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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/08/2025, n. 3626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3626 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 4402/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Parte_1 C.F._1
PRIORE CARMELA e MORESE ANGELO
PARTE RICORRENTE
1/5 contro
(C.F./ P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione - pagamento somme
All'udienza di discussione, il procuratore della parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “
1. accertare e dichiarare il diritto del sig. e vedersi Pt_1
corrispondere la retribuzione maturata nel periodo antecedente alla revoca del licenziamento, ed in particolare nel periodo dal 16 settembre 2024 al 22 ottobre
2024, nonché la contribuzione previdenziale relativa, ad ogni effetto di legge e di contratto;
2. condannare a corrispondere al ricorrente la Controparte_1 somma di € 1811,09 lorda, così come dettagliata in narrativa, nonché i relativi contributi previdenziali relativi;
3. accertare e dichiarare il diritto alla percezione del rateo di per i Pt_2
mesi di settembre e ottobre 2024.
4. condannare a corrispondere al sig. euro Controparte_1 Pt_1
271,36 per 14esima mensilità.
5. accertare e dichiarare il diritto del sig. alla maturazione di tutti gli Pt_1
istituti indiretti (ferie, permessi, Tfr..) a seguito del ripristino del rapporto di lavoro, con riserva di azionare separato giudizio in caso di eventuale non ottemperanza da parte di ; con vittoria di spese da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in Controparte_1
favore della difesa di parte ricorrente.
rimaneva contumace nel presente Controparte_1
processo.
2/5 2. Parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di pagamento della contribuzione con riserva di agire in altra opportuna sede. All'odierna udienza di discussione, il difensore di parte ricorrente concludeva, chiedendo l'accoglimento delle domande di cui alle conclusioni sopra indicate, mentre nessuno compariva per parte convenuta.
3. Le domande di parte ricorrente sono fondate per i seguenti motivi.
ha diritto alla retribuzione maturata nel periodo Parte_1
antecedente alla revoca del licenziamento, ed, in particolare, nel periodo dal 16 settembre 2024 al 22 ottobre 2024 e dell'incidenza sulla 14ma.
In data 16 10 2024, il ricorrente impugnava, infatti, il licenziamento orale intimatogli in data 16 settembre 2024.
In data 22 ottobre 2024, comunicava Controparte_1
al ricorrente, a mezzo pec, la revoca del licenziamento, con conseguente ripristino del rapporto: veniva richiamato in servizio per il giorno 23 Parte_1
ottobre 2024 (doc. 3 fascicolo parte ricorrente). Alla menzionata comunicazione di revoca del licenziamento, allegava anche la Controparte_1 comunicazione obbligatoria . Da quest'ultima risultava che, in data 16 Pt_3
settembre 2024 la resistente aveva effettivamente licenziato il ricorrente, mentre, in data 22 ottobre 2024, la società aveva provveduto all'annullamento di tale licenziamento (doc. 4 fascicolo parte ricorrente).
si doleva del mancato pagamento della retribuzione Parte_1
maturata nel periodo antecedente alla revoca del licenziamento, ossia nel periodo dal 16 settembre 2024 al 22 ottobre 2024, oltre all'incidenza sulla 14ma e sugli istituti indiretti. Contestava le indicazioni di cui alle buste paga dei mesi di settembre e ottobre 2024, in cui risultano trattenute per assenze e permessi non retribuiti.
Ebbene, riguardo alle rivendicate differenze retributive, giova richiamare i seguenti consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
3/5 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010).
Gravava, quindi, su l'onere di Controparte_1
provare di avere assolto integralmente ai propri obblighi retributivi, a fronte delle rivendicazioni economiche di parte ricorrente. Inoltre, nel caso di specie, trova applicazione il decimo comma dell'art. 18 Stat. Lav., secondo cui “Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché' effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo”.
deve essere condannata, quindi, a Controparte_1
corrispondere in favore di le somme seguenti: Parte_1
€ 1811,09 a titolo di retribuzione maturata dal 16 settembre 2024 al 22 ottobre 2024 e euro 271,36 a titolo di 14esima mensilità, oltre, su entrambi gli importi, interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
4/5 deve essere altresì dichiarato il diritto di alla Parte_1
maturazione di tutti gli istituti indiretti a seguito del ripristino del rapporto di lavoro.
4. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., Controparte_1
in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite
[...]
determinate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Su conforme richiesta in atti, deve essere disposta la distrazione in favore della difesa di parte ricorrente, oltre alla condanna di parte resistente al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna
[...]
al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
somme seguenti:
€ 1811,09 a titolo di retribuzione maturata dal 16 settembre 2024 al 22 ottobre 2024 euro 271,36 a titolo di 14esima mensilità, oltre, su entrambi gli importi, interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
dichiara il diritto di alla maturazione di tutti gli istituti Parte_1
indiretti a seguito del ripristino del rapporto di lavoro.
Condanna a rimborsare alla difesa Controparte_1 della parte ricorrente, che le ha anticipate, le spese di lite determinate in € 1.400,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al contributo unificato, se dovuto e pagato, con distrazione in favore della difesa di parte ricorrente.
Sentenza esecutiva.
