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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Udienza “cartolare” del 07.04.2025
Il Giudice, viste le conclusioni di parte appellante di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 115/2024 in materia di opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.), promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Denise D'Anniballe Parte_1 C.F._1
(C.F. ed elettivamente domiciliato in via telematica presso il suo indirizzo C.F._2
di posta elettronica certificata: denise. mavvocati, come da procura allegata Email_1 all'atto di citazione.
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
P.IV , con sede in Roma, Lungotevere Flaminio Controparte_1 P.IV_1
n. 18, e per essa, quale mandataria, P. IV ), con sede in Verona, CP_2 P.IV_2
Viale dell'Agricoltura n. 7, in virtù di procura rilasciata da , amministratore unico CP_3
della autenticata dal notaio di AN in data 14.1.2019, Controparte_1 Persona_1
rep. n. 61655, racc. n. 11965, in persona della dott.ssa , in virtù di procura CP_4
conferitagli da , presidente del Consiglio di amministrazione e legale Controparte_5
rappresentante di con atto del notaio di Velletri in data CP_2 Persona_2
19.10.2022, rep. n. 77770, racc. n. 29100, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cattani (C.F.
, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. C.F._3
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
per l'attore: “accertare e dichiarare: - la persistente mancata consegna da parte dell'Istituto opposto a del testo fideiussorio sul quale si fonda l'atto di precetto notificato;
- Il Parte_1
difetto di titolarità del credito e/o di legittimazione attiva in capo a parte opposta;
- la prescrizione del diritto di credito asseritamente vantato dall'opposta ed azionato nella procedura de qua;
- la decadenza di parte opposta dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 cc;
per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace il precetto de quo per le argomentazioni indicate in atti. Con vittoria di spese di lite, compenso professionale, rimborso forfettario al 15%, IV e CAP e quant'altro dovuto da distrarsi a favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc”. per la convenuta: “respingere l'opposizione proposta dal Sig. in quanto infondata Parte_1
in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di compenso professionale””.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.12.23, quale cessionaria di notificava a Controparte_1 Controparte_6 Pt_1
atto di precetto con il quale gli intimava il pagamento della somma di € 300.000,00, a parziale
[...]
saldo del credito di cui al decreto ingiuntivo n. 88/2001 emesso nei confronti di Controparte_7
quale debitore principale e di , e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
quali fideiussori. Parte_4
promuoveva opposizione a precetto, contestando il difetto di titolarità del credito e di Parte_1
legittimazione attiva dell'opposta, in quanto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non sarebbe sufficiente a provare la cessione e l'inclusione del credito azionato nel perimetro della stessa;
la prescrizione del credito, non avendo provato l'interruzione del termine prescrizionale decennale;
la decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.; la genericità della somma richiesta.
Affermava inoltre il proprio diritto di visionare il contratto di fideiussione, mai consegnato dall'istituto di credito, nonostante l'emissione di un decreto ingiuntivo, precludendo all'opponente qualsiasi difesa sul punto e il diritto di opporre tardivamente il decreto ingiuntivo n. 88/2001, anche se definitivo, per contestare la presenza di clausole abusive nel contratto.
Chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, riferendo che aveva Controparte_1
provato la titolarità del credito con la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale e della dichiarazione della cedente;
che aveva interrotto la prescrizione del credito in data 05.04.18 con l'intervento nella procedura esecutiva n. 266/07 e che l'effetto interruttivo era perdurato fino al 05.04.18, data della distribuzione del ricavato;
che non era intervenuta la decadenza ex art. 1957
c.c. e che il non poteva promuovere opposizione tardiva al d.i. non rivestendo la qualifica di Pt_1
consumatore.
All'udienza del 05.03.24, questo giudicante rigettava l'istanza di sospensione, dal momento che l'opponente rivestiva la qualità di socio e amministratore della debitrice principale Controparte_7
e quindi non poteva promuovere opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
[...]
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva di Controparte_1
L'opponente eccepisce il difetto di titolarità del credito e la conseguente carenza di legittimazione attiva di cessionaria del credito, per l'assenza della prova dell'inclusione del Controparte_1
credito nel perimetro della cessione.
