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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
Dott. Biagio Politano Consigliere
Dott. Pietro Scuteri Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.1775/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14 maggio 2025, vertente
TRA
in persona dell'avv. Maria Paola Quaglia procuratore della Parte_1 società, rappresentata e difesa dal prof. Avv. Vincenzo Luciani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianluca Colosimo, sito in via Ciaccio n.12,
Catanzaro, in virtù di procura allegata nel fascicolo di parte del primo grado;
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
, in proprio nonché già titolare e legale rappresentante del Controparte_1
Ristorante-pizzeria "Piccolo Mondo Antico", rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giuseppe De Luca e Domenico Pontoriero, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLANTE INCIDENTALE - APPELLATA
1 CONCLUSIONI: Per l'appellante e appellata incidentale: “Rigettare integralmente le domande avanzate dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto. Dichiarare la legittimità della condotta di in relazione al distacco della fornitura Parte_1 di energia elettrica. Accogliere l'appello incidentale con riferimento alle spese processuali, considerato il parziale accoglimento della domanda a fronte di una richiesta risarcitoria ab origine iperbolica e manifestamente infondata di
€ 43.949,77. Condannare la appellata alla ripetizione della somma di € 13.132,36 corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado. Con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.”
Per l'appellante incidentale e appellata: “1) in via principale, il rigetto dell'appello proposto da
perché inammissibile, infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
2) in via incidentale, l'accoglimento dell'appello incidentale e la conseguente riforma parziale della sentenza di primo grado, con integrale riconoscimento del danno patrimoniale pari ad € 23.949,77.
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio, Controparte_1 innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al fine di far accertare la responsabilità di quest'ultima in merito all'illegittima sospensione della fornitura di energia elettrica presso il ristorante di cui era titolare, nonché di ottenere dalla stessa il risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non.
In particolare, l'attrice, premesso di essere titolare del ristorante-pizzeria “Piccolo Mondo
Antico” sito in Vibo Valentia in via degli Artigiani, nonché titolare del relativo contratto di utenza di energia elettrica con ha dedotto che, in data 13/10/2008, Parte_1
l' senza alcun preavviso e giustificazione, sospendeva illegittimamente la fornitura Pt_1 di energia elettrica presso il predetto locale sino al 18/10/2008.
A seguito delle richieste di chiarimenti prontamente inoltrate dalla , questa veniva CP_1
a sapere che siffatta interruzione era dipesa da una presunta bolletta inevasa;
tuttavia, verificato e dimostrato il relativo pagamento, le veniva, richiesta ulteriormente l'esibizione del pagamento di molte altre bollette, richiesta a cui la ottemperava. CP_1
Nonostante ciò, l'erogazione dell'energia elettrica non veniva ripristinata e l'attrice si trovava costretta a disdire gli impegni assunti con la propria clientela e, in particolar modo, due ricevimenti programmati per il 13/10/2008 e il 15/10/2008.
Tale rinuncia ha comportato da un lato un ingente danno patrimoniale, consistente nel mancato incasso dei due ricevimenti, della somma spesa per gli alimenti acquistati in funzione di questi ultimi e nell'esborso effettuato per transigere la richiesta di risarcimento avanzata dal sig. per il mancato convivio;
dall'altro un danno morale Pt_2 per il disagio e lo stress derivato dalla mancata fruizione del servizio.
2 Alla luce di quanto sopra, l'attrice ha citato in giudizio l' chiedendone la Parte_1 condanna al pagamento di €23.949,77 a titolo di danni patrimoniali ed €20.000 a titolo di danni non patrimoniali.
Instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio Parte_1 contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda con condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
Istruita la causa documentalmente e con prova per testi, all'udienza del 22 febbraio 2019, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.c.
Con la sentenza n. 184/2019, pubblicata il 22/02/2019, il Tribunale di Vibo Valentia ha accolto la domanda attorea, condannando al risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali e non, quantificati rispettivamente in €7.000,00 e €1.500,00, nonché al pagamento delle spese di lite.
In estrema sintesi, il Giudice di primo grado ha dapprima accertato l'illegittimità del comportamento dell' sulla base dell'istruttoria svolta, dalla quale, difatti, è emerso Pt_1 che l'attrice ha correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, dandone atto producendo la prova dei pagamenti delle fatture, mentre, al contrario, la convenuta, non ha dimostrato di aver trasmesso all'utente la missiva informativo del distacco. In merito ai danni, invece, l'unico danno patrimoniale ritenuto provato, tramite prova testimoniale, dal Tribunale è stato quello consistente nella somma di €7.000,00 corrisposta al Sig.
Infine, il Giudice ha riconosciuto in via equitativa la somma di €1.500,00 a titolo Pt_2 di danno morale, essendo stata l'attrice costretta a tenere chiusa la propria attività.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 13/09/2019,
[...]
in persona del l.r.p.t., ha proposto appello avverso la sentenza in parola per Parte_1
i motivi che si esamineranno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/01/2020 si è costituita in giudizio , eccependo l'infondatezza del gravame, chiedendone l'integrale Controparte_1 rigetto, e spiegando, altresì, appello incidentale in merito al quantum risarcitorio.
