TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/11/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 525/2024
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 525/2024, promossa da
(c.f. ), generalizzato in atti, domicilio eletto presso Parte_1 C.F._1 lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. FLORE MARCO parte ricorrente contro (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del CP_1 C.F._2 difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. FABIANI MARZIA parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: rendere atto della documentazione reddituale depositata, dalla quale emerge la modesta situazione economica della IG.ra , lavoratrice dipendente con reddito netto mensile di circa € 1.680; Valutare Pt_1
Pag. 1 la significativa sproporzione economica esistente tra la IG.ra , lavoratrice dipendente con reddito modesto, e il Pt_1
IG. titolare di azienda agricola con presumibili capacità reddituali e patrimoniali di gran lunga superiori;
CP_1
Considerare che la titolarità di un'azienda agricola comporta necessariamente una valutazione delle capacità economiche che va oltre il mero reddito dichiarato, dovendo tenere conto del patrimonio aziendale, delle agevolazioni fiscali del settore e delle effettive disponibilità economiche;
Disporre, in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. e alla luce della significativa sproporzione economica tra i genitori: la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico della IG.ra ; Stabilire che le spese straordinarie siano Pt_1 ripartite in misura del 50% come per legge. Disporre, ove necessario ai sensi dell'art. 337-ter, ultimo comma, c.c., un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni del IG. al fine di verificare le sue effettive CP_1 capacità economiche derivanti dalla titolarità dell'azienda agricola
Parte resistente: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara riunito in Camera di Consiglio Confermare la collocazione di presso il padre con le modalità di Per_1 frequentazione prevista nell'elaborato peritale, considerando gli impegni lavorativi della madre e scolastici della figlia e la distanza tra il luogo di residenza materna e la realtà scolastica della minore. Confermare l'assegno a favore di nella misura in essere a carico della sig.ra con concorso alle spese straordinarie nella misura del Per_1 Pt_1
50% giusto Protocollo di Torino. Assegno unico ex L. 46/2021 pro quota tra le parti come previsto dalla norma
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/3/2024, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 310/2023 emessa da questo Tribunale, che così ha deciso: “dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno 10.06.2000 in Borgolavezzaro tra nato il [...] in [...] e CP_1 Pt_1
nata il [...] in [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio per l'anno 2000 al n.1
[...] parte II serie A;
ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Borgolavezzaro di procedere alla trascrizione della sentenza;
dispone l'affido dei figli minori ed ad entrambi i genitori in via condivisa con l'impegno Per_2 Per_1 da parte di entrambi di educarli ed istruirli con collocazione e residenza anagrafica presso il padre e con iscrizione nello stato di famiglia paterno;
i genitori eserciteranno di comune accordo la potestà sui figli minori ed Per_2
fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione: dà atto che i genitori si impegneranno far Per_1 mantenere i buoni rapporti tra i figli ed e il nonno materno;
dispone che, salvo diverso accordo Per_2 Per_1 tra le parti e a avuto riguardo in ogni caso agli orari di lavoro delle stesse, la signora potrà continuare ad Pt_1 avere e tenere con sé i figli minori ed a fine settimana alternati dalle ore 19.00 del venerdì sino Per_2 Per_1 alle ore 21.00 della domenica;
il lunedì dalle ore 7.00 sino a martedì alle ore 21.00; salvo diverso accordo tra i coniugi, nel periodo estivo, questi potranno trascorrere con i figli minori ed un periodo di quindici Per_2 Per_1 giorni anche non consecutivi;
a tale proposito entrambi i genitori si impegnano a comunicare con idoneo preavviso, e, comunque, non oltre il 31 maggio di ogni anno, i giorni, nonché la località e i recapiti in cui intenderanno trascorrere le vacanze estive con i figli minori;
in caso di disaccordo dei coniugi, negli anni pari prevarrà la volontà di CP_1
e negli anni dispari quella di LV diverso accordo tra i coniugi, nelle vacanze natalizie i
[...] Parte_1 figli minori ed trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore comprendenti, ad anni Per_2 Per_1 alterni, la Pasqua. Pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di contributo di Parte_1 CP_1 mantenimento la somma di euro 600,00 (300,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione annuale ISTAT entro il
Pag. 2 giorno 10 di goni mese mediante accredito su conto corrente intestato a oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie secondo il Protocollo spese della Corte di Appello di Torino Dispone che perda il Parte_1 cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
assegna la casa familiare a CP_1 CP_1 unitamente agli arredi;
da atto che autorizza a richiedere in suo favore gli assegni Parte_1 CP_1 familiari e le detrazioni per i figli a carico si dà atto che in coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
si dà atto che le parti dichiarano che ogni altra questione economica e patrimoniale tra le parti è stata già definita e le parti nulla hanno più a pretendere reciprocamente l'una dall'altro; da atto che i coniugi si danno reciproca autorizzazione e consenso alla richiesta e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio proprio e dei figli minori Pone le spese di lite a carico di come CP_1 richiesto dalle medesime parti ricorrenti”.
La ricorrente, quindi, ha rappresentato che aveva raggiunto l'autosufficienza economica Per_2
e che la sua condizione reddituale era mutata, a causa della contrazione dello stipendio che, alla data della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio era di € 1.900,00 ma che era calato fino ad € 1.510,00.
Ancora, la ha rappresentato che ancora minorenne, trascorreva molto tempo Pt_1 Per_1 con lei e con il nonno materno e, pertanto ne chiedeva il collocamento, visto anche che la ragazza aveva manifestato quel desiderio. Nel ricorso originario, quindi, ha concluso in tali termini
“Accertare e Dichiarare che il figlio maggiorenne è soggetto totalmente/parzialmente autosufficiente Persona_3
e in grado di provvedere in tutto/in parte al proprio sostentamento e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio - revocare e/o comunque ridurre la somma al medesimo spettante a titolo di contributo per il mantenimento con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
- Accertare e Dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, giuste le ragioni espresse in ricorso in merito alla richiesta di collocamento della figlia minore presso l'abitazione della madre , e per l'effetto – a parziale modifica di Per_1 Parte_1 quanto stabilito nella succitata Sentenza – revocare con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sulla IGnora quale contributo al mantenimento della figlia Parte_1
e determinare, nel contempo, l'esatto importo a titolo di mantenimento che dovrà essere versato dal Persona_4 signor favore della figlia minore somma che già si indica CP_1 Persona_4 nell'importo di euro 322,00 pari alla metà dell'importo a suo tempo determinato per il mantenimento della prole minore. - accertare e dichiarare che l'assegno familiare dovrà essere diviso al 50% tra i genitori stante le obbligazioni per il mantenimento dei figli e dichiarare dovuto l'assegno a favore della signora nella misura del Parte_1
100% nel caso di revoca del mantenimento a favore del figlio maggiore e obbligo di contribuzione al Per_2 mantenimento da parte del signor a favore della figlia minore Confermare per il CP_1 Persona_4 resto quanto disposto con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ad eccezione del diritto di frequentazione tra padre e figlia minore che dovrà seguire la seguente calendarizzazione: salvo diverso accordo tra le parti e a avuto riguardo in ogni caso agli orari di lavoro delle stesse, il signor potrà continuare ad CP_1 avere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore Per_1
21.00 della domenica;
il lunedì dalle ore 7.00 sino a martedì alle ore 21.00; salvo diverso accordo tra i coniugi, nel periodo estivo, questi potranno trascorrere con la figlia minore un periodo di quindici giorni anche non Per_1 consecutivi;
a tale proposito entrambi i genitori si impegnano a comunicare con idoneo preavviso, e, comunque, non oltre il 31 maggio di ogni anno, i giorni, nonché la località e i recapiti in cui intenderanno trascorrere le vacanze estive con la figlia minore;
in caso di disaccordo dei coniugi, negli anni pari prevarrà la volontà di e negli CP_1 anni dispari quella di LV diverso accordo tra i coniugi, nelle vacanze natalizie la figlia minore Parte_1
Pag. 3 trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore comprendenti, ad anni alterni, la Pasqua. In Per_1 subordine: nel caso di mancato accoglimento della domanda volta alla nuova collocazione abitativa della minore presso la madre con abitazione in Mortara, Via Montegrappa n.16, rideterminare la somma Persona_4 dovuta dalla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia minore e ciò in considerazione della Persona_4 mutata condizione patrimoniale della medesima. Confermare per il resto quanto disposto con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio revocando la statuizione relativa alla calendarizzazione della frequentazione madre ed il figlio essendo questi divenuto maggiorenne. In ogni caso - Con vittoria di spese e competenze legali del Per_2 presente giudizio, oltre Iva e Cap come per legge. In via istruttoria Si chiede – se ritenuto dal Giudice opportuno e, comunque, in caso di contestazione di parte resistente – che la figlia minore possa essere sentita dal Giudice Per_1 in modalità protetta circa il desiderio espresso di vivere prevalentemente presso l'abitazione materna anziché presso quella paterna”.
Si è costituito nei termini che ha contestato la ricostruzione avversaria, CP_1 evidenziando che non era ancora autosufficiente ma che, anzi, stava affrontando un Per_2 percorso psicologico e che la riduzione dello stipendio per la era dettata dalla sua scelta Pt_1 di dimettersi dalla ditta Eredi Baruffaldi Castellazzo, per stipulare un contratto di lavoro con la ditta Toscana Gomma, con riduzione di orario lavorativo. Ha precisato, ancora, che la aveva Pt_1 avviato una nuova convivenza, che spesso non aveva rispettato le modalità di frequentazione e che quando era da lei, spesso arrivava in ritardo o proprio non andava a scuola. Ha concluso, Per_1 quindi, nei seguenti termini: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara riunito in Camera di Consiglio - Respingere la richiesta di revoca dell'assegno a favore di in Per_2 quanto non ancora economicamente autosufficiente. - Confermare la collocazione di presso il padre con le Per_1 modalità di frequentazione in essere. Dandosi atto ce il regime di affidamento, collocazione e frequentazione per è venuto meno a seguito del raggiungimento della maggiore età da parte dello stesso. - Confermare l'assegno Per_2
a favore della prole, in essere, a carico della signora con concorso alle spese straordinarie al 50%, nonché Pt_1 assegno unico ex L. 46/2021 pro quota tra le parti, come previsto dalla norma. In via istruttoria - Disporsi CTU volta a valutare le capacità genitoriali delle parti e la soluzione più adeguata, quale affidamento, collocazione e frequentazione per . - Ordinarsi l'esibizione degli estratti conti e beni mobili registrati. Con il favore delle Per_1 spese”.
