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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al numero 1741 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli numero 3453 pubblicata il 3 dicembre 2021 e non notificata, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(cf e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'Avv. Gabriele Foreste (cf C.F._2
), elettivamente domiciliate in Mugnano (NA), Piazza C.F._3
Dante, 4, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (per le comunicazioni: pec
– fax 0815712012); Email_1
appellanti
e
1 (già ), in persona Controparte_1 Controparte_2 della sua mandataria (p. iva ), in persona legale CP_3 P.IVA_1 rappresentante, Dr. , per atto Notaio in Roma Controparte_4 Persona_1 del 1 agosto 2014, rep. 48806, racc. 11889 Serie 1/T, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Longo (cf ), elettivamente domiciliata C.F._4 nello studio dell'Avv. Erminio Mazzone in Napoli, Via Cilea, 136 giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: fax
0267493688 – pec ; Email_2
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 28 maggio 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da note telematiche e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo 1317/2019, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, richiesto e ottenuto nei loro confronti da , nella loro qualità di Eredi Controparte_1
pro quota, per € 23.022,81, a fronte della fattura Persona_2
63237160092751A del 20 aprile 2016.
si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e Controparte_1 invocando la conferma dell'ingiunzione.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Napoli, sulla scorta della documentazione in atti, respingeva l'opposizione con la seguente motivazione: “A tal riguardo si ritiene che parte attrice non abbia contestato adeguatamente la legittimazione passiva del loro dante causa dato che, pur in difetto della Persona_2 dimostrazione documentale, da parte della opposta, della sussistenza di un contratto di somministrazione stipulato dal defunto Persona_2 relativamente all'immobile ove si verificò l'accesso ispettivo (in Mugnano di
Napoli alla via Trieste n.7), esse non hanno in alcun modo contestato siffatta
2 circostanza ma, anzi, hanno prodotto copia dei bollettini di pagamento relativi agli anni 2011, 2012, 2013 ove è indicato il medesimo numero di POD che contraddistingue il gruppo misura su cui è stata poi riscontrata la manomissione. Al contempo, non hanno contestato né disconosciuto la sussistenza della manomissione contestata. Di converso, è rimasta priva di sostegno probatorio l'affermazione che altro soggetto (la sig.ra , Persona_3 coniuge del locatore fosse titolare di altro rapporto di Parte_3 fornitura, di altro misuratore o che diverso soggetto potesse aver manomesso il misuratore di energia elettrica in questione.
Ciò comporta, nel merito, che l'opposizione sia da considerarsi infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono ... deve ritenersi che la odierna società opposta abbia dimostrato la fonte della pretesa creditoria la quale si desume dal verbale di accertamento relativo all'accesso ispettivo del 04.12.2015 – non contestato dalle attrici – che ha accertato la manomissione del contatore in questione... Risulta così dimostrato il fatto storico posto alla base della pretesa creditoria rimasta inevasa, consistente nella erronea misurazione della energia prelevata per la manomissione del contatore per fatto e colpa imputabili alle opponenti nella spiegata qualità, le quali non ha assolto l'onere probatorio di cui era gravata e di cui si è dato prima conto. Può quindi dirsi che, mentre la creditrice in senso sostanziale, ha soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravata e come sopra rappresentato, fornendo la prova della fonte contrattuale della pretesa creditoria (non contestata da controparte) e dell'esatto adempimento della prestazione effettuata, la debitrice in senso sostanziale non ha fornito la prova liberatoria spettantele, limitandosi a delle mere generiche contestazioni, da ritenersi del tutto inconsistenti a fronte della avversa posizione
e della documentazione prodotta. L'opponente, infatti, non può invocare, per sottrarsi al pagamento, la erronea ricostruzione dei consumi effettuati a fronte del consistente valore probatorio dei verbali in questione ed alla circostanza che la causa delle ricostruzione effettuata e dei consumi addebitati non deriva da un mero guasto al contatore (del quale la società somministrante debba rendere conto e rispondere e del quale la società opponente possa dolersene), ma alla riconosciuta ed accertata manomissione di tale dispositivo per fatto imputabile
3 unicamente alla parte che qui se ne duole ... Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo...”.
