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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 14/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 25.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. PIERLUIGI GIORDANO presso Parte_1
cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
– C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n.21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso depositato il 13.06.2024, ha chiesto di accertare Parte_1
CP_ l'illegittimità del provvedimento di diniego emesso dall' di Campobasso in data
16.11.2021, nonché della conseguente delibera del Comitato Provinciale, relative al mancato riconoscimento del diritto in favore dell'istante di beneficiare dell'assegno di reversibilità del defunto padre ex R.D.L. 636/39 e D.P.R. n. 818/57 e, per l'effetto di annullare e/o disapplicare i provvedimenti e tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali;
di accertare che il ricorrente era inabile al lavoro e conseguentemente dichiarare il diritto dello stesso ad ottenere l'assegno di reversibilità ai superstiti di cui al R.D.L. n. 636/1939, come modificato e integrato dall'art. 2 della Legge n. 218/1952 e dall'art. 22 della Legge 903/1965, con pagina 1 di 4 decorrenza dalla data della morte del padre, o, in subordine, Persona_1
dalla data della domanda amministrativa, ovverosia dal 30.09.2021.
Si è costituito l , chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata per mancanza dei CP_1
presupposti di legge, dato che il ricorrente non aveva provato la propria inabilità al momento del decesso del padre, né aveva allegato, oltre che provato, la vivenza a carico del pensionato defunto.
____
La domanda va rigettata.
Presupposto per l'ottenimento della reversibilità è l'inabilità della parte istante al momento del decesso del pensionato/genitore defunto e la prova della “vivenza a carico”.
Come è noto, l'inabilità va intesa nel senso di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e deve necessariamente sussistere alla data del decesso del pensionato di cui si chiede la reversibilità (Cass. n.15440/04).
Ai fini della maturazione del diritto alla reversibilità della pensione è quindi necessario verificare che al momento del decesso del pensionato il figlio maggiorenne superstite fosse inabile al lavoro, in condizioni di non autosufficienza economica, ed altresì che il congiunto partecipasse in misura continuativa e prevalente al suo mantenimento.
Peraltro, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile.
Invero, Il figlio superstite maggiorenne ha diritto alla pensione di reversibilità se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo. La condizione di "vivenza a carico" deve essere dimostrata con rigore, evidenziando che il genitore provvedeva in modo continuativo e prevalente al mantenimento del figlio inabile.” (Cass. civ., sez. lav., n. 15041/2024).
Inoltre, si osserva che, in presenza di soggetti tutti percettori di redditi, si rende necessaria una comparazione tra i redditi medesimi al fine di verificarne la rispettiva entità.
Applicando i principi indicati al caso in esame, deve evidenziarsi che il ricorrente ha incentrato il ricorso unicamente sulla questione della propria inabilità al lavoro al momento del decesso del genitore (chiedendo all'uopo ammissione di ctu), senza nulla allegare in ordine al requisito della vivenza a carico, di cui l contesta fermamente la sussistenza (avendo l CP_1 CP_1
pagina 2 di 4 indicato e comprovato, sul punto, che il ricorrente era ed è titolare di assegno mensile di invalidità civile).
Pertanto, parte ricorrente, su cui gravava il relativo onere probatorio: non ha provato la convivenza con il padre defunto (non risulta depositato alcun certificato storico di residenza) e, anzi, in base alla stessa documentazione depositata dal ricorrente, il padre era residente in [...] (doc. 11 Persona_1
allegato al ricorso, estratto previdenziale del ricorrente), mentre il ricorrente e suo fratello n Bojano, via Pirrocco n. 96 (cfr. doc. 12,13); Persona_2
In ogni caso, quand'anche fosse stata provata la convivenza, in base agli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, ciò non sarebbe stato sufficiente per accogliere la domanda, dato che: il ricorrente non ha indicato quali fossero i rispettivi redditi (in particolare, non ha neppure indicato o provato a quanto ammontasse la pensione del padre); sulla base di quanto prodotto dall , risulta, comunque, che il ricorrente percepiva una CP_1 pensione di circa 4.460,00 euro annui (cfr. documentazione depositata dall' ); CP_1
volendo ritenere i redditi da pensione del padre ammontanti ad euro 7.988,00 per il 2021 e ad euro 1988,00 per il 2020 e quelli “diversi” pari ad euro 524,00, come risulterebbe (non già dalle allegazioni in ricorso, come detto assenti ma) dal contenuto della domanda presentata dal ricorrente in sede amministrativa (doc. 3 allegato al ricorso), non vi sono in ogni caso elementi per ritenere che il padre sostentasse il figlio in modo continuativo o comunque prevalente, anche perché il genitore doveva -con le sue entrate- farsi carico delle proprie necessità nonché, verosimilmente, di quelle della moglie (cfr. capitolo di prova 6 formulato dal ricorrente, volto a provare con testi che egli conviveva con padre e madre: per cui, pur così ammettendo, il padre avrebbe dovuto destinare parte della pensione a sé, parte alla moglie, parte al figlio, così potendosi escludere che contribuisse il modo prevalente al sostentamento del figlio-ricorrente).
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art.152 disp. att. Cpc.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1)Rigetta il ricorso;
2)Nulla per le spese processuali, in ragione della allegata dichiarazione ex art.152 disp. att. cpc.
pagina 3 di 4 Letto l'art. 429 cpc, vista la complessità della controversia, fissa il termine di gg. 45 per il deposito della sentenza.
