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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/05/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 694/2025
Repubblica Italiana N. _______/______, R.G. DIV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BARBARA CAO Presidente
Dott. ALESSANDRO PETRONZI Giudice Rel.
Dott.ssa MARTINA R. MANENTI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 13/03/2025, da
1) Parte_1
Nato a Napoli (NA) il 04/05/1983
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Luisa Redaelli e l'Avv. Mara Maggioni
e
2) Parte_2
Nata a Lungro (CS) il 30/03/1984
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
1 con l'Avv. Marco Molteni
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RI (CO), in data 01/08/2024
(anno 2004, atto n. 35, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 12/04/2021
omologato con decreto del 10/05/2021 (Rg 4293/2020 – Trib. Como)
con i seguenti FIGLI MINORI:
- nata il [...], in [...] Pt_3
con i seguenti FIGLI conomicamente indipendenti: Parte_4
- nata il [...], in [...] Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13/03/2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Affidamento della figlia minorenne e fissazione della residenza prevalente della stessa
- La figlia minorenne sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con determinazione Pt_3 condivisa della residenza prevalente della stessa, insieme alla sorella maggiorenne presso Per_1
l'abitazione della madre, in Lambrugo (CO), Via Garibaldi n. 4.
- La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto dei bisogni e delle inclinazioni naturali della figlia minore. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
2. Regolamentazione dei diritti di visita del padre sulla figlia minore
- Il padre avrà il diritto/dovere di frequentare la figlia minore : Pt_3
- a fine settimana alterni: dal sabato ore 15:00 alla domenica sera, ore 20:30/45, quando verrà accompagnata presso l'abitazione della madre;
b) trascorrere con la figlia un giorno infrasettimanale, il mercoledì dalle ore 18:00 sino alle ore 20:45/21:00;
- Durante il periodo estivo, trascorrerà con il padre un periodo di n. 2 settimane, di cui almeno Pt_3 una consecutiva, da concordarsi di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
- Durante le vacanze invernali, i genitori terranno con sé la figlia, ad anni alterni, il giorno della
Vigilia e il Pranzo di Natale l'uno e la Cena di Natale e il giorno di Santo Stefano l'altro, così come 2 alternati ogni anno saranno la sera dell'ultimo dell'anno - 1° dell'anno compreso - e il giorno dell'Epifania, salvo diverso accordo fra i coniugi.
- Durante le vacanze pasquali, i genitori terranno con sé la figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua
l'uno e il Lunedì dell'Angelo l'altro, salva suddivisione paritaria degli eventuali giorni di vacanza scolastica, da concordare di anno in anno.
- Durante i “ponti” e le altre festività scolastiche, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
- Le predette modalità di visita potranno essere suscettibili di modifica e/o integrazione, in relazione alle esigenze della figlia nonché agli impegni lavorativi ed extralavorativi dei genitori, previo accordo e congruo preavviso fra le Parti.
- I genitori si impegnano ad essere sempre reperibili, telefonicamente, per qualunque necessità riguardante la figlia ed a comunicarsi l'un l'altra, tempestivamente, qualunque notizia riguardante, in particolare, la salute e il benessere della stessa.
3. Contributo del padre per il mantenimento della figlia minorenne e pattuizioni patrimoniali Pt_3 nell'interesse della figlia maggiorenne economicamente indipendente Per_1
- Cessa il contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne da parte del padre, vista Per_1
l'intervenuta indipendenza economica della stessa, assunta da oltre un anno con contratto a tempo determinato e stipendio pari a circa € 1.500 mensili, nell'esercizio di un'occupazione adeguata alle sue aspirazioni ed alla sua professionalità.
- Il signor si impegna comunque a partecipare alle spese universitarie di nella Parte_1 Per_1 misura del 50%, previa esibizione di documentazione comprovante l'esborso, per un importo massimo di € 150,00= mensili relativo alle rate universitarie (che potrà versare direttamente a
, oltre al costo dell'iscrizione annuale da suddividere sempre al 50% con la madre, e ciò sino Per_1
a conclusione del percorso universitario.
