Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4051/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4051/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Venezia, località Favaro Veneto, via Ca' Rezzonico, n. 2/P, rappresentata e difesa dagli avv. ti
Maria Luisa Borgo, del Foro di Venezia (pec: ed Email_1
Alessandro Menin (pec: del Foro di Venezia, presso il Email_2
cui studio – sito in San Donà di Piave, via Nazario Sauro, n. 20 – è elettivamente domiciliata,
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Venezia, in località Favaro Veneto, via Ca' Rezzonico, n. 2/P), rappresentato e difeso dagli avv.ti
Alessio Alacqua del Foro di Venezia (pec: e Marie Emma Capello Email_3
(pec: del Foro di Venezia, presso il cui studio – sito in Venezia Email_4
Mestre, via Mestrina, n. 36° - è elettivamente domiciliato;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso depositato il 14.10.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data
12.02.2025 in sostituzione dell'udienza fissata in data 13.02.2025;
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la DRe, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.10.2024, e – premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in data 23.01.2021, in Venezia, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2021, parte I, ufficio 8, atto n. 7, e che dall'unione è nato il figlio (nato a [...], il [...]) – hanno chiesto Per_1
congiuntamente pronunciarsi la separazione personale ex art. 151 c.c. alle condizioni indicate in ricorso, e che di seguito si riproducono:
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove vorrà, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figli di tre anni, viene affidato congiuntamente ai genitori, entrambi egualmente Per_1
e congiuntamente responsabili della sua educazione e del suo mantenimento, ed entrambi impegnati a perseguire il suo benessere e la sua felicità, sicché le decisioni a lui relative verranno prese di comune accordo;
3. coabiterà con la DRe ed avrà residenza fissata con e presso di lei che, entro e non Per_1
oltre il giorno 12/10/2024, si trasferirà nel suo appartamento in via Monte Avena 18 a Favaro
Veneto, lasciando così libera l'unità immobiliare in via Ca' Rezzonico 2/P sempre a Favaro
Veneto, e rimettendola nell'esclusivo possesso e detenzione del proprietari , Controparte_1
solo portando con sé i propri beni personali;
4. Quanto al collocamento d la ripartizione dei tempi di permanenza presso ciascun Per_1
genitore avverrà con le seguenti tempistiche, che tengono in considerazione l'età e le esigenze del minore, la disponibilità di tempo dei due genitori, i ritmi di lavoro degli stessi:
[...]
starà con il figlio un fine settimana ogni due dalle ore 16.00 del venerdì alle ore CP_1
20.00 della domenica, nonché ogni settimana dalle 16.00 del martedì ovvero dall'uscita dalla R.G. 4051/2024 V.G.
Scuola Materna sino al giovedì mattina quando provvederà a riportarlo a scuola o ai centri estivi.
5. Considerato che il signo nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) rincasa Controparte_1
non prima delle 18.00 – 18.30, i nonni paterni, durante i giorni di competenza del padre, potranno andare a prender a scuola e/o tenerlo sino al rientro del padre. La signora Per_1
ed il signo riconoscono l'importanza della figura dei nonni pe Pt_1 CP_1 Per_1
ed il loro contributo nel suo sviluppo. Ciò posto, nell'ipotesi in cui il padre o la DRe nei giorni di competenza di ciascuno non potessero stare con il figlio, dovranno prima chiedere la disponibilità dell'altro genitore e, in caso di impossibilità di questo, potranno avvalersi dei nonni e in via residuale di una baby sitter. Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora il padre dovesse esser impossibilitato a tener nei giorni di sua competenza, dovrà chiedere Per_1
previamente la disponibilità alla DRe a stare con il figlio e, in caso di impossibilità di questa, potrà avvalersi dei nonni. Ugualmente, ad esempio, qualora nel week end di competenza della DRe questa avesse degli impegni personali dovrà previamente chiedere la disponibilità del padre e in via secondaria quella dei nonni.
6. Durante i giorni di competenza di ciascun genitore, questi si garantiscono il reciproco diritto di visita del minore, previo loro accordo.
7. trascorrerà con ciascun genitore: sino a tre settimane non continuative durante le Per_1
vacanze estive, sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando nello stesso anno i giorni di Natale e di Pasqua. In ogni caso viene stabilito sin d'ora che la vigilia di Natale verrà passata da con un genitore ed il giorno di Per_1
Natale con l'altro. A prescindere dai criteri di ripartizione sopra indicati, in occasione del compleanno d o dei genitori, entrambi potranno trascorrere del tempo con il figlio Per_1
consumando assieme allo stesso un pasto.
8. Ciascun genitore si impegna, per il periodo in cui il piccolo sarà presso la sua Per_1
abitazione, a gestirlo in maniera autonoma, facendo fronte a tutte le esigenze che lo stesso manifesti, ferma la disponibilità alla collaborazione. Sarà consentito a di fare una Per_1
telefonata o video chiamata quotidiana con l'altro genitore rispetto a quello in cui in quel giorno si trova. R.G. 4051/2024 V.G.
9. Quanto al mantenimento ordinario e straordinario d il padr si Per_1 Controparte_1
obbliga a versare alla DR , a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente Parte_2
intestato a avente IBAN IT 64 W 0306 902 1181 000 000 63 027, l'importo Parte_1
mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento ordinario, importo soggetto a rivalutazione
ISTAT annuale, nonché a partecipare alle spese straordinarie individuate dal “Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone tra l'Ordine degli
Avvocati di Venezia ed il Tribunale di Venezia del 20/9/2019” nella misura del 70%.
10. La maggior contribuzione del padre viene così pattuita in conseguenza della sua maggior capacità reddituale. I genitori beneficeranno delle detrazioni fiscali, ove applicabili, in linea con le percentuali sopra individuate.
11. I coniugi si impegnano a presentare ed a rendere eventualmente presente nella vita di eventuali rispettivi partners in modo assolutamente graduale e nell'imprescindibile Per_1
rispetto della sensibilità, della volontà, della disponibilità e del benessere del minore, in modo da non forzare la sensibilità del minore e da rispettare i suoi tempi di accettazione, evitando ogni forma di imposizione della presenza di eventuali terzi estranei all'originario nucleo familiare.
12. Quanto al veicolo d , lo stesso rimarrà di sua esclusiva proprietà. Parte_1
13. I coniugi resteranno esclusivi intestatari di propri conti correnti e ciascuno tratterrà per sé il relativo saldo.
14. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, pertanto nulla si debbono reciprocamente a titolo di assegno divorzile.
15. Ciascun genitore presta sin da ora l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore.
16. Spese e compensi di lite interamente compensati tra le parti.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Invero, la separazione ormai acclarata tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata di non volersi riconciliare comprovano la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. R.G. 4051/2024 V.G.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 158 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e che hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
data 23.01.2021, in Venezia, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Venezia, dell'anno 2021, parte I, ufficio 8, atto n. 7.
Le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono, anzi, rispondenti all'interesse del figlio minore.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in Venezia, in data 23.01.2021, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, dell'anno 2021, parte I, ufficio 8, atto n. 7;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero