Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00474/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2025, proposto da:
ME EL EO, rappresentata e difesa dagli avvocati Santo Dalmazio Tarantino, Fabiana Vigna, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 117/2023 del Tribunale di Castrovillari e della sentenza n. 1083/2023 della Corte d’Appello di Catanzaro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. AR AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- la ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 117/2023 del Tribunale di Castrovillari, Sez. Lavoro, e della sentenza n. 1083/2023 della Corte d’Appello di Catanzaro, passate in giudicato, di riconoscimento dell’anzianità di servizio e condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento in suo favore delle differenze retributive secondo le prescrizioni ivi indicate;
- nonostante la richiesta di pagamento, la resistente p.a. è rimasta inerte, cosicché la ricorrente ha proposto l’ actio iudicati , chiedendo l’ottemperanza della pronuncia, con nomina di un commissario ad acta ;
Ritenuto che:
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., il gravame è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.;
- l’intimato Ministero deve pertanto eseguire le sentenze n 117/2023 del Tribunale di Castrovillari e n. 1083/2023 della Corte d’Appello di Catanzaro entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente o funzionario individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ( ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499);
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare alle sentenze n 117/2023 del Tribunale di Castrovillari e n. 1083/2023 della Corte d’Appello di Catanzaro, nel senso di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale commissario ad acta un dirigente o funzionario individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, che provvederà entro ulteriori sessanta giorni, su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 828,00 oltre agli accessori di legge, con distrazione ai difensori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER EA, Presidente
AR AT, Consigliere, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AT | ER EA |
IL SEGRETARIO