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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/04/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 411/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 411 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
nato a [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Velotti Alfredo, come da procura in atti;
ricorrente
, nata in [...] il [...], parte rappresentata e Parte_2 difesa dagli Avv.ti Emilia Pisani e Tiziana Sepe, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, reiterando le domande di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/01/2022, , nato a [...] Parte_1 il 07/09/1961, premesso di aver contratto matrimonio con nata in Parte_2 GL (NA) il 28/04/1962, in data 25/05/1991 in EL (NA) (atto di matrimonio n. 11, parte II, serie A, anno 1991), dalla cui unione nascevano tre figli-
il 18/8/1993, e il 5/3/2001-chiedeva disporsi la cessazione Per_1 Per_2 Per_3 degli effetti civili del matrimonio e determinarsi in euro 433,00 l'assegno di mantenimento del solo figlio oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle Per_2 spese extra assegno. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altresì: - determinarsi in euro 2.000,00 l'assegno di mantenimento della prole, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra assegno;
-disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore. All'esito della fase presidenziale, Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 4/7/2022, disponeva la conferma delle
1 disposizioni patrimoniali relative al mantenimento dei figli stabilite in sede di separazione giudiziale. Il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 9/2/2023, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite agli atti, disponeva quanto segue: “rigettata ogni altra domanda di revisione , rivalutato secondo gli indici istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati l'assegno di cui alla sentenza di separazione in attuali euro 1499,00, dichiara estinto a far data dalla presente ordinanza il diritto al mantenimento in capo al figlio e dispone che il padre versi mensilmente alla madre per il Per_1 mantenimento dei figli e la somma di complessivi euro 1000,00 (500,00 Per_2 Per_3 ciascuno)”. Ritenuti inammissibili i mezzi istruttori articolati dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., il Giudice, sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2. Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, e . Va premesso che, per costante Per_1 Per_2 Per_3 insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Orbene, quanto al primogenito , in continuità con le disposizioni presidenziali, Per_1 si conferma la revoca del diritto al mantenimento, atteso il raggiungimento di un'autonomia economica determinata dall'assunzione presso la CO ER (cfr. contratto versato in atti, a tempo pieno, a decorrere dall'01/10/2022). Quanto al figlio ventiquattrenne, risultando egli studente e non ancora Per_2 autosufficiente economicamente, sussistono i presupposti legali per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore. Infine, quanto al figlio , ventiquattrenne, riconosciuto invalido con riduzione Per_3 permanente della capacità lavorativa in misura del 55% e soggetto portato di handicap ai sensi dell'art.3, co.1 L.104/92 (cfr. verbale di accertamento sanitario Inps in atti), iscritto nella categoria speciale per lavoratori diversamente abili, si osserva quanto segue. Il giovane risulta aver conseguito il diploma di perito grafico a base informatica e sta percependo l'indennità Naspi che consegue alla cessazione del contratto di apprendistato con la società Generazione Vincente s.p.a. Orbene, il periodo di apprendistato espletato da attiene ancora al percorso Per_3 formativo e non può essere considerato indice di adeguato inserimento nel contesto
2 lavorativo. Inoltre, il giovane è affetto da patologie invalidanti (cfr. quando dichiarato dalla madre in comparsa conclusionale che: “ è affetto da piastrinopenia Per_3 cronica, disabilità con ritardo nel linguaggio e nell'apprendimento. Ciò comporta per il ragazzo un grave deficit cognitivo, un grave ritardo nell'apprendimento, nell'attenzione, nella concentrazione. È propenso ad attività puramente meccaniche e ripetitive ma si pensi che non ha mai letto un libro, né sarebbe in grado di farlo, né può leggere un giornale, perché ha bisogno sempre di qualcuno che semplifichi con schemi. Per_3 non resta mai a casa da solo o con i fratelli ma ha bisogno sempre della presenza di un adulto perché da solo ha paura”) e necessita di cure mediche economicamente rilevanti. Tanto evidenziato e considerato che la Naspi attribuisce una capacità economica minima e temporanea, si ritiene equa una riduzione soltanto temporanea dell'assegno di mantenimento. Ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, si rileva che:
- dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti, la parte ricorrente risulta avere dichiarato redditi di lavoro dipendente pari ad euro 47.655,47 (anno 2018), euro 50.858,01 (anno 2019), euro 45.376,27 (anno 2020), euro 40.359,58 (anno 2021);
