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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/07/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2881/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del dott. Gaetano Negro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2881 del ruolo generale degli affari dell'anno 2019, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. concessi con decorrenza dal 2.1.2025
tra
, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
, c.f. – Parte_2 CodiceFiscale_2
lettivamente domiciliati in Latina alla via Diaz 14 presso lo studio degli avv.ti CP_1
Cristiano Pennacchia e Alfonsina Di Caterino;
pagina 1 di 12 attori e/o opponenti
e
- codice fiscale, partita IVA: Controparte_2
- in persona del l.r.p.t. P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cristian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Cavalcanti in via San Carlo da Sezze 118, scala B,
int. 3 - 04100 Latina;
-opposta-
E
- Codice fiscale: – in persona del l.r.p.t. – ex lege domiciliata CP_3 P.IVA_2
presso il domicilio digitale dell'avv. Antonio Cristian Faggella Pellegrino
interventrice
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria
CONCLUSIONI: alla scadenza dei termini fissati in sostituzione dell'udienza del 17.10.2024 le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 1. e , quali fidejussori della , Parte_1 Parte_2 Controparte_4
chiedevano l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 498\19 emesso da questo Tribunale in data 27.3.2019 allegando il difetto di legittimazione attiva sostanziale della opposta ex art. 58
tub, la insufficienza dei documenti prodotti a sostegno del credito (estratti di saldaconto in assenza del contratto originale del conto corrente\apertura di credito), la non corrispondenza tra la copia dei documenti prodotti a sostegno del credito e gli originali, la illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la asimmetria nei rapporti tra i crediti dell'istituto e quelli riconosciuti al correntista, la violazione dell'art. 117 tub, la antergazione delle valute dei debiti della opponente e la postergazione delle rimesse a credito della correntista ed ancora la contabilizzazione di commissioni di massimo scoperto e spese ulteriori mai concordate, ed infine nullità delle fidejussioni per violazione della normativa antitrust.
La opposta in epigrafe generalizzata contestava analiticamente le ragioni di opposizioni spiegate chiedendo il rigetto della opposizione. In data 15.3.2023 si costituiva altresì la la quale nelle more del giudizio era divenuta a sua volta cessionaria del CP_3
rapporto contrattuale di causa.
1.1 Il procedimento è stato istruito mediante produzione documentale e ctu contabile;
quindi all'udienza del 17.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. In rito va rigettata la estromissione della opposta originaria Sul Controparte_5
tema, autorevole dottrina rappresenta la necessità del consenso da parte della cedente, e,
per altro verso, la giurisprudenza precisa che la accettazione tacita della richiesta di pagina 3 di 12 estromissione non sia ammissibile in assenza di consenso espresso delle altre parti ( cfr. Cass.
civ.18483\06, Cass. civ. 1918\90, Cass. 4320\88).
3. Venendo al merito del giudizio, occorre tratteggiare l'onere della prova, per il quale vige il principio per cui, a fronte di un orientamento risalente contrario secondo cui l'onere della prova non muta a seconda che l'attore sia il privato correntista o l'istituto di credito,
dovendo sempre incombere sul titolare del diritto di cui si chiede l'accertamento (cfr. Cass.
civ. 1391\85), nel tempo la giurisprudenza di merito ha spostato l'onere della prova nelle cause di accertamento promosse dal correntista su quest'ultimo ( cfr. Trib Nocera Inferiore
29.01.2013, Trib. Bari sez dist. Monopoli 17.11.2011, Trib. Roma 4233 del 26.2.2013, Trib. Milano
24\09\2013). La stessa Corte di Cassazione ha più recentemente affermato che nelle cause di accertamento negativo (o comunque di accertamento) l'onere della prova della fondatezza della domanda spetta all'attore ( cfr. Cass. civ. 9201\15, Cass. Sezioni Unite
12307\15). Di contro nella opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai correntisti l'onere della prova del credito oggetto di monitorio spetta alla parte opposta (cfr. Cass. civ.
1842\11, Cass. civ. 18541\13). Spetta pertanto all'istituto di credito produrre tutti gli estratti conto e i contratti genetici dei rapporti rispetto ai quali ha richiesto il decreto ingiuntivo (se autonomi da quello di conto corrente), spetta invece agli opponenti la documentazione di tutti i rapporti bancari non indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo per i quali gli opponenti hanno richiesto la declaratoria di nullità e\o di accertamento negativo e di ripetizione ex art. 2033 c.c.
3.1 Sotto questo ultimo profilo, eventuali domande riconvenzionali del genere presuppongono la chiamata in giudizio, ad opera dell'attore riconvenzionale, della cedente originaria, in applicazione del principio per cui: “I crediti oggetto delle operazioni di
pagina 4 di 12 "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio
separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al
soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al
pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre
nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su
crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” ( cfr. Cass.
civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13735 del 02/05/2022 (Rv. 664640 - 01)
4 Venendo all'esame della eccezione di difetto di legittimazione attiva sostanziale sollevata in capo alla essa appare infondata. Ed infatti: L'art. 58, comma 2, del Controparte_5
d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di
rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei
debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la
banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole
controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli
prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi,
e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari
requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il
cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio ( cfr. Cass.
civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020 (Rv. 659146 - 01)
L'eccezione in analisi è particolarmente infondata avendo la opposta documentato la notificazione individuale della cessione agli odierni opponenti.
pagina 5 di 12 5. Venendo alla dedotta insufficienza della documentazione probatoria della opposta nel corso del presente giudizio, la ha depositato non solo gli atti di Controparte_5
fidejussione recanti l'importo massimo della garanzia, ma altresì il conto corrente di corrispondenza acceso dalla obbligata principale ( cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione in aggiunta ai documenti allegati al fascicolo monitorio allegato nuovamente anche nella presente fase contenziosa).
6. Venendo alla eccezione ex art. 2719 cc essa va certamente disattesa.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato: “La contestazione della conformità
all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e
generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché
inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e
circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende
contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” ( cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 7775 del 03/04/2014 (Rv. 629905 - 01)
7. Venendo ai rilievi sull'anatocismo il rapporto di conto corrente prodotto in atti è successivo alla disposizione della deliberazione del C.I.C.R. 9.2.2000.
Occorre sul punto rammentare che la delibera in esame costituisce lo spartiacque in punto di legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a fronte di una capitalizzazione di diverso periodo degli interessi creditori del correntista. Pur condividendosi pienamente il nuovo indirizzo interpretativo inaugurato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
pagina 6 di 12 (sentenze n. 21095/2004; n. 24418/2010) - sintetizzabile nell'affermazione dell'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo con conseguente nullità ex tunc ex artt. 1283, 1284, 1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – si rileva che il rapporto di conto corrente oggetto di monitorio si sottrae al principio appena enunciato in quanto instaurato dopo il 6.06.2000 (il 29-5-2012), siccome temporalmente ricadenti sotto il regime della delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000, pubblicata in G.U. il 22.2.2000 ed entrata in vigore, ai sensi dell'art. 8 della medesima delibera, il 22.4.2000.
Il rapporto dedotti nel giudizio monitorio appare conforme alla disposizione della deliberazione del C.I.C.R. (art. 2) - che detta le condizioni di validità della capitalizzazione periodica degli interessi debitori - in quanto in esso è stata prevista identica periodicità
(trimestrale) nella contabilizzazione degli interessi attivi e passivi (cfr. CTU in atti).
Con riguardo alla portata della deliberazione del C.I.C.R., pare sufficiente richiamare la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 341/2007 con cui sono stati definitivamente fugati i dubbi di costituzionalità relativi all'art. 25, c. 2 del d.lgs. n. 342/1999 - che ha inserito nell'art. 120 T.U.B. il seguente comma 2: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione
di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività
bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei
confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia
creditori».
Ciò posto, l'ausiliare ha rilevato che il regime della capitalizzazione per il calcolo degli interessi attivi e passivi è stato applicato con identica periodicità trimestrale (cfr. prima c.t.u.
datata 5.12.2022).
pagina 7 di 12 7.1 Le risultanze della prima ctu sono state nel corso del giudizio contestate. Le censure sollevate dall'opponente sono fondate in considerazione di un nuovo principio di diritto della Suprema Corte di legittimità così sintetizzabile “La previsione, nel contratto di conto
corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse
creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della
capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e
non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è
prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso,
rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” ( cfr. Cass.
civ.432\22).