Campobasso, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 25.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. PIERLUIGI GIORDANO presso Parte_1
cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
– C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n.21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso depositato il 13.06.2024, ha chiesto di accertare Parte_1
CP_ l'illegittimità del provvedimento di diniego emesso dall' di Campobasso in data
16.11.2021, nonché della conseguente delibera del Comitato Provinciale, relative al mancato riconoscimento del diritto in favore dell'istante di beneficiare dell'assegno di reversibilità del defunto padre ex R.D.L. 636/39 e D.P.R. n. 818/57 e, per l'effetto di annullare e/o disapplicare i provvedimenti e tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali;
di accertare che il ricorrente era inabile al lavoro e conseguentemente dichiarare il diritto dello stesso ad ottenere l'assegno di reversibilità ai superstiti di cui al R.D.L. n. 636/1939, come modificato e integrato dall'art. 2 della Legge n. 218/1952 e dall'art. 22 della Legge 903/1965, con pagina 1 di 4 decorrenza dalla data della morte del padre, o, in subordine, Persona_1
dalla data della domanda amministrativa, ovverosia dal 30.09.2021.
Si è costituito l , chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata per mancanza dei CP_1
presupposti di legge, dato che il ricorrente non aveva provato la propria inabilità al momento del decesso del padre, né aveva allegato, oltre che provato, la vivenza a carico del pensionato defunto.
____
La domanda va rigettata.
Presupposto per l'ottenimento della reversibilità è l'inabilità della parte istante al momento del decesso del pensionato/genitore defunto e la prova della “vivenza a carico”.
Come è noto, l'inabilità va intesa nel senso di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e deve necessariamente sussistere alla data del decesso del pensionato di cui si chiede la reversibilità (Cass. n.15440/04).
Ai fini della maturazione del diritto alla reversibilità della pensione è quindi necessario verificare che al momento del decesso del pensionato il figlio maggiorenne superstite fosse inabile al lavoro, in condizioni di non autosufficienza economica, ed altresì che il congiunto partecipasse in misura continuativa e prevalente al suo mantenimento.
Peraltro, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile.
Invero, Il figlio superstite maggiorenne ha diritto alla pensione di reversibilità se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo. La condizione di "vivenza a carico" deve essere dimostrata con rigore, evidenziando che il genitore provvedeva in modo continuativo e prevalente al mantenimento del figlio inabile.” (Cass. civ., sez. lav., n. 15041/2024).
Inoltre, si osserva che, in presenza di soggetti tutti percettori di redditi, si rende necessaria una comparazione tra i redditi medesimi al fine di verificarne la rispettiva entità.
Applicando i principi indicati al caso in esame, deve evidenziarsi che il ricorrente ha incentrato il ricorso unicamente sulla questione della propria inabilità al lavoro al momento del decesso del genitore (chiedendo all'uopo ammissione di ctu), senza nulla allegare in ordine al requisito della vivenza a carico, di cui l contesta fermamente la sussistenza (avendo l CP_1 CP_1
pagina 2 di 4 indicato e comprovato, sul punto, che il ricorrente era ed è titolare di assegno mensile di invalidità civile).
Pertanto, parte ricorrente, su cui gravava il relativo onere probatorio: non ha provato la convivenza con il padre defunto (non risulta depositato alcun certificato storico di residenza) e, anzi, in base alla stessa documentazione depositata dal ricorrente, il padre era residente in [...] (doc. 11 Persona_1
allegato al ricorso, estratto previdenziale del ricorrente), mentre il ricorrente e suo fratello n Bojano, via Pirrocco n. 96 (cfr. doc. 12,13); Persona_2
In ogni caso, quand'anche fosse stata provata la convivenza, in base agli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, ciò non sarebbe stato sufficiente per accogliere la domanda, dato che: il ricorrente non ha indicato quali fossero i rispettivi redditi (in particolare, non ha neppure indicato o provato a quanto ammontasse la pensione del padre); sulla base di quanto prodotto dall , risulta, comunque, che il ricorrente percepiva una CP_1 pensione di circa 4.460,00 euro annui (cfr. documentazione depositata dall' ); CP_1
volendo ritenere i redditi da pensione del padre ammontanti ad euro 7.988,00 per il 2021 e ad euro 1988,00 per il 2020 e quelli “diversi” pari ad euro 524,00, come risulterebbe (non già dalle allegazioni in ricorso, come detto assenti ma) dal contenuto della domanda presentata dal ricorrente in sede amministrativa (doc. 3 allegato al ricorso), non vi sono in ogni caso elementi per ritenere che il padre sostentasse il figlio in modo continuativo o comunque prevalente, anche perché il genitore doveva -con le sue entrate- farsi carico delle proprie necessità nonché, verosimilmente, di quelle della moglie (cfr. capitolo di prova 6 formulato dal ricorrente, volto a provare con testi che egli conviveva con padre e madre: per cui, pur così ammettendo, il padre avrebbe dovuto destinare parte della pensione a sé, parte alla moglie, parte al figlio, così potendosi escludere che contribuisse il modo prevalente al sostentamento del figlio-ricorrente).
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art.152 disp. att. Cpc.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1)Rigetta il ricorso;
2)Nulla per le spese processuali, in ragione della allegata dichiarazione ex art.152 disp. att. cpc.
pagina 3 di 4 Letto l'art. 429 cpc, vista la complessità della controversia, fissa il termine di gg. 45 per il deposito della sentenza.
Campobasso, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 4 di 4