Avverso la sentenza proponevano appello e , con Parte_1 Parte_2 atto di citazione notificato a mezzo pec il 12 aprile 2022, invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'integrale riforma e rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza, sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 cpc, attesa la sussistenza dei gravi e fondati motivi consistenti nella fondatezza ictu oculi dell'impugnazione e nel grave pregiudizio che deriverebbe alle appellanti dall'esecuzione;
2) in via istruttoria, ammettere la prova per testi con il teste Testimone_1 residente in [...], sulle circostanze indicate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc;
3) nel merito, accertare e dichiarare la insussistenza, in capo alle appellanti, in proprio e nella loro qualità di eredi di , di prelievi irregolari Persona_2
e/o di consumi incongrui rispetto agli importi regolarmente fatturati ad
per la fornitura di energia elettrica nel locale di Via Trieste n. Persona_2
7, in Mugnano di Napoli, e/o, comunque, accertare e dichiarare la non debenza delle somme di cui alla fattura n. 63237160092751A del 20/04/16;
4) condannare la società appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali dei due gradi di giudizio, il tutto con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata il 4 novembre 2022, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 per violazione del disposto dell'art. 342 cpc e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 9 novembre 2022, la Corte “ritenuto, invero, che all'esito di una valutazione sommaria, come dovuta in tale sede, i motivi di gravame, pur necessitanti di un ulteriore approfondimento vista la complessità delle questioni, non appaiono, tuttavia, manifestamente infondati, alla luce delle risultanze documentali;
ritenuto, che
4 in tema di periculum, il valore relativamente ingente del pagamento previsto, consente di ritenere la sussistenza di tale presupposto”, accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28 maggio 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Le appellanti e l'appellata depositavano comparse conclusionali, le appellanti anche memoria di replica conclusionale, che non presentano carattere di particolare novità.
La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, dedotta, peraltro, con riguardo a ragioni meramente formali, non è fondata poiché il gravame, che va esaminato nel merito, contiene sufficientemente chiare e argomentate censure al provvedimento impugnato.
L'appellante formula quattro motivi di gravame così rubricati:
“1) ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLA
DECISIONE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. E DEGLI ARTT. 115 E 116
C.P.C.;
2) MANCATA AMMISSIONE DELLA PROVA CONTRARIA, IN VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 2697 E 2728 C.C. E DELL'ART. 116 CPC;
3) VIOLAZIONE ART. 11.2 E 11.3 DELLA DELIBERA N. 200/99 AEEG;
4) VIOLAZIONE ART. 7 LEGGE 689/81 PER INTRASMISSIBILITÀ DELLE
SANZIONI AGLI EREDI”.