La predetta situazione è stata esattamente riscontrata nella fattispecie in esame con conseguente sostituzione dei tassi concordati con quelli ex art. 117 tub.
Tale conclusione è avallata dal fatto che nel caso di specie si registra un tasso nominale creditori 0,0100000% ( cfr ctu originaria). Sul tema ha precisato la stessa Cass. civ. 432\22: “O
la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di
interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata
indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi
creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima
periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l'art. 3 della delibera;
oppure
la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in
questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto
degli effetti della capitalizzazione, giusta l'art. 6 della delibera stessa”.
pagina 8 di 12 7.2 Occorre allora rideterminare il credito ricalcolando gli interessi secondo i già menzionati principi accertando che il credito in esame ammonta ( ai sensi dell'art. 117 comma 6 tub) ad euro 21.706,92 (cfr. supplemento di perizia depositato il 5.4.2023).
8. Per quel che concerne la commissione di massimo scoperto, come noto, trattasi di istituto solo di recente oggetto di regolazione normativa, pur risalendo la sua origine al 1952
(introduzione delle norme bancarie uniformi). Una prima regolazione normativa si ha solo nel
1995, con la legge 7.3.1996 n. 108 “Disposizioni in materia di usura” allorquando si dispose che fosse indicato l''importo di tale commissione, pur omettendo l'indicazione delle modalità di calcolo o la definizione concettuale.
La giurisprudenza di merito antecedente al 2006 sosteneva per lo più la nullità di tali commissioni, o per mancanza di causa (cfr. Trib. Milano 8896\02), o per indeterminatezza dell'oggetto (cfr. ex multis App. Lecce 27\6\2000) o per la sua mancata pubblicità nei rapporti col correntista ( cfr. App. Lecce 598\01).
Il primo intervento col quale si risistemò l'istituto fu quello della Corte di Cassazione che nel
2006 ne recuperò la meritevolezza di tutela, definendo la commissione di massimo scoperto come remunerazione accordata alla Banca per la mera messa a disposizione di fondi a favore del correntista a prescindere dall'effettivo utilizzo. Secondo la Suprema Corte la commissione di massimo scoperto era valida purchè fosse espressamente pattuita ed esclusivamente per il periodo di pattuizione, senza la possibilità di richiamare generici usi bancari, non vincolanti in quanto usi non normativi. In buona sostanza quindi la commissione di massimo scoperto si giustificava per riequilibrare i costi sostenuti dalla per CP_6
approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente, esclusa ogni forma di ricapitalizzazione degli importi richiesti ( Cfr. Cass. civ. 870\06).
pagina 9 di 12 Come detto, le commissioni di massimo scoperto, anche se predicate dagli istituti di credito come frutto di un uso bancario universale, sono da ritenere valide solo se espressamente pattuite, non potendosi tale pattuizione presumersi dalla mancata tempestiva contestazione degli estratti conto in cui vengono inserite. Sotto tale profilo quindi le commissioni di massimo scoperto non possono essere oggetto di jus variandi ex art. 118 TUB, necessitando di espressa pattuizione.
Sul punto, nella fattispecie in esame, la ctu in atti ha rivelato che le commissioni in esame sono state pattuite sotto forma unicamente di commissione di disponibilità d fondi ( +0,50%
sul fido accordato) ma non anche la commissione di istruttoria veloce. A ragione dunque gli importi addebitati relativi a tale voce vanno decurtati dal saldo in quanto distonica rispetto alla regolamentazione pattizia agli atti (cfr. allegato C alla prima perizia del 5.12.2022).
9. Con riferimento alla nullità della unica fidejussione non disconosciuta per violazione della normativa anticoncorrenziale, per avere l'istituto di credito opposto riprodotto il modello ABI
del 11.7.2013, non è stata in fatto affrontata la tematica ex art. 1419 c.c. con conseguente rigetto della domanda ( cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 23950 del 10/11/2014);
10. A tanto consegue che il saldo ricostruito dai ctu a proposito del conto anticipi con apertura di credito deve essere rivisto per un totale pari ad euro 21.706,92 a debito del correntista.
11. In conclusione la opposizione proposta va, solo in parte, accolta.
12.
pagina 10 di 12 Le spese di lite, in ragione della prevalente soccombenza della opponente, vanno regolate mediante la soccombenza integrale, tenuto del conto rigetto delle eccezioni di rito e per vero di merito (sulla legittimazione) da un lato;
dall'altro lato, tenuto conto della rideterminazione del credito in parte qua, occorre determinare le spese di lite assumendo a parametro di valore (della lite) l'importo rideterminato dalla ctu eseguita-
12.1 Le spese vengono calcolate secondo i criteri del dm 55\14 e successive modifiche,
includendo la fase istruttoria in quanto tenuta, secondo valori di poco superiori ai medi per la discreta complessità delle questioni di diritto affrontate.
12.2. Le spese della ctu vanno poste definitivamente a carico prevalente della parte opponente, nella misura di 2\3, con carico di 1\3 a carico della opposta (cfr.
rideterminazione credito). Si dà atto dell'aumento previsto dall'art. 4 comma 2 dm 55\14 per il mandato professionale congiuntivo della opposta e della interventrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1.accoglie in parte l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 498\19 emesso dall'intestato tribunale in data 27.3.2019 che per l'effetto annulla;
pagina 11 di 12 2. condanna e a corrispondere in solido a favore della Parte_1 Parte_2
interventrice costituita la somma complessiva di euro 21.706,92, oltre interessi di mora al saggio contrattuale dalla data del deposito del ricorso monitorio al soddisfo effettivo;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. in rito, rigetta la domanda di estromissione dal giudizio di Controparte_5
5. condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite nei confronti delle controparti che quantifica in complessivi euro 7000,00 oltre accessori di legge;
6. pone le spese di ctu definitivamente a carico solidale di tutte le parti del giudizio, con ripartizione di 2\3 a carico degli opponenti e di 1\3 delle controparti.
Latina, 14.07.2025
Il Giudice
dott. Gaetano Negro
pagina 12 di 12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del dott. Gaetano Negro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2881 del ruolo generale degli affari dell'anno 2019, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. concessi con decorrenza dal 2.1.2025
tra
, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
, c.f. – Parte_2 CodiceFiscale_2
lettivamente domiciliati in Latina alla via Diaz 14 presso lo studio degli avv.ti CP_1
Cristiano Pennacchia e Alfonsina Di Caterino;
pagina 1 di 12 attori e/o opponenti
e
- codice fiscale, partita IVA: Controparte_2
- in persona del l.r.p.t. P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cristian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Cavalcanti in via San Carlo da Sezze 118, scala B,
int. 3 - 04100 Latina;
-opposta-
E
- Codice fiscale: – in persona del l.r.p.t. – ex lege domiciliata CP_3 P.IVA_2
presso il domicilio digitale dell'avv. Antonio Cristian Faggella Pellegrino
interventrice
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria
CONCLUSIONI: alla scadenza dei termini fissati in sostituzione dell'udienza del 17.10.2024 le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 1. e , quali fidejussori della , Parte_1 Parte_2 Controparte_4
chiedevano l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 498\19 emesso da questo Tribunale in data 27.3.2019 allegando il difetto di legittimazione attiva sostanziale della opposta ex art. 58
tub, la insufficienza dei documenti prodotti a sostegno del credito (estratti di saldaconto in assenza del contratto originale del conto corrente\apertura di credito), la non corrispondenza tra la copia dei documenti prodotti a sostegno del credito e gli originali, la illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la asimmetria nei rapporti tra i crediti dell'istituto e quelli riconosciuti al correntista, la violazione dell'art. 117 tub, la antergazione delle valute dei debiti della opponente e la postergazione delle rimesse a credito della correntista ed ancora la contabilizzazione di commissioni di massimo scoperto e spese ulteriori mai concordate, ed infine nullità delle fidejussioni per violazione della normativa antitrust.
La opposta in epigrafe generalizzata contestava analiticamente le ragioni di opposizioni spiegate chiedendo il rigetto della opposizione. In data 15.3.2023 si costituiva altresì la la quale nelle more del giudizio era divenuta a sua volta cessionaria del CP_3
rapporto contrattuale di causa.