***
Alla prima udienza del 17/10/2024, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “io abito a Mortara, via Monte Grappa n. 16, ove ho la residenza. Vivo Parte_1 con il mio compagno. La casa è di proprietà dei genitori del mio compagno. Sono proprietaria di un veicolo;
non sono proprietaria di ulteriori beni immobili o beni mobili registrati. Lavoro come operaia, contratto a tempo indeterminato, full-time 40 ore settimanali. Guadagno circa 1.500/1.600,00 € mensili. Il mio compagno lavora come operaio con uno stipendio simile al mio. Pago un finanziamento di 400,00 € mensili che ho richiesto quando sono uscita di casa per affrontare le spese della separazione. Ho deciso di cambiare lavoro perché da gennaio 2023 la retribuzione nel vecchio lavoro era pari a quella di adesso;
in questo modo mi sono avvicinata a casa. Lavoro su turni, primo turno dalle 6.00 alle 14.00, e dalle 14.00 alle 22.00. Sono turni settimanali, regolari. Il rapporto con il mio ex marito è freddo e conflittuale. Il mio rapporto con è inesistente, con è altalenante, con il rapporto Per_5 Per_2 Per_1
è splendido. Il problema del rapporto con i miei figli è compromesso anche a causa del mio ex marito. Io per loro ci sono sempre stata. Dopo la richiesta che viva con me, ha smesso di scrivermi. lavora Per_1 Per_2 Per_2 come muratore presso la società Edil Zeta. Me lo hanno detto sia lui che il padre. Lui guadagnerebbe 1.450,00 €.
Pag. 4 Non so che tipo di assunzione abbia. la sto vedendo regolarmente, secondo quanto disposto con la pronuncia Per_1 di divorzio. Lei ha un buon rapporto sia con il mio compagno che con i genitori di lui. è una bambina Per_1 molto solare;
ha un disturbo dell'apprendimento. È una bambina che alle domande risponde, è una bambina indipendente e sveglia. Ha dei problemi scolastici legati alla dislessia. Non ci sono problemi particolari nella gestione della bambina. Preciso che voglio solo stare con la mia bambina”. ha dichiarato: “abito a Castellazzo Novarese, Cascina Usellina n. 2, ove ho la residenza. CP_1
È di proprietà mia e di mia sorella. Vivo con i miei tre figli e talvolta si ferma presso la mia abitazione anche la mia compagna. Sono comproprietario con mia sorella di un bene immobile, sono proprietario di terreni agricoli, due furgoni, due auto e alcuni mezzi agricoli. Lavoro come imprenditore agricolo;
io vivo con 500,00 € al mese. Non ho spese particolari, se non i mutui dell'azienda. Non ho altre fonti di reddito ed entrate economiche. lavora Per_5 con me;
invece, è un po' più problematico, perché andava in giro a mangiare, bere e divertirsi. Attualmente Per_2 lavora per Edilzeta, guadagna circa 1.400,00 € mensili. Non so che contratto abbia, a un contratto a Per_2 tempo determinato. Questi soldi li gestisco io, nel senso che li ho messi su un conto corrente e gli do solo quello che gli serve, per educarlo al senso del dovere e al valore del lavoro e del denaro. Il mio rapporto con è tranquillo, Per_1 vengo aiutato da mia sorella e da nella gestione della bambina. Il rapporto con e la mamma è Per_5 Per_1 sereno, è contenta di vederla e di stare con lei, così come è contenta di stare con lei. Io vorrei andare avanti così”. Le parti si accordano per la revoca del mantenimento in favore del figlio maggiorenne attualmente Per_2 economicamente autosufficiente”.
All'esito, è stato revocato l'assegno di mantenimento per , stante la raggiunta Per_5 autosufficienza economica, è stata confermata la collocazione di presso il papà, l'assegno Per_1 di mantenimento per lei ed è stata disposta CTU sul seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa, esaminati la minore e i genitori, sentiti i familiari di riferimento, in particolare ascendenti materni e paterni della minore, acquisito ogni documento ritenuto utile presso strutture sanitarie pubbliche e private relativo alla minore e ai genitori, dica il CTU se i genitori appaiono dotati di adeguata capacità genitoriale e quale sia il regime di affidamento, collocazione e rapporti con il genitore non affidatario o non collocatario più idoneo a consentire un sereno e proficuo sviluppo psico-fisico della minore. Riferisca ogni altro elemento utile alla soluzione della controversia”. Il giuramento alla dr.ssa SERGIOLI è stato effettuato in data 14/11/2025.
