Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 11/02/2026, n. 1230
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Indeducibilità di parte dell'indennità di recesso

    La Corte ritiene che la 'differenza da recesso' sia deducibile in capo alla società per evitare una doppia imposizione, in quanto tale importo concretizza un componente negativo rilevante ai fini della determinazione del reddito della società. Le somme versate al socio receduto a titolo di indennità di recesso costituiscono un componente negativo deducibile ai fini della determinazione del reddito prodotto dall'associazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 11/02/2026, n. 1230
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1230
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo