Ordinanza collegiale 29 novembre 2024
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 25/06/2025, n. 12545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12545 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12545/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11184/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11184 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Iacono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministero dell’interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. K10-OMISSIS-, emesso dal Ministero dell''interno, in data 31 agosto 2020, notificato il 20 ottobre 2020, con cui è stata rigettata l''istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 29/11/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 29 novembre 2015.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, con d.m. 31 agosto 2020l’Amministrazione ha respinto la domanda, essendo emersi a carico del richiedente i seguenti pregiudizi penali, peraltro non autocertificati all’atto della presentazione della domanda di cittadinanza:
- 17/03/2006 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) per violazione delle norme sul diritto d'autore art. 171- bis l. 22/04/1941 n. 633 e ricettazione art. 648 comma 2 c.p. (commesso il 09/11/2004);
- 20/10/2003, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp), con nominativo alias , per violazione delle norme sul diritto d'autore art. 171- bis l. 22/04/1941 n. 633 e ricettazione art. 648 comma 2 c.p. (commesso il 18/04/2001.
Al richiedente è stata altresì contestata la carenza reddituale relativamente all’anno fiscale 2017.
III. - Avverso il provvedimento di diniego insorge l’interessato con il presente strumento di gravame chiedendone l’annullamento, in quanto asseritamente affetto dai vizi di violazione dell’art. 9 l.92/1991 e di carenza di motivazione .
IV. - Nel corso del giudizio parte ricorrente ha versato in atti il provvedimento di riabilitazione adottato dalla competente autorità giudiziaria in data 6 marzo 2024.
V. - Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
VI. – All’udienza straordinaria del giorno 11 aprile 2025, svolta da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato.
II. – Si controverte della legittimità del provvedimento con cui è stata respinta la domanda di cittadinanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, a causa di un duplice precedente per i reati di violazione delle norme sul diritto d'autore art. 171 bis l. 22/04/1941 n. 633 e ricettazione art. 648 comma 2 c.p., non autocertificato in sede di domanda di cittadinanza, nonché a causa della mancata percezione di redditi adeguati nell’anno 2017.
III. - La valutazione della singola domanda di cittadinanza è fatta oggetto di un giudizio di opportunità discrezionale, teso a valutare le prospettive di ottimale inserimento, verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
Orbene con riferimento agli elementi di controindicazione di carattere penale, il richiedente è risultato interessato specificamente dalle seguenti vicende penali:
- 17/03/2006 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) per violazione delle norme sul diritto d'autore art. 171-bis l. 22/04/1941 n. 633 e ricettazione art. 648 comma 2 c.p. (commesso il 09/11/2004);
- 20/10/2003, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp), con nominativo alias, per violazione delle norme sul diritto d'autore art. 171-bis l. 22/04/1941 n. 633 e ricettazione art. 648 comma 2 c.p. (commesso il 18/04/2001).
Peraltro, all’istante è stato altresì contestato di aver omesso all’atto di presentazione dell’istanza di autocertificare la propria effettiva posizione giudiziaria, “ condotta che potrebbe andare a configurare una nuova ipotesi di reato ”.
Ad avviso del Collegio, pur a voler ritenere fondato quanto assunto dal ricorrente sul presunto errore circa la condanna del 2003, è comunque possibile riconoscere ragionevolmente rilevanza ostativa al rilascio dello status civitatis ad un precedente per violazione delle norme sul diritto d'autore ex art. 171 bis l. 22/04/1941 n. 633 e ricettazione ex art. 648 comma 2 c.p.
La circostanza che a carico dell’interessato sia emersa una condanna per i reato di cui all’art. 171-ter della legge 633/1941 e all’art. 648, comma 2, c.p. ha inciso sull’esito del procedimento concessorio trattandosi di fattispecie delittuose punite in entrambi i casi (quindi anche la ricettazione nella forma lieve, su cui il ricorrente richiama l’attenzione) con la pena edittale che nel massimo non è inferiore al limite dei tre anni di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992 e pertanto rientrante nel novero dei reati automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza italiana “di diritto” da parte del coniuge di connazionale (Cons. Stato, sez. III, n. 52/2011, 1726/2019, 8734/2019, 4151/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 1833/15; 3582/14; n. 9947/2016, 324/2017; TAR Lazio, sez. I ter, n. 11734/2019, 4632/2020; TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022; n. 4236/22; n. 4295/2022; 4941/2022; n. 5130/2022; n. 5131/2022; n. 6254/2022,cfr Consiglio di Stato VI n. 52).
Infatti, tale disposizione, dettata in materia di cittadinanza iure matrimonii , in cui il richiedente vanta un vero e proprio diritto soggettivo, si estende in parte qua necessariamente anche alla fattispecie meno tutelata della cittadinanza per naturalizzazione, in nome dei principi di sicurezza pubblica e civile convivenza sottesi alla stessa.