Quindi, all'udienza del 10/7/2025, dato atto del pervenimento degli esiti della CTU, è stato assegnato termine per l'aggiornamento della condizione reddituale delle parti e termine per il deposito di conclusioni;
quindi, con ordinanza del 13/10/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover aderire alle conclusioni del CTU dr.ssa che ha Persona_6 così concluso: Affido: congiunto ad entrambi i genitori. Ad oggi entrambi i genitori appaiono capaci di individuare le migliori decisioni nell'interesse della minore. Collocamento: presso il padre, per garantire alla bambina continuità e stabilità, in un contesto per lei del tutto favorevole. Risulterebbe infatti auspicabile mantenere all'interno Per_1 del contesto socio-relazionale e scolastico attuale, soprattutto considerando le difficoltà di apprendimento diagnosticate. Frequentazione madre-figlia; - Weekend alternati lunghi: dal Venerdì dopo la scuola al Martedì mattina con riaccompagnamento a scuola. - Nei weekend di permanenza del papà la madre terrà tre giorni Per_1 infrasettimanali consecutivi (con annessi pernotti). - Vacanze estive: 15 giorni consecutivi con entrambi i genitori nel caso di soggiorni estivi. Per il resto si realizzerà l'organizzazione da calendario come sopra detto. - Vacanze Natalizie: criterio del 50 %, con la cura di garantire ad , ad anni alterni, di trascorrere la Vigilia con un Per_1
Pag. 5 genitore e il Natale con l'altro; allo stesso modo il 31 Dicembre e l'1 Gennaio. - Vacanze Pasquali: criterio del 50
%, con la cura di garantire ad , ad anni alterni, di trascorrere la Pasqua con un genitore e il Lunedì Per_1 dell'Angelo con l'altro. - Ponti e festività: criterio del 50% Azioni suggerite: - Per la minore Persona_4
Percorso Psicoeducativo al fine di meglio metabolizzare la separazione dei genitori e i nuovi equilibri familiari”.
Invero, premesso che in punto affido non vi sono state contestazioni delle parti, si ritiene di dover garantire la continuità dell'habitat domestico ad e, quindi, proseguire con il collocamento Per_1 presso la casa paterna, a tutela della bambina, al fine di consentire un suo corretto sviluppo psicofisico. D'altra parte, non sono state segnalate dalla stessa CTU criticità rispetto alla prosecuzione di tale assetto.
Va riconosciuto ampio diritto di visita alla madre, negli stessi termini in cui è stato indicato nella sentenza di divorzio, considerato che è stato concordato dalle stesse parti in sede di divorzio, poco più di due anni e fa e ritenuta la necessità di garantire ad nell'organizzazione Parte_2 dei suoi spazi e dei suoi tempi con entrambi i genitori.
***
Venendo alle statuizioni economiche, secondo il Collegio, è priva di pregio l'affermazione secondo cui la chiara sperequazione reddituale tra i genitori comporti una elisione totale dell'obbligo - costituzionalmente previsto- di mantenere i figli, che si tratta di un aspetto connaturato al ruolo di genitore. D'altra parte, la stessa Corte di Legittimità prevede che anche i genitori privi di occupazione debbano mantenere i figli.
Allo stato, considerato che è stato revocato il contributo economico per e che la Per_2
convive con il compagno in una abitazione in comodato d'uso gratuito per cui, Pt_1 verosimilmente le spese sono divise, ritiene il Collegio che la somma di € 300,00 sia equa e proporzionata alle condizioni economiche della ricorrente che ai bisogni di Per_1
Le spese straordinarie devono essere poste nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
L'assegno unico universale va percepito al 50%.
***
Le spese di lite devono essere compensate, considerata la parziale soccombenza delle parti e alla luce della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1) revoca l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento per a carico della Per_2 Pt_1 dalla data del 17/10/2024;
2) conferma l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione presso la casa Per_1 paterna;
3) dispone che la madre possa tenere con sé due fine settimana alternati al mese, dal Per_1 venerdì dopo la scuola al martedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
nei fine settimana di
Pag. 6 permanenza presso la casa del papà la madre terrà tre giorni infrasettimanali consecutivi Per_1
(con annessi pernotti), salvo diverso e migliore accordo delle parti;
5) dispone che trascorra il suo compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni Per_1
(anni pari con la madre, anni dispari con il padre), la Festa del Papà con il papà e la Festa della Mamma con la mamma, il compleanno dei genitori, con ciascuno di essi, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
6) dispone per quanto riguarda le vacanze estive, che trascorra 15 giorni anche non Per_1 consecutivi con ciascun genitore, che dovranno essere comunicati e concordati entro il 31 maggio di ciascun anno;
8 giorni durante le vacanze natalizie dal 23/12 al 30/12 oppure dal 30/12 al 6/1. Natale con entrambi i genitori, ovvero, a pranzo con uno e a cena con l'altro alternativamente;
3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
7) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Parte_1 Per_1 versando la somma mensile di € 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
8) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
Pag. 7 d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
9) dispone che l'assegno unico sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
10) compensa le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 16/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 8 Pag. 9
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 525/2024, promossa da
(c.f. ), generalizzato in atti, domicilio eletto presso Parte_1 C.F._1 lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. FLORE MARCO parte ricorrente contro (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del CP_1 C.F._2 difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. FABIANI MARZIA parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: rendere atto della documentazione reddituale depositata, dalla quale emerge la modesta situazione economica della IG.ra , lavoratrice dipendente con reddito netto mensile di circa € 1.680; Valutare Pt_1
Pag. 1 la significativa sproporzione economica esistente tra la IG.ra , lavoratrice dipendente con reddito modesto, e il Pt_1
IG. titolare di azienda agricola con presumibili capacità reddituali e patrimoniali di gran lunga superiori;
CP_1
Considerare che la titolarità di un'azienda agricola comporta necessariamente una valutazione delle capacità economiche che va oltre il mero reddito dichiarato, dovendo tenere conto del patrimonio aziendale, delle agevolazioni fiscali del settore e delle effettive disponibilità economiche;
Disporre, in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. e alla luce della significativa sproporzione economica tra i genitori: la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico della IG.ra ; Stabilire che le spese straordinarie siano Pt_1 ripartite in misura del 50% come per legge. Disporre, ove necessario ai sensi dell'art. 337-ter, ultimo comma, c.c., un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni del IG. al fine di verificare le sue effettive CP_1 capacità economiche derivanti dalla titolarità dell'azienda agricola
Parte resistente: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara riunito in Camera di Consiglio Confermare la collocazione di presso il padre con le modalità di Per_1 frequentazione prevista nell'elaborato peritale, considerando gli impegni lavorativi della madre e scolastici della figlia e la distanza tra il luogo di residenza materna e la realtà scolastica della minore. Confermare l'assegno a favore di nella misura in essere a carico della sig.ra con concorso alle spese straordinarie nella misura del Per_1 Pt_1
50% giusto Protocollo di Torino. Assegno unico ex L. 46/2021 pro quota tra le parti come previsto dalla norma
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/3/2024, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 310/2023 emessa da questo Tribunale, che così ha deciso: “dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno 10.06.2000 in Borgolavezzaro tra nato il [...] in [...] e CP_1 Pt_1
nata il [...] in [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio per l'anno 2000 al n.1
[...] parte II serie A;
ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Borgolavezzaro di procedere alla trascrizione della sentenza;
dispone l'affido dei figli minori ed ad entrambi i genitori in via condivisa con l'impegno Per_2 Per_1 da parte di entrambi di educarli ed istruirli con collocazione e residenza anagrafica presso il padre e con iscrizione nello stato di famiglia paterno;
i genitori eserciteranno di comune accordo la potestà sui figli minori ed Per_2
fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione: dà atto che i genitori si impegneranno far Per_1 mantenere i buoni rapporti tra i figli ed e il nonno materno;
dispone che, salvo diverso accordo Per_2 Per_1 tra le parti e a avuto riguardo in ogni caso agli orari di lavoro delle stesse, la signora potrà continuare ad Pt_1 avere e tenere con sé i figli minori ed a fine settimana alternati dalle ore 19.00 del venerdì sino Per_2 Per_1 alle ore 21.00 della domenica;
il lunedì dalle ore 7.00 sino a martedì alle ore 21.00; salvo diverso accordo tra i coniugi, nel periodo estivo, questi potranno trascorrere con i figli minori ed un periodo di quindici Per_2 Per_1 giorni anche non consecutivi;
a tale proposito entrambi i genitori si impegnano a comunicare con idoneo preavviso, e, comunque, non oltre il 31 maggio di ogni anno, i giorni, nonché la località e i recapiti in cui intenderanno trascorrere le vacanze estive con i figli minori;
in caso di disaccordo dei coniugi, negli anni pari prevarrà la volontà di CP_1
e negli anni dispari quella di LV diverso accordo tra i coniugi, nelle vacanze natalizie i
[...] Parte_1 figli minori ed trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore comprendenti, ad anni Per_2 Per_1 alterni, la Pasqua. Pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di contributo di Parte_1 CP_1 mantenimento la somma di euro 600,00 (300,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione annuale ISTAT entro il
Pag. 2 giorno 10 di goni mese mediante accredito su conto corrente intestato a oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie secondo il Protocollo spese della Corte di Appello di Torino Dispone che perda il Parte_1 cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
assegna la casa familiare a CP_1 CP_1 unitamente agli arredi;
da atto che autorizza a richiedere in suo favore gli assegni Parte_1 CP_1 familiari e le detrazioni per i figli a carico si dà atto che in coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
si dà atto che le parti dichiarano che ogni altra questione economica e patrimoniale tra le parti è stata già definita e le parti nulla hanno più a pretendere reciprocamente l'una dall'altro; da atto che i coniugi si danno reciproca autorizzazione e consenso alla richiesta e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio proprio e dei figli minori Pone le spese di lite a carico di come CP_1 richiesto dalle medesime parti ricorrenti”.
