Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
1620/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1620/2023 R.G.A.C./A, trattenuta in decisione all'udienza del 09/01/2025 ai ensi dell'art.281 sexies cpc, e vertente
T R A
c.f. ) rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c., e dall'avv. Monica Febbraro
Parte opponente
E
(p.i. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Maddalena Giungato
Parte opposta
E
, rappresentata e difesa, dall'avv. Silvia Controparte_2
Cumino e dall'avv. Concetta Belmonte
Terza pignorata
OGGETTO: opposizione all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi.
CONCLUSIONI: Parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni richiesta avversaria
disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente
opposizione, - accertare e dichiarare l'illegittimità e/o improcedibilità del pignoramento opposto e
l'inesistenza del diritto dell Agente Provincia Controparte_1 Controparte_3
motivazioni esposte in narrativa;
- ordinare l'immediato pagamento delle somme che il Sig. Pt_1
vanta nei confronti della direttamente in favore del contribuente;
- in ogni caso, Controparte_4
condannare al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione ex art.
93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati”.
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare tutte le avverse domande
per inammissibilità e/o infondatezza, in fatto e in diritto. (...) Con vittoria di spese, diritti e onorari del
giudizio, nonché rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 04/05/2023, l'avv. a proposto opposizione avverso l'atto Pt_1
di pignoramento dei crediti verso terzi notificatogli il 5/12/2022, con cui Controparte_5
ha ordinato al terzo il pagamento, direttamente in suo favore, del credito vantato dall'opponente nei confronti dell , pari ad € 5.202,11, e ciò sino alla Controparte_2
concorrenza dei crediti di natura tributaria oggetto di riscossione coattiva pari alla somma di €
245.982,29, dovuta per i seguenti carichi:
N. Atto Data notifica atto N. Avviso/Intimazione Data notifica avviso
03420100009596485000 07/04/2010 03420229007694716 18/10/2022
03420100068968501000 04/02/2011 03420229007694716 18/10/2022
03420110006960629000 07/06/2011 03420229007694716 18/10/2022
03420110037198767000 05/10/2011 03420219004963462 14/01/2022
03420120006311228000 25/02/2012 03420229007694716 18/10/2022
03420120037745026000 15/10/2012 03420229007694716 18/10/2022
03420120047226877000 04/02/2013 03420219004963462 14/01/2022
03420120052134045000 04/02/2013 03420229007694716 18/10/2022
03420130006839788000 29/05/2013 03420229007694716 18/10/2022
03420130044418159000 26/02/2014 03420219004963462 14/01/2022
03420140009497046000 17/11/2014 03420219004963462 14/01/2022 03420140049531930000 12/06/2015 03420229007694716 18/10/2022
03420150012319070000 18/09/2015 03420229007694716 18/10/2022
03420150017708424000 28/09/2015 03420229007694716 18/10/2022
03420150027326846000 27/01/2016 03420229007694716 18/10/2022
03420150032810917000 03/02/2016 03420229007694716 18/10/2022
03420160005998285000 15/04/2016 03420229007694716 18/10/2022
03420160023096945000 27/07/2016 03420229007694716 18/10/2022
03420160033594625000 19/10/2016 03420229007694716 18/10/2022
03420160036356119000 24/11/2016 03420229007694716 18/10/2022
03420160039083039000 17/01/2017 03420229007694716 18/10/2022
03420170000212557000 01/02/2017 03420229007694716 18/10/2022
03420170001483122000 14/02/2017 03420229007694716 18/10/2022
03420170005707039000 28/03/2017 03420229007694716 18/10/2022
03420170018425702000 24/08/2017 03420219004963462 14/01/2022
03420170030741427000 22/01/2018 03420229007694716 18/10/2022
03420170034403001000 29/01/2018 03420219004963462 14/01/2022
03420180001058840000 08/02/2018 03420229004259372 08/06/2022
03420180002908328000 09/03/2018 03420229004259372 08/06/2022
03420180008826259000 13/04/2018 03420229004259372 08/06/2022
03420180019992529000 30/08/2018 03420229004259372 08/06/2022
03420180023993650000 13/11/2018 03420229004259372 08/06/2022
03420190004429463000 05/03/2019 03420229004259372 08/06/2022
03420190017134374000 09/08/2019 03420229004259372 08/06/2022
03420190023774271000 19/09/2019 03420229004259372 08/06/2022
03420200001282410000 27/02/2020 03420219004963462 14/01/2022
03420200004198865000 16/09/2021 03420229007694716 18/10/2022
03420200006647492000 24/11/2021 03420229007694716 18/10/2022 03420200016976156000 18/01/2022
03420210016112653000 11/06/2022