1.1 Il procedimento è stato istruito mediante produzione documentale e ctu contabile;
quindi all'udienza del 17.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. In rito va rigettata la estromissione della opposta originaria Sul Controparte_5
tema, autorevole dottrina rappresenta la necessità del consenso da parte della cedente, e,
per altro verso, la giurisprudenza precisa che la accettazione tacita della richiesta di pagina 3 di 12 estromissione non sia ammissibile in assenza di consenso espresso delle altre parti ( cfr. Cass.
civ.18483\06, Cass. civ. 1918\90, Cass. 4320\88).
3. Venendo al merito del giudizio, occorre tratteggiare l'onere della prova, per il quale vige il principio per cui, a fronte di un orientamento risalente contrario secondo cui l'onere della prova non muta a seconda che l'attore sia il privato correntista o l'istituto di credito,
dovendo sempre incombere sul titolare del diritto di cui si chiede l'accertamento (cfr. Cass.
civ. 1391\85), nel tempo la giurisprudenza di merito ha spostato l'onere della prova nelle cause di accertamento promosse dal correntista su quest'ultimo ( cfr. Trib Nocera Inferiore
29.01.2013, Trib. Bari sez dist. Monopoli 17.11.2011, Trib. Roma 4233 del 26.2.2013, Trib. Milano
24\09\2013). La stessa Corte di Cassazione ha più recentemente affermato che nelle cause di accertamento negativo (o comunque di accertamento) l'onere della prova della fondatezza della domanda spetta all'attore ( cfr. Cass. civ. 9201\15, Cass. Sezioni Unite
12307\15). Di contro nella opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai correntisti l'onere della prova del credito oggetto di monitorio spetta alla parte opposta (cfr. Cass. civ.
1842\11, Cass. civ. 18541\13). Spetta pertanto all'istituto di credito produrre tutti gli estratti conto e i contratti genetici dei rapporti rispetto ai quali ha richiesto il decreto ingiuntivo (se autonomi da quello di conto corrente), spetta invece agli opponenti la documentazione di tutti i rapporti bancari non indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo per i quali gli opponenti hanno richiesto la declaratoria di nullità e\o di accertamento negativo e di ripetizione ex art. 2033 c.c.
3.1 Sotto questo ultimo profilo, eventuali domande riconvenzionali del genere presuppongono la chiamata in giudizio, ad opera dell'attore riconvenzionale, della cedente originaria, in applicazione del principio per cui: “I crediti oggetto delle operazioni di
pagina 4 di 12 "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio
separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al
soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al
pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre
nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su
crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” ( cfr. Cass.
civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13735 del 02/05/2022 (Rv. 664640 - 01)
4 Venendo all'esame della eccezione di difetto di legittimazione attiva sostanziale sollevata in capo alla essa appare infondata. Ed infatti: L'art. 58, comma 2, del Controparte_5
d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di
rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei
debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la
banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole
controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli
prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi,
e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari
requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il
cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio ( cfr. Cass.
civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020 (Rv. 659146 - 01)
L'eccezione in analisi è particolarmente infondata avendo la opposta documentato la notificazione individuale della cessione agli odierni opponenti.
pagina 5 di 12 5. Venendo alla dedotta insufficienza della documentazione probatoria della opposta nel corso del presente giudizio, la ha depositato non solo gli atti di Controparte_5
fidejussione recanti l'importo massimo della garanzia, ma altresì il conto corrente di corrispondenza acceso dalla obbligata principale ( cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione in aggiunta ai documenti allegati al fascicolo monitorio allegato nuovamente anche nella presente fase contenziosa).
6. Venendo alla eccezione ex art. 2719 cc essa va certamente disattesa.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato: “La contestazione della conformità
all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e
generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché
inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e
circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende
contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” ( cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 7775 del 03/04/2014 (Rv. 629905 - 01)
7. Venendo ai rilievi sull'anatocismo il rapporto di conto corrente prodotto in atti è successivo alla disposizione della deliberazione del C.I.C.R. 9.2.2000.