Milano, 06/08/2025
La Giudice del Lavoro
Eleonora De Carlo
5/5
SEZIONE LAVORO
N. 4402/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Parte_1 C.F._1
PRIORE CARMELA e MORESE ANGELO
PARTE RICORRENTE
1/5 contro
(C.F./ P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione - pagamento somme
All'udienza di discussione, il procuratore della parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “
1. accertare e dichiarare il diritto del sig. e vedersi Pt_1
corrispondere la retribuzione maturata nel periodo antecedente alla revoca del licenziamento, ed in particolare nel periodo dal 16 settembre 2024 al 22 ottobre
2024, nonché la contribuzione previdenziale relativa, ad ogni effetto di legge e di contratto;
2. condannare a corrispondere al ricorrente la Controparte_1 somma di € 1811,09 lorda, così come dettagliata in narrativa, nonché i relativi contributi previdenziali relativi;
3. accertare e dichiarare il diritto alla percezione del rateo di per i Pt_2
mesi di settembre e ottobre 2024.
4. condannare a corrispondere al sig. euro Controparte_1 Pt_1
271,36 per 14esima mensilità.
5. accertare e dichiarare il diritto del sig. alla maturazione di tutti gli Pt_1
istituti indiretti (ferie, permessi, Tfr..) a seguito del ripristino del rapporto di lavoro, con riserva di azionare separato giudizio in caso di eventuale non ottemperanza da parte di ; con vittoria di spese da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in Controparte_1
favore della difesa di parte ricorrente.
rimaneva contumace nel presente Controparte_1
processo.
2/5 2. Parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di pagamento della contribuzione con riserva di agire in altra opportuna sede. All'odierna udienza di discussione, il difensore di parte ricorrente concludeva, chiedendo l'accoglimento delle domande di cui alle conclusioni sopra indicate, mentre nessuno compariva per parte convenuta.
3. Le domande di parte ricorrente sono fondate per i seguenti motivi.
ha diritto alla retribuzione maturata nel periodo Parte_1
antecedente alla revoca del licenziamento, ed, in particolare, nel periodo dal 16 settembre 2024 al 22 ottobre 2024 e dell'incidenza sulla 14ma.
In data 16 10 2024, il ricorrente impugnava, infatti, il licenziamento orale intimatogli in data 16 settembre 2024.
In data 22 ottobre 2024, comunicava Controparte_1
al ricorrente, a mezzo pec, la revoca del licenziamento, con conseguente ripristino del rapporto: veniva richiamato in servizio per il giorno 23 Parte_1
ottobre 2024 (doc. 3 fascicolo parte ricorrente). Alla menzionata comunicazione di revoca del licenziamento, allegava anche la Controparte_1 comunicazione obbligatoria . Da quest'ultima risultava che, in data 16 Pt_3
settembre 2024 la resistente aveva effettivamente licenziato il ricorrente, mentre, in data 22 ottobre 2024, la società aveva provveduto all'annullamento di tale licenziamento (doc. 4 fascicolo parte ricorrente).
si doleva del mancato pagamento della retribuzione Parte_1
maturata nel periodo antecedente alla revoca del licenziamento, ossia nel periodo dal 16 settembre 2024 al 22 ottobre 2024, oltre all'incidenza sulla 14ma e sugli istituti indiretti. Contestava le indicazioni di cui alle buste paga dei mesi di settembre e ottobre 2024, in cui risultano trattenute per assenze e permessi non retribuiti.
Ebbene, riguardo alle rivendicate differenze retributive, giova richiamare i seguenti consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
3/5 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010).
Gravava, quindi, su l'onere di Controparte_1
provare di avere assolto integralmente ai propri obblighi retributivi, a fronte delle rivendicazioni economiche di parte ricorrente. Inoltre, nel caso di specie, trova applicazione il decimo comma dell'art. 18 Stat. Lav., secondo cui “Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché' effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo”.
deve essere condannata, quindi, a Controparte_1
corrispondere in favore di le somme seguenti: Parte_1
€ 1811,09 a titolo di retribuzione maturata dal 16 settembre 2024 al 22 ottobre 2024 e euro 271,36 a titolo di 14esima mensilità, oltre, su entrambi gli importi, interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
4/5 deve essere altresì dichiarato il diritto di alla Parte_1
maturazione di tutti gli istituti indiretti a seguito del ripristino del rapporto di lavoro.
4. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., Controparte_1
in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite
[...]
determinate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Su conforme richiesta in atti, deve essere disposta la distrazione in favore della difesa di parte ricorrente, oltre alla condanna di parte resistente al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna
[...]
al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
somme seguenti:
€ 1811,09 a titolo di retribuzione maturata dal 16 settembre 2024 al 22 ottobre 2024 euro 271,36 a titolo di 14esima mensilità, oltre, su entrambi gli importi, interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
dichiara il diritto di alla maturazione di tutti gli istituti Parte_1
indiretti a seguito del ripristino del rapporto di lavoro.
Condanna a rimborsare alla difesa Controparte_1 della parte ricorrente, che le ha anticipate, le spese di lite determinate in € 1.400,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al contributo unificato, se dovuto e pagato, con distrazione in favore della difesa di parte ricorrente.
Sentenza esecutiva.
Milano, 06/08/2025
La Giudice del Lavoro
Eleonora De Carlo
5/5