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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 388 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
, rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avvocato SALVO VINCENZO appellanti
CONTRO
Controparte_1 nella qualità di procuratrice con rappresentanza del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, in forza del contratto di cessione di crediti stipulato in data 29/11/2016 a rogito del Notaio Dott. di Monselice (Rep. 155756 Racc. 31125) e registrato ad Per_1
Este in data 01/12/2016 tra (cedente) e Fondo Temporaneo del Credito Controparte_2
Cooperativo (cessionario), rappresentata e difesa dall'Avvocato GIUSEPPE BERTOLINO, appellato
OGGETTO: Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc)
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per gli appellanti: « Voglia la Corte d'Appello, in riforma dell' impugnato provvedimento, di dichiarare la regolare costituzione nel giudizio di primo grado degli opponenti, e nel merito, per le motivazioni dedotte nell'atto di gravame, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 144/2016 emesso dal Tribunale di Marsala, anche nei confronti del fideiussore stante comunque la dipendenza della posizione dello stesso rispetto a quella della debitrice principale. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio»
Conclusioni per l'appellato: « Voglia la Corte D'Appello rigettare poiché infondate in fatto e in diritto le domande formulate dagli appellanti, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata e condannano gli appellanti al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con due distinti atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificati, la sig.ra e il sig. quest'ultimo in qualità di Parte_2 Parte_1 fideiussore della prima, proponevano opposizione avverso il D.I. n. 144/2013, emesso il 9 luglio 2013 dal Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Partanna, su istanza della
[...]
. Entrambi chiedevano Controparte_3 di ritenere e dichiarare non dovuto l'importo ingiunto con il D.I. opposto e, di conseguenza, revocare lo stesso per le motivazioni indicate in citazione.
Si instauravano pertanto, dinanzi al Tribunale di Marsala, due procedimenti recanti numeri di R.G. 2461/2013 e 2462/2013, aventi ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 144/2013.
Si costituiva, in entrambi i giudizi, l'istituto di credito procedente contestando quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio e chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dagli odierni appellanti e, nel merito, il rigetto dell'opposizione. Si chiedeva inoltre, in comparsa, la riunione dei due procedimenti poiché aventi ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo.
I procedimenti si istruivano entrambi a mezzo produzione documentale;
il procedimento proposto dalla sig.ra veniva altresì istruito a mezzo CTU contabile, Parte_2
al fine di accertare il reale credito vantato dall'istituto bancario procedente alla luce delle eccezioni e difese svolte dall'opponente.
2 Posta in decisione la causa iscritta al n. di R.G. 2462/2013 promossa da Parte_1
e già depositate le memorie conclusionali, il Tribunale, con ordinanza del 3
[...] febbraio 2016, rilevato che avanti al medesimo giudice istruttore pendeva la causa iscritta al n. 2461/2013 R.G. avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo proposta dal debitore principale, e che tale procedimento era stato Parte_2
rinviato per la precisazione delle conclusioni, disponeva la rimessione sul ruolo della causa iscritta la n. 2462/13 rinviando all'udienza del 13 aprile 2016 per la riunione dei due giudizi.
Riunitisi i due procedimenti, all'udienza del 13 aprile 2016, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a concludere concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa veniva decisa con la sentenza n. 681/2016 resa il 10 agosto 2016, con la quale il
Tribunale dichiarava improcedibili le domande proposte dagli odierni appellanti per tardività della costituzione in giudizio e compensava integralmente le spese di lite.
Proponevano appello avverso la superiore sentenza, i sigg.ri e Parte_1
ritenendo detto provvedimento illegittimo, erroneo ed ingiusto per Parte_2 avere dichiarato il Tribunale di primo grado improcedibili le domande per tardività di costituzione in giudizio e, nel merito, si chiedeva l'accoglimento delle domande formulate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo alla luce delle risultanze probatorie in atti.
Si costituiva nella qualità di procuratrice con rappresentanza del Controparte_1
Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, in forza del contratto di cessione di crediti dalla chiedendo di rigettare il proposto gravame. Disposta CTU Controparte_2
integrativa, la causa era posta in decisione all'udienza del 14 marzo 2024 con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della Sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato improcedibili le domande formulate con gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo per tardività della costituzione in giudizio.
Il motivo è fondato.
3 Il primo giudice ha infatti ritenuto che al fine della decorrenza del termine di costituzione, il cui mancato rispetto nel giudizio di opposizione determina l'improcedibilità della stessa, rileva la data in cui il notificante ha consegnato il plico all'ufficio postale o all'ufficiale giudiziario, non avendo invece rilevanza la diversa data in cui l'atto sia effettivamente notificato al destinatario.
Tuttavia, questa tesi non è condivisibile. La S.C ha affermato che, anche a seguito dell'affermazione del principio della cd. scissione degli effetti della notificazione tra mittente e destinatario, la distinzione rileva solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio possano verificarsi conseguenze negative per il notificante medesimo (come la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibili all'ufficiale giudiziario o all'agente postale) e non, invece, ove sia previsto che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal momento dell'avvenuta notificazione, poiché il consolidamento della notifica dipende anche per il notificante dal perfezionamento del procedimento suddetto nei confronti del destinatario. Ne consegue che il computo della data di iscrizione della causa a ruolo va effettuato dalla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché da quella di consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario (Cass. n. 4020/2017).