Occorre sul punto rammentare che la delibera in esame costituisce lo spartiacque in punto di legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a fronte di una capitalizzazione di diverso periodo degli interessi creditori del correntista. Pur condividendosi pienamente il nuovo indirizzo interpretativo inaugurato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
pagina 6 di 12 (sentenze n. 21095/2004; n. 24418/2010) - sintetizzabile nell'affermazione dell'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo con conseguente nullità ex tunc ex artt. 1283, 1284, 1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – si rileva che il rapporto di conto corrente oggetto di monitorio si sottrae al principio appena enunciato in quanto instaurato dopo il 6.06.2000 (il 29-5-2012), siccome temporalmente ricadenti sotto il regime della delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000, pubblicata in G.U. il 22.2.2000 ed entrata in vigore, ai sensi dell'art. 8 della medesima delibera, il 22.4.2000.
Il rapporto dedotti nel giudizio monitorio appare conforme alla disposizione della deliberazione del C.I.C.R. (art. 2) - che detta le condizioni di validità della capitalizzazione periodica degli interessi debitori - in quanto in esso è stata prevista identica periodicità
(trimestrale) nella contabilizzazione degli interessi attivi e passivi (cfr. CTU in atti).
Con riguardo alla portata della deliberazione del C.I.C.R., pare sufficiente richiamare la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 341/2007 con cui sono stati definitivamente fugati i dubbi di costituzionalità relativi all'art. 25, c. 2 del d.lgs. n. 342/1999 - che ha inserito nell'art. 120 T.U.B. il seguente comma 2: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione
di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività
bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei
confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia
creditori».
Ciò posto, l'ausiliare ha rilevato che il regime della capitalizzazione per il calcolo degli interessi attivi e passivi è stato applicato con identica periodicità trimestrale (cfr. prima c.t.u.
datata 5.12.2022).
pagina 7 di 12 7.1 Le risultanze della prima ctu sono state nel corso del giudizio contestate. Le censure sollevate dall'opponente sono fondate in considerazione di un nuovo principio di diritto della Suprema Corte di legittimità così sintetizzabile “La previsione, nel contratto di conto
corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse
creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della
capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e
non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è
prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso,
rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” ( cfr. Cass.
civ.432\22).
La predetta situazione è stata esattamente riscontrata nella fattispecie in esame con conseguente sostituzione dei tassi concordati con quelli ex art. 117 tub.
Tale conclusione è avallata dal fatto che nel caso di specie si registra un tasso nominale creditori 0,0100000% ( cfr ctu originaria). Sul tema ha precisato la stessa Cass. civ. 432\22: “O
la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di
interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata
indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi
creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima
periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l'art. 3 della delibera;
oppure
la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in
questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto
degli effetti della capitalizzazione, giusta l'art. 6 della delibera stessa”.
pagina 8 di 12 7.2 Occorre allora rideterminare il credito ricalcolando gli interessi secondo i già menzionati principi accertando che il credito in esame ammonta ( ai sensi dell'art. 117 comma 6 tub) ad euro 21.706,92 (cfr. supplemento di perizia depositato il 5.4.2023).
8. Per quel che concerne la commissione di massimo scoperto, come noto, trattasi di istituto solo di recente oggetto di regolazione normativa, pur risalendo la sua origine al 1952
(introduzione delle norme bancarie uniformi). Una prima regolazione normativa si ha solo nel
1995, con la legge 7.3.1996 n. 108 “Disposizioni in materia di usura” allorquando si dispose che fosse indicato l''importo di tale commissione, pur omettendo l'indicazione delle modalità di calcolo o la definizione concettuale.
La giurisprudenza di merito antecedente al 2006 sosteneva per lo più la nullità di tali commissioni, o per mancanza di causa (cfr. Trib. Milano 8896\02), o per indeterminatezza dell'oggetto (cfr. ex multis App. Lecce 27\6\2000) o per la sua mancata pubblicità nei rapporti col correntista ( cfr. App. Lecce 598\01).