La ricorrente, quindi, ha rappresentato che aveva raggiunto l'autosufficienza economica Per_2
e che la sua condizione reddituale era mutata, a causa della contrazione dello stipendio che, alla data della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio era di € 1.900,00 ma che era calato fino ad € 1.510,00.
Ancora, la ha rappresentato che ancora minorenne, trascorreva molto tempo Pt_1 Per_1 con lei e con il nonno materno e, pertanto ne chiedeva il collocamento, visto anche che la ragazza aveva manifestato quel desiderio. Nel ricorso originario, quindi, ha concluso in tali termini
“Accertare e Dichiarare che il figlio maggiorenne è soggetto totalmente/parzialmente autosufficiente Persona_3
e in grado di provvedere in tutto/in parte al proprio sostentamento e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio - revocare e/o comunque ridurre la somma al medesimo spettante a titolo di contributo per il mantenimento con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
- Accertare e Dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, giuste le ragioni espresse in ricorso in merito alla richiesta di collocamento della figlia minore presso l'abitazione della madre , e per l'effetto – a parziale modifica di Per_1 Parte_1 quanto stabilito nella succitata Sentenza – revocare con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sulla IGnora quale contributo al mantenimento della figlia Parte_1
e determinare, nel contempo, l'esatto importo a titolo di mantenimento che dovrà essere versato dal Persona_4 signor favore della figlia minore somma che già si indica CP_1 Persona_4 nell'importo di euro 322,00 pari alla metà dell'importo a suo tempo determinato per il mantenimento della prole minore. - accertare e dichiarare che l'assegno familiare dovrà essere diviso al 50% tra i genitori stante le obbligazioni per il mantenimento dei figli e dichiarare dovuto l'assegno a favore della signora nella misura del Parte_1
100% nel caso di revoca del mantenimento a favore del figlio maggiore e obbligo di contribuzione al Per_2 mantenimento da parte del signor a favore della figlia minore Confermare per il CP_1 Persona_4 resto quanto disposto con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ad eccezione del diritto di frequentazione tra padre e figlia minore che dovrà seguire la seguente calendarizzazione: salvo diverso accordo tra le parti e a avuto riguardo in ogni caso agli orari di lavoro delle stesse, il signor potrà continuare ad CP_1 avere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore Per_1
21.00 della domenica;
il lunedì dalle ore 7.00 sino a martedì alle ore 21.00; salvo diverso accordo tra i coniugi, nel periodo estivo, questi potranno trascorrere con la figlia minore un periodo di quindici giorni anche non Per_1 consecutivi;
a tale proposito entrambi i genitori si impegnano a comunicare con idoneo preavviso, e, comunque, non oltre il 31 maggio di ogni anno, i giorni, nonché la località e i recapiti in cui intenderanno trascorrere le vacanze estive con la figlia minore;
in caso di disaccordo dei coniugi, negli anni pari prevarrà la volontà di e negli CP_1 anni dispari quella di LV diverso accordo tra i coniugi, nelle vacanze natalizie la figlia minore Parte_1
Pag. 3 trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore comprendenti, ad anni alterni, la Pasqua. In Per_1 subordine: nel caso di mancato accoglimento della domanda volta alla nuova collocazione abitativa della minore presso la madre con abitazione in Mortara, Via Montegrappa n.16, rideterminare la somma Persona_4 dovuta dalla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia minore e ciò in considerazione della Persona_4 mutata condizione patrimoniale della medesima. Confermare per il resto quanto disposto con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio revocando la statuizione relativa alla calendarizzazione della frequentazione madre ed il figlio essendo questi divenuto maggiorenne. In ogni caso - Con vittoria di spese e competenze legali del Per_2 presente giudizio, oltre Iva e Cap come per legge. In via istruttoria Si chiede – se ritenuto dal Giudice opportuno e, comunque, in caso di contestazione di parte resistente – che la figlia minore possa essere sentita dal Giudice Per_1 in modalità protetta circa il desiderio espresso di vivere prevalentemente presso l'abitazione materna anziché presso quella paterna”.
Si è costituito nei termini che ha contestato la ricostruzione avversaria, CP_1 evidenziando che non era ancora autosufficiente ma che, anzi, stava affrontando un Per_2 percorso psicologico e che la riduzione dello stipendio per la era dettata dalla sua scelta Pt_1 di dimettersi dalla ditta Eredi Baruffaldi Castellazzo, per stipulare un contratto di lavoro con la ditta Toscana Gomma, con riduzione di orario lavorativo. Ha precisato, ancora, che la aveva Pt_1 avviato una nuova convivenza, che spesso non aveva rispettato le modalità di frequentazione e che quando era da lei, spesso arrivava in ritardo o proprio non andava a scuola. Ha concluso, Per_1 quindi, nei seguenti termini: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara riunito in Camera di Consiglio - Respingere la richiesta di revoca dell'assegno a favore di in Per_2 quanto non ancora economicamente autosufficiente. - Confermare la collocazione di presso il padre con le Per_1 modalità di frequentazione in essere. Dandosi atto ce il regime di affidamento, collocazione e frequentazione per è venuto meno a seguito del raggiungimento della maggiore età da parte dello stesso. - Confermare l'assegno Per_2
a favore della prole, in essere, a carico della signora con concorso alle spese straordinarie al 50%, nonché Pt_1 assegno unico ex L. 46/2021 pro quota tra le parti, come previsto dalla norma. In via istruttoria - Disporsi CTU volta a valutare le capacità genitoriali delle parti e la soluzione più adeguata, quale affidamento, collocazione e frequentazione per . - Ordinarsi l'esibizione degli estratti conti e beni mobili registrati. Con il favore delle Per_1 spese”.
