Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00883/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00066/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2022, proposto da
LI Società Agricola S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cimino, Alessandro Pizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Cimino in Venezia, S. Marco, 5134;
contro
Comune di Torreglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Borella, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, viale Cairoli 15;
per l'annullamento
del provvedimento del 28.10.2021 del Responsabile Area 4 – Territorio e Ambiente recante oggetto “richiesta di permesso di costruire per l'esecuzione dei seguenti lavori: Costruzione di una struttura agricolo produttiva – Importato da SUAP/SUE numero: 04833860283-02092021-1514 – Pratica edilizia n. 3043/2021 – Rigetto istanza”, comunicato dal SUAP con nota prot. n. REP_PROV_PD/PD-SUPRO/0320594 del 8.11.2021, oltre ogni altro atto connesso e/o presupposto (tra cui, per quanto occorra, gli artt. 43, 71 e 74 delle NTO del P.I. di Torreglia), anche non noto negli estremi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torreglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società agricola LI, in precedenza denominata “Società agricola Pirio”, è proprietaria di un fondo agricolo a Torreglia, in via Pirio, in una zona compresa all’interno del Parco dei Colli Euganei.
Essa ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato all’esito della vicenda amministrativa che si va ora a descrivere.
2.1. Il Comune di Torreglia, con permesso di costruire 22 luglio 2013 n. 12, ha rilasciato a favore della società La Margherita S.r.l. e all’azienda agricola La Primizia il titolo per realizzare un annesso rustico sull’area poi divenuta di proprietà della società Pirio.
2.2a. La società Pirio, con istanza dell’11 maggio 2015, ha presentato una richiesta di variante al permesso di costruire del 2013 per realizzare, in deroga al P.R.G., un immobile di diversa consistenza rispetto a quello già assentito.
In particolare, il nuovo edificio di progetto aveva una superficie lorda di pavimento pari a mq. 841,96 e si sviluppava su tre livelli, componendosi di una cantina interrata e di due piani fuori terra.
2.2b. L’istanza, confluita in un procedimento di SUAP, è stata esaminata nella conferenza dei servizi tenutasi il 29 ottobre 2015 tra il Comune di Torreglia, la Provincia di Padova, l’Ente Parco dei Colli Euganei, l’Azienda ULSS n. 16 di Padova, AVEPA e il Genio civile.
La conferenza di servizi si è conclusa in senso favorevole alla realizzazione dell’intervento.
2.2c. Ciononostante, il procedimento di variante al permesso di costruire in deroga, entrato in una fase di stallo in concomitanza con l’aprirsi del procedimento di aggiornamento dello strumento urbanistico comunale di Torreglia, non ha più avuto conclusione.
2.2d. Era infatti accaduto che il 20 ottobre 2017 la società Pirio chiedeva la proroga del termine di fine dei lavori autorizzati dal permesso di costruire del 22 luglio 2013.
Nel corso della conseguente istruttoria, il Comune verificava che i lavori non avevano mai avuto inizio e che, alla data di proposizione dell’istanza di proroga, era già scaduto il termine triennale di cui all’art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001.
Di conseguenza il Comune, con provvedimento del 9 novembre 2017, rigettava la richiesta di proroga e disponeva la decadenza dal permesso di costruire 22 luglio 2013.
2.3a. Nel frattempo il Comune, con deliberazione consiliare del 29 giugno 2016, aveva adottato il P.A.T. e inserito il fondo agricolo in questione tra le “aree non idonee” , per tali intendendosi quelle con problemi diffusi di instabilità geologica, per le quali veniva posto il divieto di realizzare interventi di nuova costruzione, se non limitatamente ad annessi rustici di modeste dimensioni.
2.3b. In sede di osservazioni al P.A.T. adottato, la società Pirio aveva chiesto che il fondo venisse incluso tra le “aree idonee a condizione” , nelle quali gli interventi di possono essere ammessi al ricorrere dei presupposti considerati dallo strumento urbanistico.
2.3c. Il Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale ha accolto parzialmente l’osservazione così motivando: “l’area è già stata valutata dal punto di vista geologico dal CTR in data 24/09/2015 nell’ambito del procedimento di SUAP riguardante l’intervento di ampliamento di un annesso rustico in variante al PRG vigente e nell’ambito della conferenza di servizi decisoria del 29/10/2015; pertanto l’area, per la parte relativa al procedimento SUAP sopra richiamato, deve essere classificata come idonea a condizione” .