Il primo intervento col quale si risistemò l'istituto fu quello della Corte di Cassazione che nel
2006 ne recuperò la meritevolezza di tutela, definendo la commissione di massimo scoperto come remunerazione accordata alla Banca per la mera messa a disposizione di fondi a favore del correntista a prescindere dall'effettivo utilizzo. Secondo la Suprema Corte la commissione di massimo scoperto era valida purchè fosse espressamente pattuita ed esclusivamente per il periodo di pattuizione, senza la possibilità di richiamare generici usi bancari, non vincolanti in quanto usi non normativi. In buona sostanza quindi la commissione di massimo scoperto si giustificava per riequilibrare i costi sostenuti dalla per CP_6
approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente, esclusa ogni forma di ricapitalizzazione degli importi richiesti ( Cfr. Cass. civ. 870\06).
pagina 9 di 12 Come detto, le commissioni di massimo scoperto, anche se predicate dagli istituti di credito come frutto di un uso bancario universale, sono da ritenere valide solo se espressamente pattuite, non potendosi tale pattuizione presumersi dalla mancata tempestiva contestazione degli estratti conto in cui vengono inserite. Sotto tale profilo quindi le commissioni di massimo scoperto non possono essere oggetto di jus variandi ex art. 118 TUB, necessitando di espressa pattuizione.
Sul punto, nella fattispecie in esame, la ctu in atti ha rivelato che le commissioni in esame sono state pattuite sotto forma unicamente di commissione di disponibilità d fondi ( +0,50%
sul fido accordato) ma non anche la commissione di istruttoria veloce. A ragione dunque gli importi addebitati relativi a tale voce vanno decurtati dal saldo in quanto distonica rispetto alla regolamentazione pattizia agli atti (cfr. allegato C alla prima perizia del 5.12.2022).
9. Con riferimento alla nullità della unica fidejussione non disconosciuta per violazione della normativa anticoncorrenziale, per avere l'istituto di credito opposto riprodotto il modello ABI
del 11.7.2013, non è stata in fatto affrontata la tematica ex art. 1419 c.c. con conseguente rigetto della domanda ( cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 23950 del 10/11/2014);
10. A tanto consegue che il saldo ricostruito dai ctu a proposito del conto anticipi con apertura di credito deve essere rivisto per un totale pari ad euro 21.706,92 a debito del correntista.
11. In conclusione la opposizione proposta va, solo in parte, accolta.
12.
pagina 10 di 12 Le spese di lite, in ragione della prevalente soccombenza della opponente, vanno regolate mediante la soccombenza integrale, tenuto del conto rigetto delle eccezioni di rito e per vero di merito (sulla legittimazione) da un lato;
dall'altro lato, tenuto conto della rideterminazione del credito in parte qua, occorre determinare le spese di lite assumendo a parametro di valore (della lite) l'importo rideterminato dalla ctu eseguita-
12.1 Le spese vengono calcolate secondo i criteri del dm 55\14 e successive modifiche,
includendo la fase istruttoria in quanto tenuta, secondo valori di poco superiori ai medi per la discreta complessità delle questioni di diritto affrontate.
12.2. Le spese della ctu vanno poste definitivamente a carico prevalente della parte opponente, nella misura di 2\3, con carico di 1\3 a carico della opposta (cfr.
rideterminazione credito). Si dà atto dell'aumento previsto dall'art. 4 comma 2 dm 55\14 per il mandato professionale congiuntivo della opposta e della interventrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1.accoglie in parte l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 498\19 emesso dall'intestato tribunale in data 27.3.2019 che per l'effetto annulla;
pagina 11 di 12 2. condanna e a corrispondere in solido a favore della Parte_1 Parte_2
interventrice costituita la somma complessiva di euro 21.706,92, oltre interessi di mora al saggio contrattuale dalla data del deposito del ricorso monitorio al soddisfo effettivo;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. in rito, rigetta la domanda di estromissione dal giudizio di Controparte_5
5. condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite nei confronti delle controparti che quantifica in complessivi euro 7000,00 oltre accessori di legge;
6. pone le spese di ctu definitivamente a carico solidale di tutte le parti del giudizio, con ripartizione di 2\3 a carico degli opponenti e di 1\3 delle controparti.
Latina, 14.07.2025
Il Giudice
dott. Gaetano Negro
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