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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12702/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona SeIOne Civile
Il Tribunale, in composiIOne monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Dotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12702/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESIO MARINA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , presso lo stesso elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO BORGOGNA, 3 13100 VERCELLI
RICORRENTE Contro
Controparte_1
CONVENUTO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI: “In via Principale In accoglimento dei motivi sovra espressi , accertato il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 co.2 lett. c) in combinato disposto con l'art. 28 D.P.R. 394/99 dichiarare nullo e/o annullabile ed illegittimo a il decreto di revoca dello stesso emesso dalla Questura di Vercelli del 05/06/2023 e notificato il 08/06/2023 nonché di ogni atto e/o provvedimento ad esso connesso e presupposto e/o consequenziale. In via Istruttoria
Si insta affinché il Giudice designato ordini l'esibiIOne di tutta la documentaIOne contenuta nel fascicolo della Questura di Vercelli relativa alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiare;
Si richiede l'ammissione a testi sulle circostanze capitolate e da capitolarsi , se autorizzate precedute dalla locuIOne :
“vero che il signor ha in Italia tutti i suoi familiari con residenza / domicilio in SE Parte_1 SI, più precisamente sono in Italia sua moglie , sua sorella , suo cognato , suo IO e sua mamma ”
“vero che il signor ad oggi non ha in Tunisia familiari prossimi “ Parte_1
Avente ad oggetto: revoca del permesso di soggiorno ex art. 19. Lett. c)
pagina 1 di 4 PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 4.7.2023 cittadino marocchino, ha impugnato il decreto Parte_1 emesso dal Questore di Torino in data 5.6.2023 con cui è stato revocato il permesso di soggiorno per Perso motivi di famiglia ex art. 19 lett. c) n forza di coniugio con cittadina italiana. E' stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 12.7.2023. Non si è costituito il . CP_1
Sono stati escussi testi e interrogato liberamente il ricorrente. Quindi all'esito la causa è stata trattenuta a decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nel ricorso viene allegato quanto segue:
- risiede in Italia con domicilio e successivamente residenza in SE SI ( Vc) Parte_1 C.so Bruno Buozzi n. 8/d dall'anno 2015 8 ( doc.2); ha contratto matrimonio con la signora CP_2 in data 20/06/2018 ( doc.3); ha in Italia la sorella residente in [...](
[...] Persona_2
Vc) via Crevacuore n. 6 ( doc.4), il cognato residente in [...]
Crevacuore n. 6 ( doc.5);la mamma con residenza in SE SI ( Vc) Corso Bruno Persona_4
Buozzi n. 8/d ( doc.6); lo lo IO FR della madre signor ( doc.11) Pt_2
- ha svolto nell'anno 2020 attività lavorativa a favore di Surico s.r.l. (doc.7); era titolare Parte_1 del permesso di soggiorno nr. rilasciato dal Questore di Vercelli per motivi familiari ai sensi Numero_1 dell'art.19 co. Lettera c) del D.Lgs 289/98 , in qualità di coniuge di cittadina italiana;
in data 08 giugno 2023 la Questura di Vercelli notificava al ricorrente il provvedimento prot. nr. 04/2023 Imm. con il quale revocava il permesso di soggiorno con la suddetta motivaIOne :” dagli accertamenti esperiti da cui è emerso che : il 23 gennaio 2019 è stato condannato dal Giudice di Pace di Varallo in ordine al reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato , sentenza divenuta irrevocabile il 20/05/2019 , in data 21/03/2022 è stata condannato dal Tribunale di Vercelli in ordine al reato di furto aggravato in concorso, sentenza divenuta irrevocabile il 06/05/2022 , in data 03/09/2022 il Comando Carabinieri di Borgosesia ha proceduto al suo arresto in ordine al reato di rapina aggravata e il G.I.P. del Tribunale di Vercelli ha emesso ordinanza di convalida dell'arresto con contestuale applicaIOne di misura cautelare degli arresti domiciliari “. Nel ricorso si eccepisce: 1) l'assenza di pericolosità e che il ricorrente ha commesso i reati nel periodo post covid essendosi trovato in stato di prostraIOne economica;
2) la presenza di tutti i familiari in Italia compresa la moglie;
3) il lungo tempo di permanenza in Italia ( dal 2015). Si precisa che nelle conclusioni del ricorso viene chiesto solo l'accertamento dei presupposti di cui alla lett. c) dell'art. 19 TUI e non anche la proteIOne speciale pur invocando nel testo del ricorso il rispetto dell'art. 8 CEDU.