Con ordinanza del 26/03/2024 la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25/02/2025.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Seconda Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 maggio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 16 maggio 2025,
3 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta in data 19 maggio 2025.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
L'appello principale
3.1 Con il primo motivo di appello l'appellante principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, fornendo un'interpretazione errata delle risultanze istruttorie, ha ritenuto dimostrato l'inadempimento della società convenuta e l'esatto adempimento di parte attrice.
In particolare, secondo l'appellante la documentazione prodotta comprova esattamente il contrario, ovvero la protratta morosità dell'utente e la legittimità della condotta del somministrante.
Dall'istruttoria è emerso, in primis, che la avrebbe pagato le fatture n. 1801331823 CP_1 di 361,96€ scaduta il 24 maggio 2007 e la fattura n. 18003538971 di €414,17 scaduta il 7 settembre 2007, solamente in data 15 ottobre 2008, a distanza di oltre un anno dalle scadenze.
Inoltre, i pagamenti delle fatture insolute non sarebbero mai pervenuti sul conto corrente di in quanto non vi è prova che i versamenti delle somme relative ad ogni Parte_1 fattura effettuati dall'attrice sul proprio conto corrente postale, siano state poi riversate sul conto di Il Giudice avrebbe, dunque, errato nel ritenere la prova Pt_1 dell'adempimento di parte attrice in quanto dagli estratti conto da lei prodotti non si ricava il pagamento delle fatture contestate.
A ciò l'appellante aggiunge che negli anni seguenti la avrebbe avanzato richiesta CP_1 per la rateizzazione di ulteriori fatture relative a periodi successivi, dimostrando così una morosità costante.
Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla . CP_1
In particolare, con riferimento ai danni patrimoniali, l' lamenta la mancata Pt_1 allegazione da parte dell'attrice dei fatti necessari a fondare la propria domanda risarcitoria, attesa l'irrilevanza sia della produzione documentale, che confermerebbe al contrario quanto affermato nell'atto di appello, sia della prova testimoniale, poiché avente natura de relato.
Per ciò che concerne il danno morale, l'appellante sostiene che questo sia stato liquidato in violazione dei principi affermati dalle storiche sentenze delle SU del 2008, secondo cui non sono riconoscibili danni non patrimoniali in mancanza di lesioni di diritti costituzionalmente garantiti.
Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte relative alle spese di lite, sostenendo che il Giudice è incorso in errore laddove, anziché
4 compensarle in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda, ha condannato interamente l' Pt_1
L'appello è in parte fondato (stante la stretta correlazione i profili di censura possono essere analizzati congiuntamente).
Infondato è il primo motivo di appello con cui l'odierna appellante si duole, in estrema sintesi, dell'inadempimento contrattuale della controparte, il quale avrebbe giustificato il suo successivo comportamento, poi erroneamente dichiarato illegittimo dal Tribunale.
Invero, il Giudice di prime cure ha correttamente esaminato le prove documentali in atti, dalle quali emerge con certezza l'adempimento da parte della dell'obbligazione CP_1 di pagamento nascente dal contratto di somministrazione stipulato con , più nello Pt_1 specifico, del pagamento delle fatture asseritamente rimaste insolute secondo il somministrante.
Ricostruendo brevemente la vicenda va evidenziato come l' con lettera del Pt_1
16/07/2008 indirizzata a , sollecitava il pagamento delle fatture: 1) Controparte_1
n.1801331823, scaduta il 24 maggio 2007, di €361,96, 2) n. 1803538971, scaduta il 7 settembre 2007, di €414,17 e 3) n.1803941814, scaduta il 4 ottobre 2007, di €183,67.
Successivamente, con raccomandata del 5/08/2008, rispetto alla quale, però, come sostenuto dal Giudice di primo grado, non vi è prova che essa sia stata spedita e ritualmente consegnata al destinatario, l' diffidava la ad adempiere su Pt_1 CP_1 proprio conto corrente, spiegando che a seguito di alcune verifiche le fatture anzidette non risultavano pagate e che, in assenza di un pronto adempimento, avrebbe provveduto alla sospensione della fornitura di energia elettrica.
Disposto il distacco della fornitura da parte dell' la , a seguito della richiesta Pt_1 CP_1 di chiarimenti e dell'esibizione dei pagamenti già effettuati, avendo urgente necessità del servizio in visti di impegni lavorativi già assunti e programmati per i giorni successivi, provvedeva a pagare prontamente all' a somma di €776,13, riservandosi di chiederne Pt_1 la restituzione essendo sicura di aver già regolarmente dato quanto dovuto.
