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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9628 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.9628/2023 promossa da:
e altri, con il patrocinio dell'avv. GALASSI GABRIELE;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento del processo
Con ricorso depositato il 08/08/2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato il Persona_1
15/10/1852 a San Piero in Campo (Livorno) (doc. 1) e deceduto in Guatemala l'11/01/1917 (doc. 2), ove era emigrato, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino guatemalteco, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 3).
In particolare, i ricorrenti deducevano che l'avo emigrato, noto in Guatemala anche come
[...]
(doc.3), contraeva matrimonio a Matadero de Valparaiso in Cile il Persona_2 Persona_2
11/12/1889 con (doc.4). Dall'unione a Viña del Mar, Valparaiso in Cile il Persona_3 giorno 13/11/1887 (doc. 5), il quale contraeva matrimonio in Guatemala con Persona_4
(doc. 6), finendo per poi decedere in Guatemala il 06/07/1949 (doc. 7). Persona_5
Dall'unione dei predetti, nasceva in Guatemala il 26/12/1916 (doc.8), Persona_6 il quale contraeva matrimonio in Guatemala il 23/08/1939 con (doc.9) Persona_7
e sarebbe poi deceduto il 04/09/2002 (doc.10).
Dall'unione dei predetti nasceva in Guatemala l'8/12/1943 Persona_8
(doc. 11) che contraeva matrimonio in Guatemala il 26/06/1964 con Persona_9
(doc.12); da questa unione, nascevano in Guatemala: il 15/10/1968 del
[...] Persona_10
(doc. 13) (1 ricorrente); e il 25/12/1969 (doc.14) Persona_11 Persona_12
(2 ricorrente).
Quanto alla prima, contraeva matrimonio in Guatemala il 28/07/1990 con Persona_13
(doc.15). Dall'unione nascevano 3 figli: (a) nato in [...]
[...] Parte_2
l'8/05/1991 (doc. 16), che contraeva matrimonio in Guatemala il 17/02/2018 con
[...]
(doc. 17) (3 ricorrente); (b) nato in [...] il Controparte_4 Parte_3
21/07/1992 (doc. 18) (4 ricorrente); (c) nata in [...] il [...] Parte_4
(doc. 19) (7 ricorrente);
Quanto al secondo, contraeva matrimonio in Guatemala il 05/06/1992 con Persona_14
(doc. 20). Dall'unione nascevano 3 figli: (a) nato in
[...] Parte_5
Guatemala il 21/10/1992 (doc.21) (5 ricorrente) che ha contratto matrimonio in Guatemala il
03/03/2022 con (doc. 22); (b) Controparte_5 Parte_6 nata in [...] il [...] (6 ricorrente) (doc. 23); (c) nata in Parte_1
Guatemala il 18/03/2000 (8 ricorrente) (doc.24). Successivamente, lo stesso Persona_12 ha divorziato da (docc. 25-26) e poi sposato in Guatemala il
[...] Persona_15
14/3/2016 (doc.27). Persona_16
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia.
Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 14/01/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo
La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. La decisione
1. Risulta dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano dei ricorrenti non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti.
Riassuntivamente, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risulta provato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ex L. 91/1992.
2. E' opportuno sottolineare che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti.
Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere lo spagnolo. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
[...]
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava l'inutilità di Controparte_6 procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di
Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
3. Interesse ad agire
1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”),prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul , i CP_1 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.
2. Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova – come dedotto nelle note in sostituzione d'udienza del 14.01.2025 – di aver presentato al Consolato Generale d'Italia di Città del Guatemala la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti, in linea diretta, di cittadino italiano;
in particolare, inviando, al predetto italiano, due e-mail, Parte_7 rispettivamente del 20.02.2023 e dell'1.3.2023, nelle quali l'istante informava, nella prima, di aver trasmesso la documentazione per l'iter di cittadinanza, e sollecitava, nella seconda, una risposta in merito. A fronte di tali istanze, il , con mail del 2.3.2023, informava di stare procedendo Parte_7 alla fissazione di nuovi appuntamenti per la presentazione della documentazione, in ordine cronologico a partire dal 2021 (doc. 39). Dalla risposta fornita dal il 2.3.2023, si evince Parte_7 che, a quella data, lo stesso stava fissando gli appuntamenti per coloro che avevano fatto istanza nel
2021, con verosimile indeterminatezza della data in cui l'odierna ricorrente avrebbe potuto essere ricevuta e conseguentemente esitata (cfr. anche doc. 39 pag. 3).