In generale, con riferimento alla rilevanza ostativa dei pregiudizi penali il legislatore del 1992 ha inteso eliminare qualsivoglia discrezionalità dell’autorità amministrativa in presenza di determinate fattispecie, la cui gravità è stata fissata direttamente ed in via generale ed astratta, sulla base di un requisito oggettivo, rappresentato dalla previsione di una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni. Per cogliere a pieno il tenore dell’individuazione di tale tetto massimo da parte del legislatore della riforma, basti evidenziare il carattere innovativo della previsione dell’art. 6, comma 2, lettera b) de quo rispetto alla disposizione che ha sostituito, contenuta nell'art. 2 n. 2 della legge 21 aprile 1983, n. 123, che non faceva riferimento alla pena edittale, bensì alla pena irrogata dal giudice penale sulla base della valutazione delle specifiche circostanze del caso concreto.
L’innovazione è stata immediatamente rilevata dalla giurisprudenza, che ha chiarito che “ la norma ora in vigore sposta implicitamente il criterio di valutazione della pericolosità sociale alla peculiare rilevanza della fattispecie incriminatrice, attraverso una generalizzazione del principio che la predetta pericolosità scaturisce da un fatto di reato comunque punibile con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni. Si tratta, a ben vedere, di una profonda innovazione normativa, sostanzialmente con finalità restrittive, che non può essere considerata come specificazione o, in ogni caso, continuazione logica della previgente disposizione” (Consiglio di Stato sez. IV n. 1345/1999).
In altri termini, detta norma definisce espressamente l’ambito delle ipotesi criminose che precludono il conseguimento della cittadinanza richiesta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 - che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per l’aspirante cittadino (al fine di tutelare l’unità familiare del cittadino italiano) - persino a chi è coniuge del cittadino italiano, salvo l’eventuale successiva sopravvenienza della riabilitazione. Pertanto, questa norma - proprio perché dettata in relazione ad una situazione di maggior favore (in quanto sorretta dall’esigenza di tutela di chi è già cittadino e dell’unità familiare) – va considerata quale norma di tenuta dell’ordinamento che individua gli argini di quell’area del penalmente rilevante travalicati i quali inevitabilmente il potere di valutazione discrezionale dell’amministrazione, giustapposto all’interesse legittimo pretensivo del richiedente lo status , finisce per essere compresso, a tutela delle regole di civile convivenza e dei valori identitari dello Stato.
Ed in questo senso l’art. 6 citato si applica a fortiori anche alla cittadinanza richiesta ai sensi dell'articolo 9, lettera f), della legge n. 91 del 1992 (cfr. Tar Lazio, sez. II quater n. 3582 del 2014; n. 1833 del 2015, 324/2017, secondo un orientamento consolidato del Cons. Stato, espresso inter alia nelle sentenze, sez. III, 1726/19, 8734/2019, 1837/2019, 4151/2021; 4122/2021, condiviso dalla Sezione, v. da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n.; 13002/2023; 12538/2023; 10879/2023; 7143/2023; 3673/2023), cioè limitatamente alla parte in cui individua i reati immediatamente ostativi alla concessione dello status , in ragione del principio de “il più contiene il meno”, per cui se rispetto all’esigenza di tutela dei valori fondamentali dell’ordinamento anche la pretesa a conseguire la cittadinanza da parte del coniuge del cittadino (che – si ribadisce - vanta un vero e proprio diritto soggettivo) si mostra recessiva, a maggior ragione ciò vale nel caso di concessione della cittadinanza per residenza, fattispecie cui il legislatore riserva una disciplina di minor favore (TAR Lazio, sez. V bis, n. 12538/2023).
Solo in presenza della riabilitazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 in questione, si ha, da un lato, per quanto riguarda la cittadinanza per matrimonio, una riespansione dell’esigenza di tutela dell’unità familiare con automatica rimozione degli effetti ostativi riconnessi alla commissione dei reati specificamente individuati, dall’altro, per quanto riguarda la cittadinanza per concessione per residenza ultradecennale - tenuto conto dell’interpretazione di tipo sistematico fornita costantemente dalla giurisprudenza - un effetto riespansivo che però riguarda l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, non più vincolata da un bilanciamento degli interessi in conflitto compiuto a monte dal legislatore.
Appare chiara dunque, alla luce di tale lettura della norma, la bontà del provvedimento impugnato, visto che l’istante, che ha presentato la domanda di cittadinanza per residenza ultradecennale, è stato condannato per la commissione di un reato automaticamente ostativo, vetusto ma per il quale la riabilitazione è intervenuta solo 6 marzo 2024, quindi successivamente all’adozione del dm 31 agosto 2020 di rigetto della domanda di cittadinanza.
Il provvedimento oggetto della presente controversia, adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso, è da ritenere dunque legittimo, visto che al momento della sua adozione non era superabile la causa ostativa normativamente prevista in mancanza della riabilitazione e tenuto conto, tuttavia, che gli elementi sopravvenuti potranno essere valorizzati a seguito della presentazione di una nuova istanza di concessione della cittadinanza italiana da parte dell’odierno ricorrente. Si ricorda che l’amministrazione assicura l’attuazione del principio di effettività della tutela nell’ambito dell’attività di competenza, contemperando tale criterio con le caratteristiche dell’azione amministrativa per sua natura vincolata allo stato degli atti.
