Ordinanza cautelare 11 novembre 2024
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01123/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01643/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Carratelli, Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento:
della misura di prevenzione personale del divieto di ritorno nel -OMISSIS-(foglio di via obbligatorio) emessa dal Questore della Provincia di Catanzaro e notificata il -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, notificato all’amministrazione resistente il 16.10.2024, -OMISSIS- – premesso di essere legale rappresentante della società “-OMISSIS-, aggiudicataria del servizio di igiene urbana presso il Comune di -OMISSIS-, in corso di esecuzione al momento della proposizione del giudizio – è insorto avverso il provvedimento, notificatogli il -OMISSIS-, con cui gli è stato ordinato l’allontanamento dal -OMISSIS-con divieto di farvi rientro per il periodo di quattro anni per essere stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri della stazione di -OMISSIS- (Cz) per attività gestione rifiuti non autorizzata, incendio e getto pericoloso di cose, nonché per avere a suo carico precedenti di polizia per favoreggiamento personale risalenti al 2016.
2. A fondamento dell’istanza ha proposto i seguenti motivi di ricorso:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 7 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241, per avere l’amministrazione immotivatamente omesso la comunicazione di avvio del procedimento;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1-2-3-11- 29 D.LGS 159/2011; ARTT. 1 E 3 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241.- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, atteso che per il fatto principale stigmatizzato nel provvedimento, ossia gestione rifiuti non autorizzata, incendio e getto pericoloso di cose, è stato disposto, nell’ambito del decreto di convalida del sequestro penale del 9.7.2024, che lo stesso deve intendersi eseguito nei confronti di ignoti e che la misura risulta irrogata nella sua durata massima, con lesione della proporzionalità.
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata con memoria depositata il 22 ottobre 2024, ribadendo la legittimità del proprio operato e insistendo per il rigetto della domanda.
4. Con ordinanza dell’11 novembre 2024 l’intestato Tribunale, ravvisato, alla luce di una cognizione sommaria, il fumus boni iuris , ha disposto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
5. All’udienza del 9 aprile 2025, quindi, il giudizio è stato trattenuto per la decisione nel merito.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per quanto di ragione.
2. Il motivo principale su cui si poggia, cioè il difetto dei presupposti della misura adottata, è fondato.
Va premesso, come affermato a più riprese da questo Tribunale, che per adottare l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio il Questore deve accertare che il destinatario sia inquadrabile in una delle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 e che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza pubblica. Nello specifico, il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attribuisce al Questore il potere discrezionale di irrogare la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio nei confronti di quei soggetti che, sulla scorta di un giudizio prognostico di pericolosità basato su elementi di fatto attuali e concreti, debbano ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo una serie di beni giuridici, tra i quali la sicurezza e la tranquillità pubblica; la natura preventiva e cautelare della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio non postula la prova dell'avvenuta commissione di reati; per l'applicazione del foglio di via obbligatorio è, infatti, sufficiente l'individuazione di specifiche e concrete condotte del destinatario della misura, dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose (T.A.R. Calabria, sez. I, 2 aprile 2024, n.520).
2.1. Tanto chiarito, nella fattispecie in esame, il foglio di via con allontanamento dal -OMISSIS-a carico del ricorrente, emesso dal Questore della Provincia di Catanzaro e notificato il -OMISSIS-, si fonda precipuamente sulla condotta integrante i reati di gestione rifiuti non autorizzata, incendio e getto pericoloso di cose, valutata congiuntamente ad un precedente di polizia per favoreggiamento personale.
Come già rilevato in sede cautelare, dagli atti di causa emerge un quadro istruttorio caratterizzato dall’assenza di elementi concreti dai quali poter desumere la commissione, da parte del ricorrente, dei fatti per i quali è stato poi disposto il sequestro penale dell’area sita in agro del -OMISSIS-(Cz), così come attestato per tabulas dal decreto di convalida del sequestro del 9.7.2024, nell’ambito del quale il Sostituto Procuratore della Repubblica ha espressamente dichiarato che “ dalla Cnr -OMISSIS-, redatta dalla p.g. operante sopra citata, non sono riscontrabili elementi in grado di provare la responsabilità penale di -OMISSIS- e, quindi, di attribuire a quest’ultimo quanto sottoposto a sequestro, che seppur legittimamente compiuto, in quanto eseguito per le finalità e nelle condizioni di urgenza di cui agli artt. 354 c.p.p. e 113 disp. att. c.p.c., lo stesso deve ritenersi eseguito nei confronti di ignoti …”. Sebbene il procedimento penale e la valutazione amministrativa siano tra loro indipendenti, rispondendo a differenti rationes , è tuttavia indubbio che la totale esclusione dell’astratta attribuibilità dei fatti – anche solo a titolo indiziario – a carico del ricorrente, avrebbe giustificato un approfondimento in sede istruttoria e avrebbe dovuto conseguentemente essere valutata e motivata anche in sede provvedimentale. Nessun riferimento, invece, è stato fatto da parte dell’amministrazione procedente alla circostanza che lo stesso Pubblico Ministero ha disposto, per i fatti in questione, la convalida del sequestro dell’area nei confronti di ignoti.
Esclusa l’addebitabilità della condotta legata all’episodio principale (sussumibile nella nomenclatura penale dell’attività di gestione rifiuti non autorizzata, incendio e getto pericoloso di cose), è quindi evidente che il solo precedente di polizia per favoreggiamento personale, risalente al 2016, in assenza di ulteriori valutazioni è inidoneo da solo a sorreggere la decisione amministrativa impugnata.
3. Per tali ragioni il ricorso va accolto, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, in presenza dei necessari presupposti. Resta assorbito l’ulteriore motivo di ricorso dedotto, riferito al procedimento.
4. Le spese di lite vanno poste a carico dell’amministrazione resistente secondo il principio di soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
- condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite sopportate dal ricorrente che liquida in € 2.000,00 per onorari di avvocato, oltre restituzione del contributo unificato versato, spese forfettarie pari al 15%, Iva e Cpa, come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Ordina all’amministrazione di eseguire la presente decisione.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
Valeria Palmisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Palmisano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.