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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/12/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
N. R.G. 1433/2021
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del GOP Dott.ssa
MI MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1433/2021
promossa da:
, (P. IVA , con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Favara (AG), c.da San Benedetto – Zona Industriale di Agrigento- elettivamente domiciliato in AGRIGENTO, VIA DANTE 13, presso lo studio dell'Avv. LORENA TODARO del Foro di Agrigento, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
, NATO A LEONFORTE IL 01(01/1958 (CF Controparte_1
E P.IVA ), titolare della omonima C.F._1 P.IVA_2
ditta individuale, elettivamente domiciliato in LEONFORTE CORSO UMBERTO N. 184, presso lo studio dell'Avv. SALVATORE
GIANGRASSO che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
CONVENUTO
Oggetto del giudizio: azione di responsabilità e domanda di risarcimento dei danni ex art.1669 cod. civ.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1 ottobre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti, queste hanno concluso come da note di trattazione ritualmente depositate dai rispettivi procuratori e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte a formare parte integrante della presente sentenza.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 22 ottobre 2021, Parte_1
assumeva:
- di aver affidato, con contratto di appalto del 17 dicembre 2010, alla ditta del convenuto l'esecuzione delle opere di muratura per Controparte_1
la costruzione di un complesso residenziale denominato Elio in territorio di
Enna;
- di aver poi venduto le unità immobiliari realizzate e di aver ricevuto, in data 9 dicembre 2020, formale diffida dal Controparte_2
costituitosi per l'amministrazione dell'edificio, con intimazione a provvedere alla opere necessarie per eliminare gli inconvenienti lamentati nella pavimentazione della terrazza condominiale.
Pag. 2 di 11 - assumeva altresì di aver a sua volta diffidato, senza però esito, la
[...]
con invito a partecipare ad un sopralluogo congiunto per la CP_3
verifica dei lamentati inconvenienti stessi, e di aver provveduto, onde evitare il contenzioso con il condominio, alla eliminazione degli inconvenienti e delle conseguenti infiltrazioni a mezzo della ditta I.M.A. srl all'uopo incaricata, sostenendo una spesa complessiva di € 11.291,31, chiedendone in giudizio la refusione, in virtù della affermata responsabilità ex art. 1669 codice civile in tema di appalto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
titolare della ditta convenuta, eccependo in via preliminare la continenza con altra causa (ma promossa da con altro difensore) tra le stesse Parte_1
parti avanti lo stesso Tribunale- iscritta al n. 426/2019 R. G.- con identica causa petendi, i.e. la refusione delle spese occorse per i lavori utili ad eliminare le infiltrazioni, e petitum diverso solo nell'ammontare.
Ancora in via preliminare eccepiva la decadenza nonché la prescrizione dell'azione intentata per decorso dei termini di legge e, in subordine, nel merito, la infondatezza della domanda, anche nel quantum, dovendo i vizi e danni lamentati imputarsi invero ad opere realizzate successivamente da condomini ovvero da altre imprese all'uopo chiamate ed eseguite peraltro in difformità del progetto.
Alla prima udienza del 7 giugno 2022, il Giudice designato, ritenuto che per la stessa causa pendeva già il procedimento n. 426/2019, affidato ad altro giudice dello stesso Tribunale, mandava la causa al Presidente per i provvedimenti ex art. 273, 2 comma, cpc.
Pag. 3 di 11 Con provvedimento del Presidente del Tribunale del 14 giugno 2022, il procedimento veniva assegnato allo stesso Giudice già titolare del procedimento n. 426/2019 R.G., che fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 10 gennaio 2023, senza riunire i procedimenti.
Concessi i termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c., depositate le rispettive memorie, all'udienza successiva del 30 maggio 2023, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per conclusioni, differita a quella dell'8 luglio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte contenenti le conclusioni delle parti.
Con ordinanza del 18 luglio 2025, adottata all'esito della suddetta udienza, la definizione della causa veniva delegata, nel rispetto dell'art. 10 d. Lgs.
116/2017, al GOP, Dr. MI MO, nelle more assegnata al Giudice designato.
