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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/12/2025, n. 9966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9966 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05088/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 16/12/2025
N. 09966 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05088/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5088 del 2024, proposto da
AV IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Sacha Bionaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VII n. 10724/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 05088/2024 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. IA Maria
IN e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Isabella Bruni e l'avvocato Maria
AT SO per delega dell'avvocato Sacha Bionaz;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 10724/2023 del 12 dicembre 2023 il Consiglio di Stato, Sez. VII, accoglieva l'appello del ricorrente in relazione al riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Svizzera per l'insegnamento dello strumento musicale – Master of Arts in Music Pedagogy – Major in Instrumental/Vocal Pedagogy presso il Conservatorio della Svizzera Italiana (Scuola Universitaria di Musica), per le classi di concorso
AC56 – CLARINETTO, nonché per la scuola di istruzione secondaria di II grado, per la disciplina: AC55 – CLARINETTO, prevedendo: “Il competente Ministero italiano dovrà, dunque, nuovamente valutare la corrispondenza del corso di studi effettuato dall'appellante comparando la formazione professionale attestata dal ricorrente con quella contemplata nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente”.
2.Il ricorrente, in data in data 19 febbraio 2024, inoltrava al Ministero dell'Istruzione
e del Merito a mezzo notifica pec istanza di adempimento spontaneo della sentenza e, in assenza di adempimento spontaneo, in data 24 giugno 2024, depositava e notificava ricorso per ottemperanza della sentenza.
3.Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8478/2024 del 23 ottobre 2024 ordinava al
Ministero dell'Istruzione e del Merito l'ottemperanza della sentenza n. 10724/2023 stabilendo che in caso di inottemperanza il Commissario ad acta si sarebbe insediato con immediatezza alla scadenza del primo termine a provvedere (sessanta giorni dalla N. 05088/2024 REG.RIC.
comunicazione della sentenza), laddove non fosse pervenuta presso il suo Ufficio comunicazione di avvenuta adozione della determinazione assunta in esecuzione del giudicato.
4.La sentenza n. 8478/2024 veniva notificata in data 23 ottobre 2024 a mezzo pec.; nei 60 giorni previsti dalla sentenza con scadenza il 23 dicembre 2024, il Ministero dell'Istruzione e del merito non provvedeva alla valutazione della posizione del ricorrente.
5. Allo stesso modo neanche il nominato Commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un qualificato dipendente della medesima direzione, provvedeva nel termine dei 90 giorni dalla scadenza del termine sopra assegnato, e quindi entro il
24 marzo 2025, a sostituirsi all'organo ordinariamente competente nell'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
6.Il ricorrente propone ulteriore ricorso per ottemperanza, chiedendo, a fronte della denunciata inerzia, provvedersi alla sostituzione del Commissario ad acta, assegnandogli termine perentorio non superiore a 60 giorni ad adempiere la pronuncia oggetto di ottemperanza.
7.Chiede, altresì tenuto conto della persistente inerzia, anche a fronte della notifica all'Amministrazione resistente e al Commissario ad acta, porre a carico dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 114 comma 4 lett. e) una penale pari a € 50,00 per ogni girono di ritardo.
8. Il ricorso per ottemperanza è fondato.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che l'Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile, non depositando memorie o controdeduzioni rispetto a quanto lamentato da parte ricorrente. N. 05088/2024 REG.RIC.
Nel merito, rileva il Collegio il grave, ingiustificabile, e reiterato ritardo dell'amministrazione nel dare esecuzione all'ottemperanda sentenza.
9.In relazione a ciò, è necessario pertanto ulteriormente disporre che il Commissario ad acta già nominato, nella persona del Direttore generale o il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un dipendente di ruolo del
Ministero di qualifica non inferiore a quella dirigenziale, provveda entro 30 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza all'esecuzione dell'ottemperanda sentenza.
10.Nondimeno, nella perdurante inerzia dell'Amministrazione, che non ha eseguito la decisione giurisdizionale del Consiglio di Stato sui titoli professionali conseguiti all'estero dal ricorrente, sussistono i presupposti per irrogare le cc.dd. astreintes, condannando per l'effetto il Ministero al pagamento in favore del ricorrente, come da richiesta, della somma di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
11.Osserva il Collegio che, in caso di ulteriore inottemperanza si valuterà la trasmissione degli atti alla competente Procura presso la Corte dei Conti per quanto di eventuale competenza, tenuto conto che i ritardi nel definire le istanze di riconoscimento dell'abilitazione conseguita presso Università straniere stanno determinando, come nel caso di specie, l'insorgenza di una serie di ricorsi in ottemperanza con conseguenti condanne dell'Amministrazione alle spese processuali e al pagamento delle c.d. astreintes, oltre a esporre la stessa
Amministrazione a possibili giudizi risarcitori in caso di ulteriore ritardo nell'esame delle istanze di riconoscimento del titolo.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. N. 05088/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso in ottemperanza indicato in epigrafe, lo accoglie nei termini specificati in motivazione, disponendo gli adempimenti di cui alla motivazione stessa.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 4, lett. e)
c.p.a. e delle spese della presente fase del giudizio, che liquida in misura forfettaria in
€ 3.000,00 (millecinquecento/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA ER, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
IA Maria IN, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IA Maria IN FA ER N. 05088/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/12/2025
N. 09966 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05088/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5088 del 2024, proposto da
AV IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Sacha Bionaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VII n. 10724/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 05088/2024 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. IA Maria
IN e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Isabella Bruni e l'avvocato Maria
AT SO per delega dell'avvocato Sacha Bionaz;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 10724/2023 del 12 dicembre 2023 il Consiglio di Stato, Sez. VII, accoglieva l'appello del ricorrente in relazione al riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Svizzera per l'insegnamento dello strumento musicale – Master of Arts in Music Pedagogy – Major in Instrumental/Vocal Pedagogy presso il Conservatorio della Svizzera Italiana (Scuola Universitaria di Musica), per le classi di concorso
AC56 – CLARINETTO, nonché per la scuola di istruzione secondaria di II grado, per la disciplina: AC55 – CLARINETTO, prevedendo: “Il competente Ministero italiano dovrà, dunque, nuovamente valutare la corrispondenza del corso di studi effettuato dall'appellante comparando la formazione professionale attestata dal ricorrente con quella contemplata nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente”.