La Provincia, con decreto 7 giugno 2018 n. 67, ha approvato il P.A.T. di Torreglia con le prescrizioni contenute nella valutazione tecnica regionale 28 marzo 2018 n. 19, che aveva recepito il parere del Comitato tecnico regionale (CTR).
2.4. Successivamente il Comune di Torreglia, con deliberazione consiliare 28 luglio 2021 n. 38, ha approvato il P.I., che all’art. 43 ( “Compatibilità geologica ai fini edificatori” ), comma 12, delle NTO, così dispone: “In recepimento del parere espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (V.T.R.) n.19 del 28/03/2018 avente ad oggetto l'approvazione del P.A.T., per la parte relativa al procedimento SUAP, indicata puntualmente nella tavola “1.b” ai soli fini localizzativi, riguardante l'intervento di ampliamento di annesso rustico (Commissione Tecnica Regionale – C.T.R. - del 24/09/2015 e Conferenza di Servizi Decisoria del 29/10/2015), si applica la disciplina delle aree idonee a condizione.”
Coerentemente, nella tavola “T1b.2-Salvaguardia idrogeologica” del P.I. è stato raffigurato un bollino giallo in corrispondenza della parte che identifica il sito in questione.
A tale bollino giallo è associata l’indicazione “area idonea a condizione, per la parte relativa al procedimento SUAP, riguardante l'intervento di ampliamento di un annesso rustico (C.T.R. - del 24.09.2015 e Conferenza dei servizi decisoria del 29.10.2015)” .
2.5a. Con istanza del 2 settembre 2021 la società LI ha chiesto un nuovo permesso di costruire per realizzare una struttura agricolo-produttiva con cantina, punto vendita e servizi, con le stesse dimensioni e geometrie edilizie di quella oggetto della richiesta di variante del 2015, fatte salve alcune differenze (nel portico, l’inserimento di un ulteriore pilastro; al piano terra, il cambio di destinazione di due locali da abitativo ad agricolo produttivo; al piano primo, il cambio di destinazione da residenziale ad agricolo-produttivo per il ricavo di un ufficio aziendale e sala degustazione vini).
2.5b. Il 13 ottobre 2021 il Comune ha trasmesso alla società LI il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 -bis della legge n. 241 del 1990, al quale il 21 ottobre 2021 hanno fatto seguito le controdeduzioni della parte.
2.5c. Il Comune, con provvedimento del 28 ottobre 2021, ha negato il rilascio del permesso di costruire sulla base del ragionamento secondo cui la classificazione del fondo tra le “aree idonee a condizione” sarebbe venuta meno al decadere del permesso di costruire del 2013.
In particolare, secondo il Comune l’efficacia dell’art. 43, comma 12, delle NTO del P.I. dipenderebbe dall’efficacia del permesso di costruire del 2013.
Secondo il Comune, l’area rientrerebbe quindi tra le “aree non idonee” , rispetto alle quali, come anticipato, l’art. 43, comma 14, delle NTO del P.I. consente la nuova edificazione limitatamente ad annessi rustici di modeste dimensioni, tra i quali non può essere annoverato l’edificio progettato dalla società LI.
Il Comune ha anche ravvisato il mancato rispetto degli indici considerati dall’art. 71 delle NTO del P.I., che in zona agricola consente realizzare edifici fino a due piani, e dal successivo art. 74, comma 7, punto sesto, secondo cui, nella zona “E – PR - Zona di protezione agro-forestale” , “la nuova costruzione e l’ampliamento di annessi rustici, ammessa nel rispetto delle previsioni del Piano di Sviluppo Aziendale approvato dall’Ente competente, sono consentite nel rispetto del rapporto di copertura del 2% della superficie del fondo e comunque con nuova superficie non superiore a mq.200” .
Da questo punto di vista, il Comune ha dato rilievo al fatto che l’edificio di progetto si sviluppa su tre piani e per una superficie lorda di pavimento di mq. 841,96.
Il Comune ha altresì considerato: che nel procedimento di SUAP del 2015 non gli era stato comunicato il cambio della ragione sociale da “società Pirio” a “società LI” ; che la scadenza al 10 novembre 2021 dell’affitto dei fondi costituenti la superficie aziendale avrebbe dovuto indurre AVEPA a rivalutare il giudizio di congruità tra l’edificio di progetto e i terreni ai quali sarebbe funzionale; che difetterebbe agli atti della pratica parte della documentazione necessaria per evadere l’istanza, tra cui l’autorizzazione paesaggistica e l’atto di vicolo a non edificare sui fondi di pertinenza.
3. Con ricorso notificato il 7 gennaio 2022 e depositato il 17 gennaio 2022, la società LI ha impugnato il diniego del 28 ottobre 2021, comunicatole l’8 novembre 2021.
Il ricorso si affida ai seguenti motivi:
“1. Violazione della disciplina del P.A.T. e del P.I. di Torreglia, con particolare riferimento al c.d. "bollino giallo" apposto sull'area dell'intervento de quo che prevede "area idonea a condizione" e la conformità al piano del progetto presentato dalla ricorrente; eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e illogicità manifesta.”
La società ricorrente sostiene che il bollino giallo sulla tavola “T1b.2-Salvaguardia idrogeologica” del P.I. recante l’indicazione in legenda “area idonea a condizione, per la parte relativa al procedimento SUAP, riguardante l'intervento di ampliamento di un annesso rustico (C.T.R. - del 24.09.2015 e Conferenza dei servizi decisoria del 29.10.2015)” avrebbe il significato di assentire l’intervento edilizio esaminato nel procedimento di SUAP del 2015.
Sostiene che, di conseguenza, alla fattispecie non sarebbero applicabili gli artt. 71, 74, comma 7, e 43, comma 4, delle NTO del P.I..
Sostiene che il progetto del 2021 sarebbe sovrapponibile a quello del 2015, essendo le modifiche da ultimo proposte minimali e comunque coerenti con la funzione a servizio dell’attività agricola;
“2. Violazione della disciplina del P.A.T. e del P.I. di Torreglia, con particolare riferimento al c.d. "bollino giallo" apposto sull'area dell'intervento de quo che prevede "area idonea a condizione" e la conformità al piano del progetto presentato dalla ricorrente; eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e illogicità manifesta.”
La società LI sostiene che le carenze documentali indicate nel provvedimento di diniego riguarderebbero atti da produrre nel corso del procedimento.
Afferma che il mutamento della ragione sociale da “Pirio” a “LI” non avrebbe rilevanza dal punto di vista edilizio.
Sostiene che l’indicazione dei terreni di proprietà sarebbe di per sé sola sufficiente a dimostrare il rapporto stabile tra imprenditore agricolo e dotazione aziendale, con la conseguenza che da questo punto di vista sarebbe addirittura possibile prescindere dalla titolarità di contratti di affittanza agricola;
“3. Violazione degli articoli 43, 71 e 74 delle NTO del P.I. di Torreglia, letti in combinato disposto con la disciplina del P.A.T. e del P.I. di Torreglia, con particolare riferimento al c.d. "bollino giallo" apposto sull'area dell'intervento de quo che prevede "area idonea a condizione" e la conformità al piano del progetto presentato dalla ricorrente; eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e illogicità manifesta. In via subordinata: illegittimità derivata dell'atto impugnato per illegittimità degli artt. 43, 71 e 74 delle NTO del P.I. di Torreglia per violazione dell'art. 17 L.r. 11/2004 e per contrasto con la disciplina del P.A.T. di Torreglia oltre che per contraddittorietà e irrazionalità manifesta e difetto di istruttoria e di motivazione.”
La società LI sostiene che la “deroga posta con il bollino giallo” escluderebbe l’applicazione dell’art. 43 delle NTO del PI, che riguarda le “aree non idonee” .
Sostiene che la cantina interrata andrebbe esclusa dal computo del numero di piani di un edificio, avuto riguardo a quanto prevede il combinato disposto dell’art. 2, punti 15 e 25, del Regolamento edilizio comunale; da questo punto di vista sarebbe rispettato l’art. 71 delle NTO del P.I..
Sostiene che l’intervento di progetto non riguarderebbe un “annesso rustico” , con la conseguenza che non andrebbero considerati gli indici di superficie fissati dall’art. 74, comma 7, punto sesto, delle NTO del P.I..
In via subordinata, la ricorrente deduce l’illegittimità degli artt. 43, 71 e 74 del P.I. per contrasto con il P.A.T., che – in tesi – consentirebbe la realizzazione del progetto esaminato nel procedimento di SUAP del 2015.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Torreglia, resistendo al ricorso.
5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 maggio 2025, tenutasi mediante collegamento via Teams, in vista della quale le parti si sono scambiate memorie e repliche ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm..
6. Il ricorso non può essere accolto.
7.1. Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente perché tra loro strettamente connessi.
7.2a. Prima di procedere allo scrutinio congiunto di tali motivi, il Collegio ritiene di dovere premettere quella che, a proprio avviso, è la corretta interpretazione dell’art. 43, comma 12, delle NTO del P.I. e della corrispondente tavola “T1b.2-Salvaguardia idrogeologica” .