03420210027357363000 13/06/2022
03420220009538243000 21/09/2022
03420220009538344000 02/06/2022
03420220013844648000 29/07/2022
33420160002251285000 11/05/2016 03420229007694716 18/10/2022
33420160005405306000 14/12/2016 03420229007694716 18/10/2022
33420170000513380000 25/05/2017 03420229007694716 18/10/2022
33420180003685673000 08/11/2018 03420229004259372 08/06/2022
33420180004171705000 14/12/2018 03420229004259372 08/06/2022
250TDFM000260 09/06/2015 3420229006261304 20/07/2022
250TDFM000789 12/05/2016 3420229006261304 20/07/2022
250TDFM000360 10/07/2017 3420229004259372 08/06/2022
TD3010102097/2018 06/09/2018 3420229004259372 08/06/2022
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito:
1) l'illegittimità del pignoramento per estinzione parziale della pretesa creditoria azionata e violazione art. 3 co 10 lett. d) ed e) D.L. n.119/2018, conv. in L. n.136/2018, rappresentando: che il 18/10/2022,
notificava l'intimazione di pagamento n.03420229007694716000 per la somma di € CP_6
133.599,71, avverso cui proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di al Tribunale CP_2
di Cosenza, Sezione Lavoro, e alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza;
che in tale sede, presentava dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, c.d. “rottamazione-ter”,
e il 14/06/2019, l'Ente comunicava (documento n. AT – 03490201902467 556130) CP_1
l'ammontare delle somme dovute, pari ad € 99.486,98, con il relativo prospetto di sintesi ove venivano elencati i carichi contenuti nella definizione agevolata, da saldare in 18 rate;
che esso opponente ha sempre saldato le rate nei termini concordati, ha adempiuto ai pagamenti dovuti e richiesti con l'intimazione di pagamento n. 03420229007694716000 del 18.10.2022; che non ha ricevuto da alcun provvedimento di revoca o sospensione della definizione agevolata idoneo CP_6 a farne desumere la decadenza dal beneficio;
che, in violazione dell'art. 3, co 10 D.L. n. 119/2018
(conv. In L. n. 136/2018), il quale preclude di procedere esecutivamente nei confronti del contribuente, nelle more del pagamento dilazionato della definizione agevolata, ha intrapreso CP_6
una nuova azione esecutiva;
2) l'illegittimità del pignoramento per pendenza della “rottamazione quater”, giacché a seguito della presentazione della relativa istanza da parte dell'opponente, limitatamente ai debiti “definibili”
controparte non avrebbe dovuto avviare nuove procedure cautelari o esecutive, nè proseguire quelle precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
3) prescrizione/decadenza quinquennale della pretesa creditoria azionata, stante l'assenza di atti interruttivi tra la notifica degli avvisi di accertamento nn. 250TDFM000260 E 250TDFM000789
(notificati: il 09/06/2015 ed il 12/05/2016) e la data della notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420229006261304000, avvenuta il 20/07/2022;
4) Violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/73 – mancata prestazione del consenso al fine di utilizzare la pec ai fini della corrispondenza informatica – utilizzo abusivo della pec professionale, considerata la preclusione in capo all'Ente impositore di notificare a mezzo pec tutte quelle obbligazioni che riguardano il contribuente non quale imprenditore individuale o professionista, bensì quale persona fisica;
5) Nullità e inesistenza della notifica per incertezza della provenienza dell'atto notificato – pec della
P.A. non presente nel Registro Pubblico delle Pubbliche Amministrazioni PP.AA. e nell'IPA, giacché
l'atto di pignoramento presso terzi è stato inoltrato dalla pec
, anziché dalle pec ricavabili dai pubblici registri Email_1
(nello specifico, , presente su PP.AA. e Email_3
t presente su IPA). Email_4
Ha concluso dunque per l'illegittimità e l'improcedibilità dell'atto di pignoramento opposto nonché
per l'inesistenza del diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata e ha chiesto, altresì,
all'adito Tribunale di ordinare che le somme vantate a credito nei confronti dell di CP_4 CP_2
siano pagate direttamente in suo favore. si è costituita ed ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per Controparte_7
carenza di interesse, avendo il ricorrente già ottenuto, con ordinanza del 7/03/2023, la sospensione della procedura esecutiva e per domanda nuova, relativamente alla richiesta di ordinare l'immediato pagamento in suo favore delle somme vantate nei confronti dell . Nel merito ha CP_4
eccepito l'infondatezza della domanda.