Peraltro, conferma della indeterminatezza e indefinibilità dei tempi di evasione delle pratiche di cittadinanza italiana iure sanguinis da parte del Consolato italiano in Guatemala, si rinviene da quanto riportato nello stesso sito del Consolato - Ambasciata d'Italia in Guatemala, ove si legge “Non
è possibile indicare una tempistica precisa, in quanto essa dipende dal grado di complessità delle pratiche” (doc. 39 - ultima pagina). Ora, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art. 3 del DPR 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda nel termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato, comportando una lesione allo stesso, equivalgono a un diniego del diritto in questione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del provvedimenti conseguenti. CP_7
4. Le spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Le stesse vanno quindi liquidate, in misura minima dei parametri di cui al DM
147/2022, in ragione della materia del contendere, della relativa semplicità e quasi serialità delle questioni poste, nonché della limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
- (nome) (cognome), nata in [...] il Parte_8 Persona_12
15/10/1968;
- (nome) (cognome) nato in [...] il [...]; Per_12 Persona_12
- (nome) (cognome) nato in [...], l'[...]; Per_13 Parte_2 - (nome) (cognome) nato in [...] il [...]; Parte_3 Parte_2
- (nome) (cognome) nato in [...] il [...]; Per_12 Parte_5
- (nome) (cognome) nata in [...] il [...]; Parte_6 Parte_5
- (nome) (cognome), nata in [...] il [...]; Parte_4 Parte_2
- (nome) (cognome) nata in [...] il [...], Pt_1 Parte_1 sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Firenze, 10/02/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Barbara Fabbrini )
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.9628/2023 promossa da:
e altri, con il patrocinio dell'avv. GALASSI GABRIELE;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento del processo
Con ricorso depositato il 08/08/2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato il Persona_1
15/10/1852 a San Piero in Campo (Livorno) (doc. 1) e deceduto in Guatemala l'11/01/1917 (doc. 2), ove era emigrato, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino guatemalteco, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 3).
In particolare, i ricorrenti deducevano che l'avo emigrato, noto in Guatemala anche come
[...]
(doc.3), contraeva matrimonio a Matadero de Valparaiso in Cile il Persona_2 Persona_2
11/12/1889 con (doc.4). Dall'unione a Viña del Mar, Valparaiso in Cile il Persona_3 giorno 13/11/1887 (doc. 5), il quale contraeva matrimonio in Guatemala con Persona_4
(doc. 6), finendo per poi decedere in Guatemala il 06/07/1949 (doc. 7). Persona_5
Dall'unione dei predetti, nasceva in Guatemala il 26/12/1916 (doc.8), Persona_6 il quale contraeva matrimonio in Guatemala il 23/08/1939 con (doc.9) Persona_7
e sarebbe poi deceduto il 04/09/2002 (doc.10).
Dall'unione dei predetti nasceva in Guatemala l'8/12/1943 Persona_8
(doc. 11) che contraeva matrimonio in Guatemala il 26/06/1964 con Persona_9
(doc.12); da questa unione, nascevano in Guatemala: il 15/10/1968 del
[...] Persona_10
(doc. 13) (1 ricorrente); e il 25/12/1969 (doc.14) Persona_11 Persona_12
(2 ricorrente).
Quanto alla prima, contraeva matrimonio in Guatemala il 28/07/1990 con Persona_13
(doc.15). Dall'unione nascevano 3 figli: (a) nato in [...]
[...] Parte_2
l'8/05/1991 (doc. 16), che contraeva matrimonio in Guatemala il 17/02/2018 con
[...]
