 02/07/2019, al Sig.ra ha patito Parte_1
danni fisici con un danno biologico del 3%, mentre la ITP al 75% si è protratta per 15, ITP al 50% per giorni 20 ovvero in quelle altre lesioni e danni che saranno ritenuti congrui all'esito dell'espletanda
CTU;
- In conseguenza, condannare la quale impresa assicuratrice designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Sicilia, ai sensi degli artt. 283 lett. A), 285, 286 e
287 del D.Lgs. n. 209 del 2005, al pronto pagamento in favore della Sig.ra della Parte_1 somma complessiva di € 4.754,14 (quattromilasettecentocinquantaquattro/14) ovvero in quell'altra maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ed entro i limiti di competenza del giudice adito, il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì dell'illecito fino all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di competenze, rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge e spese del primo grado e del presente giudizio da liquidarsi in favore dell'odierno procuratore che si dichiara antistatario. Ai sensi dell'art. 346 cpc, l'odierna appellata ripropone espressamente nel presente atto di appello tutte le domande non accolte nella sentenza di primo grado.
Si costituiva in data 18.10.2022 la che reiterava tutte le Controparte_1 eccezioni formulate in primo grado chiedendo il rigetto dell'appello e conferma della sentenza.
All'udienza del 25.10.2022 il Giudice si riservava e, con provvedimento reso fuori udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28.05.2024, parte attrice insisteva per la rimessione della causa sul ruolo;
successivamente, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi di diritto
Con l'unico motivo di appello, l'appellante ritiene che il Giudice di primo grado abbia errato nel ritenere non provata la domanda attorea ex art. 2054 c.c. per mancanza degli elementi probatori di cui all'art. 2697 c.c. e per contraddittorietà della prova testimoniale rispetto alla documentazione allegata.
Precisa, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice a quo, di aver fornito ampia prova della presenza del veicolo rimasto ignoto e della responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro che, zig- zagando, invadeva la corsia di marcia riservata alla sig.ra ; ha rappresentato di aver Parte_1 provato dette circostanze sia tramite l'escussione del testimone il quale ha confermato tutti i Parte_2 capitolati di prova articolati dall'attrice, sia tramite le ulteriori prove documentali in atti.
pagina 3 di 5 Il motivo di appello è infondato.
Il Giudice di Pace, sulla scorta degli atti e dei documenti allegati dalle parti, ha ritenuto correttamente che parte attrice, odierna appellante, non abbia fornito la prova circa la dinamica del sinistro.
In particolare, il giudice di prime cure ha fondato la sua decisione oltre che sull'insufficiente quadro probatorio, anche sulla inattendibilità dell'unico teste escusso le cui dichiarazioni, rese all'udienza del
23.06.2021, oltre a non trovare puntuale riscontro negli atti di causa, contrastano con quanto dedotto e dichiarato da parte attrice, tanto in sede di investigazioni difensive della convenuta compagnia assicuratrice, tanto in sede di denuncia sporta contro ignoti il 21.6.2019 presso la Legione Carabinieri
Sicilia - Tenenza di Ribera.
Invero parte attrice ha dichiarato che “…effettuavo una brusca sterzata a destra e tale mia repentina manovra faceva sì che perdevo il controllo del mezzo e dapprima notavo la mia macchina sbandare e successivamente finire la mia corsa nel terreno adiacente la mia corsia di marcia non prima di aver cappottato. Chiedevo aiuto ai veicoli che transitavano dal posto ove era avvenuto quanto sopra detto e un ragazzo che io ricordo chiamarsi si fermava con la sua autovettura e mi Persona_1
accompagnava al pronto soccorso del vicino ospedale di Ribera”; nelle dichiarazioni rese dalla parte alla compagnia assicurativa ha inoltre riferito che in seguito all'accaduto veniva sbalzata fuori dall'auto, riusciva a rialzarsi da sola e a raggiungere la strada ove chiedeva soccorso ai veicoli che transitavano e si fermava un ragazzo che la stessa riferiva chiamarsi il teste Persona_1
ha sul punto dichiarato che “l'autovettura Peugeot si schiantava contro un albero di ulivo, io Parte_2
mi fermavo poco più avanti e nel prestare soccorso avvicinatomi ho visto l'autovettura distrutta nella parte anteriore mentre la ragazza scendendo dall'autovettura si presentava tutta insanguinata” senza, tuttavia, riferire della circostanza del ribaltamento dell'auto e dichiarando che la ragazza scendeva dalla macchina, in contrasto con quanto riferito da quest'ultima all'assicurazione, che sul punto ha affermato di essere stata sbalzata dall'auto in conseguenza dell'accaduto.
Dunque, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che le circostanze addotte dall'attrice non abbiano trovato puntuale riscontro probatorio e tanto, sia per quanto dichiarato ai sanitari “riferito incidente della strada sulla strada provinciale Ribera-Seccagrande da sola in macchina, la macchina è sbandata finendo fuori strada” sia per le incongruenze emerse tra le dichiarazioni del teste e Parte_2
quanto dichiarato dalla , a fronte di un quadro probatorio scarno. Parte_1
Alla luce di quanto sopra l'appello è infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata, non potendo ritenersi raggiunta la prova circa la dinamica del sinistro.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del valore della causa dichiarato da parte appellante in € 4.754,14.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Sciacca, in persona del giudice dr.ssa Valentina Del Rio, in grado di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
- Conferma la sentenza n. 6/2022 pubblicata il 14.01.2022 emessa dal Giudice di Pace di Ribera.
- Condanna la parte appellante a rifondere in favore della Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano, per il presente grado di giudizio, in € 962,00, oltre al 15% spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge.
Sciacca 25 novembre 2024
Il Giudice
Valentina Del Rio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 497/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata in Via Parte_1
Capelvenere 2/A presso lo studio degli Avv.ti Domenico Polizzi e Antonio Gentile che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
Contro
P. IV , in persona del suo l.r.p.t., nella qualità Controparte_1 P.IVA_1
di impresa designata ex art. 283 e ss. Dlgs. 209/2005 elettivamente domiciliata in Agrigento, Via Pietro
Nenni n. 85 presso lo studio dell'Avv. Sabina Schifano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Ribera n. 6 del 2022 pubblicata in data
14.1.2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28.05.2024 al quale si rinvia;
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Ribera n. 6/2022 nelle seguenti parti:
- pag. 3, da rigo XXXV sino a pag. 4 rigo III “Nel caso sottoposto all'esame di questo giudice da parte attrice non sono stati offerti sufficienti ed idonei elementi a sostegno della propria domanda, per cui pagina 1 di 5 l'inadeguatezza della prova, a fonte delle puntuali contestazioni della controparte, fa concludere per l'inesistenza del diritto azionato”;
- pag. 4 da rigo XVI a rigo XXIII “Quanto prospettato dall'attrice non ha trovato sufficiente riscontro probatorio. Invero sia dalle dichiarazioni rese dall'attrice, in sede di investigazioni da parte della compagnia assicuratrice, che delle dichiarazioni testimoniali rese dal Sig. in corso di causa, Parte_2
sono emerse delle incongruenze. La deposizione del teste non è stata del tutto convincente e Parte_2
di sostegno alla ricostruzione del sinistro cozzando con quanto dichiarato e/o dedotto da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio”;
- pag. 4 da rigo XXXI a rigo XXXII “Tale dinamica non trova riscontro dalle dichiarazioni rese dalla
Sig.ra in sede di investigazioni della convenuta compagnia assicuratrice (cfr. Tes_1
Dichiarazioni)”;
-pag. 5 da rigo XV a rigo XX “Nessun elemento di riscontro si ravvisa agli atti in ragione di quanto dichiarato dal teste “lo scontro dell'autovettura contro gli alberi di ulivo;
i danni nella parte Parte_2 anteriore del veicolo la ragazza scendeva dall'autovettura; le altre persone ferme in loco (Sic); Pt_3
Posto quanto sopra, la dinamica del sinistro così come rappresentata dal teste non collima con quanto denunciato da parte attrice”;
- pag. 5 da rigo XXXIV a pagina 6 rigo II “Troppi gli elementi che il giudice di merito ha ritenuto non idonei ad integrare l'adempimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice: non solo la denuncia/querela sporta dall'attrice, mero atto unilaterale, ma anche dalla prova testimoniale assunta e dalla documentazione in atti.”.