Infine, rinnovate all'udienza cartolare dell'1 ottobre 2025 le conclusioni avanti al GOP, e concessi i termini per le difese finali, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere rigettata in ragione della fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione dall'azione sollevate da parte convenuta, e che consentono la definizione della causa quale ragione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio.
L'art. 1669 c.c. prevede, a favore del committente e dei suoi aventi causa, una garanzia decennale per l'ipotesi di rovina e difetti di cose immobili.
Pag. 4 di 11 Tanto difatti recita la norma: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta”.
L'art. 1669 c.c. prevede, quindi, un primo termine, di decadenza, di anno per la denuncia della rovina, decorrente dalla scoperta dei vizi o dei difetti;
un secondo termine annuale di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità, decorrente dal giorno della denuncia stessa.
I detti termini, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, sono
«interdipendenti», in quanto in caso di mancato rispetto di uno di essi, né il committente, né i suoi aventi causa possono far validamente valere l'azione di responsabilità nei confronti dell'appaltatore (Cass. Civ. nn. 14561/04;
903/89)
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito prova del rispetto di entrambi i termini appena richiamati.
La Cassazione ha più volte ribadito che il termine di un anno per la denuncia previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (cfr. Cass. 13/1/2005, n. 567),
Pag. 5 di 11 conoscenza che deve ritenersi di regola acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione delle disposte relazioni peritali (cfr. ex multis;
Cass. 23/1/2008 n. 1463; Cass. 1/8/2003, n. 11740),
a meno che non si sia in presenza di un problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini (Cass. 8/5/2014 n.
9966, ovvero, ancora, Cass. Civ. 16 settembre 2014, n. 19483 e Sez. 2,
Sentenza n. 3040 del 16/02/2015).
Questa reinterpretazione tecnico-giuridica dell'espressione “scoperta” contenuta nel primo comma dell'art. 1669 c.c., e del conseguente riassetto del dies a quo del termine decadenziale annuale – e di quello susseguente fissato dal secondo comma per la prescrizione (cfr. Cass. n. 567 del
13/1/2005), si spiega con l'apprezzabile tentativo di bilanciare l'interesse dei committenti/acquirenti a ponderare adeguatamente le proprie eventuali iniziative giudiziarie evitando azioni generiche a carattere esplorativo (così, fra le molte, Cass. n. 11740 del 1'18/2003), con il contrapposto interesse del costruttore –tutelato in via principale dalle disposizioni citate– a non essere 'chiamato in causa' quando il decorso del tempo ha ingenerato nella collettività in genere ed in lui in ispecie la legittima convinzione di aver realizzato un edificio esente da pericoli di crollo o gravi difetti costruttivi;
e quindi a non rimanere assoggettato sine die alle rimostranze degli acquirenti.
Nel caso oggetto di scrutinio, né dall'atto introduttivo del giudizio, né dalle successive difese, è dato evincere per quale ragione la piena percezione dei difetti si sarebbe avuta soltanto in data 9 dicembre 2020, avendo l'attrice giustificato tale asserzione esclusivamente col riferimento alla circostanza
Pag. 6 di 11 che, solo in tale occasione, sarebbe stata fatta denunzia formale da parte del alla CP_2 Parte_1
Da quanto allegato da parte convenuta, invero, emerge piuttosto come la fin dal gennaio 2014 era ben a conoscenza dei vizi di Parte_1
costruzione (ovvero dei problemi riguardanti le infiltrazioni d'acqua) esistenti nell'edificio del Elio. CP_2
Nel verbale dell'assemblea dell'1 aprile 2014 (doc. n. 4 della produzione del convenuto), in cui intervenivano, quali incaricati della per la Pt_1
comprensione e la risoluzione dei problemi denunciati, sia il Direttore dei lavori che il Progettista del complesso edilizio Elio, venne già dato atto dei problemi riguardanti le infiltrazioni di acqua piovana ed altro.