Ritiene in particolare il Collegio che tale norma urbanistica si limiti a disporre l’applicazione del regime delle “aree idonee a condizione” rispetto al sedime dell’area considerata dall’intervento esaminato dalla CTR il 24 settembre 2015 e dalla conferenza di servizi del 19 ottobre 2015.
Tale prescrizione, frutto dell’accoglimento dell’osservazione della parte privata al P.A.T. adottato, si fonda sulla considerazione secondo cui, nel procedimento di variante al permesso di costruire apertosi nel 2015, era già stata accertata la sussistenza delle condizioni di sicurezza geologica per edificare su quel sedime.
In tale situazione sarebbe stato irragionevole qualificare tout court inidoneo ai fini edificatori un sedime del quale era appena stata accertata l’idoneità dal punto di vista geologico.
L’efficacia di tale prescrizione, riguardando una condizione del fondo, non dipende dal permanere dell’efficacia del permesso di costruire del 2013, che a ben vedere interessava la sfera soggettiva del privato che l’aveva chiesto.
Se così non fosse, non avrebbe avuto alcun senso l’approvazione nel 2018, successivamente al provvedimento di decadenza del permesso di costruire, dell’art. 43, comma 12, delle NTO del P.I., che qualifica il sedime in questione come “area idonea a condizione” .
Infatti, l’interpretazione opposta condurrebbe alla conclusione, contrastante con il generale principio di conservazione degli atti giuridici di cui all’art. 1367 cod. civ., secondo cui le NTO del P.I. conterrebbero una disposizione destinata a non avere mai efficacia.
7.2b. Da questo punto di vista, va disatteso l’argomento su cui si fonda il ragionamento del Comune che lega l’efficacia dell’art. 43, comma 12, delle NTO del P.I. all’efficacia del permesso di costruire n. 12 del 2013 e che conduce a includere il sedime in questione tra le “aree non idonee” .
7.2c. Nondimeno, va parimenti disatteso l’argomento su cui si fonda il primo motivo di ricorso.
Osserva infatti il Collegio che il contenuto letterale dell’art. 43, comma 12, delle NTO del P.I. non si spinge sino ad assorbire nello strumento di pianificazione urbanistica il progetto esaminato dalla CTR il 24 settembre 2015 e dalla conferenza di servizi del 19 ottobre 2015, tanto più se si considera che alla presentazione di quel progetto non ha mai fatto seguito il rilascio di un titolo edilizio.
Ritiene al riguardo il Collegio che i “fini localizzativi” considerati dall’art. 43, comma 12, delle NTO del P.I. non riguardino la localizzazione dell’opera, ma riguardino la localizzazione su quello specifico sedime del vincolo di “area idonea a condizione” .
7.3. Osserva inoltre il Collegio che, da questo punto di vista, le previsioni del P.A.T. e del P.I. sono tra loro coerenti e che entrambi i Piani che compongono lo strumento urbanistico lo sono al loro interno.
Di conseguenza, non è fondata la censura proposta in via subordinata, che fa leva sulla tesi della mancata coerenza interna del P.A.T. e del P.I. e della mancata coerenza tra i due piani.
7.4. Svolte queste considerazioni, è ora possibile procedere allo scrutinio delle censure prospettate nel terzo motivo di ricorso con le quali viene dedotta la violazione degli artt. 71 e 74 delle NTO del P.I..
Tali censure non sono fondate.
7.5. Premette il Collegio che, venendo in rilievo un fondo ricadente in una zona classificata dal punto di vista urbanistico “E – PR - Zona di protezione agro-forestale” , la fattispecie è effettivamente soggetta all’applicazione degli artt. 71 e 74 delle NTO del P.I
Da questo punto di vista, il Comune ha correttamente obiettato alla società LI la violazione di tali norme, con la conseguenza che diviene sostanzialmente irrilevante la sopra dimostrata fallacia del ragionamento dell’Ente Locale teso a includere l’area in questione tra quelle “non idonee ” .
7.6a. Fatta questa premessa, quanto alla dedotta violazione della disposizione contenuta nell’art. 71 delle NTO del P.I., che limita a due il numero dei piani degli edifici in zona agricola, si osserva quanto segue.
L’art. 4, comma 5, delle NTO del P.I. di Torreglia prevede che “I parametri che disciplinano l'edificazione in attuazione del P.I. trovano definizione nel Regolamento Edilizio.”
Da questo punto di vista, viene in rilievo l’art. 2.25 del Regolamento edilizio di Torreglia, secondo cui il numero dei piani “è il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda” .