In effetti la Questura non contesta il requisito della convivenza con la moglie che i testi hanno confermato sussistere;
in discussione è invece il bilanciamento tra il diritto di cui all'art. 19 lett. c) e l'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. A tal fine è stato chiesto e ottenuto il deposito della sentenza di furto e dei certificati anagrafico e di residenza attuali.
Sono stati escussi i testi.
ha riferito: “Sono moglie del ricorrente. CP_2
ADR Ci siamo sposati nel 2018 e ci siamo conosciuti in Tunisia. Non abbiamo figli. Lavoro in un ristorante come lavapiatti. Viviamo insieme all'indirizzo indicato da due anni. MI marito è stato in carcere mi pare per due anni. Attualmente lui non lavora. Viviamo insieme a mia suocera che è arrivata da poco, da alcuni mesi. ADR In Italia c'è anche sua sorella che è sposata con un e uno IO che abita lontano. Per_5
pagina 2 di 4 La sorella non ha figli . Lavora.
ADR mia mamma è alla casa di riposo e non frequento la mia famiglia di origine. La mia famiglia è oggi quella di mio marito. ADR mia mamma è alla casa di riposo e non frequento la mia famiglia di origine. La mia famiglia è oggi quella di mio marito.
La sorella ha dichiarato: Persona_2
“ MI IO , f tra madre abita a Biella. MI FR abita con la moglie e con la mamma appena arrivata dalla Tunisia. ADR mio FR non lavora fatica perché non ha i documenti. Anche io gli avrei trovato un lavoro. ADR mio padre è morto. MI FR non ha figli e neppure io. Io sono in Italia dal 2001. Ho un lavoro e un permesso di soggiorno regolare. MI FR è venuto in Italia da molto anche se non ricordo l'anno. In verità ha abitato con me;
infatti io abitavo dove abitano loro ma poi ho lasciato la casa a loro. Io mi sono sposata per la terza volta;
sono andata via da quella casa quando il mio attuale marito è venuto dalla Tunisia dove abitava. E' venuto in Italia e si è regolarizzato. Abitiamo in SE all'indirizzo di via Crevacuore. MI marito lavora. Io lavoro al supermercato. MI FR prima lavorava in nero con vari lavoretti e poi la moglie lavora. Io comunque se hanno bisogno li appoggio per spese extra.
Il ricorrente ha dichiarato: “sono stato condannato per fatti che ho commesso nel Parte_1
2019/2020.
Sono venuto in Italia nel 2015.
Ho abitato con mia sorella fino al 2020. Poi lei ha lasciato la casa. Paghiamo un affitto. Siamo sposati dal 2018. Non abbiamo figli.
Pacifica la circostanza della convivenza, nel caso in esame tenuto conto del disposto dell'art. 19comma 2 lett. c) per il quale “ non è consentita l'espulsione salvo che nei casi previsti dall'art. 13 comma 1 nei confronti – tra l'altro -degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge…, sussistono i presupposti il chiesto rinnovo del permesso di soggiorno per familiari per il coniugio con la sig.ra . CP_2
I reati per i quali è stato condannato non rappresentano in questo contesto motivi ostativi, in mancanza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 TUI.
Nulla in punto spese tenuto conto che il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio. Invero nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudiIO in cui è parte soccombente un'AmministraIOne statale, non vi è luogo alla regolaIOne delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'AmministraIOne statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, dello stesso
D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la Corte di appello di
Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass.
19299/2021).
pagina 3 di 4 Si dà atto che si provvede con separato provvedimento in ordine all'istanza di liquidaIOne dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato formulata dalla difesa di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composiIOne collegiale, ogni contraria istanza, deduIOne ed ecceIOne
Accoglie il ricorso e accerta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co. Comma 2 lett. c) del permesso per motivi familiari.
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicaIOne alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 16.5.2025
Il Presidente est.