In successive delibere assembleari venivano poi denunciati in concreto i singoli vizi riscontrati dai vari condomini, compresi quelli inerenti le unità immobiliari sottostanti la copertura: si veda, in particolare, il verbale di assemblea del condominio Elio del 16 aprile 2016 (doc. n. 8) e, segnatamente, le pagine 10, 11 e 12.
Risulta altresì ex actis che, nell'aprile del 2016, il condominio Elio ebbe a diffidare formalmente la (doc. n. 5), denunciando già all'epoca i Parte_1
vizi ed i difetti dell'immobile a seguito della citata delibera assembleare del
16 aprile 2016, e che, solo nel settembre del 2016, però, la a sua Pt_1
volta ha proceduto ad una formale denuncia dei vizi alla con CP_3
raccomandata AR del 29 settembre 2016 (doc. 6), del tutto tardiva rispetto alla conoscenza effettiva dei vizi, e poi con p.e.c. del 4 ottobre 2016 (doc.
n. 7).
Pag. 7 di 11 Entrambe le denunce lamentavano danni e difetti solo generici danni ed allegavano il verbale di assemblea del condominio Elio del 16 aprile 2016
(doc. n. 8), che indicava i presunti difetti di costruzione.
Orbene, nonostante l'invio di tali denunce di vizi-difetti, non seguiva da parte della alcuna azione giudiziaria nel previsto termine di un anno Pt_1
dalla denuncia, così come previsto dall'art. 1669 comma 2 c.c., con conseguente decadenza e prescrizione dell'azione già nell'ottobre 2017.
Ancora, in data 2 febbraio 2018 (doc. n. 9), l'Amministratore del condominio “ ”, incaricato con delibera assembleare del 27 CP_2
gennaio 2018, nuovamente diffidava sia la e sia l'odierno Parte_1
convenuto ad eliminare i pretesi vizi ed infiltrazioni, Controparte_1
ossia quelli gli stessi di quelli descritti già nel verbale di assemblea del condominio Elio del 16 aprile 2016 e poi nel verbale di sopralluogo del gennaio 2017 (doc. n. 10), con ulteriore successiva diffida alla
[...]
con p.e.c. del 13/10/2018 (doc. n. 11). CP_3
Orbene, neppure in tal caso, il “ ” ha proceduto, CP_2 CP_2
nel termine annuale previsto dall'art. 1669 c.c., all'esperimento dell'azione risarcitoria.
E neppure risulta che alcuno dei condomini, che pur sarebbero stati legittimati, abbiano mai esperito l'azione predetta nei confronti dell'impresa convenuta Controparte_1
Parimenti, per altro verso, ex actis risulta pure come il fosse a CP_2
conoscenza delle infiltrazioni, della causa delle stesse e della relativa responsabilità, nonché dei lavori da realizzarsi per la loro eliminazione, già nell'agosto/settembre 2017, allorchè un tecnico incaricato dal condominio
Pag. 8 di 11 , peraltro proprietaria di locali compresi nel condominio, CP_2
ebbe a notificare all'amministratore del stesso, il verbale CP_2
conclusivo dell'attività di monitoraggio delle infiltrazioni sul CP_2
.
[...]
Si aggiunga ancora come la circostanza asserita da parte attrice che la scoperta dei pretesi vizi o difetti risalisse alla data del 9 dicembre 2020, che peraltro è solo la data della formalità, risulta smentita anche e soprattutto dalla pregressa proposizione dell'altro giudizio, risalente al 2019 (n.
426/2019 R.G.), tra le stesse parti ed avente il medesimo oggetto, e petitum parzialmente diverso, definito con sentenza di Questo Tribunale n. 25/2025
R.G. Sent., dell'1 febbraio 2025, di rigetto della domanda per prescrizione del diritto.
