Sentenza breve 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 17/01/2023, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2023
N. 00052/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01037/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2022, proposto da
MA ZA, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Ferrari, Andrea Lo Presti Costantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di SC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in SC, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento,
previa sospensione,
del decreto del Questore della Provincia di SC, Cat. A. 12/2022/Immig/IISez/22BS007433, datato 01/09/2022, avente ad oggetto il diniego dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di SC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- la sig.ra DA AH in data 27 ottobre 2012 presentava alla Questura di SC istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio;
- la Questura, con il decreto in epigrafe precisato, previa comunicazione dei motivi ostativi, respingeva la domanda in ragione della intervenuta scadenza del visto rilasciato dall’Autorità consolare di Parigi, ritenuto necessario per l’accesso e la permanenza nel territorio dello Stato;
- avverso tale atto si gravava la straniera chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e lamentando l’eccesso di potere per travisamento dei fatti;
- si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata instando per la reiezione del gravame;
- nell’odierna camera di consiglio, sussistendone i presupposti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata;
considerato che:
- la ricorrente, selezionata nell’ambito di un progetto europeo per l’iscrizione al Master universitario collegato all’Erasmus Mundus che consente allo studente di condurre gli studi in Università di quattro differenti nazioni europee, optava per l’università francese di Limoges e quella italiana di SC alla quale risulta iscritta da febbraio 2020;
- dopo un primo rifiuto del rilascio di un titolo di soggiorno da parte della Questura di SC motivato con l’impossibilità di fruire di un titolo di soggiorno in costanza dell’efficacia di quello rilasciato dalla Francia, l’interessata decorsa la scadenza del permesso rilasciato dall’Autorità francese, si attivava per il rilascio del visto che, in effetti veniva concesso in data 3 maggio 2022,
- di tale provvedimento veniva data notizia alla Questura di SC che invitava la ricorrente a trasmettere il visto non appena lo stesso sarebbe stato emesso;
- ricevuto il visto rilasciato dal Consolato Italiano e valido dal 03.05.2022 al 16.08.2022, la sig.ra ZA procedeva immediatamente ad inviarlo all’Ufficio Immigrazione della Questura di SC venendo, quindi, convocata per il Giorno 10.11.2022 (doc. n. 19);
- in tale data la sig.ra ZA si presentava in Questura per l’espletamento di quanto necessario per l’ottenimento del permesso di soggiorno, ma previa comunicazione delle ragioni ostative, l’istanza di rilascio del permesso veniva negata assumendo che al momento dell’esame della domanda in data 01.09.2022, era scaduto;
ritenuto che:
- la Questura abbia omesso, in assenza di ogni argomentazione sul punto, di esaminare tempestivamente la domanda venendo meno all’osservanza del principio di buon andamento, leale collaborazione e di buona fede nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione ora codificato nell'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, tenuto conto delle circostanze sopra rappresentate;
- invero, nell'ambito dei rapporti fra potere pubblico e privato, il principio di efficienza, di autoresponsabilità e di leale collaborazione non può che valere bilateralmente, creando non solo diritti in favore dei cittadini istanti ma anche reciproci oneri, oltre che obblighi a carico di quest'ultimi e dell'Amministrazione pubblica (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 24/01/2022, n. 460);
- i disservizi dell’amministrazione non possono perciò ridondare in danno del cittadino il quale abbia tempestivamente e correttamente eseguito le indicazioni della medesima;
- per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto per l’effetto annullando l’atto impugnato e disponendo che la Questura riesamini nel termine di sessanta giorni l’istanza della ricorrente, rilasciando il permesso di soggiorno richiesto, ove non sussistano altre ragioni ostative;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l’effetto annullando l’atto impugnato e disponendo la riapertura del procedimento.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente, Estensore
Mauro Pedron, Consigliere
Massimo Zampicinini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO