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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2668 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. BENNICI ENRICO); Parte_1
– ricorrente –
E
, nato a [...] il [...] (Avv. SARDINA IVANA); Controparte_1
– ricorrente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza del
01/10/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Si osserva, infatti, che con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti - non legate da vincolo matrimoniale - hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di provvedere in merito all'affidamento, visita e mantenimento del figlio minore , nato a Persona_1
Palermo il 24/11/2021, conformemente a quanto dalle medesime indicato in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio, condizioni che in questa sede integralmente si riportano:
“1) La casa familiare, sita in Altofonte (Pa), nel viale Della Rimembranza °233, di proprietà del sig. Signorin verrà assegnata, unitamente agli arredi presenti, alla sig.r CP_1 [...]
che vi risiederà con il figlio minor;
Pt_1 Per_1
Le spese ordinarie, le utenze e la Tari della predetta abitazione restano a carico del genitore assegnatario, quindi alla sig.ra mentre le spese straordinarie restano a carico del Pt_1 proprietario, Sig. Signorino. Le imposte come per legge.
Limitatamente all'anno 2025, la spesa TARI resterà a carico esclusivo del sig. Signorino.
2) Il sig. continuerà a corrispondere per intero la rata del mutuo Controparte_1 ipotecario relativo alla predetta casa familiare di sua proprietà e si impegna, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, ad effettuare il cambio di residenza dalla predetta casa presso altra abitazione, entro il termine di un mese dalla sottoscrizione del presente atto;
3) Il figlio minor sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio Per_1 prevalente presso la madre sig.r nella suddetta abitazione. Parte_1
4) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione, seguendone la naturale inclinazione.
Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio minore i genitori dovranno confrontarsi concordando le migliori scelte per lo Per_1 stesso e creeranno le condizioni affinché il minore mantenga rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sui minori, non dimenticando mai, comunque l'impostazione generale da ambedue concordata;
5) La frequentazione del figlio minore con il genitore non collocatario sarà libera e rimessa alla volontà ed agli impegni lavorativi dello stesso, oltreché all'accordo tra i genitori.
In linea prudenziale, ed in caso di disaccordo tra i genitori, e stante la tenera età del minore, si stabilisce che il padre potrà avere la facoltà di vedere il figlio , prelevandolo da Per_1 scuola all'orario di uscita e riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre, due pomeriggi alla settimana ed il fine settimana alternato con ciascuno dei genitori, dalle ore
10,00 del sabato alle ore 21,30 e dalle ore 10,00 della domenica alle ore 21.30;
Il figlio minore trascorrerà le principali festività annuali con il padre e con la madre secondo il principio dell'alternanza, mentre durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, il minore trascorrerà un periodo continuativo, sia con il padre che con la madre, che i genitori concorderanno annualmente, precisando che trascorrerà con il padre Per_1 durante le vacanze estive inizialmente un periodo di almeno due giorni, periodo che verrà incrementato con l'avanzare dell'età del bambino, restando inteso che i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare l'uno all'altra il domicilio ove il figlio minore trascorrerà le dette vacanze estive.
Per ogni altra festività (come compleanni o onomastici, ponti scolastici, etc…) i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete di ciascuno ad impegnarsi per assicurare la loro costante presenza, sia pur alternata, al piccol;
Per_2
6) Alla luce delle condizioni economiche delle parti, il sig. Signorino contribuirà al CP_1 mantenimento del figlio minore , con un importo pari ad €. 200,00 mensili Per_1
(duecento/00) da corrispondere alla sig.r entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 tale somma verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie per le spese mediche, scolastiche, ricreative e d'istruzione del figlio minore, come disciplinato dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Palermo;
Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate previa esibizione del giustificativo di spesa.
Ove possibile, con riguardo alle spese straordinarie di carattere sanitario, non indifferibili ed urgenti, da concordare tra i genitori, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo con un preavviso di almeno 7 gg. Va altresì previsto un simmetrico obbligo per l'altro genitore, di comunicare per iscritto entro i successivi 7 gg un eventuale alternativa meno onerosa. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa che dovrà essere rimborsata nei limiti dell'aliquota di pertinenza.
Nel caso invece sia stato comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resterà libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza ma nei limiti del preventivo alternativo da lui proposto.
7) Le parti concordano, altresì, che l'assegno unico ed universale per il figlio minor Per_1 sarà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori;
8) I genitori si impegnano a far frequentare al figlio minore , anche per l'anno Per_1 scolastico 2025/2026, l'Istituto "Casa dei bambini di Montessori", sito in Palermo, nella via
Cuba n°46, presso il quale risulta già iscritto, con ripartizione paritetica (50%) della retta scolastica;
per le annualità successive verrà optata la scelta della scuola pubblica, ed ove qualora uno dei genitori volesse optare per far frequentare al minore un istituto privato, in caso di disaccordo tra le parti il costo verrà sostenuto dal genitore che vorrà optare per detta scelta.
9) Le parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente.
Il figli potrà essere munito di passaporto autonomo;
Per_1
10) Tutte le pattuizioni che precedono avranno efficacia immediata dalla firma del presente ricorso. 11) I costi del giudizio rimarranno compensati tra le parti con espressa rinuncia al vincolo di solidarietà professionale”.