Ciò posto, l'appellante fa leva proprio su tale ultima circostanza sostenendo che, attesa la morosità della , questa abbia provveduto al pagamento delle fatture scadute solo CP_1 successivamente all'interruzione del servizio, ovvero in data 15/10/2008.
Tale asserzione, tuttavia, non può ritenersi corretta in quanto, in realtà, le fatture di cui si discute risultano saldate già al momento della naturale scadenza, a prescindere dall'ulteriore e successivo pagamento.
Ciò lo si evince, come accertato altresì dal Tribunale, dalla movimentazione contabile ritualmente prodotta dall'attrice, in cui trovano pieno riscontro gli importi addebitati e le relative date.
Al riguardo, va precisato come priva di fondamento appaia la censura dell'appellante relativa alla circostanza che quelle somme dapprima versate sul conto corrente postale, siano state poi stornate: l'indicazione sotto la voce “St” (stato) della lettera “S”, non
5 sembra essere sufficiente a dimostrare ciò, considerato che -in assenza di un dato oggettivo certo che avalli tale interpretazione- la stessa può prestarsi a diversi e ulteriori significati, come ad esempio che le somme siano state saldate.
In ogni caso a dirimere i dubbi interpretativi su tale sigla è il dato oggettivo dell'avvenuto pagamento: come detto, infatti, dalla movimentazione contabile ritualmente prodotta dall'attrice, trovano pieno riscontro gli importi addebitati e le relative date.
Pertanto, di fatto, mentre l'attrice ha fornito piena prova di aver correttamente adempiuto secondo quanto previsto dal contratto, ovvero attraverso il tempestivo accredito sul proprio conto corrente postale delle somme dovute, nessun elemento di segno contrario
è stato fornito dalla controparte.
Infine, del tutto priva di rilevanza risulta la circostanza che la abbia avanzato CP_1 richiesta di rateizzazione di ulteriori fatture relative a periodi successivi, essendo l'inadempimento contestato riferito a specifiche fatture antecedenti.
Passando ora al secondo motivo di appello, l'appellante si duole al riguardo sia dell'assenza di prove circa la sussistenza di danni patrimoniali, sia dell'erroneo riconoscimento di un danno morale stante l'assenza di lesioni di diritti costituzionalmente garantiti.
Ebbene, anche in questo caso, si ritiene che l'attrice abbia, quantomeno parzialmente rispetto alla domanda proposta, assolto al proprio onere probatorio, dando ampiamente dimostrazione, sia tramite prova documentale (all.
7 - fascicolo di parte) che mediante prova testimoniale, di aver corrisposto la somma di €7.000,00 al sig. quale Pt_2 risarcimento per non aver potuto rispettare gli impegni presi e svolgere il convivio programmato.
Invero, il sig. ha testualmente affermato “che i 7.000 euro che la Sig.ra gli ha Pt_2 CP_1 dato come risarcimento per il mancato banchetto sono serviti in parte per le spese che ha sostenuto per viaggio e alloggio dei miei ospiti…in parte come risarcimento morale…”, così confermando il documento – prodotto dall'attrice – con cui il dichiarava di aver ricevuto da Pt_2 quest'ultima la somma anzidetta.
Quanto al danno morale soggettivo, invece, la censura appare fondata.
Come noto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei soli casi espressamente previsti dalla legge, ma anche, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., quando derivi dalla lesione di diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione.
Ebbene, il caso in esame sembra fuoriuscire dalle ipotesi anzidette: la sospensione della fornitura di energia elettrica, avvenuta per un breve periodo di circa cinque giorni, sebbene abbia certamente arrecato un disagio all'attrice, considerata la tipologia di attività da questa esercitata, non sembra, tuttavia, integrare la lesione di un interesse di rango costituzionale tale da giustificare il riconoscimento di un danno morale risarcibile.
6 Invero, Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile
a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. (Cass. Civ. Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023).
D'altra parte, anche a voler, in astratto, ritenere configurabile un danno non patrimoniale, la non ha, in ogni caso, fornito alcuna prova in ordine alla concreta sussistenza CP_1 del patimento morale subito, non essendo sufficiente, al riguardo, l'aver meramente allegato e documentato la sola chiusura forzata dell'attività e l'annullamento dei due banchetti.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dall'attrice dev'essere rigettata.
Il terzo motivo relativo alle spese di lite non può trovare accoglimento.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
(Sez. Un., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
Dunque, considerato l'accoglimento della domanda risarcitoria, seppur a fronte del riconoscimento parziale del quantum richiesto, non si configura, nella specie, un'ipotesi di soccombenza reciproca, né tantomeno si ritengono sussistenti ulteriori presupposti che possano giustificare l'applicazione dell'art. 92 c.p.c.
Tuttavia, sotto tale ultimo profilo, per come meglio si dirà infra, stante l'esito complessivo del giudizio che ha visto soccombente, tenuto conto del Parte_1 ridimensionamento della originaria domanda attorea, le spese del primo grado di giudizio
-al pari di quelle del presente grado- possono essere compensate per 1/3.
