Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01171/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00646/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2025, proposto da:
IC Group S.p.A. e Ottimax Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone, Andrea Neri e Giuseppe Roberto Falla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Olbia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Serusi, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Logudoro n. 3/B, presso lo studio dell’Avv. Manuela Gagliega;
nei confronti
Bricoman Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Barberio, Dario La Torre, Stefano Porcu e Antonella Ceschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria d’illegittimità e/o l’annullamento:
- del silenzio e/o inerzia serbata dal Comune di Olbia a fronte del sollecito all’esercizio delle verifiche ad esso spettanti formulato da IC Group con “segnalazione di interventi edilizi realizzati sine titulo ai sensi degli artt. 27 e 31 d.p.r. n. 380/2001 e di esercizio abusivo di attività commerciale”, trasmessa in data 3 marzo 2025 a mezzo PEC;
nonché per l’accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.:
- del dovere del Comune di Oblia di provvedere alla revoca e/o annullamento in autotutela del titolo commerciale ottenuto da Bricoman Italia S.r.l. mediante comunicazione di avvio attività di vendita all’ingrosso del 14 dicembre 2024, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti e comunque connessi, anche non cogniti.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Olbia e di Bricoman Italia S.r.l.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Antonio PL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Con il ricorso in esame, notificato in data 22 luglio 2025, IC Group S.p.A. e Ottimax Italia S.p.A. hanno chiesto a questo Tribunale di “dichiarare, ai sensi dell’art. 117 e 31 c.p.a., illegittimo e/o annullare il silenzio e/o inerzia serbata dal Comune di Olbia a fronte del sollecito all’esercizio delle verifiche ad esso spettanti formulato da IC Group con “segnalazione di interventi edilizi realizzati sine titulo ai sensi degli artt. 27 e 31 d.p.r. n. 380/2001 e di esercizio abusivo di attività commerciale” trasmessa in data 3 marzo 2025 a mezzo pec; - accertare, ex art. 31, comma 3, c.p.a., il dovere del Comune di Oblia di provvedere alla revoca e/o annullamento in autotutela del titolo commerciale ottenuto da Bricoman Italia S.r.l. mediante la comunicazione di avvio attività di vendita all’ingrosso del 14 dicembre 2024” .
Con ordinanza 23 ottobre 2025, n. 646, il Collegio, in sede istruttoria, ha disposto “ai fini di una compiuta valutazione sulla persistenza o meno di un interesse attuale delle ricorrenti…a cura del Responsabile del SUAPE del Comune di Olbia…di un'apposita relazione, corredata della documentazione di riferimento, descrittiva delle attività commerciali (di qualunque tipo) attualmente in corso di svolgimento, da parte di Bricoman S.p.A., presso l’area porticata sopra descritta (oggetto della DUA in data 14 dicembre 2024), nonché del regime autorizzativo cui dette attività sono attualmente soggette” .
In data 5 novembre 2025 il Responsabile del competente Servizio comunale ha inviato la relazione richiesta, nella quale ha attestato, fra l’altro, che “Con successiva comunicazione DUA codice .945095 del 28 ottobre 2025 (prot. n. 153382/2025), la società ha comunicato la cessazione dell’attività di commercio all’ingrosso a far data dal 14 marzo 2025, precisando – nel Modello C6 allegato al fascicolo telematico – che la chiusura è intervenuta “a seguito dell’ordinanza cautelare del TAR Sardegna del 13 marzo 2025”, allegando la relativa documentazione di riferimento e concludendo che “Alla data della presente relazione, pertanto, l’attività di commercio all’ingrosso risulta cessata, e nessuna attività di vendita all’ingrosso e tantomeno al dettaglio risulta esercitata o autorizzata presso l’area porticata/tettoia”.
Con successiva memoria difensiva parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese a carico dell’Amministrazione resistente.
Quest’ultima, ha obiettato che la pronuncia conclusiva dovrebbe essere, invece, di sopravvenuta carenza di interesse, sollecitando la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
All’udienza camerale del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Sulla base di quanto sopra esposto deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, considerato che, alla luce della comunicazione di cessazione dell’attività commerciale all’ingrosso da parte di Bricoman S.p.A., le ricorrenti, come dalle stesse espressamente dichiarato in memoria, non hanno ora un concreto interesse all’esercizio, da parte del Comune di Olbia, dei poteri di verifica invocati.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio, alla luce dell’obiettiva complessità, fattuale e giuridica, della vicenda sottesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, ne dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio PL, Presidente FF, Estensore
Andrea Gana, Referendario
Silvio Esposito, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio PL |
IL SEGRETARIO