In definitiva, appare certo che parte attrice abbia avuto conoscenza dei vizi di costruzione lamentati in epoca antecedente al 9 dicembre 2020, data della formale denunzia, tant'è che la stessa parte attrice, nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., afferma che “ i condomini avevano già rilevato che si erano manifestate problematiche inerenti le soglie degli appartamenti che si sgretolavano, i pluviali non ben funzionanti, pavimenti dei balconi semistaccati, infiltrazioni nei bagni ecc. e in tale contesto veniva diffidata la la quale a sua volta avendo affidato i lavori in appalto alla Parte_1
ditta aveva proceduto a diffidare questa ultima. Dunque in CP_1
diverse occasioni, come nel caso di specie, la ditta non ha CP_1
provveduto ad effettuare alcun intervento ed ha sempre addebitato la responsabilità agli stessi condomini”.
Pag. 9 di 11 Invero, la denuncia ex art. 1669, comma primo c.c. dalla quale è iniziato a decorrere il termine annuale di prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 1669 c.c., è semmai quella del 29 settembre 2016, mentre il presente giudizio è stato introdotto soltanto in data 26 ottobre 2021 con la notifica dell'atto di citazione alla convenuta.
Discende da quanto detto che l'attrice non ha fornito alcuna prova in ordine alla tempestività della denunzia prevista dall'art. 1669 primo comma c.c., introducendo, piuttosto, nel processo documenti dai quali desumere elementi di prova di segno contrario.
Può concludersi, quindi, affermando come sia ormai maturata la prescrizione prima della proposizione del giudizio.
Quanto al regime delle spese, le stesse devono seguire la soccombenza e devono porsi a carico dell'attrice e liquidarsi come in dispositivo, facendo applicazione, al valore di causa, dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come aggiornati dal d.m. n. 147 del 13/08/2022, nei valori minimi, in considerazione del concreto svolgimento del giudizio che non ha visto l'espletamento di una fase istruttoria in senso stretto ed è stata rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
RIGETTA le domande proposte da unipersonale nei confronti Parte_1
CONDANNA a rifondere, in Controparte_1 Pt_1 Parte_1
favore di le spese processuali che liquida in € 2.540,00, Controparte_1
Pag. 10 di 11 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge e se ed in quanto dovuta.
Così deciso in Enna, il 5 dicembre 2025
Il GOP
dott.ssa MI MO
DEPOSITATO
TELEMATICAMENTE EX
ART. 15 D.M.44/2011
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
N. R.G. 1433/2021
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del GOP Dott.ssa
MI MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1433/2021
promossa da:
, (P. IVA , con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Favara (AG), c.da San Benedetto – Zona Industriale di Agrigento- elettivamente domiciliato in AGRIGENTO, VIA DANTE 13, presso lo studio dell'Avv. LORENA TODARO del Foro di Agrigento, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
, NATO A LEONFORTE IL 01(01/1958 (CF Controparte_1
E P.IVA ), titolare della omonima C.F._1 P.IVA_2
ditta individuale, elettivamente domiciliato in LEONFORTE CORSO UMBERTO N. 184, presso lo studio dell'Avv. SALVATORE
GIANGRASSO che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
CONVENUTO
Oggetto del giudizio: azione di responsabilità e domanda di risarcimento dei danni ex art.1669 cod. civ.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1 ottobre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti, queste hanno concluso come da note di trattazione ritualmente depositate dai rispettivi procuratori e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte a formare parte integrante della presente sentenza.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 22 ottobre 2021, Parte_1
assumeva:
- di aver affidato, con contratto di appalto del 17 dicembre 2010, alla ditta del convenuto l'esecuzione delle opere di muratura per Controparte_1
la costruzione di un complesso residenziale denominato Elio in territorio di
Enna;
- di aver poi venduto le unità immobiliari realizzate e di aver ricevuto, in data 9 dicembre 2020, formale diffida dal Controparte_2
costituitosi per l'amministrazione dell'edificio, con intimazione a provvedere alla opere necessarie per eliminare gli inconvenienti lamentati nella pavimentazione della terrazza condominiale.