Tali previsioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore delle parti.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore delle parti nato a [...] il [...], sia regolato come da previsioni Persona_1 contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo il
02/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Gabriella Giammona e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2668 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. BENNICI ENRICO); Parte_1
– ricorrente –
E
, nato a [...] il [...] (Avv. SARDINA IVANA); Controparte_1
– ricorrente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza del
01/10/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Si osserva, infatti, che con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti - non legate da vincolo matrimoniale - hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di provvedere in merito all'affidamento, visita e mantenimento del figlio minore , nato a Persona_1
Palermo il 24/11/2021, conformemente a quanto dalle medesime indicato in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio, condizioni che in questa sede integralmente si riportano:
“1) La casa familiare, sita in Altofonte (Pa), nel viale Della Rimembranza °233, di proprietà del sig. Signorin verrà assegnata, unitamente agli arredi presenti, alla sig.r CP_1 [...]
che vi risiederà con il figlio minor;
Pt_1 Per_1
Le spese ordinarie, le utenze e la Tari della predetta abitazione restano a carico del genitore assegnatario, quindi alla sig.ra mentre le spese straordinarie restano a carico del Pt_1 proprietario, Sig. Signorino. Le imposte come per legge.
Limitatamente all'anno 2025, la spesa TARI resterà a carico esclusivo del sig. Signorino.
2) Il sig. continuerà a corrispondere per intero la rata del mutuo Controparte_1 ipotecario relativo alla predetta casa familiare di sua proprietà e si impegna, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, ad effettuare il cambio di residenza dalla predetta casa presso altra abitazione, entro il termine di un mese dalla sottoscrizione del presente atto;
3) Il figlio minor sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio Per_1 prevalente presso la madre sig.r nella suddetta abitazione. Parte_1
4) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione, seguendone la naturale inclinazione.
Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio minore i genitori dovranno confrontarsi concordando le migliori scelte per lo Per_1 stesso e creeranno le condizioni affinché il minore mantenga rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sui minori, non dimenticando mai, comunque l'impostazione generale da ambedue concordata;
5) La frequentazione del figlio minore con il genitore non collocatario sarà libera e rimessa alla volontà ed agli impegni lavorativi dello stesso, oltreché all'accordo tra i genitori.
In linea prudenziale, ed in caso di disaccordo tra i genitori, e stante la tenera età del minore, si stabilisce che il padre potrà avere la facoltà di vedere il figlio , prelevandolo da Per_1 scuola all'orario di uscita e riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre, due pomeriggi alla settimana ed il fine settimana alternato con ciascuno dei genitori, dalle ore
10,00 del sabato alle ore 21,30 e dalle ore 10,00 della domenica alle ore 21.30;
Il figlio minore trascorrerà le principali festività annuali con il padre e con la madre secondo il principio dell'alternanza, mentre durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, il minore trascorrerà un periodo continuativo, sia con il padre che con la madre, che i genitori concorderanno annualmente, precisando che trascorrerà con il padre Per_1 durante le vacanze estive inizialmente un periodo di almeno due giorni, periodo che verrà incrementato con l'avanzare dell'età del bambino, restando inteso che i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare l'uno all'altra il domicilio ove il figlio minore trascorrerà le dette vacanze estive.
Per ogni altra festività (come compleanni o onomastici, ponti scolastici, etc…) i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete di ciascuno ad impegnarsi per assicurare la loro costante presenza, sia pur alternata, al piccol;
Per_2
6) Alla luce delle condizioni economiche delle parti, il sig. Signorino contribuirà al CP_1 mantenimento del figlio minore , con un importo pari ad €. 200,00 mensili Per_1
(duecento/00) da corrispondere alla sig.r entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 tale somma verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie per le spese mediche, scolastiche, ricreative e d'istruzione del figlio minore, come disciplinato dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Palermo;
Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate previa esibizione del giustificativo di spesa.
Ove possibile, con riguardo alle spese straordinarie di carattere sanitario, non indifferibili ed urgenti, da concordare tra i genitori, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo con un preavviso di almeno 7 gg. Va altresì previsto un simmetrico obbligo per l'altro genitore, di comunicare per iscritto entro i successivi 7 gg un eventuale alternativa meno onerosa. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa che dovrà essere rimborsata nei limiti dell'aliquota di pertinenza.
Nel caso invece sia stato comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resterà libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza ma nei limiti del preventivo alternativo da lui proposto.
7) Le parti concordano, altresì, che l'assegno unico ed universale per il figlio minor Per_1 sarà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori;
8) I genitori si impegnano a far frequentare al figlio minore , anche per l'anno Per_1 scolastico 2025/2026, l'Istituto "Casa dei bambini di Montessori", sito in Palermo, nella via
Cuba n°46, presso il quale risulta già iscritto, con ripartizione paritetica (50%) della retta scolastica;
per le annualità successive verrà optata la scelta della scuola pubblica, ed ove qualora uno dei genitori volesse optare per far frequentare al minore un istituto privato, in caso di disaccordo tra le parti il costo verrà sostenuto dal genitore che vorrà optare per detta scelta.
9) Le parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente.
Il figli potrà essere munito di passaporto autonomo;
Per_1
10) Tutte le pattuizioni che precedono avranno efficacia immediata dalla firma del presente ricorso. 11) I costi del giudizio rimarranno compensati tra le parti con espressa rinuncia al vincolo di solidarietà professionale”.
Tali previsioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore delle parti.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore delle parti nato a [...] il [...], sia regolato come da previsioni Persona_1 contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo il
02/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Gabriella Giammona e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.