Anche con riferimento al termine di cui all'art. 347 c.p.c., per la costituzione dell'appellante, in relazione all'art. 165 c.p.c. (norma che del pari commina la sanzione dell'improcedibilità dell'appello in caso di tardiva costituzione), si è statuito che il termine decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione (Cass. n.
1662/2016; Cass. n. 9329/2010; Cass. n. 4996/2008).
Risulta, pertanto, erronea la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione pronunciata dal
Tribunale, avuto riguardo alla circostanza che l'opposizione era stata ricevuta dal destinatario in data 18 ottobre 2013 e che la costituzione degli opponenti era invece avvenuta in data 28 ottobre 2013.
4 A questo punto possono essere esaminate le domande proposte dagli opponenti con i rispettivi atti di opposizione al decreto ingiuntivo.
In particolare, la , quale titolare del conto corrente n. 02/01/0078 e dei mutui Parte_2 chirografari risalenti rispettivamente al 23 aprile 2004 e al 15 novembre 2004, ha lamentato che il conteggio effettuato dall'istituto di credito era errato.
Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale ha disposto apposita CTU contabile dalla quale è emerso che la clausola che stabiliva la CMS era indeterminata e che il documento di concessione del fido non faceva alcun riferimento al tasso applicato, e che non erano verificabili, inoltre, le altre condizioni economiche come commissioni e spese addebitate in assenza di specifiche clausole.
Il CTU, pertanto, effettuando i conteggi ha concluso che il saldo banca alla data del 31 dicembre 2012 è pari a € 5.530,44. Che dovevano essere espunti interessi addebitati pari a
€ 3.996,48, e che doveva essere esclusa la CMS per una somma pari a € 652,38 e che dunque il saldo finale a debito nei confronti della banca era pari a € 881,14.
Nel presente grado di giudizio, il CTU ha confermato la sua precedente relazione, rilevando di non potere determinare il tasso da applicare all'apertura di credito in conto corrente, in quanto indeterminato nei documenti contrattuali.
Gli appellanti, per quanto riguarda la posizione del sig. hanno Parte_1 riproposto l'argomentazione difensiva già avanzata in primo grado, secondo cui la fideiussione prestata dallo stesso in favore di sarebbe riferibile a un Parte_2 rapporto diverso da quello in forza del quale la ha azionato il decreto ingiuntivo CP_2
opposto, stipulato in epoca antecedente rispetto alla stipula del contratto del conto corrente oggetto di causa.
Tuttavia, il motivo è infondato.
Infatti, ha rilasciato una fideiussione sottoscritta in data 23 giugno Parte_1
2004, con cui si è costituito fideiussore di nei limiti dell'importo di Parte_2
€ 46.000,00 per “l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso la Banca dipendente da
5 operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero consentite al predetto nominativo”. Pertanto, la garanzia (valida in quanto specifica l'importo massimo garantito) risulta prestata anche per il conto corrente n. 02/01/00078 intestato a Parte_2
non risultando che la fideiussione sia limitata soltanto al rapporto di mutuo
[...] chirografario stipulato in epoca diversa.
È ovvio, comunque, che la nullità delle clausole e il conseguente ricalcolo del debito della nei confronti della Banca si riflette anche in una riduzione dell'obbligo del Parte_2 fideiussore nei limiti del debito per saldo negativo del conto, nei limiti accertati dal CTU.
Per le ragioni esposte, l'appello va accolto e va dunque accolta l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.
Gli appellanti, all'esito del giudizio, vanno condannati, in solido tra di loro, al pagamento a favore della del saldo negativo del conto corrente di € 881,14. CP_2
La riforma della sentenza di primo grado comporta d'ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese, anche in relazione al primo grado, alla luce di una valutazione complessiva della controversia.
Infatti, la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso (Cass. 16 maggio
2006, n. 11491).
Nella specie, l'esito complessivo della causa, con l'accoglimento parziale delle opposizioni, comporta che le spese dei due gradi del giudizio vadano compensate per i 2/3 e poste a carico della per la rimanente parte, e l'addebito delle spese di CTU dei due gradi nella CP_2 misura del 30% a carico della e compensate per la rimanente parte. CP_2
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PQM
La Corte D'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti, in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_2 Parte_1
e in riforma della Sentenza n. 681/2016 emessa in data 10 agosto 2016 dal
[...]
Tribunale di Marsala:
1.Dichiara procedibili le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dagli appellanti con atti di citazione notificati il 18 ottobre 2013;
2.Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 144/2013 emesso dal Tribunale di Marsala - Sezione
Distaccata di Partanna, in data 9 luglio 2013, depositato l'11 luglio 2013;
3.Condanna gli appellanti in solido tra di loro al pagamento del saldo debitore del conto corrente n. 02/01/00078 ricalcolato in € 881,14 oltre interessi di legge dalla domanda sino al saldo effettivo;
4.Compensa tra le parti le spese del giudizio nei limiti dei due terzi e condanna la CP_2 appellata alla refusione in favore degli appellanti del rimanente 1/3, che liquida per la relativa frazione in € 850,56 per il primo grado di giudizio e in € 930,00 per l'appello, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
5.Compensa tra le parti le spese di CTU nei limiti dei 2/3 e condanna la al pagamento CP_2 del rimanente terzo.
Così deciso in Palermo il 9 gennaio 2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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