L'appello incidentale
Con il primo motivo l'appellante incidentale censura la sentenza nella parte relativa alla quantificazione dei danni patrimoniali subiti.
In particolare, il Giudice non avrebbe correttamente valutato la produzione documentale e le dichiarazioni dei testimoni, da cui, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, emergerebbe la chiusura forzata del ristorante, la perdita degli alimenti acquistati e il mancato svolgimento dei due ricevimenti.
7 Con il secondo motivo l'appellante incidentale lamenta il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, degli interessi e rivalutazione sulle somme liquidate.
Il primo motivo è infondato.
Appare condivisibile quanto affermato dal Tribunale sia in merito alla merce acquistata, posto che l'attrice ha prodotto unicamente le fatture di acquisto di alcuni beni alimentari ma risulta assente qualsivoglia prova in ordine al deperimento degli stessi, i quali potrebbero anche essere stati conservati altrove o utilizzati in diversa maniera, sia relativamente all'assenza di prova circa il mancato guadagno.
In particolare, proprio con riferimento al lucro cessante, va evidenziato come sebbene dal quadro istruttorio emerga con certezza che il comportamento inadempiente dell' Pt_1 abbia determinato la chiusura forzata dell'attività della dal 13 al 18/10/2008, CP_1 periodo in cui il ristorante era stato prenotato per lo svolgimento di due banchetti, rispettivamente in data 13 e 15 ottobre, d'altra parte, non sono stati forniti elementi probatori sufficientemente precisi in merito al quantum debeatur che avrebbero potuto giustificare l'accoglimento della domanda.
Invero, l'attrice ha prodotto (cfr. doc. n.5 fascicolo di parte attrice) una lettera proveniente dal legale del primo cliente, Sig. , in cui questo, dopo aver precisato Per_1 di aver concordato l'esecuzione di un banchetto per il 13.10.2008 al prezzo di 1.390€, chiedeva il risarcimento del danno dovuto a causa dell'annullamento dello stesso, nonché un'ulteriore lettera, dello stesso tenore, proveniente dal legale del secondo cliente Sig.
con allegato il preventivo di spesa di €10.800,00 debitamente firmato. Pt_2
Ebbene, il contenuto dei predetti documenti non si considera sufficiente a formare il convincimento della Corte. Difatti, mentre la prima lettera non dimostra né l'effettiva stipula di un contratto tra le parti, né l'entità del danno subito, il preventivo allegato per il convivio del Sig. sebbene da quest'ultimo firmato, rappresenta invece un mero Pt_2 indizio che da solo, tuttavia, non possiede sufficiente valenza probatoria, non essendo neanche confermato in sede di prova testimoniale.
Ritenuto, dunque, che l'appellante incidentale ha prodotto, a riprova del lucro cessante dato dalla perdita dei guadagni derivante dalla propria attività di ristorazione, esclusivamente i due citati documenti, tra l'altro relativi a terzi estranei al giudizio, e che il relativo contenuto non è stato corroborato da altri elementi di riscontro, tanto vale a non ritenere raggiunta la prova del lamentato danno patrimoniale.
Il secondo motivo di appello è infondato.
La Suprema Corte ha recentemente ribadito l'orientamento secondo cui “Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in
8 moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.”
Nel caso di specie, l'appellante incidentale si è limitata a dedurre, in via meramente assertiva, la necessità della corresponsione di interessi e rivalutazione, senza tuttavia fornire alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che l'importo liquidato in moneta attuale fosse inferiore a quello che avrebbe conseguito in caso di tempestivo pagamento.
In mancanza di tale allegazione e prova, alla luce dei principi sopra esposti, la censura non può trovare accoglimento.
§ 4. Le spese processuali
4.1 Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza (soccombenza sostanziale della essendo stata accolta la domanda principale di Parte_1 risarcimento del danno seppur in misura ridotta e tenuto conto dell'integrale rigetto dell'appello incidentale) e possono essere compensate per 1/3 e per i restanti 2/3 poste a carico della soccombente e liquidarsi come da dispositivo, ai sensi del D.M. 10.3.2014,
n. 55 come modificato dal D.M. 147/22, in considerazione del valore della causa, avuto riguardo alla non complessità della causa ed al relativo tenore delle difese.