- non risultano documentati i redditi dal 2022 all'attualità;
-da ultimo, parte ricorrente ha dichiarato un reddito annuo pari ad euro 66.000,00 (cfr. verbale di udienza del 04/07/2022);
-i costi di locazione dell'immobile in cui risiede non vengono comprovati, né dichiarati;
- la parte convenuta svolge l'attività di insegnante scolastica a tempo indeterminato presso l'I.C. Bruno Fiore di Nola, percependo uno stipendio di euro 1.700,00, è affetta da una patologia oncologica, il che la espone verosimilmente a considerevoli esborsi per la precarietà delle condizioni di salute, non tutti coperti dal servizio sanitario nazionale;
-entrambi i coniugi corrispondono in pari misura il pagamento della rata del mutuo per l'acquisto della casa coniugale in comproprietà. Dunque, alla luce di quanto è emerso, il Tribunale ritiene congruo fissare il contributo paterno al mantenimento dei figli e all'attualità in euro 850,00 mensili Per_3 Per_2 (di cui euro 350,00 per il figlio ed euro 500,00 per il figlio e, con Per_3 Per_2 decorrenza dalla cessazione della Naspi di cui gode il figlio , in euro 1.000,00 Per_3 mensili (euro 500,00 per ciascun figlio), somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a entro il Parte_2 giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
*** 4. A conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione coniugale, si dispone l'assegnazione della casa coniugale-immobile in comproprietà- alla madre, in qualità di genitore collocatario dei figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti.
*** 5.La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n.411/2022, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Parte_1 e , in data 25/05/1991 in EL (NA) (atto di matrimonio
[...] Parte_2 n. 11, parte II, serie A, anno 1991); 2) assegna la casa coniugale a Parte_2
3 3) dispone che versi a a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli e la somma di euro 850,00 mensili (di cui euro Per_3 Per_2 350,00 per il figlio ed euro 500,00 per il figlio , entro il giorno 5 di ogni Per_3 Per_2 mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
a decorrere dalla cessazione della Naspi di cui gode il figlio , la somma di euro 1.000,00 mensili Per_3 (euro 500,00 per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli e (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola Per_2 Per_3 e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
5) dichiara compensate le spese di lite;
6) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di EL (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di EL (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 11/04/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 411 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
nato a [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Velotti Alfredo, come da procura in atti;
ricorrente
, nata in [...] il [...], parte rappresentata e Parte_2 difesa dagli Avv.ti Emilia Pisani e Tiziana Sepe, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, reiterando le domande di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/01/2022, , nato a [...] Parte_1 il 07/09/1961, premesso di aver contratto matrimonio con nata in Parte_2 GL (NA) il 28/04/1962, in data 25/05/1991 in EL (NA) (atto di matrimonio n. 11, parte II, serie A, anno 1991), dalla cui unione nascevano tre figli-
il 18/8/1993, e il 5/3/2001-chiedeva disporsi la cessazione Per_1 Per_2 Per_3 degli effetti civili del matrimonio e determinarsi in euro 433,00 l'assegno di mantenimento del solo figlio oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle Per_2 spese extra assegno. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altresì: - determinarsi in euro 2.000,00 l'assegno di mantenimento della prole, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra assegno;
-disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore. All'esito della fase presidenziale, Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 4/7/2022, disponeva la conferma delle
1 disposizioni patrimoniali relative al mantenimento dei figli stabilite in sede di separazione giudiziale. Il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 9/2/2023, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite agli atti, disponeva quanto segue: “rigettata ogni altra domanda di revisione , rivalutato secondo gli indici istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati l'assegno di cui alla sentenza di separazione in attuali euro 1499,00, dichiara estinto a far data dalla presente ordinanza il diritto al mantenimento in capo al figlio e dispone che il padre versi mensilmente alla madre per il Per_1 mantenimento dei figli e la somma di complessivi euro 1000,00 (500,00 Per_2 Per_3 ciascuno)”. Ritenuti inammissibili i mezzi istruttori articolati dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., il Giudice, sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2. Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, e . Va premesso che, per costante Per_1 Per_2 Per_3 insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Orbene, quanto al primogenito , in continuità con le disposizioni presidenziali, Per_1 si conferma la revoca del diritto al mantenimento, atteso il raggiungimento di un'autonomia economica determinata dall'assunzione presso la CO ER (cfr. contratto versato in atti, a tempo pieno, a decorrere dall'01/10/2022). Quanto al figlio ventiquattrenne, risultando egli studente e non ancora Per_2 autosufficiente economicamente, sussistono i presupposti legali per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore. Infine, quanto al figlio , ventiquattrenne, riconosciuto invalido con riduzione Per_3 permanente della capacità lavorativa in misura del 55% e soggetto portato di handicap ai sensi dell'art.3, co.1 L.104/92 (cfr. verbale di accertamento sanitario Inps in atti), iscritto nella categoria speciale per lavoratori diversamente abili, si osserva quanto segue. Il giovane risulta aver conseguito il diploma di perito grafico a base informatica e sta percependo l'indennità Naspi che consegue alla cessazione del contratto di apprendistato con la società Generazione Vincente s.p.a. Orbene, il periodo di apprendistato espletato da attiene ancora al percorso Per_3 formativo e non può essere considerato indice di adeguato inserimento nel contesto
2 lavorativo. Inoltre, il giovane è affetto da patologie invalidanti (cfr. quando dichiarato dalla madre in comparsa conclusionale che: “ è affetto da piastrinopenia Per_3 cronica, disabilità con ritardo nel linguaggio e nell'apprendimento. Ciò comporta per il ragazzo un grave deficit cognitivo, un grave ritardo nell'apprendimento, nell'attenzione, nella concentrazione. È propenso ad attività puramente meccaniche e ripetitive ma si pensi che non ha mai letto un libro, né sarebbe in grado di farlo, né può leggere un giornale, perché ha bisogno sempre di qualcuno che semplifichi con schemi. Per_3 non resta mai a casa da solo o con i fratelli ma ha bisogno sempre della presenza di un adulto perché da solo ha paura”) e necessita di cure mediche economicamente rilevanti. Tanto evidenziato e considerato che la Naspi attribuisce una capacità economica minima e temporanea, si ritiene equa una riduzione soltanto temporanea dell'assegno di mantenimento. Ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, si rileva che:
- dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti, la parte ricorrente risulta avere dichiarato redditi di lavoro dipendente pari ad euro 47.655,47 (anno 2018), euro 50.858,01 (anno 2019), euro 45.376,27 (anno 2020), euro 40.359,58 (anno 2021);
- non risultano documentati i redditi dal 2022 all'attualità;
-da ultimo, parte ricorrente ha dichiarato un reddito annuo pari ad euro 66.000,00 (cfr. verbale di udienza del 04/07/2022);
-i costi di locazione dell'immobile in cui risiede non vengono comprovati, né dichiarati;
- la parte convenuta svolge l'attività di insegnante scolastica a tempo indeterminato presso l'I.C. Bruno Fiore di Nola, percependo uno stipendio di euro 1.700,00, è affetta da una patologia oncologica, il che la espone verosimilmente a considerevoli esborsi per la precarietà delle condizioni di salute, non tutti coperti dal servizio sanitario nazionale;
-entrambi i coniugi corrispondono in pari misura il pagamento della rata del mutuo per l'acquisto della casa coniugale in comproprietà. Dunque, alla luce di quanto è emerso, il Tribunale ritiene congruo fissare il contributo paterno al mantenimento dei figli e all'attualità in euro 850,00 mensili Per_3 Per_2 (di cui euro 350,00 per il figlio ed euro 500,00 per il figlio e, con Per_3 Per_2 decorrenza dalla cessazione della Naspi di cui gode il figlio , in euro 1.000,00 Per_3 mensili (euro 500,00 per ciascun figlio), somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a entro il Parte_2 giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
*** 4. A conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione coniugale, si dispone l'assegnazione della casa coniugale-immobile in comproprietà- alla madre, in qualità di genitore collocatario dei figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti.
*** 5.La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n.411/2022, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Parte_1 e , in data 25/05/1991 in EL (NA) (atto di matrimonio
[...] Parte_2 n. 11, parte II, serie A, anno 1991); 2) assegna la casa coniugale a Parte_2
3 3) dispone che versi a a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli e la somma di euro 850,00 mensili (di cui euro Per_3 Per_2 350,00 per il figlio ed euro 500,00 per il figlio , entro il giorno 5 di ogni Per_3 Per_2 mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
a decorrere dalla cessazione della Naspi di cui gode il figlio , la somma di euro 1.000,00 mensili Per_3 (euro 500,00 per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli e (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola Per_2 Per_3 e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
5) dichiara compensate le spese di lite;
6) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di EL (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di EL (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 11/04/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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