***
Alla prima udienza del 17/10/2024, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “io abito a Mortara, via Monte Grappa n. 16, ove ho la residenza. Vivo Parte_1 con il mio compagno. La casa è di proprietà dei genitori del mio compagno. Sono proprietaria di un veicolo;
non sono proprietaria di ulteriori beni immobili o beni mobili registrati. Lavoro come operaia, contratto a tempo indeterminato, full-time 40 ore settimanali. Guadagno circa 1.500/1.600,00 € mensili. Il mio compagno lavora come operaio con uno stipendio simile al mio. Pago un finanziamento di 400,00 € mensili che ho richiesto quando sono uscita di casa per affrontare le spese della separazione. Ho deciso di cambiare lavoro perché da gennaio 2023 la retribuzione nel vecchio lavoro era pari a quella di adesso;
in questo modo mi sono avvicinata a casa. Lavoro su turni, primo turno dalle 6.00 alle 14.00, e dalle 14.00 alle 22.00. Sono turni settimanali, regolari. Il rapporto con il mio ex marito è freddo e conflittuale. Il mio rapporto con è inesistente, con è altalenante, con il rapporto Per_5 Per_2 Per_1
è splendido. Il problema del rapporto con i miei figli è compromesso anche a causa del mio ex marito. Io per loro ci sono sempre stata. Dopo la richiesta che viva con me, ha smesso di scrivermi. lavora Per_1 Per_2 Per_2 come muratore presso la società Edil Zeta. Me lo hanno detto sia lui che il padre. Lui guadagnerebbe 1.450,00 €.
Pag. 4 Non so che tipo di assunzione abbia. la sto vedendo regolarmente, secondo quanto disposto con la pronuncia Per_1 di divorzio. Lei ha un buon rapporto sia con il mio compagno che con i genitori di lui. è una bambina Per_1 molto solare;
ha un disturbo dell'apprendimento. È una bambina che alle domande risponde, è una bambina indipendente e sveglia. Ha dei problemi scolastici legati alla dislessia. Non ci sono problemi particolari nella gestione della bambina. Preciso che voglio solo stare con la mia bambina”. ha dichiarato: “abito a Castellazzo Novarese, Cascina Usellina n. 2, ove ho la residenza. CP_1
È di proprietà mia e di mia sorella. Vivo con i miei tre figli e talvolta si ferma presso la mia abitazione anche la mia compagna. Sono comproprietario con mia sorella di un bene immobile, sono proprietario di terreni agricoli, due furgoni, due auto e alcuni mezzi agricoli. Lavoro come imprenditore agricolo;
io vivo con 500,00 € al mese. Non ho spese particolari, se non i mutui dell'azienda. Non ho altre fonti di reddito ed entrate economiche. lavora Per_5 con me;
invece, è un po' più problematico, perché andava in giro a mangiare, bere e divertirsi. Attualmente Per_2 lavora per Edilzeta, guadagna circa 1.400,00 € mensili. Non so che contratto abbia, a un contratto a Per_2 tempo determinato. Questi soldi li gestisco io, nel senso che li ho messi su un conto corrente e gli do solo quello che gli serve, per educarlo al senso del dovere e al valore del lavoro e del denaro. Il mio rapporto con è tranquillo, Per_1 vengo aiutato da mia sorella e da nella gestione della bambina. Il rapporto con e la mamma è Per_5 Per_1 sereno, è contenta di vederla e di stare con lei, così come è contenta di stare con lei. Io vorrei andare avanti così”. Le parti si accordano per la revoca del mantenimento in favore del figlio maggiorenne attualmente Per_2 economicamente autosufficiente”.
All'esito, è stato revocato l'assegno di mantenimento per , stante la raggiunta Per_5 autosufficienza economica, è stata confermata la collocazione di presso il papà, l'assegno Per_1 di mantenimento per lei ed è stata disposta CTU sul seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa, esaminati la minore e i genitori, sentiti i familiari di riferimento, in particolare ascendenti materni e paterni della minore, acquisito ogni documento ritenuto utile presso strutture sanitarie pubbliche e private relativo alla minore e ai genitori, dica il CTU se i genitori appaiono dotati di adeguata capacità genitoriale e quale sia il regime di affidamento, collocazione e rapporti con il genitore non affidatario o non collocatario più idoneo a consentire un sereno e proficuo sviluppo psico-fisico della minore. Riferisca ogni altro elemento utile alla soluzione della controversia”. Il giuramento alla dr.ssa SERGIOLI è stato effettuato in data 14/11/2025.