4.2 Sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_1
, con atto di citazione notificato in data 13/09/2019, avverso la Controparte_1 sentenza n. 184/2019 del Tribunale di Vibo Valentia, pubblicata il 22/02/2019 e non notificata, così provvede: 1) Accoglie l'appello principale nei limiti di cui in parte motiva ed in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da;
Controparte_1
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio che, compensate per 1/3, liquida per i restanti 2/3, in euro 2.000,00 per onorari oltre accessori di legge per il primo grado ed in euro 3.872,00 per onorari oltre accessori di legge per il grado di appello;
9 4) dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 01.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
10
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
Dott. Biagio Politano Consigliere
Dott. Pietro Scuteri Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.1775/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14 maggio 2025, vertente
TRA
in persona dell'avv. Maria Paola Quaglia procuratore della Parte_1 società, rappresentata e difesa dal prof. Avv. Vincenzo Luciani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianluca Colosimo, sito in via Ciaccio n.12,
Catanzaro, in virtù di procura allegata nel fascicolo di parte del primo grado;
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
, in proprio nonché già titolare e legale rappresentante del Controparte_1
Ristorante-pizzeria "Piccolo Mondo Antico", rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giuseppe De Luca e Domenico Pontoriero, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLANTE INCIDENTALE - APPELLATA
1 CONCLUSIONI: Per l'appellante e appellata incidentale: “Rigettare integralmente le domande avanzate dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto. Dichiarare la legittimità della condotta di in relazione al distacco della fornitura Parte_1 di energia elettrica. Accogliere l'appello incidentale con riferimento alle spese processuali, considerato il parziale accoglimento della domanda a fronte di una richiesta risarcitoria ab origine iperbolica e manifestamente infondata di
€ 43.949,77. Condannare la appellata alla ripetizione della somma di € 13.132,36 corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado. Con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.”
Per l'appellante incidentale e appellata: “1) in via principale, il rigetto dell'appello proposto da
perché inammissibile, infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
2) in via incidentale, l'accoglimento dell'appello incidentale e la conseguente riforma parziale della sentenza di primo grado, con integrale riconoscimento del danno patrimoniale pari ad € 23.949,77.
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio, Controparte_1 innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al fine di far accertare la responsabilità di quest'ultima in merito all'illegittima sospensione della fornitura di energia elettrica presso il ristorante di cui era titolare, nonché di ottenere dalla stessa il risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non.
In particolare, l'attrice, premesso di essere titolare del ristorante-pizzeria “Piccolo Mondo
Antico” sito in Vibo Valentia in via degli Artigiani, nonché titolare del relativo contratto di utenza di energia elettrica con ha dedotto che, in data 13/10/2008, Parte_1
l' senza alcun preavviso e giustificazione, sospendeva illegittimamente la fornitura Pt_1 di energia elettrica presso il predetto locale sino al 18/10/2008.
A seguito delle richieste di chiarimenti prontamente inoltrate dalla , questa veniva CP_1
a sapere che siffatta interruzione era dipesa da una presunta bolletta inevasa;
tuttavia, verificato e dimostrato il relativo pagamento, le veniva, richiesta ulteriormente l'esibizione del pagamento di molte altre bollette, richiesta a cui la ottemperava. CP_1
Nonostante ciò, l'erogazione dell'energia elettrica non veniva ripristinata e l'attrice si trovava costretta a disdire gli impegni assunti con la propria clientela e, in particolar modo, due ricevimenti programmati per il 13/10/2008 e il 15/10/2008.
Tale rinuncia ha comportato da un lato un ingente danno patrimoniale, consistente nel mancato incasso dei due ricevimenti, della somma spesa per gli alimenti acquistati in funzione di questi ultimi e nell'esborso effettuato per transigere la richiesta di risarcimento avanzata dal sig. per il mancato convivio;
dall'altro un danno morale Pt_2 per il disagio e lo stress derivato dalla mancata fruizione del servizio.
2 Alla luce di quanto sopra, l'attrice ha citato in giudizio l' chiedendone la Parte_1 condanna al pagamento di €23.949,77 a titolo di danni patrimoniali ed €20.000 a titolo di danni non patrimoniali.
Instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio Parte_1 contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda con condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
Istruita la causa documentalmente e con prova per testi, all'udienza del 22 febbraio 2019, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.c.
Con la sentenza n. 184/2019, pubblicata il 22/02/2019, il Tribunale di Vibo Valentia ha accolto la domanda attorea, condannando al risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali e non, quantificati rispettivamente in €7.000,00 e €1.500,00, nonché al pagamento delle spese di lite.
In estrema sintesi, il Giudice di primo grado ha dapprima accertato l'illegittimità del comportamento dell' sulla base dell'istruttoria svolta, dalla quale, difatti, è emerso Pt_1 che l'attrice ha correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, dandone atto producendo la prova dei pagamenti delle fatture, mentre, al contrario, la convenuta, non ha dimostrato di aver trasmesso all'utente la missiva informativo del distacco. In merito ai danni, invece, l'unico danno patrimoniale ritenuto provato, tramite prova testimoniale, dal Tribunale è stato quello consistente nella somma di €7.000,00 corrisposta al Sig.
Infine, il Giudice ha riconosciuto in via equitativa la somma di €1.500,00 a titolo Pt_2 di danno morale, essendo stata l'attrice costretta a tenere chiusa la propria attività.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 13/09/2019,
[...]
in persona del l.r.p.t., ha proposto appello avverso la sentenza in parola per Parte_1
i motivi che si esamineranno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/01/2020 si è costituita in giudizio , eccependo l'infondatezza del gravame, chiedendone l'integrale Controparte_1 rigetto, e spiegando, altresì, appello incidentale in merito al quantum risarcitorio.