Pag. 2 di 11 - assumeva altresì di aver a sua volta diffidato, senza però esito, la
[...]
con invito a partecipare ad un sopralluogo congiunto per la CP_3
verifica dei lamentati inconvenienti stessi, e di aver provveduto, onde evitare il contenzioso con il condominio, alla eliminazione degli inconvenienti e delle conseguenti infiltrazioni a mezzo della ditta I.M.A. srl all'uopo incaricata, sostenendo una spesa complessiva di € 11.291,31, chiedendone in giudizio la refusione, in virtù della affermata responsabilità ex art. 1669 codice civile in tema di appalto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
titolare della ditta convenuta, eccependo in via preliminare la continenza con altra causa (ma promossa da con altro difensore) tra le stesse Parte_1
parti avanti lo stesso Tribunale- iscritta al n. 426/2019 R. G.- con identica causa petendi, i.e. la refusione delle spese occorse per i lavori utili ad eliminare le infiltrazioni, e petitum diverso solo nell'ammontare.
Ancora in via preliminare eccepiva la decadenza nonché la prescrizione dell'azione intentata per decorso dei termini di legge e, in subordine, nel merito, la infondatezza della domanda, anche nel quantum, dovendo i vizi e danni lamentati imputarsi invero ad opere realizzate successivamente da condomini ovvero da altre imprese all'uopo chiamate ed eseguite peraltro in difformità del progetto.
Alla prima udienza del 7 giugno 2022, il Giudice designato, ritenuto che per la stessa causa pendeva già il procedimento n. 426/2019, affidato ad altro giudice dello stesso Tribunale, mandava la causa al Presidente per i provvedimenti ex art. 273, 2 comma, cpc.
Pag. 3 di 11 Con provvedimento del Presidente del Tribunale del 14 giugno 2022, il procedimento veniva assegnato allo stesso Giudice già titolare del procedimento n. 426/2019 R.G., che fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 10 gennaio 2023, senza riunire i procedimenti.
Concessi i termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c., depositate le rispettive memorie, all'udienza successiva del 30 maggio 2023, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per conclusioni, differita a quella dell'8 luglio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte contenenti le conclusioni delle parti.
Con ordinanza del 18 luglio 2025, adottata all'esito della suddetta udienza, la definizione della causa veniva delegata, nel rispetto dell'art. 10 d. Lgs.
116/2017, al GOP, Dr. MI MO, nelle more assegnata al Giudice designato.
Infine, rinnovate all'udienza cartolare dell'1 ottobre 2025 le conclusioni avanti al GOP, e concessi i termini per le difese finali, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere rigettata in ragione della fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione dall'azione sollevate da parte convenuta, e che consentono la definizione della causa quale ragione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio.
L'art. 1669 c.c. prevede, a favore del committente e dei suoi aventi causa, una garanzia decennale per l'ipotesi di rovina e difetti di cose immobili.
Pag. 4 di 11 Tanto difatti recita la norma: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta”.
L'art. 1669 c.c. prevede, quindi, un primo termine, di decadenza, di anno per la denuncia della rovina, decorrente dalla scoperta dei vizi o dei difetti;
un secondo termine annuale di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità, decorrente dal giorno della denuncia stessa.
I detti termini, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, sono
«interdipendenti», in quanto in caso di mancato rispetto di uno di essi, né il committente, né i suoi aventi causa possono far validamente valere l'azione di responsabilità nei confronti dell'appaltatore (Cass. Civ. nn. 14561/04;
903/89)
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito prova del rispetto di entrambi i termini appena richiamati.
La Cassazione ha più volte ribadito che il termine di un anno per la denuncia previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (cfr. Cass. 13/1/2005, n. 567),
Pag. 5 di 11 conoscenza che deve ritenersi di regola acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione delle disposte relazioni peritali (cfr. ex multis;
Cass. 23/1/2008 n. 1463; Cass. 1/8/2003, n. 11740),
a meno che non si sia in presenza di un problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini (Cass. 8/5/2014 n.
9966, ovvero, ancora, Cass. Civ. 16 settembre 2014, n. 19483 e Sez. 2,
Sentenza n. 3040 del 16/02/2015).
