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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/07/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3068 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
, nato ad [...] il [...] (CF. ), ivi residente in [...] C.F._1
Massimiliano Barracu n. 16, assistito e rapprentato dall'avv.to Stefano Carboni presso il cui studio ad
Alghero in Via Lo Frasso N°02 è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in atti opponente
contro
corrente in via San Prospero 4 in Milano, (c.f. e p.i. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1
la procuratrice (c.f. ), a tanto legittimata dalla prima Controparte_2 P.IVA_2
mandataria titolare di procura rilasciata da rappresentata e Controparte_3 _1
difesa, in virtù di procura alla fase monitoria, dall'Avv. Leonardo Blandino, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Dario Piu, Via Enrico Costa 78, in Sassari;
opposta la causa veniva decisa sulle seguenti
conclusioni
Nell'interesse dell'opponente come da atto introduttivo del 05.10.2021; nell'interesse pagina 1 di 6 dell'opposta come da atto introduttivo del 24.11.2021, come ribadite nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
esponendo: _1
- di essere destinatario di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sassari il 09.05.2020 per la somma di €. 34.551,28 oltre spese, per il finanziamento di cui al contratto n. 1713911 sottoscritto il
17.02.2009 con credito poi ceduto all'opposta; Parte_2
- di essere, altresì, destinatario di procedura esecutiva di pignoramento presso terzi per tale debito;
- che tale decreto ingiuntivo non gli sarebbe mai stato notificato, così come il precetto;
- che il credito vantato, trovando fonte nel contratto del 17.02.2009, sarebbe prescritto, non essendovi atti interruttivi della prescrizione;
- che la domanda sarebbe, comunque, improcedibile non essendo stata esperita la mediazione obbligatoria;
- nel merito, che parte opposta non avrebbe fornito prova del credito vantato;
- che non sarebbero stati indicati in contratto il tasso e gli importi degli interessi di mora applicati,
tenendo conto che la sorte capitale del credito era di €. 14.300 e di complessivi €. 21.384,00;
- che, comunque, tale importo non sarebbe mai stato erogato.
Concludeva chiedendo l'inefficacia del d.i. opposto per invalidità della notifica, l'improcedibilità
dell'azione per mancato esperimento della procedura di mediazione, la prescrizione del credito vantato dall'opposta e la sua inesistenza per mancata prova, l'illegittimità delle somma ingiunte per mancata indicazione dei tassi e dei costi applicati. Con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione _1
fornita dall'opponente. Ha esposto: pagina 2 di 6 - che la mediazione potrebbe essere disposta dal Giudice in prima udienza;
- che eventuali vizi relativi alla notificazione non causerebbero l'inesistenza della notifica,
bensì ricadrebbero nell'ambito della nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione in giudizio della parte intimata;
- che la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe tempestiva;
- che la creditrice opposta avrebbe messo in mora il Sig. con la diffida da lui Parte_1
regolarmente ricevuta all'indirizzo presso cui, successivamente, è stato notificato il decreto opposto;
- che la sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento sarebbe identica a quella vergata in calce alla procura alle liti rilasciata per il presente giudizio;
- quanto all'eccezione di prescrizione, che la diffida varrebbe come interruzione del termine di prescrizione decennale, applicabile ai contratti di mutuo o finanziamento e che il termine dell decorrenza vada individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo;
- quanto alla prova del credito, che essa debba essere ricavata dalla documentazione in atti e che l'opponente si sarebbe limitato a una contestazione generica dell'illegittimità dei tassi applicati, i quali sarebbero comunque inferiori al tasso soglia.
Concludeva chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento di quanto dovuto, con vittoria di spese di lite.
Esperita la mediazione, la causa veniva istruita con produzioni documentali e veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
* * *
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
a) L'eccezione circa la nullità della notifica e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto non ha pregio. E' pacifico in giurisprudenza che la notifica del decreto ingiuntivo, comunque effettuata ed anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del pagina 3 di 6 decreto stesso e che l'ingiunto non ha altra alternativa che proporre opposizione ordinaria,
poiché detto vizio di notifica rileva solo come mera condizione di ammissibilità della opposizione tardiva e la dedotta nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è
ininfluente, alla luce dell'effetto sanante costituito dalla proposizione tempestiva della opposizione da parte del ricorrente. Non è, infatti, nulla la notifica del decreto ingiuntivo per il quale l'opponente si è costituito in giudizio, argomentando eccezioni inerenti l'avversa pretesa monitoria, dimostrando così di aver avuto piena contezza dell'atto che, pertanto, ha in raggiunto lo scopo di conoscenza (Tribunale Livorno sez. I, 02/11/2021, n. 845, Corte
appello Napoli sez. II, 26/09/2023, n. 4058, Tribunale Benevento sez. II, 26/05/2021, n.
1105, Tribunale Palermo sez. III, 01/07/2020, n. 1991). Nel caso di specie, la costituzione in giudizio dell'ingiunto ha, quindi, sanato eventuali vizi della notifica che, pertanto, non meritano di essere esaminati, tenuto anche conto che con l'opposizone a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio di merito a cognizione piena ove parte opposta deve provare gli elementi costitutivi del diritto di credito azionato (da ultimo, Tribunale Ferrara, 14/03/2025,
n. 270).
b) Anche l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancata istaurazione del procedimento di mediazione non ha pregio, essendo la stessa stata disposta, su concorde richiesta delle parti, in prima udienza, e che si è tenuta in data 13.05.2022, come da verbale depositato.
c) L'eccezione di prescrizione del credito vantato da deve essere rigettata. _1
Infatti, è pacifico che il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, a meno che il creditore stesso non voglia avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto o dall'art.
anticipare l'esigibilità del credito;
in assenza di comunicazione, la prescrizione non decorre pagina 4 di 6 prima della notifica dell'atto di precetto (Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n. 24720). Nel
caso di specie, l'ultima rata è venuta a scadere nell'anno 2015 ed è intervenuta diffida in data
29.07.2019 (ricevuta in data 06.08.2019 e non riscontrata, il che vale ad eliminare ogni dubbio circa l'esistenza del rapporto – comunque provata come si dirà – e l'erogazione del finanziamento), la quale ha interrotto il decorso del termine prescrizione che non risulta,
pertanto, ancora maturata.
d) Quanto alla prova del credito, giova richiamare la giurisprudenza costante della Suprema
Corte, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il
risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se
previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della
controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del
diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. (Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n.
13533).
Spetta, quindi a provare la fonte negoziale del proprio credito nei confronti di _1
. Ebbene, vi è in atti il contratto di prestito personale stipulato con Parte_1 Parte_2
il piano di ammortamento, i dati finanziari del contratto ove sono specificamente
[...]
indicati l'importo delle commissioni e spese, il tan e taeg, gli interessi, il tasso soglia, gli interessi di mora e le penali distinti anno per anno, l'estratto conto al 31.12.2018, nonché i documenti comprovanti la cessione del credito. Da ciò si trae che le censure mosse dall'opponente, oltre a essere generiche e non ben circostanziate, sono anche infondate, in quanto tutti i costi del contratto sono stati ben identificati dal finanziatore. Nulla ha prodotto per corroborare le generiche contestazioni proposte con l'atto di opposizione. Parte_1
A tale stregua l'opposizione deve essere rigettata e deve confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, tutte le altre domande ed eccezioni rigettate o assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidati secondo il vigente D.M. con pagina 5 di 6 parametri minimi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione di e di tutte le domande ed eccezioni con essa proposte, Parte_1
in quanto infondate e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione a delle spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio che liquida in €. 3.809,00, oltre rimborso C.U. e spese vive, rimborso forfettario
15%, IVA, CNPA oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 04.07.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1186 c.c., che equivale ad una manifestazione di volontà di risolvere il contratto ed