Con ordinanza del 26/03/2024 la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25/02/2025.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Seconda Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 maggio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 16 maggio 2025,
3 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta in data 19 maggio 2025.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
L'appello principale
3.1 Con il primo motivo di appello l'appellante principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, fornendo un'interpretazione errata delle risultanze istruttorie, ha ritenuto dimostrato l'inadempimento della società convenuta e l'esatto adempimento di parte attrice.
In particolare, secondo l'appellante la documentazione prodotta comprova esattamente il contrario, ovvero la protratta morosità dell'utente e la legittimità della condotta del somministrante.
Dall'istruttoria è emerso, in primis, che la avrebbe pagato le fatture n. 1801331823 CP_1 di 361,96€ scaduta il 24 maggio 2007 e la fattura n. 18003538971 di €414,17 scaduta il 7 settembre 2007, solamente in data 15 ottobre 2008, a distanza di oltre un anno dalle scadenze.
Inoltre, i pagamenti delle fatture insolute non sarebbero mai pervenuti sul conto corrente di in quanto non vi è prova che i versamenti delle somme relative ad ogni Parte_1 fattura effettuati dall'attrice sul proprio conto corrente postale, siano state poi riversate sul conto di Il Giudice avrebbe, dunque, errato nel ritenere la prova Pt_1 dell'adempimento di parte attrice in quanto dagli estratti conto da lei prodotti non si ricava il pagamento delle fatture contestate.
A ciò l'appellante aggiunge che negli anni seguenti la avrebbe avanzato richiesta CP_1 per la rateizzazione di ulteriori fatture relative a periodi successivi, dimostrando così una morosità costante.
Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla . CP_1
In particolare, con riferimento ai danni patrimoniali, l' lamenta la mancata Pt_1 allegazione da parte dell'attrice dei fatti necessari a fondare la propria domanda risarcitoria, attesa l'irrilevanza sia della produzione documentale, che confermerebbe al contrario quanto affermato nell'atto di appello, sia della prova testimoniale, poiché avente natura de relato.
Per ciò che concerne il danno morale, l'appellante sostiene che questo sia stato liquidato in violazione dei principi affermati dalle storiche sentenze delle SU del 2008, secondo cui non sono riconoscibili danni non patrimoniali in mancanza di lesioni di diritti costituzionalmente garantiti.
Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte relative alle spese di lite, sostenendo che il Giudice è incorso in errore laddove, anziché
4 compensarle in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda, ha condannato interamente l' Pt_1
L'appello è in parte fondato (stante la stretta correlazione i profili di censura possono essere analizzati congiuntamente).
Infondato è il primo motivo di appello con cui l'odierna appellante si duole, in estrema sintesi, dell'inadempimento contrattuale della controparte, il quale avrebbe giustificato il suo successivo comportamento, poi erroneamente dichiarato illegittimo dal Tribunale.
Invero, il Giudice di prime cure ha correttamente esaminato le prove documentali in atti, dalle quali emerge con certezza l'adempimento da parte della dell'obbligazione CP_1 di pagamento nascente dal contratto di somministrazione stipulato con , più nello Pt_1 specifico, del pagamento delle fatture asseritamente rimaste insolute secondo il somministrante.
Ricostruendo brevemente la vicenda va evidenziato come l' con lettera del Pt_1
16/07/2008 indirizzata a , sollecitava il pagamento delle fatture: 1) Controparte_1
n.1801331823, scaduta il 24 maggio 2007, di €361,96, 2) n. 1803538971, scaduta il 7 settembre 2007, di €414,17 e 3) n.1803941814, scaduta il 4 ottobre 2007, di €183,67.
Successivamente, con raccomandata del 5/08/2008, rispetto alla quale, però, come sostenuto dal Giudice di primo grado, non vi è prova che essa sia stata spedita e ritualmente consegnata al destinatario, l' diffidava la ad adempiere su Pt_1 CP_1 proprio conto corrente, spiegando che a seguito di alcune verifiche le fatture anzidette non risultavano pagate e che, in assenza di un pronto adempimento, avrebbe provveduto alla sospensione della fornitura di energia elettrica.
Disposto il distacco della fornitura da parte dell' la , a seguito della richiesta Pt_1 CP_1 di chiarimenti e dell'esibizione dei pagamenti già effettuati, avendo urgente necessità del servizio in visti di impegni lavorativi già assunti e programmati per i giorni successivi, provvedeva a pagare prontamente all' a somma di €776,13, riservandosi di chiederne Pt_1 la restituzione essendo sicura di aver già regolarmente dato quanto dovuto.