Questa reinterpretazione tecnico-giuridica dell'espressione “scoperta” contenuta nel primo comma dell'art. 1669 c.c., e del conseguente riassetto del dies a quo del termine decadenziale annuale – e di quello susseguente fissato dal secondo comma per la prescrizione (cfr. Cass. n. 567 del
13/1/2005), si spiega con l'apprezzabile tentativo di bilanciare l'interesse dei committenti/acquirenti a ponderare adeguatamente le proprie eventuali iniziative giudiziarie evitando azioni generiche a carattere esplorativo (così, fra le molte, Cass. n. 11740 del 1'18/2003), con il contrapposto interesse del costruttore –tutelato in via principale dalle disposizioni citate– a non essere 'chiamato in causa' quando il decorso del tempo ha ingenerato nella collettività in genere ed in lui in ispecie la legittima convinzione di aver realizzato un edificio esente da pericoli di crollo o gravi difetti costruttivi;
e quindi a non rimanere assoggettato sine die alle rimostranze degli acquirenti.
Nel caso oggetto di scrutinio, né dall'atto introduttivo del giudizio, né dalle successive difese, è dato evincere per quale ragione la piena percezione dei difetti si sarebbe avuta soltanto in data 9 dicembre 2020, avendo l'attrice giustificato tale asserzione esclusivamente col riferimento alla circostanza
Pag. 6 di 11 che, solo in tale occasione, sarebbe stata fatta denunzia formale da parte del alla CP_2 Parte_1
Da quanto allegato da parte convenuta, invero, emerge piuttosto come la fin dal gennaio 2014 era ben a conoscenza dei vizi di Parte_1
costruzione (ovvero dei problemi riguardanti le infiltrazioni d'acqua) esistenti nell'edificio del Elio. CP_2
Nel verbale dell'assemblea dell'1 aprile 2014 (doc. n. 4 della produzione del convenuto), in cui intervenivano, quali incaricati della per la Pt_1
comprensione e la risoluzione dei problemi denunciati, sia il Direttore dei lavori che il Progettista del complesso edilizio Elio, venne già dato atto dei problemi riguardanti le infiltrazioni di acqua piovana ed altro.
In successive delibere assembleari venivano poi denunciati in concreto i singoli vizi riscontrati dai vari condomini, compresi quelli inerenti le unità immobiliari sottostanti la copertura: si veda, in particolare, il verbale di assemblea del condominio Elio del 16 aprile 2016 (doc. n. 8) e, segnatamente, le pagine 10, 11 e 12.
Risulta altresì ex actis che, nell'aprile del 2016, il condominio Elio ebbe a diffidare formalmente la (doc. n. 5), denunciando già all'epoca i Parte_1
vizi ed i difetti dell'immobile a seguito della citata delibera assembleare del
16 aprile 2016, e che, solo nel settembre del 2016, però, la a sua Pt_1
volta ha proceduto ad una formale denuncia dei vizi alla con CP_3
raccomandata AR del 29 settembre 2016 (doc. 6), del tutto tardiva rispetto alla conoscenza effettiva dei vizi, e poi con p.e.c. del 4 ottobre 2016 (doc.
n. 7).
Pag. 7 di 11 Entrambe le denunce lamentavano danni e difetti solo generici danni ed allegavano il verbale di assemblea del condominio Elio del 16 aprile 2016
(doc. n. 8), che indicava i presunti difetti di costruzione.
Orbene, nonostante l'invio di tali denunce di vizi-difetti, non seguiva da parte della alcuna azione giudiziaria nel previsto termine di un anno Pt_1
dalla denuncia, così come previsto dall'art. 1669 comma 2 c.c., con conseguente decadenza e prescrizione dell'azione già nell'ottobre 2017.
Ancora, in data 2 febbraio 2018 (doc. n. 9), l'Amministratore del condominio “ ”, incaricato con delibera assembleare del 27 CP_2
gennaio 2018, nuovamente diffidava sia la e sia l'odierno Parte_1
convenuto ad eliminare i pretesi vizi ed infiltrazioni, Controparte_1
ossia quelli gli stessi di quelli descritti già nel verbale di assemblea del condominio Elio del 16 aprile 2016 e poi nel verbale di sopralluogo del gennaio 2017 (doc. n. 10), con ulteriore successiva diffida alla
[...]
con p.e.c. del 13/10/2018 (doc. n. 11). CP_3
Orbene, neppure in tal caso, il “ ” ha proceduto, CP_2 CP_2
nel termine annuale previsto dall'art. 1669 c.c., all'esperimento dell'azione risarcitoria.