Dotta Roberta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona SeIOne Civile
Il Tribunale, in composiIOne monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Dotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12702/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESIO MARINA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , presso lo stesso elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO BORGOGNA, 3 13100 VERCELLI
RICORRENTE Contro
Controparte_1
CONVENUTO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI: “In via Principale In accoglimento dei motivi sovra espressi , accertato il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 co.2 lett. c) in combinato disposto con l'art. 28 D.P.R. 394/99 dichiarare nullo e/o annullabile ed illegittimo a il decreto di revoca dello stesso emesso dalla Questura di Vercelli del 05/06/2023 e notificato il 08/06/2023 nonché di ogni atto e/o provvedimento ad esso connesso e presupposto e/o consequenziale. In via Istruttoria
Si insta affinché il Giudice designato ordini l'esibiIOne di tutta la documentaIOne contenuta nel fascicolo della Questura di Vercelli relativa alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiare;
Si richiede l'ammissione a testi sulle circostanze capitolate e da capitolarsi , se autorizzate precedute dalla locuIOne :
“vero che il signor ha in Italia tutti i suoi familiari con residenza / domicilio in SE Parte_1 SI, più precisamente sono in Italia sua moglie , sua sorella , suo cognato , suo IO e sua mamma ”
“vero che il signor ad oggi non ha in Tunisia familiari prossimi “ Parte_1
Avente ad oggetto: revoca del permesso di soggiorno ex art. 19. Lett. c)
pagina 1 di 4 PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 4.7.2023 cittadino marocchino, ha impugnato il decreto Parte_1 emesso dal Questore di Torino in data 5.6.2023 con cui è stato revocato il permesso di soggiorno per Perso motivi di famiglia ex art. 19 lett. c) n forza di coniugio con cittadina italiana. E' stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 12.7.2023. Non si è costituito il . CP_1
Sono stati escussi testi e interrogato liberamente il ricorrente. Quindi all'esito la causa è stata trattenuta a decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nel ricorso viene allegato quanto segue:
- risiede in Italia con domicilio e successivamente residenza in SE SI ( Vc) Parte_1 C.so Bruno Buozzi n. 8/d dall'anno 2015 8 ( doc.2); ha contratto matrimonio con la signora CP_2 in data 20/06/2018 ( doc.3); ha in Italia la sorella residente in [...](
[...] Persona_2
Vc) via Crevacuore n. 6 ( doc.4), il cognato residente in [...]
Crevacuore n. 6 ( doc.5);la mamma con residenza in SE SI ( Vc) Corso Bruno Persona_4
Buozzi n. 8/d ( doc.6); lo lo IO FR della madre signor ( doc.11) Pt_2
- ha svolto nell'anno 2020 attività lavorativa a favore di Surico s.r.l. (doc.7); era titolare Parte_1 del permesso di soggiorno nr. rilasciato dal Questore di Vercelli per motivi familiari ai sensi Numero_1 dell'art.19 co. Lettera c) del D.Lgs 289/98 , in qualità di coniuge di cittadina italiana;
in data 08 giugno 2023 la Questura di Vercelli notificava al ricorrente il provvedimento prot. nr. 04/2023 Imm. con il quale revocava il permesso di soggiorno con la suddetta motivaIOne :” dagli accertamenti esperiti da cui è emerso che : il 23 gennaio 2019 è stato condannato dal Giudice di Pace di Varallo in ordine al reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato , sentenza divenuta irrevocabile il 20/05/2019 , in data 21/03/2022 è stata condannato dal Tribunale di Vercelli in ordine al reato di furto aggravato in concorso, sentenza divenuta irrevocabile il 06/05/2022 , in data 03/09/2022 il Comando Carabinieri di Borgosesia ha proceduto al suo arresto in ordine al reato di rapina aggravata e il G.I.P. del Tribunale di Vercelli ha emesso ordinanza di convalida dell'arresto con contestuale applicaIOne di misura cautelare degli arresti domiciliari “. Nel ricorso si eccepisce: 1) l'assenza di pericolosità e che il ricorrente ha commesso i reati nel periodo post covid essendosi trovato in stato di prostraIOne economica;
2) la presenza di tutti i familiari in Italia compresa la moglie;
3) il lungo tempo di permanenza in Italia ( dal 2015). Si precisa che nelle conclusioni del ricorso viene chiesto solo l'accertamento dei presupposti di cui alla lett. c) dell'art. 19 TUI e non anche la proteIOne speciale pur invocando nel testo del ricorso il rispetto dell'art. 8 CEDU.
