Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/05/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2698/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.8.1979,
e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
Lanka) il 8.9.1972, entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Annalisa
Penco;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 24.4.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 18.5.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
1
Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale, e avanzando altresì domanda di divorzio (in ciò avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente);
- con sentenza n. 279/2024, pubblicata il 9.9.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i ricorrenti, recependo l'accordo dai medesimi raggiunto, e, con contestuale ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
- all'udienza del 24.4.2025 i coniugi, personalmente comparsi dinanzi al giudice delegato, hanno precisato le condizioni di divorzio fra loro concordate e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio nello Sri Lanka il 3.4.2002, atto che non risulta essere stato trascritto nei registri di stato civile italiani;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza n.
279/2024 del 9.9.2024, sopra evocata;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
preso atto che risultano maturate le condizioni cui la legge subordina la procedibilità della spiegata domanda di divorzio;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai ricorrenti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del Per_ minore (nato dall'unione coniugale il 14.6.2010), e non ponendosi in contrasto con
2 norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.8.1979,
e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
Lanka) il 8.9.1972,
contratto nello Sri Lanka il 3.4.2002;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) gli esponenti vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale, quando il figlio sarà con loro, liberamente per quanto attiene agli atti della vita quotidiana, mentre per le questioni di maggiore rilevanza circa le scelte scolastiche, religiose, sportive etc, eserciteranno la responsabilità in maniera condivisa;
il minore continuerà a vivere presso la madre che sarà a tutti gli effetti il genitore collocatario;
3) il figlio trascorrerà con il padre un fine settimana alternato ed un pomeriggio, compatibilmente con gli impegni scolastici;
verranno ripartiti tra i genitori i periodi di vacanze natalizie e quelle pasquali;
quanto alle vacanze estive, ciascuno dei genitori potrà trascorrere un periodo di vacanze di giorni 15 anche consecutivi con il figlio, accordandosi tra loro;
4) gli esponenti si dichiarano entrambi autosufficienti e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
3 5) il padre si obbliga a versare tutti i mesi alla madre, a titolo di contributo per il Per_ mantenimento del figlio e sino a che questi non abbia raggiunto l'indipendenza economica la somma mensile di euro 450,00 da versare sul conto corrente della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, somma che sarà soggetta a rivalutazione annuale, secondo l'indice istat, come per legge (a partire dal settembre 2025), sul conto corrente intestato alla madre, conto che ha il seguente iban:IT89 L076 0101 4000 0104 9351 693;
Le spese sanitarie non coperte dal SSN le spese straordinarie, le spese ludico sportive saranno ripartite tra i coniugi al 50 % se previamente concordate e documentate;
le spese scolastiche
e tutte le spese inerenti gli studi resteranno a carico dei genitori al 50% e dovranno essere rimborsate nella misura della quota di spettanza al genitore che le ha anticipate”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.4.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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