(doc. 17) (3 ricorrente); (b) nato in [...] il Controparte_4 Parte_3
21/07/1992 (doc. 18) (4 ricorrente); (c) nata in [...] il [...] Parte_4
(doc. 19) (7 ricorrente);
Quanto al secondo, contraeva matrimonio in Guatemala il 05/06/1992 con Persona_14
(doc. 20). Dall'unione nascevano 3 figli: (a) nato in
[...] Parte_5
Guatemala il 21/10/1992 (doc.21) (5 ricorrente) che ha contratto matrimonio in Guatemala il
03/03/2022 con (doc. 22); (b) Controparte_5 Parte_6 nata in [...] il [...] (6 ricorrente) (doc. 23); (c) nata in Parte_1
Guatemala il 18/03/2000 (8 ricorrente) (doc.24). Successivamente, lo stesso Persona_12 ha divorziato da (docc. 25-26) e poi sposato in Guatemala il
[...] Persona_15
14/3/2016 (doc.27). Persona_16
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia.
Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 14/01/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo
La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. La decisione
1. Risulta dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano dei ricorrenti non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti.
Riassuntivamente, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risulta provato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ex L. 91/1992.
2. E' opportuno sottolineare che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti.
Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere lo spagnolo. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
[...]
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava l'inutilità di Controparte_6 procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di
Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
3. Interesse ad agire
1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”),prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul , i CP_1 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.
2. Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova – come dedotto nelle note in sostituzione d'udienza del 14.01.2025 – di aver presentato al Consolato Generale d'Italia di Città del Guatemala la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti, in linea diretta, di cittadino italiano;
in particolare, inviando, al predetto italiano, due e-mail, Parte_7 rispettivamente del 20.02.2023 e dell'1.3.2023, nelle quali l'istante informava, nella prima, di aver trasmesso la documentazione per l'iter di cittadinanza, e sollecitava, nella seconda, una risposta in merito. A fronte di tali istanze, il , con mail del 2.3.2023, informava di stare procedendo Parte_7 alla fissazione di nuovi appuntamenti per la presentazione della documentazione, in ordine cronologico a partire dal 2021 (doc. 39). Dalla risposta fornita dal il 2.3.2023, si evince Parte_7 che, a quella data, lo stesso stava fissando gli appuntamenti per coloro che avevano fatto istanza nel
2021, con verosimile indeterminatezza della data in cui l'odierna ricorrente avrebbe potuto essere ricevuta e conseguentemente esitata (cfr. anche doc. 39 pag. 3).
Peraltro, conferma della indeterminatezza e indefinibilità dei tempi di evasione delle pratiche di cittadinanza italiana iure sanguinis da parte del Consolato italiano in Guatemala, si rinviene da quanto riportato nello stesso sito del Consolato - Ambasciata d'Italia in Guatemala, ove si legge “Non
è possibile indicare una tempistica precisa, in quanto essa dipende dal grado di complessità delle pratiche” (doc. 39 - ultima pagina). Ora, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art. 3 del DPR 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda nel termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato, comportando una lesione allo stesso, equivalgono a un diniego del diritto in questione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del provvedimenti conseguenti. CP_7
4. Le spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Le stesse vanno quindi liquidate, in misura minima dei parametri di cui al DM
147/2022, in ragione della materia del contendere, della relativa semplicità e quasi serialità delle questioni poste, nonché della limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
- (nome) (cognome), nata in [...] il Parte_8 Persona_12
15/10/1968;
- (nome) (cognome) nato in [...] il [...]; Per_12 Persona_12
- (nome) (cognome) nato in [...], l'[...]; Per_13 Parte_2 - (nome) (cognome) nato in [...] il [...]; Parte_3 Parte_2
- (nome) (cognome) nato in [...] il [...]; Per_12 Parte_5
- (nome) (cognome) nata in [...] il [...]; Parte_6 Parte_5
- (nome) (cognome), nata in [...] il [...]; Parte_4 Parte_2
- (nome) (cognome) nata in [...] il [...], Pt_1 Parte_1 sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Firenze, 10/02/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Barbara Fabbrini )