Con primo motivo di gravame le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non provato che, al momento dell'accertamento della manomissione del contatore, il contratto fosse intestato a soggetto diverso da , e che, pertanto, le Eredi non avevano la detenzione Persona_2 dell'immobile. Tanto si evinceva proprio dal verbale di verifica del 4 dicembre
2015, redatto da personale di Enel Distribuzione, nonché dalla denuncia di reato
5 inoltrata dal Distributore, documenti prodotti da Servizio Elettrico Nazionale dai quali emerge che il contratto di somministrazione era intestato ad . Persona_4
L'immobile, come documentalmente provato, era stato concesso in locazione, con contratto regolarmente registrato, a , che lo occupava con la Controparte_5 propria famiglia e la era il di lui coniuge, circostanze queste che le allora Per_4 attrici avevano anche chiesto di provare per testi ove la documentazione prodotta fosse stata ritenuta insufficiente. Eventuali manomissioni del contatore, poste in essere dal o dal suo nucleo familiare sul misuratore di energia elettrica, Parte_3 nella disponibilità dello stesso in virtù di autonomi contratti di locazione e di somministrazione di energia elettrica, non potevano essere addebitate anche e, per questi, suoi eredi. Persona_2
Le difese svolte dall'opposta erano state del tutto generiche così come la documentazione prodotta dalla società fornitrice, la quale aveva effettuato una ricostruzione dei consumi basata su un criterio presuntivo, consistente nel retrodatare di 5 anni la diminuzione della misurazione dei consumi effettivi dell'88%, senza avere la prova che il misuratore di energia elettrica fosse stato manomesso dall' precedente utilizzatore. era, difatti, ER Persona_2 un utente diverso sul quale non potevano ricadere consumi derivanti da un calcolo su base presuntiva, effettuato a seguito di un illecito commesso dall'utente successivo, , come accertato nel dicembre 2015. Persona_4
Con secondo motivo di appello, che può essere trattato congiuntamente, la difesa appellante argomenta di aver documentalmente provato che ER
aveva provveduto al pagamento di tutti i consumi, adeguati allo stile di
[...] vita e alle dimensioni dell'immobile, di soli 45 mq, che non giustificano consumi elevati così come ricalcolati.
Secondo le statistiche Arera, infatti, una famiglia composta da due persone in un'abitazione con elettrodomestici standard dovrebbe consumare fra i 2.000 e i
3.300 kwh all'anno, spendendo per la bolletta, calcolata secondo la tariffa del servizio di maggior tutela del terzo trimestre 2015, tra i 336 e i 690 euro annui, consumi questi pienamente in linea con quanto fatturato a carico di ER
e da questi pagato, e che avevano visto una flessione solo dopo il decesso
[...]
6 di quest'ultimo, nel giugno 2014, quando l'immobile non era più abitato e utilizzato solo saltuariamente dalla figlia, sino al febbraio 2015, data di cessazione dell'utenza. Anche tali circostanze erano state oggetto di richiesta istruttoria di prova orale a integrazione della documentazione già prodotta.
Le prove, pertanto, non erano state correttamente valutate dal Tribunale.
Le doglianze sono fondate.
Giova chiarire che, in data 4 dicembre 2015, effettuò CP_2 Parte_4 un accertamento, in Via Trieste, 7, sul misuratore n. 01396438, alla presenza di
, intestataria della fornitura e identificata a mezzo carta di identità, Persona_4 rilevando la manomissione del circuito amperometrico, con una sotto- misurazione dell'88% rispetto all'energia effettivamente prelevata. L' si Per_4 oppose al distacco dell'energia elettrica e dichiarò di condurre in locazione l'immobile da circa sei mesi. Enel Distribuzione, poi, inoltrò nei confronti di denuncia di reato alle competenti Procura della Repubblica e Persona_4
Agenzia delle Dogane (doc. 8 prod. , mem. 183 n. 3 Controparte_1 cpc).
Non vi è, pertanto, dubbio alcuno che il titolare della fornitura elettrica, al momento della verifica della manomissione fosse l' e che, a tale data, Per_4
l'immobile di proprietà fosse stato concesso in locazione, con contratto ER regolarmente registrato il 29 aprile 2015 al n. 003817-serie 3T, a decorrere dal 1 maggio 2015, a uso abitazione a (doc. 6 prod. I Controparte_5 ER grado).
Le opponenti hanno dedotto, nel precedente grado di giudizio, che ER
, avanti con l'età, viveva unitamente alla figlia che lo
[...] Parte_1 accudiva, durante il quinquennio precedente all'accertamento nell'immobile di
Via Trieste n.7 in Mugnano di Napoli, immobile occupato poi saltuariamente dalla figlia sino al mese di febbraio 2015, data di disdetta del contratto di energia elettrica. L'immobile aveva un'ampiezza di mq 45 circa, come da visura catastale
(doc. 7, prod. opponenti) e gli elettrodomestici utilizzati in casa erano costituiti dal solo frigorifero, dal forno, dalla lavatrice e da un televisore di marca piuttosto
7 risalente. Nel corso della fornitura, come poteva evincersi anche dai bollettini di pagamento, erano state effettuate periodiche letture del contatore da parte del personale senza che venisse mai riscontrata alcuna alterazione. Sul punto, CP_2 in effetti, si rileva dalla bolletta del bimestre gennaio/febbraio 2015 prodotta dalle allora opponenti (doc. 9), che le letture del contatore del 3 gennaio 2014 e del 3 febbraio 2015 erano “effettive”.
Le allegazioni, in ogni caso, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte di , la quale si è limitata a contestare “in toto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto” (pag. 9 e 10 comparsa di costituzione), sollevando parte opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 cpc, dal relativo onere della prova.
Solo nel presente grado di giudizio l'appellata deduce che le opponenti non avrebbero dato prova che la fornitura di energia elettrica sarebbe cessata nel febbraio 2015 ma, come si vedrà oltre, tale contestazione, oltre che tardiva, trova smentita nella documentazione in atti.
Va, infatti, precisato che la ricostruzione dei consumi nei confronti di
è stata espressamente effettuata, sulla base della minor Persona_2 misurazione dell'88% accertata nel dicembre 2015 a carico di , per Persona_4 il periodo aprile 2011/febbraio 2015, quando il punto di prelievo era associato al contratto con come si legge nella comunicazione di Enel Servizio ER
Elettrico Nazionale del 4 aprile 2016 (doc. 7, fasc. opposta), indirizzata, peraltro,
a , già da tempo deceduto, nonché dalla tabella della Persona_2 ricostruzione allegata alla missiva nella quale il ricalcolo termina al febbraio 2015.
È, pertanto, documentalmente provato da quanto versato in atti proprio da che alla data della verifica, 4 dicembre 2015, il Controparte_1 contratto di fornitura fosse intestato ad altro soggetto, , nonché che Persona_4 il contratto precedentemente intestato a fosse cessato al Persona_2 febbraio 2015. Peraltro, , così come nel precedente CP_1 Controparte_1 grado non ha contestato la congruità dei consumi effettuati nel corso del rapporto dall' anche nel presente grado non ha mosso alcuna contestazione con ER riguardo alle statistiche ARERA, espressamente riportare nel corpo dell'appello e
8 confermative della correttezza dei consumi medi in rapporto alle dimensioni della famiglia e agli elettrodomestici mediamente presenti.
Responsabile della manomissione è, senza dubbio, l'intestatario della fornitura al momento dell'accertamento nel dicembre 2015 e il titolare del precedente contratto, già cessato al febbraio 2015, non può essere chiamato civilmente a risponderne anche tenuto conto che, come correttamente rilevato dalla difesa appellante, nel corso del rapporto contrattuale con , Persona_2 il distributore ha effettuato letture senza mai rilevare alterazioni del misuratore né alcuna alterazione è stata riscontrata al momento della cessazione del contratto ovvero al momento dell'attivazione del nuovo contratto, pacificamente intestato alla . Per_4
In conclusione, l'appello va accolto e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 23.000,00 circa, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dei valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 5.201,00 a € 26.000,00, per il primo grado in € 2.540,00 per onorari ed € 145,00 per esborsi e, per il presente grado, in € 2.906,00 per onorari ed € 382,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv. Gabriele Foreste, dichiaratosi antistatario.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 3453 pubblicata il 3 dicembre 2021, proposto da e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza accoglie l'opposizione proposta da e e revoca il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 1317/2019 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
9 2) condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante protempore, alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di e , liquidate per il primo grado Parte_1 Parte_2 in € 2.540,00 per onorari ed € 145,00 per esborsi e, per il presente grado, in €
2.906,00 per onorari ed € 382,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore del difensore, Avv. Gabriele Foreste, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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