- Il signor corrisponderà alla moglie, quale contributo per il mantenimento della Parte_1 figlia minore , l'importo mensile di € 275,00=, da corrispondersi in via anticipata a mezzo Pt_3 di bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
- Il signor s'impegna, altresì, a versare direttamente alla figlia (su libretto Parte_1 Pt_3 alla stessa intestato) la quota di assegno unico di sua spettanza.
- Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia saranno Pt_3 ripartite al 50% tra i coniugi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, e segnatamente:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci
3 prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità dei genitori o familiari di accompagnare e riprendere i figli a scuola.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione con gli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzarti da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizione a gare o tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia o all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà considerato come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail o messaggio multimediale) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
In caso di mancato accordo in relazione alle spese straordinarie, le stesse rimarranno a carico del genitore che le avrà autorizzate/sostenute.
4 6. Ulteriori pattuizioni economiche
- I coniugi danno atto di aver già provveduto, in sede di separazione, alla divisione dei beni mobili.
- I coniugi, dato atto di quanto sopra ed in ragione della propria indipendenza economica, si dichiarano integralmente soddisfatti e rinunciano reciprocamente ad avanzare qualsivoglia ulteriore pretesa o rivendicazione economica a titolo di mantenimento l'uno dell'altra e dichiarano di avere interamente regolato i propri rapporti patrimoniali, anche quelli riportati in sede di separazione, e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o causa connessa al matrimonio ed a qualsivoglia reciproco rapporto di natura economica anteriore alla presente scrittura, anche in merito agli arretrati per spese straordinarie e mancato aggiornamento ISTAT, già versati dal sig. alla signora ovvero, se ancora dovuti, dovranno essere versati entro Pt_1 Pt_2 il giorno del deposito del presente ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt_1
e in data 01/08/2004, in RI (CO) con atto trascritto nei registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile del Comune di RI (anno 2004, atto n. 35, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 23.5.2025
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
6
Repubblica Italiana N. _______/______, R.G. DIV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BARBARA CAO Presidente
Dott. ALESSANDRO PETRONZI Giudice Rel.
Dott.ssa MARTINA R. MANENTI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 13/03/2025, da
1) Parte_1
Nato a Napoli (NA) il 04/05/1983
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Luisa Redaelli e l'Avv. Mara Maggioni
e
2) Parte_2
Nata a Lungro (CS) il 30/03/1984
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
1 con l'Avv. Marco Molteni
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RI (CO), in data 01/08/2024
(anno 2004, atto n. 35, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 12/04/2021
omologato con decreto del 10/05/2021 (Rg 4293/2020 – Trib. Como)
con i seguenti FIGLI MINORI:
- nata il [...], in [...] Pt_3
con i seguenti FIGLI conomicamente indipendenti: Parte_4
- nata il [...], in [...] Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13/03/2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Affidamento della figlia minorenne e fissazione della residenza prevalente della stessa
- La figlia minorenne sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con determinazione Pt_3 condivisa della residenza prevalente della stessa, insieme alla sorella maggiorenne presso Per_1
l'abitazione della madre, in Lambrugo (CO), Via Garibaldi n. 4.
- La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto dei bisogni e delle inclinazioni naturali della figlia minore. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
2. Regolamentazione dei diritti di visita del padre sulla figlia minore
- Il padre avrà il diritto/dovere di frequentare la figlia minore : Pt_3
- a fine settimana alterni: dal sabato ore 15:00 alla domenica sera, ore 20:30/45, quando verrà accompagnata presso l'abitazione della madre;
b) trascorrere con la figlia un giorno infrasettimanale, il mercoledì dalle ore 18:00 sino alle ore 20:45/21:00;
- Durante il periodo estivo, trascorrerà con il padre un periodo di n. 2 settimane, di cui almeno Pt_3 una consecutiva, da concordarsi di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
- Durante le vacanze invernali, i genitori terranno con sé la figlia, ad anni alterni, il giorno della
Vigilia e il Pranzo di Natale l'uno e la Cena di Natale e il giorno di Santo Stefano l'altro, così come 2 alternati ogni anno saranno la sera dell'ultimo dell'anno - 1° dell'anno compreso - e il giorno dell'Epifania, salvo diverso accordo fra i coniugi.
