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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/10/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 611 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'esito dell'udienza del 24 settembre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Pezone, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Christian Turacchio, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente; nonché PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 24 settembre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo la revisione, con specifica richiesta di revoca, dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore del figlio . Per_1
Il ricorrente ha premesso che, con sentenza n. 183/2011 del Tribunale di Chieti, pubblicata il 18 marzo 2011, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Parete l'11 gennaio 2003 tra le parti;
in quell'occasione era stato disposto l'affido condiviso del figlio, nato il [...], con collocazione presso la madre,
e a carico del padre un contributo al mantenimento di € 200,00 mensili, oltre spese accessorie, sanitarie e ludiche.
Il ricorrente ha esposto che il figlio è oggi maggiorenne e ha raggiunto la piena Per_1 autosufficienza economica, avendo conseguito, con decorrenza 1° luglio 2024, un impiego a tempo indeterminato presso la società “S.R.L. Imperial Mission Group”, con percezione di reddito stabile idoneo a garantirgli indipendenza economica;
ha quindi dedotto che, alla luce di tale sopravvenienza, è venuto meno il presupposto dell'obbligo di mantenimento gravante sul genitore.
Sulla base di tali allegazioni, il ha chiesto procedersi alla revisione del Pt_1 provvedimento contenuto nella sentenza n. 183/2011, con revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio divenuto economicamente autosufficiente.
Costituendosi in giudizio, ha rappresentato di aver raggiunto un accordo CP_1 conciliativo, già sottoscritto tra le parti e ritualmente depositato in atti, ed ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
2 Tanto brevemente premesso in merito alle posizioni delle parti, va osservato che effettivamente, prima dell'udienza di comparizione, le parti hanno depositato un accordo conciliativo, al quale risulta aver preso parte anche il figlio (il quale ha Controparte_2 conferito mandato al procuratore della madre), nel quale tutti gli interessati riconoscono pacificamente la ormai intervenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne, concordando sulla sussistenza dei presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento.
Tanto premesso, essendo ormai pacifico tra le parti il venir meno della circostanza giustificativa dell'assegno di mantenimento, il Tribunale, prendendone atto, non può che disporre la revoca dell'obbligo allora stabilito in capo a . Parte_1
In considerazione del raggiungimento dell'accordo e come richiesto dalle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca l'obbligo, in capo a , di versare l'assegno mensile a titolo di Parte_1 mantenimento del figlio;
Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
3
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 611 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'esito dell'udienza del 24 settembre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Pezone, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Christian Turacchio, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente; nonché PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 24 settembre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo la revisione, con specifica richiesta di revoca, dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore del figlio . Per_1
Il ricorrente ha premesso che, con sentenza n. 183/2011 del Tribunale di Chieti, pubblicata il 18 marzo 2011, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Parete l'11 gennaio 2003 tra le parti;
in quell'occasione era stato disposto l'affido condiviso del figlio, nato il [...], con collocazione presso la madre,
e a carico del padre un contributo al mantenimento di € 200,00 mensili, oltre spese accessorie, sanitarie e ludiche.
Il ricorrente ha esposto che il figlio è oggi maggiorenne e ha raggiunto la piena Per_1 autosufficienza economica, avendo conseguito, con decorrenza 1° luglio 2024, un impiego a tempo indeterminato presso la società “S.R.L. Imperial Mission Group”, con percezione di reddito stabile idoneo a garantirgli indipendenza economica;
ha quindi dedotto che, alla luce di tale sopravvenienza, è venuto meno il presupposto dell'obbligo di mantenimento gravante sul genitore.
Sulla base di tali allegazioni, il ha chiesto procedersi alla revisione del Pt_1 provvedimento contenuto nella sentenza n. 183/2011, con revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio divenuto economicamente autosufficiente.
Costituendosi in giudizio, ha rappresentato di aver raggiunto un accordo CP_1 conciliativo, già sottoscritto tra le parti e ritualmente depositato in atti, ed ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
2 Tanto brevemente premesso in merito alle posizioni delle parti, va osservato che effettivamente, prima dell'udienza di comparizione, le parti hanno depositato un accordo conciliativo, al quale risulta aver preso parte anche il figlio (il quale ha Controparte_2 conferito mandato al procuratore della madre), nel quale tutti gli interessati riconoscono pacificamente la ormai intervenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne, concordando sulla sussistenza dei presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento.
Tanto premesso, essendo ormai pacifico tra le parti il venir meno della circostanza giustificativa dell'assegno di mantenimento, il Tribunale, prendendone atto, non può che disporre la revoca dell'obbligo allora stabilito in capo a . Parte_1
In considerazione del raggiungimento dell'accordo e come richiesto dalle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca l'obbligo, in capo a , di versare l'assegno mensile a titolo di Parte_1 mantenimento del figlio;
Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
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