L'eccezione è del tutto infondata, dal momento che i documenti prodotti dalla società opposta dimostrano la cessione in blocco dei crediti e l'inclusione tra di essi del credito oggetto di causa.
In data 06.12.2005, in forza di contratto di cessione di crediti in blocco, ex art 4 e 7 L.130/1999,
(che aveva incorporato Banca Commerciale Italiana PA), cedeva pro soluto a Controparte_6
l'insieme dei crediti con le caratteristiche indicate nell'atto di cessione (doc. 8 CP_1 CP_1
di parte opposta); l'avviso di cessione veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.12.2005 n.
300 Parte II (cfr. doc. 8) ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B.
Per costante giurisprudenza, la legittimazione a provare la titolarità del credito ceduto nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 TUB e L. 130/199 è fornita con la produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U. (Cass. 10200/21, 17110/19, 15884/19, 31188/17):
“E' sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. Il legislatore ha voluto distinguere la cessione di crediti in blocco dalle altre forme di cessione, assoggettandola alla disciplina speciale del TUB, che deroga alle regole ordinarie sulla cessione del credito stabilite dall'art. 1264 c.c.
La ratio della normativa di favore nei confronti del creditore risiede nella natura di questo tipo di cessioni che riguardano un gran numero di rapporti giuridici, e spesso una pluralità di vicende circolatorie: la finalità perseguita dall'art. 58 T.U.B. sarebbe vanificata, se si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente.
Tale aggravio dell'onere probatorio si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost, da cui discende il principio di vicinanza della prova ed il divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio.
Come osservato nelle decisioni citate “a tal fine, è prevista anche l'emanazione di istruzioni da parte della Banca d'Italia” e per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso
“può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”.
Nel caso de quo, la descrizione dei crediti ceduti – così come articolata nell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U del 27.12.2005 n. 300 Parte II - consente al debitore di individuare con certezza i rapporti oggetto di cessione e, per l'effetto, di ritenere che inter alia sia ricompreso anche il credito per cui è causa.
Infatti, l'avviso pubblico in esame attrae nella cessione in blocco un portafoglio di crediti derivanti, tra gli altri, da aperture di credito, classificati come sofferenze alla data del 31.03.2004 e non estinti alla data del 05.12.2005 (doc. 8, pag. 7 di parte opposta).
Nel caso di specie, il credito rientra per le sue caratteristiche nel “blocco” trasferito a
[...]
in quanto derivante da contratto di conto corrente con apertura di credito sicuramente CP_1
classificato a sofferenza al 07.12.2000, data della lettera di messa in mora di Controparte_7
(doc. 20 di parte opposta), poi dichiarato fallito in data 24.05.2001 (doc. 18 di parte opposta).
[...] Occorre anche tener presente che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. 28.2.2020 n. 5617).
La prova della cessione può quindi essere fornita con ogni mezzo e la cessionaria ha prodotto anche la dichiarazione della società cedente NT AN LO PA (che è succeduta a ) del Controparte_6
08.01.2024 (doc. 10 di parte opposta) e la certificazione resa dal notaio di AN Persona_3
(doc. 11 di parte opposta) in merito all'inclusione della posizione di (NDG: Controparte_7
513231379) nella cessione, “in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (in tal senso, ordinanza Cass. Civ. 22.2.2022 n. 5857).
Risultano del tutto infondate le contestazioni relative alla dichiarazione rilasciata dalla società cedente, in quanto risulta sottoscritta dalla avv. Giovanna Callegari, nominata procuratrice di NT
AN LO con atto pubblico del 14.04.2021 (doc. 26 di parte opposta).
La prescrizione del credito
Il eccepisce la prescrizione del credito, ma l'eccezione è del tutto infondata, dal momento Pt_1
che la società opposta ha provato di aver efficacemente interrotto il decorso del termine decennale. ha infatti prodotto il decreto ingiuntivo notificato al in data 27.02.2001 Controparte_1 Pt_1
(doc. 12 di parte opposta) e l'atto di intervento depositato il 28.03.2008 nell'esecuzione immobiliare n. 266/2007 (doc. 13 di parte opposta), introdotta da terzi nei confronti del Pt_1
Secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza, “il ricorso per intervento nell'ambito di un procedimento esecutivo pendente contiene … la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione del bene pignorato… ed è quindi equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" annoverata dall'art. 2943 c.c., comma 2, tra gli atti idonei ad interrompere la prescrizione” (ex multis: Cass. 26929/2014).
Pertanto il deposito dell'intervento ha interrotto la prescrizione, che è tornata a decorrere dal momento in cui la domanda svolta nel giudizio è stata decisa, cioè dall'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita, avvenuta all'udienza del 05.04.18 (doc. 16 di parte opposta).
Il termine decennale di prescrizione, quindi, non era ancora decorso alla data della notifica del precetto (18.12.23).
La decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.
L'opponente contesta che il creditore abbia depositato il decreto ingiuntivo n. 88/2001 oltre il termine di cui all'art. 1957 c.c. e che successivamente non abbia coltivato le azioni nei confronti del debitore principale.
Tale contestazione risulta del tutto priva di fondamento, in quanto in data 7.12.2000 la ha CP_6
inviato le lettere di messa in mora alla debitrice principale ed ai fideiussori, intimando il pagamento dell'intero debito (doc. da 20 a 24 di parte opposta) e in data 29.01.2001 ha depositato il ricorso per ingiunzione (doc. 12 di parte opposta), nel pieno rispetto del termine di 6 mesi previsto dalla legge.
Inoltre, è stato dichiarato fallito in data 24.05.2001, quindi il creditore ha Controparte_7
legittimamente proseguito le azioni nei confronti dei fideiussori.
Il diritto di opporre tardivamente il decreto ingiuntivo
E' del tutto infondata anche la pretesa di opporre tardivamente il decreto ingiuntivo su cui è fondato il credito di cui è causa per contestare l'abusività delle clausole contenute nella fideiussione.
Con la sentenza 17.5.2022 “SPV/Banco di Desio” (cause riunite C-693/19 e C-831/19), la Corte di
Giustizia ha ritenuto superabile la definitività del decreto ingiuntivo non opposto in assenza di espressa motivazione circa il carattere abusivo delle clausole, riconoscendo in capo al giudice
(dell'esecuzione) la verifica giurisdizionale della natura delle clausole contenute nel contratto concluso tra consumatore e professionista.
Detti principi sono stati confermati, poi, dalla recente pronuncia a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 9479/2023 che ne ha precisato l'ambito di applicazione e le relative conseguenze nelle diverse fasi del processo, sempre sul presupposto che si tratti di controversie tra professionista e consumatore e che il decreto ingiuntivo non sia stato oggetto di opposizione.
Nel caso di specie, risulta provato che il quando ha stipulato il contratto di fideiussione non Pt_1
rivestiva la qualifica di consumatore, dal momento che dalla visura camerale storica della società
(doc. 25 di parte opposta) emerge che l'opponente era socio e Controparte_7
amministratore della debitrice principale.
Pertanto, risultano inapplicabili i principi della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite e il decreto ingiuntivo n. 88/2001 deve essere considerato definitivo e non più opponibile.
Risulta altresì del tutto infondata la contestazione relativa alla genericità della somma ingiunta, dal momento che l'opposta ha precisato che il credito di cui al decreto ingiuntivo era di Lire 862.222.219 (pari ad € 445.300,61), oltre interessi e spese, ma ha deciso di limitare l'intimazione di pagamento contenuta nel precetto alla somma di € 300.000,00.
Per quanto attiene alla mancata consegna della documentazione relativa al contratto di fideiussione da parte di NT AN LO PA, è già stata oggetto del decreto ingiuntivo n. 1344/19, emesso a favore del non opposto e divenuto quindi definitivo. Pt_1
Conclusioni e spese
Per quanto sopra, l'opposizione è infondata e deve essere respinta;
le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione tra € 260.001 ed € 520.000, data la semplicità delle questioni affrontate ed esclusa la fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta integralmente l'opposizione e per l'effetto condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidate in €
6.023,00 per compenso professionale, oltre IV, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente