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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 658/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 658/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARCIOLLA Parte_1 GIANNICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Galileo Galilei, 118/A 64100 TERAMO - San Nicolo' a Tordinopresso il difensore avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARCIOLLA Parte_1 C.F._1 GIANNICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Galileo Galilei, 118/A 64100 TERAMO - San Nicolo' a Tordinopresso il difensore avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCARCIOLLA Parte_2 C.F._2 GIANNICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Galileo Galilei, 118/A 64100 TERAMO - San Nicolo' a Tordinopresso il difensore avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NARDIS ANNA MARIA e dell'avv. , CP_1 elettivamente domiciliato in VIA MAIELLA N. 2 L'AQUILApresso il difensore avv. NARDIS
ANNA MARIA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRILLO GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente CP_2 domiciliato in VIALE GIULIO CESARE 2 ROMApresso il difensore avv. GRILLO GIUSEPPE INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ottiene dal Tribunale di Teramo la decreto ingiuntivo contro CP_1 debitore principale e i garanti e per l'importo di euro Parte_1 Parte_1 Parte_2
33599,72 oltre interessi al saldo per scoperto del conto corrente 101135598. Si oppongono gli ingiunti sostenendo che non vi è prova scritta, che non sono i moduli prestampati allegati al ricorso da , mancano le lettere di proposta della banca e quindi manca la prova della conclusione CP_1 del contratto che deve essere considerato a formazione progressiva, non sussiste nemmeno prova scritta della conclusione del contratto, vi sono al più usi e non clausole effettivamente negoziate ed accettate dalle parti, rapporto di fatto che rende inutilizzabili come prova scritta le annotazioni della banca che non beneficiano della presunzione di veridicità dell'estratto di salda conto, sostiene che le fideiussioni sono nulle ai sensi dell'art. 1956 codice civile perché omnibus e contrarie ai principi di buona fede;
la banca ha continuato a far credito al soggetto garantito pur essendo consapevole del peggioramento delle sue condizioni economiche;
la revoca dei fidi è intervenuta successivamente alla messa in liquidazione della società;contesta la valida pattuizione di interessi ultra legali uso piazza, omessa consegna della documentazione bancaria, variazioni indebite peggiorative, capitalizzazione degli interessi trimestrali,valute, commissioni di massimo scoperto, usura, tasso effettivo globale nascosto, violazione del principio di buona fede, spese e commissioni non concordate. Lamenta la revoca del fido e l'indebita segnalazione alla centrale allarme interbancario.Le somme eventualmente vanno ricomputate. La banca e la cessionaria del credito cartolare si costituiscono difendendo la legittimità dell'operato della banca e quindi la precisione della pretesa azionata oltre che la validità dei contratti. In un primo tempo ritenuta non necessaria, poi è stata disposta consulenza tecnica contabile;
all'esito,fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.
Il Ctu, incaricato di ripercorrere i rapporti contrattuali, ricalcolando l'esatto ammontare con l'eliminazione della capitalizzazione degli interessi non reciproci, e dal 14 al 16, ricalcolando il tasso di interesse con il tasso sostitutivo ove non sia stato determinato il tasso ultra legale pattuito, ed espungendo i tassi di interesse passivi non comunicati;
nonché controllando usura ed espungendo le commissioni di massimo scoperto non determinate, ha rielaborato i conteggi, riconoscendo un minor debito per gli opponenti. Insistono gli stessi nel rinnovo della ctu e nella richiesta esibizione;
orbene, la documentazione risulta completa, ed in sede di osservazioni non ne sono pervenute dagli opponenti;
la Ctu risulta completa ed esaustiva, e non sono segnalati errori di metodo da parte del Ctu delle parti opponenti. Per cui, la ctu deve essere posta alla base della decisione. Per quanto riguarda la prova della legittimazione della cessionaria in blocco, come ha affermato Cassazione 26127/24, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass., sez. 1, 22/02/2022, n. 5857; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n.
24798), a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., sez. 1, 02/03/2016, n. 4116; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria pagina 2 di 4 rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, diffusamente, Cass., sez. 1, 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass., sez. 3,
16/04/2021, n. 10200).