Fatta questa precisazione, si osserva che l’art. 4, comma 5, delle NTO del P.I. condiziona l’applicazione del principio dell’invarianza urbanistica ai volumi degli edifici che non sono rilevanti agli effetti del carico urbanistico.
Da questo punto di vista, va escluso che la cantina progettata nel livello interrato sia priva di incidenza urbanistica, atteso che in essa si svolge l’attività produttiva propria dell’azienda agricola, con la conseguenza che non può essere considerata come un locale accessorio.
Va peraltro evidenziato che nel caso concreto non è rispettato il rapporto dei due quinti tra il volume dell’interrato e quello del volume edificato o edificabile, considerato dall’art. 4, comma 5, punto secondo, delle NTO del P.I..
7.6b. Da questo punto di vista il progetto, che, come indicato nell’istanza di rilascio del permesso di costruire presentata il 2 settembre 2021, si sviluppa su tre livelli, non rispetta il limite dei due piani fissato dall’art. 71 delle NTO del P.I..
7.7a. Quanto alla dedotta violazione della disposizione contenuta nell’art. 74 delle NTO del P.I., che limita a 200 mq l’estensione massima della superficie degli annessi agricoli, si osserva quanto segue.
Ai sensi della vigente disciplina regionale veneta, la ormai desueta nozione di “annessi agricoli” è assorbita in quella di “strutture agricolo-produttive” , considerate dall’art. 44, comma 1, della legge regionale n. 11 del 2004, che ha demandato alla Giunta Regionale il compito di darne la definizione, il che è avvenuto a mezzo della D.G.R. 8 ottobre 2004 n. 3178, secondo cui “il tradizionale concetto di “annesso rustico”, come definito dalla previgente normativa regionale in materia (LR 58/78, LR 24/85) e dalle relative circolari applicative, si evolve nel più adeguato concetto di “struttura agricolo-produttiva”, tra le cui finalità possono a pieno titolo rientrare la diversificazione delle attività dell’azienda, la tutela dell’ambiente naturale, la riconversione delle produzioni agricole che vanno ad affiancarsi alle più tradizionali attività finalizzate al miglioramento della qualità dei prodotti, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali” .
Secondo la D.G.R. 8 ottobre 2004 n. 3178 “si definiscono quali strutture agricolo-produttive, tutti i manufatti necessari per lo svolgimento di attività agricole, o di loro specifiche fasi […] ” e, a titolo esemplificativo, rientrano in tale nozione anche i “manufatti ed impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione o la valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali” , le “strutture ed impianti per l’esposizione, la promozione, la degustazione e la vendita dei prodotti aziendali” , le “strutture ed impianti aziendali per attività di ricezione con finalità ricreative, culturali e didattiche, comunque in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività aziendali” , i “locali da adibire ad uffici, mense, spogliatoi, servizi da utilizzarsi esclusivamente da parte di dipendenti dell’impresa agricola” .
7.7b. Alla luce di tali coordinate normative, l’intervento oggetto dell’istanza di permesso di costruire del 2 settembre 2021, riferita a un edificio funzionale all’esercizio dell’attività agricola composto da cantina, punto vendita e vani a servizio della predetta attività, rientra nella nozione di “struttura agricola produttiva” , soggetta al limite di superficie di 200 mq, che il progetto della società LI non rispetta.
8. Così scrutinati il primo e il terzo motivo di ricorso, osserva il Collegio che il provvedimento impugnato, essendo plurimotivato, è suscettibile di reggere anche nel caso di eventuale fondatezza del secondo mezzo di censura, riguardante il giudizio di incompletezza dato dal Comune alla documentazione presentata con l’istanza di permesso di costruire.
Infatti, “Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di autonomi motivi, la legittimità di uno solo di essi è sufficiente a sorreggerlo, mentre l'eventuale illegittimità di uno solo o più degli altri motivi non basta a determinarne l'illegittimità” (Consiglio di Stato, sez. III, 16 agosto 2024, n.7157. Cfr. anche T.A.R. Veneto, sez. IV, 28 marzo 2025, n. 433; sez. II, 11 dicembre 2024, n. 2946/2024; sez. IV 27 settembre 2024, n. 2261).
In tale situazione, la ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità nel caso di eventuale accertamento della fondatezza del secondo motivo di ricorso, sul cui esame si può quindi soprassedere.
9. In conclusione, alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Società agricola LI s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , a pagare al Comune di Torreglia, la somma di Euro 2.500,00# (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Amovilli, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Paolo Amovilli |
IL SEGRETARIO