E neppure risulta che alcuno dei condomini, che pur sarebbero stati legittimati, abbiano mai esperito l'azione predetta nei confronti dell'impresa convenuta Controparte_1
Parimenti, per altro verso, ex actis risulta pure come il fosse a CP_2
conoscenza delle infiltrazioni, della causa delle stesse e della relativa responsabilità, nonché dei lavori da realizzarsi per la loro eliminazione, già nell'agosto/settembre 2017, allorchè un tecnico incaricato dal condominio
Pag. 8 di 11 , peraltro proprietaria di locali compresi nel condominio, CP_2
ebbe a notificare all'amministratore del stesso, il verbale CP_2
conclusivo dell'attività di monitoraggio delle infiltrazioni sul CP_2
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Si aggiunga ancora come la circostanza asserita da parte attrice che la scoperta dei pretesi vizi o difetti risalisse alla data del 9 dicembre 2020, che peraltro è solo la data della formalità, risulta smentita anche e soprattutto dalla pregressa proposizione dell'altro giudizio, risalente al 2019 (n.
426/2019 R.G.), tra le stesse parti ed avente il medesimo oggetto, e petitum parzialmente diverso, definito con sentenza di Questo Tribunale n. 25/2025
R.G. Sent., dell'1 febbraio 2025, di rigetto della domanda per prescrizione del diritto.
In definitiva, appare certo che parte attrice abbia avuto conoscenza dei vizi di costruzione lamentati in epoca antecedente al 9 dicembre 2020, data della formale denunzia, tant'è che la stessa parte attrice, nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., afferma che “ i condomini avevano già rilevato che si erano manifestate problematiche inerenti le soglie degli appartamenti che si sgretolavano, i pluviali non ben funzionanti, pavimenti dei balconi semistaccati, infiltrazioni nei bagni ecc. e in tale contesto veniva diffidata la la quale a sua volta avendo affidato i lavori in appalto alla Parte_1
ditta aveva proceduto a diffidare questa ultima. Dunque in CP_1
diverse occasioni, come nel caso di specie, la ditta non ha CP_1
provveduto ad effettuare alcun intervento ed ha sempre addebitato la responsabilità agli stessi condomini”.
Pag. 9 di 11 Invero, la denuncia ex art. 1669, comma primo c.c. dalla quale è iniziato a decorrere il termine annuale di prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 1669 c.c., è semmai quella del 29 settembre 2016, mentre il presente giudizio è stato introdotto soltanto in data 26 ottobre 2021 con la notifica dell'atto di citazione alla convenuta.
Discende da quanto detto che l'attrice non ha fornito alcuna prova in ordine alla tempestività della denunzia prevista dall'art. 1669 primo comma c.c., introducendo, piuttosto, nel processo documenti dai quali desumere elementi di prova di segno contrario.
Può concludersi, quindi, affermando come sia ormai maturata la prescrizione prima della proposizione del giudizio.
Quanto al regime delle spese, le stesse devono seguire la soccombenza e devono porsi a carico dell'attrice e liquidarsi come in dispositivo, facendo applicazione, al valore di causa, dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come aggiornati dal d.m. n. 147 del 13/08/2022, nei valori minimi, in considerazione del concreto svolgimento del giudizio che non ha visto l'espletamento di una fase istruttoria in senso stretto ed è stata rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
RIGETTA le domande proposte da unipersonale nei confronti Parte_1
CONDANNA a rifondere, in Controparte_1 Pt_1 Parte_1
favore di le spese processuali che liquida in € 2.540,00, Controparte_1
Pag. 10 di 11 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge e se ed in quanto dovuta.
Così deciso in Enna, il 5 dicembre 2025
Il GOP
dott.ssa MI MO
DEPOSITATO
TELEMATICAMENTE EX
ART. 15 D.M.44/2011
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