Ciò posto, l'appellante fa leva proprio su tale ultima circostanza sostenendo che, attesa la morosità della , questa abbia provveduto al pagamento delle fatture scadute solo CP_1 successivamente all'interruzione del servizio, ovvero in data 15/10/2008.
Tale asserzione, tuttavia, non può ritenersi corretta in quanto, in realtà, le fatture di cui si discute risultano saldate già al momento della naturale scadenza, a prescindere dall'ulteriore e successivo pagamento.
Ciò lo si evince, come accertato altresì dal Tribunale, dalla movimentazione contabile ritualmente prodotta dall'attrice, in cui trovano pieno riscontro gli importi addebitati e le relative date.
Al riguardo, va precisato come priva di fondamento appaia la censura dell'appellante relativa alla circostanza che quelle somme dapprima versate sul conto corrente postale, siano state poi stornate: l'indicazione sotto la voce “St” (stato) della lettera “S”, non
5 sembra essere sufficiente a dimostrare ciò, considerato che -in assenza di un dato oggettivo certo che avalli tale interpretazione- la stessa può prestarsi a diversi e ulteriori significati, come ad esempio che le somme siano state saldate.
In ogni caso a dirimere i dubbi interpretativi su tale sigla è il dato oggettivo dell'avvenuto pagamento: come detto, infatti, dalla movimentazione contabile ritualmente prodotta dall'attrice, trovano pieno riscontro gli importi addebitati e le relative date.
Pertanto, di fatto, mentre l'attrice ha fornito piena prova di aver correttamente adempiuto secondo quanto previsto dal contratto, ovvero attraverso il tempestivo accredito sul proprio conto corrente postale delle somme dovute, nessun elemento di segno contrario
è stato fornito dalla controparte.
Infine, del tutto priva di rilevanza risulta la circostanza che la abbia avanzato CP_1 richiesta di rateizzazione di ulteriori fatture relative a periodi successivi, essendo l'inadempimento contestato riferito a specifiche fatture antecedenti.
Passando ora al secondo motivo di appello, l'appellante si duole al riguardo sia dell'assenza di prove circa la sussistenza di danni patrimoniali, sia dell'erroneo riconoscimento di un danno morale stante l'assenza di lesioni di diritti costituzionalmente garantiti.
Ebbene, anche in questo caso, si ritiene che l'attrice abbia, quantomeno parzialmente rispetto alla domanda proposta, assolto al proprio onere probatorio, dando ampiamente dimostrazione, sia tramite prova documentale (all.
7 - fascicolo di parte) che mediante prova testimoniale, di aver corrisposto la somma di €7.000,00 al sig. quale Pt_2 risarcimento per non aver potuto rispettare gli impegni presi e svolgere il convivio programmato.
Invero, il sig. ha testualmente affermato “che i 7.000 euro che la Sig.ra gli ha Pt_2 CP_1 dato come risarcimento per il mancato banchetto sono serviti in parte per le spese che ha sostenuto per viaggio e alloggio dei miei ospiti…in parte come risarcimento morale…”, così confermando il documento – prodotto dall'attrice – con cui il dichiarava di aver ricevuto da Pt_2 quest'ultima la somma anzidetta.
Quanto al danno morale soggettivo, invece, la censura appare fondata.
Come noto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei soli casi espressamente previsti dalla legge, ma anche, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., quando derivi dalla lesione di diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione.
Ebbene, il caso in esame sembra fuoriuscire dalle ipotesi anzidette: la sospensione della fornitura di energia elettrica, avvenuta per un breve periodo di circa cinque giorni, sebbene abbia certamente arrecato un disagio all'attrice, considerata la tipologia di attività da questa esercitata, non sembra, tuttavia, integrare la lesione di un interesse di rango costituzionale tale da giustificare il riconoscimento di un danno morale risarcibile.
6 Invero, Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile
a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. (Cass. Civ. Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023).
D'altra parte, anche a voler, in astratto, ritenere configurabile un danno non patrimoniale, la non ha, in ogni caso, fornito alcuna prova in ordine alla concreta sussistenza CP_1 del patimento morale subito, non essendo sufficiente, al riguardo, l'aver meramente allegato e documentato la sola chiusura forzata dell'attività e l'annullamento dei due banchetti.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dall'attrice dev'essere rigettata.
Il terzo motivo relativo alle spese di lite non può trovare accoglimento.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
(Sez. Un., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
Dunque, considerato l'accoglimento della domanda risarcitoria, seppur a fronte del riconoscimento parziale del quantum richiesto, non si configura, nella specie, un'ipotesi di soccombenza reciproca, né tantomeno si ritengono sussistenti ulteriori presupposti che possano giustificare l'applicazione dell'art. 92 c.p.c.
Tuttavia, sotto tale ultimo profilo, per come meglio si dirà infra, stante l'esito complessivo del giudizio che ha visto soccombente, tenuto conto del Parte_1 ridimensionamento della originaria domanda attorea, le spese del primo grado di giudizio
-al pari di quelle del presente grado- possono essere compensate per 1/3.