La scelta del legislatore, che ha prefissato in via generale ed astratta le cause ostative connesse alla gravità del fatto commesso, in tal modo precludendo sia all’Amministrazione procedente sia al giudice della cittadinanza qualunque margine di apprezzamento discrezionale della significatività della condotta in base alle circostanze del caso concreto o alla pena effettivamente comminata al fine di valutarne l’ostatività o meno alla nazionalizzazione dello straniero, vanno disattesi altresì gli argomenti sulla mancata valutazione globale della propria personalità.
V. – A quanto testé osservato, si aggiunga che nella valutazione di idoneità del richiedente lo status la precedente condotta penalmente rilevante è stata valutata unitamente alla circostanza dell’omessa autocertificazione della propria posizione penale in sede di presentazione della domanda.
Al riguardo, ad avviso del Collegio, non appare condivisibile la tesi dell’errore scusabile invocata dal ricorrente – attesa la concessione, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, del beneficio della non menzione nel certificato del casellario ad istanza dell’interessato, sulle cui risultanze sarebbe stata basata la redazione dell’istanza di cittadinanza - ciò in quanto ai fini della domanda, con riferimento alla posizione giudiziaria in Italia, l’autocertificazione espressamente ha ad oggetto l’aver o meno riportato condanne penali in Italia, anche ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
La giurisprudenza, sul punto, è costante nell’affermare che la dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, essendo comunque indicativa di una non compiuta integrazione, in quanto può essere considerata sintomatica della mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con l’Amministrazione, anche con riferimento al procedimento in questione, che il richiedente ha il dovere di acquisire, ovvero di uno scarso rispetto delle regole del contesto giuridico in cui si è inseriti, sicché tale comportamento può essere valutato, oltre che sul piano penale, anche sul piano del procedimento amministrativo in esame come comportamento indicativo di scarsa affidabilità nel rapportarsi con le Istituzioni dello Stato di cui aspira a divenire cittadino; il che avvalora ulteriormente il giudizio di insufficiente adesione da parte dello straniero ai valori dell'ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I Ter, 31/08/2020 n. 9289; n.10317/2020; n. 7919/21; cfr., da ultimo, n. 6541/2021).
VI. – La testé dimostrata incenusurabilità del carattere ostativo al rilascio dello status attribuito dall’autorità procedente al precedente penale riportato dal richiedente, non autocertificato, è in grado ex se di assicurare al provvedimento impugnato un adeguato sostrato motivazionale, consentendo al Collegio di prescindere dal dovere di uno scrutinio puntuale dell’ulteriore successivo motivo ostativo al rilascio dello status , rappresentato dalla presunta insussistenza del requisito reddituale.
Infatti, l’atto gravato, in quanto plurimotivato, supererebbe comunque la “prova di resistenza” - essendo sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell’intero ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 6470 del 2021).
Nel caso in esame, è sufficiente a sorreggere la legittimità del diniego la sussistenza di una condanna per un reato automaticamente ostativo ex art. 6, comma 2, lett. b, legge n. 91/1992, che in nessun modo potrebbe essere scalfita dall’eventuale accertamento della sussistenza del requisito della capacità di autosostentamento del nucleo familiare complessivamente considerato, evocata dall’istante.
In tema di impugnativa di un atto plurimotivato, ossia di atto fondato su distinte ragioni, ciascuna autonomamente in grado di sorreggere la valutazione amministrativa, l'eventuale illegittimità di una di esse non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 settembre 2021 n. 6470; 30 agosto 2021 n. 6115; 1° luglio 2021 n. 5018; sez. II, 18/02/2020, n.1240).
VII. - In ogni caso, a favore della posizione del richiedente, si rammenta che il diniego della cittadinanza non preclude di ripresentare l’istanza nel futuro (già dopo un anno dal primo rifiuto), per cui le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “ interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente ” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici) - dato che l’interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima. Quindi, per il provvedimento impugnato, con cui, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, si è ritenuto recessivo l'interesse del privato ad essere ammesso come componente aggiuntivo del Popolo italiano, l’irragionevolezza è altresì esclusa alla luce della circostanza che il diniego di cittadinanza provoca il solo svantaggio temporale sopraindicato, il quale risulta “giustificato” ove si consideri la rilevanza degli interessi in gioco e l’irreversibilità degli effetti connessi alla concessione dello status di cittadino.
In questa prospettiva, infatti, risulta inopportuno ampliare la platea dei cittadini mediante l'inserimento di un nuovo componente ove sussistano dubbi sulla sua attitudine a rispettare i valori fondamentali per la comunità di cui diviene parte essenziale con piena partecipazione all’autodeterminazione delle scelte di natura politica.
VIII. - Il Collegio, pertanto, ritiene, sulla scorta dei postulati enucleati, che le conclusioni a cui è giunta l’Amministrazione siano immuni dai vizi dedotti con i motivi di ricorso e che quindi il ricorso deve essere respinto perché infondato.
IX. – Sussistono giustificati motivi, tenuto conto della specificità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Davide De Grazia, Primo Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.