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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 637/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11721/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250087947658000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20901/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 11721/25, notificato con il servizio telematico, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso cartella di pagamento n. 07120250087947658000, notificata in data 9/06/2025, intimante la somma di € 2.113,04, avente ad oggetto il mancato pagamento delle Tasse automobilistiche per l'anno 2020.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici sottesi e per prescrizione del tributo sotteso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, eccependo la correttezza del proprio operato ed eccependo che per la notifica degli atti prodromici è responsabile la
Regione Campania.
La Regione Campania non si è costituita in giudizio,
Il ricorrente presentava memorie illustrative con le quali, rifacendosi al ricorso introduttivo, ne richiedeva l'accoglimento.
La Corte, riunita in pubblica Udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente la fondatezza del ricorso, in quanto la Regione Campania non costituendosi in giudizio, non ha potuto confutare quanto correttamente dimostrato dal ricorrente, facendo quindi, intervenire la prescrizione triennale prevista dalla legge.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per accogliere il ricorso perché fondato.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle sese processuali che si liquidano in euro 400 oltre iva e cpa e rimborso cu , da distrarsi a favore del procuratore anticipatario.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11721/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250087947658000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20901/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 11721/25, notificato con il servizio telematico, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso cartella di pagamento n. 07120250087947658000, notificata in data 9/06/2025, intimante la somma di € 2.113,04, avente ad oggetto il mancato pagamento delle Tasse automobilistiche per l'anno 2020.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici sottesi e per prescrizione del tributo sotteso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, eccependo la correttezza del proprio operato ed eccependo che per la notifica degli atti prodromici è responsabile la
Regione Campania.
La Regione Campania non si è costituita in giudizio,
Il ricorrente presentava memorie illustrative con le quali, rifacendosi al ricorso introduttivo, ne richiedeva l'accoglimento.
La Corte, riunita in pubblica Udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente la fondatezza del ricorso, in quanto la Regione Campania non costituendosi in giudizio, non ha potuto confutare quanto correttamente dimostrato dal ricorrente, facendo quindi, intervenire la prescrizione triennale prevista dalla legge.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per accogliere il ricorso perché fondato.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle sese processuali che si liquidano in euro 400 oltre iva e cpa e rimborso cu , da distrarsi a favore del procuratore anticipatario.