Si è, quindi, affermato che. in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass., sez. 5,
29/12/2017, n. 31118; cfr. Cass., sez. 3, 13/06/2019, n. 15884; Cass., sez. 3, 10/02/2023, n. 4277). Pertanto, dal momento che nell'avviso di Gazzetta ufficiale prodotto è ben indicato il credito in sofferenza, cui appartiene il credito azionato come categoria, la legittimazione attiva di è provata;
non vi è nulla da restituire, per cui non deve affermarsi alcunché in CP_2 proposito della legittimazione passiva. Per quanto riguarda la validità delle fideiussioni, è stata prestata dai soci di una snc, giocoforza al corrente delle condizioni patrimoniali del soggetto garantito, essendone i soci e quindi ben potendosi tenere al corrente di come andasse la loro attività; soprattutto il principio è valido per una società di persone, ed il socio non amministratore non ha affermato di esser stato tenuto all'oscuro dal socio amministratore, con cui condivide il difensore. Pertanto il decreto ingiuntivo va revocato;
ma gli opponenti in solido vanno condannati;
tenendo conto del fatto che le commissioni sono anche state rielaborate, tenendo conto delle osservazioni del ctp di parte convenuta, mentre la rielaborazione degli interessi nel trimestre 2012 si è resa necessaria con il tasso minimo bot come per legge;
la capitalizzazione, dal 2014 al 2016, interregno fra le due circolari cicr, è stata correttamente esclusa;
al pagamento della minore somma di euro 25.966,29; oltre interessi, in misura legale, dalla data della notifica del decreto ingiuntivo al saldo effettivo. Le spese comunque seguono la soccombenza, in svantaggio del debitore, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto ingiuntivo;
condanna in solido la Controparte_3
, e a pagare a la somma di euro 25.966,29;
[...] Parte_1 Parte_2 CP_2 oltre interessi, in misura legale, dalla data della notifica del decreto ingiuntivo al saldo effettivo
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte le spese di lite, che CP_2 si liquidano in € 5077 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
pagina 3 di 4 Teramo, 19 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 658/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARCIOLLA Parte_1 GIANNICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Galileo Galilei, 118/A 64100 TERAMO - San Nicolo' a Tordinopresso il difensore avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARCIOLLA Parte_1 C.F._1 GIANNICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Galileo Galilei, 118/A 64100 TERAMO - San Nicolo' a Tordinopresso il difensore avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCARCIOLLA Parte_2 C.F._2 GIANNICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Galileo Galilei, 118/A 64100 TERAMO - San Nicolo' a Tordinopresso il difensore avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NARDIS ANNA MARIA e dell'avv. , CP_1 elettivamente domiciliato in VIA MAIELLA N. 2 L'AQUILApresso il difensore avv. NARDIS
ANNA MARIA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRILLO GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente CP_2 domiciliato in VIALE GIULIO CESARE 2 ROMApresso il difensore avv. GRILLO GIUSEPPE INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ottiene dal Tribunale di Teramo la decreto ingiuntivo contro CP_1 debitore principale e i garanti e per l'importo di euro Parte_1 Parte_1 Parte_2
33599,72 oltre interessi al saldo per scoperto del conto corrente 101135598. Si oppongono gli ingiunti sostenendo che non vi è prova scritta, che non sono i moduli prestampati allegati al ricorso da , mancano le lettere di proposta della banca e quindi manca la prova della conclusione CP_1 del contratto che deve essere considerato a formazione progressiva, non sussiste nemmeno prova scritta della conclusione del contratto, vi sono al più usi e non clausole effettivamente negoziate ed accettate dalle parti, rapporto di fatto che rende inutilizzabili come prova scritta le annotazioni della banca che non beneficiano della presunzione di veridicità dell'estratto di salda conto, sostiene che le fideiussioni sono nulle ai sensi dell'art. 1956 codice civile perché omnibus e contrarie ai principi di buona fede;
la banca ha continuato a far credito al soggetto garantito pur essendo consapevole del peggioramento delle sue condizioni economiche;
la revoca dei fidi è intervenuta successivamente alla messa in liquidazione della società;contesta la valida pattuizione di interessi ultra legali uso piazza, omessa consegna della documentazione bancaria, variazioni indebite peggiorative, capitalizzazione degli interessi trimestrali,valute, commissioni di massimo scoperto, usura, tasso effettivo globale nascosto, violazione del principio di buona fede, spese e commissioni non concordate. Lamenta la revoca del fido e l'indebita segnalazione alla centrale allarme interbancario.Le somme eventualmente vanno ricomputate. La banca e la cessionaria del credito cartolare si costituiscono difendendo la legittimità dell'operato della banca e quindi la precisione della pretesa azionata oltre che la validità dei contratti. In un primo tempo ritenuta non necessaria, poi è stata disposta consulenza tecnica contabile;
all'esito,fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.
Il Ctu, incaricato di ripercorrere i rapporti contrattuali, ricalcolando l'esatto ammontare con l'eliminazione della capitalizzazione degli interessi non reciproci, e dal 14 al 16, ricalcolando il tasso di interesse con il tasso sostitutivo ove non sia stato determinato il tasso ultra legale pattuito, ed espungendo i tassi di interesse passivi non comunicati;
nonché controllando usura ed espungendo le commissioni di massimo scoperto non determinate, ha rielaborato i conteggi, riconoscendo un minor debito per gli opponenti. Insistono gli stessi nel rinnovo della ctu e nella richiesta esibizione;
orbene, la documentazione risulta completa, ed in sede di osservazioni non ne sono pervenute dagli opponenti;
la Ctu risulta completa ed esaustiva, e non sono segnalati errori di metodo da parte del Ctu delle parti opponenti. Per cui, la ctu deve essere posta alla base della decisione. Per quanto riguarda la prova della legittimazione della cessionaria in blocco, come ha affermato Cassazione 26127/24, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass., sez. 1, 22/02/2022, n. 5857; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n.
24798), a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., sez. 1, 02/03/2016, n. 4116; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria pagina 2 di 4 rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, diffusamente, Cass., sez. 1, 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass., sez. 3,
16/04/2021, n. 10200).
Si è, quindi, affermato che. in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass., sez. 5,
29/12/2017, n. 31118; cfr. Cass., sez. 3, 13/06/2019, n. 15884; Cass., sez. 3, 10/02/2023, n. 4277). Pertanto, dal momento che nell'avviso di Gazzetta ufficiale prodotto è ben indicato il credito in sofferenza, cui appartiene il credito azionato come categoria, la legittimazione attiva di è provata;
non vi è nulla da restituire, per cui non deve affermarsi alcunché in CP_2 proposito della legittimazione passiva. Per quanto riguarda la validità delle fideiussioni, è stata prestata dai soci di una snc, giocoforza al corrente delle condizioni patrimoniali del soggetto garantito, essendone i soci e quindi ben potendosi tenere al corrente di come andasse la loro attività; soprattutto il principio è valido per una società di persone, ed il socio non amministratore non ha affermato di esser stato tenuto all'oscuro dal socio amministratore, con cui condivide il difensore. Pertanto il decreto ingiuntivo va revocato;
ma gli opponenti in solido vanno condannati;
tenendo conto del fatto che le commissioni sono anche state rielaborate, tenendo conto delle osservazioni del ctp di parte convenuta, mentre la rielaborazione degli interessi nel trimestre 2012 si è resa necessaria con il tasso minimo bot come per legge;
la capitalizzazione, dal 2014 al 2016, interregno fra le due circolari cicr, è stata correttamente esclusa;
al pagamento della minore somma di euro 25.966,29; oltre interessi, in misura legale, dalla data della notifica del decreto ingiuntivo al saldo effettivo. Le spese comunque seguono la soccombenza, in svantaggio del debitore, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto ingiuntivo;
condanna in solido la Controparte_3
, e a pagare a la somma di euro 25.966,29;
[...] Parte_1 Parte_2 CP_2 oltre interessi, in misura legale, dalla data della notifica del decreto ingiuntivo al saldo effettivo
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte le spese di lite, che CP_2 si liquidano in € 5077 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
pagina 3 di 4 Teramo, 19 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
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