In particolare parte appellante impugnava il provvedimento sopra indicato per i seguenti motivi: 1) erronea interpretazione delle prove assunte, avendo errato il giudice di primo grado nel non ritenere sufficientemente provata la domanda attorea ai sensi dell'art. 2697 c.c. e conseguentemente priva di responsabilità la di impresa designata dal FGVS ai sensi degli artt. 283 ss. CP_2
Dlgs.209/2005 dell'art. 2054 c.c., dovendo la testimonianza di valutata unitamente Testimone_2
alle altre prove e, in particolare, alla querela ed alla dichiarazione resa dalla stessa danneggiata all'assicurazione, essere ritenuta idonea prova dell'an del sinistro. Ha inoltre evidenziato come la compagnia assicurativa non abbia depositato prove che ne escludano la responsabilità, essendosi limitata ad una mera difesa di stile.
2) Ulteriore motivo di appello ha riguardato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di pace nel non aver disposto CTU medico legale volta a verificare l'entità delle lesioni patite dalla danneggiata.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza in questione di “-Ritenere e dichiarare che l'incidente stradale dello 02/07/2019 nella S.P. 33 tra la Sig.ra alla guida dell'autovettura Parte_1
pagina 2 di 5 Peugeot 207, targata EF320JF, è stato causato da un veicolo non identificato che invadeva la sede stradale riservata all'attore che al fine di evitare lo scontro frontale urtava degli uliveti;
- Ritenere e dichiarare che nell'incidente dello 02/07/2019, al Sig.ra ha patito Parte_1
danni fisici con un danno biologico del 3%, mentre la ITP al 75% si è protratta per 15, ITP al 50% per giorni 20 ovvero in quelle altre lesioni e danni che saranno ritenuti congrui all'esito dell'espletanda
CTU;
- In conseguenza, condannare la quale impresa assicuratrice designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Sicilia, ai sensi degli artt. 283 lett. A), 285, 286 e
287 del D.Lgs. n. 209 del 2005, al pronto pagamento in favore della Sig.ra della Parte_1 somma complessiva di € 4.754,14 (quattromilasettecentocinquantaquattro/14) ovvero in quell'altra maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ed entro i limiti di competenza del giudice adito, il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì dell'illecito fino all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di competenze, rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge e spese del primo grado e del presente giudizio da liquidarsi in favore dell'odierno procuratore che si dichiara antistatario. Ai sensi dell'art. 346 cpc, l'odierna appellata ripropone espressamente nel presente atto di appello tutte le domande non accolte nella sentenza di primo grado.
Si costituiva in data 18.10.2022 la che reiterava tutte le Controparte_1 eccezioni formulate in primo grado chiedendo il rigetto dell'appello e conferma della sentenza.
All'udienza del 25.10.2022 il Giudice si riservava e, con provvedimento reso fuori udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28.05.2024, parte attrice insisteva per la rimessione della causa sul ruolo;
successivamente, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi di diritto
Con l'unico motivo di appello, l'appellante ritiene che il Giudice di primo grado abbia errato nel ritenere non provata la domanda attorea ex art. 2054 c.c. per mancanza degli elementi probatori di cui all'art. 2697 c.c. e per contraddittorietà della prova testimoniale rispetto alla documentazione allegata.
Precisa, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice a quo, di aver fornito ampia prova della presenza del veicolo rimasto ignoto e della responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro che, zig- zagando, invadeva la corsia di marcia riservata alla sig.ra ; ha rappresentato di aver Parte_1 provato dette circostanze sia tramite l'escussione del testimone il quale ha confermato tutti i Parte_2 capitolati di prova articolati dall'attrice, sia tramite le ulteriori prove documentali in atti.
pagina 3 di 5 Il motivo di appello è infondato.
Il Giudice di Pace, sulla scorta degli atti e dei documenti allegati dalle parti, ha ritenuto correttamente che parte attrice, odierna appellante, non abbia fornito la prova circa la dinamica del sinistro.
In particolare, il giudice di prime cure ha fondato la sua decisione oltre che sull'insufficiente quadro probatorio, anche sulla inattendibilità dell'unico teste escusso le cui dichiarazioni, rese all'udienza del
23.06.2021, oltre a non trovare puntuale riscontro negli atti di causa, contrastano con quanto dedotto e dichiarato da parte attrice, tanto in sede di investigazioni difensive della convenuta compagnia assicuratrice, tanto in sede di denuncia sporta contro ignoti il 21.6.2019 presso la Legione Carabinieri
Sicilia - Tenenza di Ribera.
Invero parte attrice ha dichiarato che “…effettuavo una brusca sterzata a destra e tale mia repentina manovra faceva sì che perdevo il controllo del mezzo e dapprima notavo la mia macchina sbandare e successivamente finire la mia corsa nel terreno adiacente la mia corsia di marcia non prima di aver cappottato. Chiedevo aiuto ai veicoli che transitavano dal posto ove era avvenuto quanto sopra detto e un ragazzo che io ricordo chiamarsi si fermava con la sua autovettura e mi Persona_1
accompagnava al pronto soccorso del vicino ospedale di Ribera”; nelle dichiarazioni rese dalla parte alla compagnia assicurativa ha inoltre riferito che in seguito all'accaduto veniva sbalzata fuori dall'auto, riusciva a rialzarsi da sola e a raggiungere la strada ove chiedeva soccorso ai veicoli che transitavano e si fermava un ragazzo che la stessa riferiva chiamarsi il teste Persona_1
ha sul punto dichiarato che “l'autovettura Peugeot si schiantava contro un albero di ulivo, io Parte_2
mi fermavo poco più avanti e nel prestare soccorso avvicinatomi ho visto l'autovettura distrutta nella parte anteriore mentre la ragazza scendendo dall'autovettura si presentava tutta insanguinata” senza, tuttavia, riferire della circostanza del ribaltamento dell'auto e dichiarando che la ragazza scendeva dalla macchina, in contrasto con quanto riferito da quest'ultima all'assicurazione, che sul punto ha affermato di essere stata sbalzata dall'auto in conseguenza dell'accaduto.
Dunque, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che le circostanze addotte dall'attrice non abbiano trovato puntuale riscontro probatorio e tanto, sia per quanto dichiarato ai sanitari “riferito incidente della strada sulla strada provinciale Ribera-Seccagrande da sola in macchina, la macchina è sbandata finendo fuori strada” sia per le incongruenze emerse tra le dichiarazioni del teste e Parte_2
quanto dichiarato dalla , a fronte di un quadro probatorio scarno. Parte_1
Alla luce di quanto sopra l'appello è infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata, non potendo ritenersi raggiunta la prova circa la dinamica del sinistro.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del valore della causa dichiarato da parte appellante in € 4.754,14.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Sciacca, in persona del giudice dr.ssa Valentina Del Rio, in grado di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
- Conferma la sentenza n. 6/2022 pubblicata il 14.01.2022 emessa dal Giudice di Pace di Ribera.
- Condanna la parte appellante a rifondere in favore della Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano, per il presente grado di giudizio, in € 962,00, oltre al 15% spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge.
Sciacca 25 novembre 2024
Il Giudice
Valentina Del Rio
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