L si è costituita in giudizio tardivamente ed ha chiesto il rigetto della domanda di CP_4
condanna in favore dell'opponente di quanto corrisposto all'Agente della Riscossione.
Preliminarmente deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata da di carenza di CP_6
interesse ad agire del debitore opponente.
Ebbene, quest'ultimo ha instaurato il giudizio di merito in relazione alla opposizione da lui proposta,
all'esito della fase sommaria che si è conclusa con l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del pignoramento esattoriale opposto e di regolamentazione delle spese di lite.
Secondo il costante indirizzo interpretativo della Suprema Corte in tema di rapporti tra la fase sommaria delle opposizioni esecutive ed il relativo giudizio a cognizione piena, il provvedimento con cui viene decisa la fase sommaria delle opposizioni esecutive non si può in nessun caso reputare definitivo (e, come tale, suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.:
cfr. Cass. n.20532/2009, 15630/2010, 22304/2011, 25111/2015, 121702016, 9657/2017,
30300/2019, 3019/2021, 26233/2021). Esso è infatti emesso a chiusura della fase sommaria del giudizio di opposizione e non preclude mai l'accesso delle parti alla tutela a cognizione piena, sia con riguardo al merito dell'opposizione, sia con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, ivi incluse quelle relative alla fase sommaria.
Dunque, sia la parte opponente che la parte opposta possono, anche in mancanza di fissazione del relativo termine da parte del giudice dell'esecuzione, instaurare comunque il giudizio di merito (oltre che proporre il reclamo al collegio, onde eventualmente ottenere la revisione della decisione in ordine alle eventuali misure cautelari, concesse o meno dal giudice dell'esecuzione).
Applicando i richiamati principi di diritto alla presente fattispecie, appare evidente la sussistenza dell'interesse del debitore opponente ad instaurare la fase di merito della opposizione da lui avanzata, onde ottenere una decisione a cognizione piena, in primo luogo sulla stessa ammissibilità
e procedibilità di detta opposizione e sul merito di essa.
Sempre in via preliminare, deve essere rilevata l'inammissibilità della domanda proposta dall'odierno opponente di ordinare l'immediato pagamento delle somme che il Sig. anta nei confronti Pt_1
della direttamente in favore del contribuente, perché proposta tardivamente per Controparte_4
la prima volta in sede di riassunzione del giudizio di merito.
Nel merito, invece, l'opposizione deve trovare accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti con la costituzione in giudizio e successivamente con le note datate 7.11.2023, 8.1.2024 e 12.2.2025 risulta riscontrato che l'odierno opponente ha presentato ai sensi della L. n.197 del 2022 domanda di adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater)
di tutti i carichi esattoriali indicati nel pignoramento.
Dalla documentazione versata in atti con la nota datata 18.2.2025 (cfr attestato di regolarità sul pagamento della definizione agevolata rilasciato da avverso cui quest'ultima non ha sollevato CP_6
alcuna contestazione) risulta, altresì, riscontrato che l'odierno opponente è in regola con tutti i pagamenti.
Tanto premesso, in applicazione dell'art.1, comma 240 della L. n. 197 del 2022, il quale stabilisce che in seguito alla presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata non possono essere avviate nuove procedure esecutive né proseguite quelle già iniziate, deve essere dichiarata la nullità del pignoramento.
Deve, invece, essere rilevata l'inammissibilità della domanda attrice di immediato pagamento delle somme che l'opponente vanta nei confronti della direttamente in suo favore, in Controparte_4
quanto introdotta per la prima volta in sede di riassunzione del giudizio di merito.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, infatti, l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
egli, pertanto, non può, in un momento successivo a quello del deposito dell'atto introduttivo,
proporre domande nuove nè eccezioni nuove che non siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e del comportamento processuale tenuto dal creditore che non ha né reclamato l'ordinanza di sospensione nè riassunto il giudizio di merito, accettando di fatto la decisione del g.e. e la invitabile sorte dell'inefficacia del pignoramento prevista dagli artt. 624 e 547
comma V c.p.c., appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del pignoramento opposto;
dichiara le spese integralmente compensate
Cosenza, 05/03/2025
Il giudice
Rosangela Viteritti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
03420140039499351000 27/02/2015 03420219004963462 14/01/2022
03420200010739492000 07/12/2021 03420229007694716 18/10/2022