In effetti la Questura non contesta il requisito della convivenza con la moglie che i testi hanno confermato sussistere;
in discussione è invece il bilanciamento tra il diritto di cui all'art. 19 lett. c) e l'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. A tal fine è stato chiesto e ottenuto il deposito della sentenza di furto e dei certificati anagrafico e di residenza attuali.
Sono stati escussi i testi.
ha riferito: “Sono moglie del ricorrente. CP_2
ADR Ci siamo sposati nel 2018 e ci siamo conosciuti in Tunisia. Non abbiamo figli. Lavoro in un ristorante come lavapiatti. Viviamo insieme all'indirizzo indicato da due anni. MI marito è stato in carcere mi pare per due anni. Attualmente lui non lavora. Viviamo insieme a mia suocera che è arrivata da poco, da alcuni mesi. ADR In Italia c'è anche sua sorella che è sposata con un e uno IO che abita lontano. Per_5
pagina 2 di 4 La sorella non ha figli . Lavora.
ADR mia mamma è alla casa di riposo e non frequento la mia famiglia di origine. La mia famiglia è oggi quella di mio marito. ADR mia mamma è alla casa di riposo e non frequento la mia famiglia di origine. La mia famiglia è oggi quella di mio marito.
La sorella ha dichiarato: Persona_2
“ MI IO , f tra madre abita a Biella. MI FR abita con la moglie e con la mamma appena arrivata dalla Tunisia. ADR mio FR non lavora fatica perché non ha i documenti. Anche io gli avrei trovato un lavoro. ADR mio padre è morto. MI FR non ha figli e neppure io. Io sono in Italia dal 2001. Ho un lavoro e un permesso di soggiorno regolare. MI FR è venuto in Italia da molto anche se non ricordo l'anno. In verità ha abitato con me;
infatti io abitavo dove abitano loro ma poi ho lasciato la casa a loro. Io mi sono sposata per la terza volta;
sono andata via da quella casa quando il mio attuale marito è venuto dalla Tunisia dove abitava. E' venuto in Italia e si è regolarizzato. Abitiamo in SE all'indirizzo di via Crevacuore. MI marito lavora. Io lavoro al supermercato. MI FR prima lavorava in nero con vari lavoretti e poi la moglie lavora. Io comunque se hanno bisogno li appoggio per spese extra.
Il ricorrente ha dichiarato: “sono stato condannato per fatti che ho commesso nel Parte_1
2019/2020.
Sono venuto in Italia nel 2015.
Ho abitato con mia sorella fino al 2020. Poi lei ha lasciato la casa. Paghiamo un affitto. Siamo sposati dal 2018. Non abbiamo figli.
Pacifica la circostanza della convivenza, nel caso in esame tenuto conto del disposto dell'art. 19comma 2 lett. c) per il quale “ non è consentita l'espulsione salvo che nei casi previsti dall'art. 13 comma 1 nei confronti – tra l'altro -degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge…, sussistono i presupposti il chiesto rinnovo del permesso di soggiorno per familiari per il coniugio con la sig.ra . CP_2
I reati per i quali è stato condannato non rappresentano in questo contesto motivi ostativi, in mancanza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 TUI.
Nulla in punto spese tenuto conto che il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio. Invero nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudiIO in cui è parte soccombente un'AmministraIOne statale, non vi è luogo alla regolaIOne delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'AmministraIOne statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, dello stesso
D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la Corte di appello di
Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass.
19299/2021).
pagina 3 di 4 Si dà atto che si provvede con separato provvedimento in ordine all'istanza di liquidaIOne dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato formulata dalla difesa di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composiIOne collegiale, ogni contraria istanza, deduIOne ed ecceIOne
Accoglie il ricorso e accerta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co. Comma 2 lett. c) del permesso per motivi familiari.
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicaIOne alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 16.5.2025
Il Presidente est.
Dotta Roberta
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