Quindi, all'udienza del 10/7/2025, dato atto del pervenimento degli esiti della CTU, è stato assegnato termine per l'aggiornamento della condizione reddituale delle parti e termine per il deposito di conclusioni;
quindi, con ordinanza del 13/10/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover aderire alle conclusioni del CTU dr.ssa che ha Persona_6 così concluso: Affido: congiunto ad entrambi i genitori. Ad oggi entrambi i genitori appaiono capaci di individuare le migliori decisioni nell'interesse della minore. Collocamento: presso il padre, per garantire alla bambina continuità e stabilità, in un contesto per lei del tutto favorevole. Risulterebbe infatti auspicabile mantenere all'interno Per_1 del contesto socio-relazionale e scolastico attuale, soprattutto considerando le difficoltà di apprendimento diagnosticate. Frequentazione madre-figlia; - Weekend alternati lunghi: dal Venerdì dopo la scuola al Martedì mattina con riaccompagnamento a scuola. - Nei weekend di permanenza del papà la madre terrà tre giorni Per_1 infrasettimanali consecutivi (con annessi pernotti). - Vacanze estive: 15 giorni consecutivi con entrambi i genitori nel caso di soggiorni estivi. Per il resto si realizzerà l'organizzazione da calendario come sopra detto. - Vacanze Natalizie: criterio del 50 %, con la cura di garantire ad , ad anni alterni, di trascorrere la Vigilia con un Per_1
Pag. 5 genitore e il Natale con l'altro; allo stesso modo il 31 Dicembre e l'1 Gennaio. - Vacanze Pasquali: criterio del 50
%, con la cura di garantire ad , ad anni alterni, di trascorrere la Pasqua con un genitore e il Lunedì Per_1 dell'Angelo con l'altro. - Ponti e festività: criterio del 50% Azioni suggerite: - Per la minore Persona_4
Percorso Psicoeducativo al fine di meglio metabolizzare la separazione dei genitori e i nuovi equilibri familiari”.
Invero, premesso che in punto affido non vi sono state contestazioni delle parti, si ritiene di dover garantire la continuità dell'habitat domestico ad e, quindi, proseguire con il collocamento Per_1 presso la casa paterna, a tutela della bambina, al fine di consentire un suo corretto sviluppo psicofisico. D'altra parte, non sono state segnalate dalla stessa CTU criticità rispetto alla prosecuzione di tale assetto.
Va riconosciuto ampio diritto di visita alla madre, negli stessi termini in cui è stato indicato nella sentenza di divorzio, considerato che è stato concordato dalle stesse parti in sede di divorzio, poco più di due anni e fa e ritenuta la necessità di garantire ad nell'organizzazione Parte_2 dei suoi spazi e dei suoi tempi con entrambi i genitori.
***
Venendo alle statuizioni economiche, secondo il Collegio, è priva di pregio l'affermazione secondo cui la chiara sperequazione reddituale tra i genitori comporti una elisione totale dell'obbligo - costituzionalmente previsto- di mantenere i figli, che si tratta di un aspetto connaturato al ruolo di genitore. D'altra parte, la stessa Corte di Legittimità prevede che anche i genitori privi di occupazione debbano mantenere i figli.
Allo stato, considerato che è stato revocato il contributo economico per e che la Per_2
convive con il compagno in una abitazione in comodato d'uso gratuito per cui, Pt_1 verosimilmente le spese sono divise, ritiene il Collegio che la somma di € 300,00 sia equa e proporzionata alle condizioni economiche della ricorrente che ai bisogni di Per_1
Le spese straordinarie devono essere poste nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
L'assegno unico universale va percepito al 50%.
***
Le spese di lite devono essere compensate, considerata la parziale soccombenza delle parti e alla luce della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1) revoca l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento per a carico della Per_2 Pt_1 dalla data del 17/10/2024;
2) conferma l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione presso la casa Per_1 paterna;
3) dispone che la madre possa tenere con sé due fine settimana alternati al mese, dal Per_1 venerdì dopo la scuola al martedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
nei fine settimana di
Pag. 6 permanenza presso la casa del papà la madre terrà tre giorni infrasettimanali consecutivi Per_1
(con annessi pernotti), salvo diverso e migliore accordo delle parti;
5) dispone che trascorra il suo compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni Per_1
(anni pari con la madre, anni dispari con il padre), la Festa del Papà con il papà e la Festa della Mamma con la mamma, il compleanno dei genitori, con ciascuno di essi, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
6) dispone per quanto riguarda le vacanze estive, che trascorra 15 giorni anche non Per_1 consecutivi con ciascun genitore, che dovranno essere comunicati e concordati entro il 31 maggio di ciascun anno;
8 giorni durante le vacanze natalizie dal 23/12 al 30/12 oppure dal 30/12 al 6/1. Natale con entrambi i genitori, ovvero, a pranzo con uno e a cena con l'altro alternativamente;
3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
7) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Parte_1 Per_1 versando la somma mensile di € 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
8) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
Pag. 7 d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
9) dispone che l'assegno unico sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
10) compensa le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 16/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 8 Pag. 9