- Durante le vacanze pasquali, i genitori terranno con sé la figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua
l'uno e il Lunedì dell'Angelo l'altro, salva suddivisione paritaria degli eventuali giorni di vacanza scolastica, da concordare di anno in anno.
- Durante i “ponti” e le altre festività scolastiche, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
- Le predette modalità di visita potranno essere suscettibili di modifica e/o integrazione, in relazione alle esigenze della figlia nonché agli impegni lavorativi ed extralavorativi dei genitori, previo accordo e congruo preavviso fra le Parti.
- I genitori si impegnano ad essere sempre reperibili, telefonicamente, per qualunque necessità riguardante la figlia ed a comunicarsi l'un l'altra, tempestivamente, qualunque notizia riguardante, in particolare, la salute e il benessere della stessa.
3. Contributo del padre per il mantenimento della figlia minorenne e pattuizioni patrimoniali Pt_3 nell'interesse della figlia maggiorenne economicamente indipendente Per_1
- Cessa il contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne da parte del padre, vista Per_1
l'intervenuta indipendenza economica della stessa, assunta da oltre un anno con contratto a tempo determinato e stipendio pari a circa € 1.500 mensili, nell'esercizio di un'occupazione adeguata alle sue aspirazioni ed alla sua professionalità.
- Il signor si impegna comunque a partecipare alle spese universitarie di nella Parte_1 Per_1 misura del 50%, previa esibizione di documentazione comprovante l'esborso, per un importo massimo di € 150,00= mensili relativo alle rate universitarie (che potrà versare direttamente a
, oltre al costo dell'iscrizione annuale da suddividere sempre al 50% con la madre, e ciò sino Per_1
a conclusione del percorso universitario.
- Il signor corrisponderà alla moglie, quale contributo per il mantenimento della Parte_1 figlia minore , l'importo mensile di € 275,00=, da corrispondersi in via anticipata a mezzo Pt_3 di bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
- Il signor s'impegna, altresì, a versare direttamente alla figlia (su libretto Parte_1 Pt_3 alla stessa intestato) la quota di assegno unico di sua spettanza.
- Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia saranno Pt_3 ripartite al 50% tra i coniugi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, e segnatamente:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci
3 prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità dei genitori o familiari di accompagnare e riprendere i figli a scuola.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione con gli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzarti da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizione a gare o tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia o all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà considerato come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail o messaggio multimediale) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
In caso di mancato accordo in relazione alle spese straordinarie, le stesse rimarranno a carico del genitore che le avrà autorizzate/sostenute.
4 6. Ulteriori pattuizioni economiche
- I coniugi danno atto di aver già provveduto, in sede di separazione, alla divisione dei beni mobili.
- I coniugi, dato atto di quanto sopra ed in ragione della propria indipendenza economica, si dichiarano integralmente soddisfatti e rinunciano reciprocamente ad avanzare qualsivoglia ulteriore pretesa o rivendicazione economica a titolo di mantenimento l'uno dell'altra e dichiarano di avere interamente regolato i propri rapporti patrimoniali, anche quelli riportati in sede di separazione, e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o causa connessa al matrimonio ed a qualsivoglia reciproco rapporto di natura economica anteriore alla presente scrittura, anche in merito agli arretrati per spese straordinarie e mancato aggiornamento ISTAT, già versati dal sig. alla signora ovvero, se ancora dovuti, dovranno essere versati entro Pt_1 Pt_2 il giorno del deposito del presente ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt_1
e in data 01/08/2004, in RI (CO) con atto trascritto nei registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile del Comune di RI (anno 2004, atto n. 35, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 23.5.2025
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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