Art. 3.
Il sussidio puo' essere concesso per le spese occorrenti:
a) alla ricostruzione e riparazione dei fabbricati ed altri manufatti rurali, delle strade poderali, dei canali di scolo e delle provviste di acqua;
b) al ripristino della sistemazione della coltivabilita' dei terreni;
c) al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;
d) all'acquisto di sementi;
e) alla ricostruzione delle scorte vive e morte distrutte.
La concessione del sussidio di cui alla presente legge esclude per lo stesso oggetto ogni altro intervento finanziario e carico dello Stato.
Il sussidio puo' essere concesso per le spese occorrenti:
a) alla ricostruzione e riparazione dei fabbricati ed altri manufatti rurali, delle strade poderali, dei canali di scolo e delle provviste di acqua;
b) al ripristino della sistemazione della coltivabilita' dei terreni;
c) al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;
d) all'acquisto di sementi;
e) alla ricostruzione delle scorte vive e morte distrutte.
La concessione del sussidio di cui alla presente legge esclude per lo stesso oggetto ogni altro intervento finanziario e carico dello Stato.