L'appello incidentale
Con il primo motivo l'appellante incidentale censura la sentenza nella parte relativa alla quantificazione dei danni patrimoniali subiti.
In particolare, il Giudice non avrebbe correttamente valutato la produzione documentale e le dichiarazioni dei testimoni, da cui, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, emergerebbe la chiusura forzata del ristorante, la perdita degli alimenti acquistati e il mancato svolgimento dei due ricevimenti.
7 Con il secondo motivo l'appellante incidentale lamenta il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, degli interessi e rivalutazione sulle somme liquidate.
Il primo motivo è infondato.
Appare condivisibile quanto affermato dal Tribunale sia in merito alla merce acquistata, posto che l'attrice ha prodotto unicamente le fatture di acquisto di alcuni beni alimentari ma risulta assente qualsivoglia prova in ordine al deperimento degli stessi, i quali potrebbero anche essere stati conservati altrove o utilizzati in diversa maniera, sia relativamente all'assenza di prova circa il mancato guadagno.
In particolare, proprio con riferimento al lucro cessante, va evidenziato come sebbene dal quadro istruttorio emerga con certezza che il comportamento inadempiente dell' Pt_1 abbia determinato la chiusura forzata dell'attività della dal 13 al 18/10/2008, CP_1 periodo in cui il ristorante era stato prenotato per lo svolgimento di due banchetti, rispettivamente in data 13 e 15 ottobre, d'altra parte, non sono stati forniti elementi probatori sufficientemente precisi in merito al quantum debeatur che avrebbero potuto giustificare l'accoglimento della domanda.
Invero, l'attrice ha prodotto (cfr. doc. n.5 fascicolo di parte attrice) una lettera proveniente dal legale del primo cliente, Sig. , in cui questo, dopo aver precisato Per_1 di aver concordato l'esecuzione di un banchetto per il 13.10.2008 al prezzo di 1.390€, chiedeva il risarcimento del danno dovuto a causa dell'annullamento dello stesso, nonché un'ulteriore lettera, dello stesso tenore, proveniente dal legale del secondo cliente Sig.
con allegato il preventivo di spesa di €10.800,00 debitamente firmato. Pt_2
Ebbene, il contenuto dei predetti documenti non si considera sufficiente a formare il convincimento della Corte. Difatti, mentre la prima lettera non dimostra né l'effettiva stipula di un contratto tra le parti, né l'entità del danno subito, il preventivo allegato per il convivio del Sig. sebbene da quest'ultimo firmato, rappresenta invece un mero Pt_2 indizio che da solo, tuttavia, non possiede sufficiente valenza probatoria, non essendo neanche confermato in sede di prova testimoniale.
Ritenuto, dunque, che l'appellante incidentale ha prodotto, a riprova del lucro cessante dato dalla perdita dei guadagni derivante dalla propria attività di ristorazione, esclusivamente i due citati documenti, tra l'altro relativi a terzi estranei al giudizio, e che il relativo contenuto non è stato corroborato da altri elementi di riscontro, tanto vale a non ritenere raggiunta la prova del lamentato danno patrimoniale.
Il secondo motivo di appello è infondato.
La Suprema Corte ha recentemente ribadito l'orientamento secondo cui “Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in
8 moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.”
Nel caso di specie, l'appellante incidentale si è limitata a dedurre, in via meramente assertiva, la necessità della corresponsione di interessi e rivalutazione, senza tuttavia fornire alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che l'importo liquidato in moneta attuale fosse inferiore a quello che avrebbe conseguito in caso di tempestivo pagamento.
In mancanza di tale allegazione e prova, alla luce dei principi sopra esposti, la censura non può trovare accoglimento.
§ 4. Le spese processuali
4.1 Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza (soccombenza sostanziale della essendo stata accolta la domanda principale di Parte_1 risarcimento del danno seppur in misura ridotta e tenuto conto dell'integrale rigetto dell'appello incidentale) e possono essere compensate per 1/3 e per i restanti 2/3 poste a carico della soccombente e liquidarsi come da dispositivo, ai sensi del D.M. 10.3.2014,
n. 55 come modificato dal D.M. 147/22, in considerazione del valore della causa, avuto riguardo alla non complessità della causa ed al relativo tenore delle difese.
4.2 Sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_1
, con atto di citazione notificato in data 13/09/2019, avverso la Controparte_1 sentenza n. 184/2019 del Tribunale di Vibo Valentia, pubblicata il 22/02/2019 e non notificata, così provvede: 1) Accoglie l'appello principale nei limiti di cui in parte motiva ed in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da;
Controparte_1
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio che, compensate per 1/3, liquida per i restanti 2/3, in euro 2.000,00 per onorari oltre accessori di legge per il primo grado ed in euro 3.872,00 per onorari oltre accessori di legge per il grado di appello;
9 4) dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 01.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
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