2.Il ricorrente, in data in data 19 febbraio 2024, inoltrava al Ministero dell'Istruzione
e del Merito a mezzo notifica pec istanza di adempimento spontaneo della sentenza e, in assenza di adempimento spontaneo, in data 24 giugno 2024, depositava e notificava ricorso per ottemperanza della sentenza.
3.Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8478/2024 del 23 ottobre 2024 ordinava al
Ministero dell'Istruzione e del Merito l'ottemperanza della sentenza n. 10724/2023 stabilendo che in caso di inottemperanza il Commissario ad acta si sarebbe insediato con immediatezza alla scadenza del primo termine a provvedere (sessanta giorni dalla N. 05088/2024 REG.RIC.
comunicazione della sentenza), laddove non fosse pervenuta presso il suo Ufficio comunicazione di avvenuta adozione della determinazione assunta in esecuzione del giudicato.
4.La sentenza n. 8478/2024 veniva notificata in data 23 ottobre 2024 a mezzo pec.; nei 60 giorni previsti dalla sentenza con scadenza il 23 dicembre 2024, il Ministero dell'Istruzione e del merito non provvedeva alla valutazione della posizione del ricorrente.
5. Allo stesso modo neanche il nominato Commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un qualificato dipendente della medesima direzione, provvedeva nel termine dei 90 giorni dalla scadenza del termine sopra assegnato, e quindi entro il
24 marzo 2025, a sostituirsi all'organo ordinariamente competente nell'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
6.Il ricorrente propone ulteriore ricorso per ottemperanza, chiedendo, a fronte della denunciata inerzia, provvedersi alla sostituzione del Commissario ad acta, assegnandogli termine perentorio non superiore a 60 giorni ad adempiere la pronuncia oggetto di ottemperanza.
7.Chiede, altresì tenuto conto della persistente inerzia, anche a fronte della notifica all'Amministrazione resistente e al Commissario ad acta, porre a carico dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 114 comma 4 lett. e) una penale pari a € 50,00 per ogni girono di ritardo.
8. Il ricorso per ottemperanza è fondato.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che l'Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile, non depositando memorie o controdeduzioni rispetto a quanto lamentato da parte ricorrente. N. 05088/2024 REG.RIC.
Nel merito, rileva il Collegio il grave, ingiustificabile, e reiterato ritardo dell'amministrazione nel dare esecuzione all'ottemperanda sentenza.
9.In relazione a ciò, è necessario pertanto ulteriormente disporre che il Commissario ad acta già nominato, nella persona del Direttore generale o il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un dipendente di ruolo del
Ministero di qualifica non inferiore a quella dirigenziale, provveda entro 30 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza all'esecuzione dell'ottemperanda sentenza.
10.Nondimeno, nella perdurante inerzia dell'Amministrazione, che non ha eseguito la decisione giurisdizionale del Consiglio di Stato sui titoli professionali conseguiti all'estero dal ricorrente, sussistono i presupposti per irrogare le cc.dd. astreintes, condannando per l'effetto il Ministero al pagamento in favore del ricorrente, come da richiesta, della somma di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
11.Osserva il Collegio che, in caso di ulteriore inottemperanza si valuterà la trasmissione degli atti alla competente Procura presso la Corte dei Conti per quanto di eventuale competenza, tenuto conto che i ritardi nel definire le istanze di riconoscimento dell'abilitazione conseguita presso Università straniere stanno determinando, come nel caso di specie, l'insorgenza di una serie di ricorsi in ottemperanza con conseguenti condanne dell'Amministrazione alle spese processuali e al pagamento delle c.d. astreintes, oltre a esporre la stessa
Amministrazione a possibili giudizi risarcitori in caso di ulteriore ritardo nell'esame delle istanze di riconoscimento del titolo.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. N. 05088/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso in ottemperanza indicato in epigrafe, lo accoglie nei termini specificati in motivazione, disponendo gli adempimenti di cui alla motivazione stessa.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 4, lett. e)
c.p.a. e delle spese della presente fase del giudizio, che liquida in misura forfettaria in
€ 3.000,00 (millecinquecento/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA ER, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
IA Maria IN, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IA Maria IN FA ER N. 05088/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO