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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3648 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 9256/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. ENZO GASPARE LAMURAGLIA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO CRISTINA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2024 il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1. accertare e dichiarare che l'istante è affetto da postumi permanenti determinanti una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del
9% (con percentuale complessiva del 11%, stante il precedente infortunio comportante il 2%) o di quella percentuale maggiore o minore che sarà indicata dall'espletanda CTU medico-legale comunque superiore al 6% riconosciuta dall;
CP_1
2. per l'effetto condannare l , in persona del legale rappresntante CP_1 pro tempore, con sede in Bari al Corso Trieste n. 29 ed in Roma alla Via IV
Novembre n. 144, al pagamento in favore dell'odierno ricorrente dell'indennizzo in capitale per il danno biologico patito decurtato della somma già corrisposta, oltre interessi e svalutazione monetaria sino al dì del soddisfo;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario)”.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La presente domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, –in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione del danno biologico scaturito dall'infortunio- il consulente tecnico d'ufficio –le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- ha quantificato il danno biologico nella misura del misura del 7%
(con percentuale complessiva del 9%, stante il precedente infortunio comportante il 2%).
L deve essere, pertanto, condannato ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge.
Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza;
tuttavia, – considerato il l'accoglimento del ricorso con l'aumento di un solo punto percentuale rispetto a quanto già riconosciuto dall – si ritiene equo disporre la CP_1 compensazione delle stesse nella misura della metà.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura liquidata con separato decreto- definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l ad erogare CP_1 alla parte ricorrente un indennizzo rapportato ad un grado danno biologico del 7% (con percentuale complessiva del 9%, stante il precedente infortunio comportante il 2%), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-condanna l al pagamento in favore della parte ricorrente della CP_1 metà delle spese processuali, metà già liquidata in complessivi Euro
600,00, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura liquidata con separata decreto- definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 07.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 9256/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. ENZO GASPARE LAMURAGLIA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO CRISTINA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2024 il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1. accertare e dichiarare che l'istante è affetto da postumi permanenti determinanti una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del
9% (con percentuale complessiva del 11%, stante il precedente infortunio comportante il 2%) o di quella percentuale maggiore o minore che sarà indicata dall'espletanda CTU medico-legale comunque superiore al 6% riconosciuta dall;
CP_1
2. per l'effetto condannare l , in persona del legale rappresntante CP_1 pro tempore, con sede in Bari al Corso Trieste n. 29 ed in Roma alla Via IV
Novembre n. 144, al pagamento in favore dell'odierno ricorrente dell'indennizzo in capitale per il danno biologico patito decurtato della somma già corrisposta, oltre interessi e svalutazione monetaria sino al dì del soddisfo;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario)”.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La presente domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, –in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione del danno biologico scaturito dall'infortunio- il consulente tecnico d'ufficio –le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- ha quantificato il danno biologico nella misura del misura del 7%
(con percentuale complessiva del 9%, stante il precedente infortunio comportante il 2%).
L deve essere, pertanto, condannato ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge.
Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza;
tuttavia, – considerato il l'accoglimento del ricorso con l'aumento di un solo punto percentuale rispetto a quanto già riconosciuto dall – si ritiene equo disporre la CP_1 compensazione delle stesse nella misura della metà.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura liquidata con separato decreto- definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l ad erogare CP_1 alla parte ricorrente un indennizzo rapportato ad un grado danno biologico del 7% (con percentuale complessiva del 9%, stante il precedente infortunio comportante il 2%), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-condanna l al pagamento in favore della parte ricorrente della CP_1 metà delle spese processuali, metà già liquidata in complessivi Euro
600,00, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura liquidata con separata decreto- definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 07.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)