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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 5599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5599 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 7593/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Luisa Intini, in funzione di Giudice
Unico della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R. G. 7593/2022 promossa
DA
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in Paternò
(CT), Parco del Sole n. 22, elettivamente domiciliato in
Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 23, presso lo studio degli avvocati Mauro Di Pace, C. F.: ; CodiceFiscale_1
C. F.: Parte_2 C.F._2
e C. F.:
[...] Parte_3 C.F._3
, del Foro di Catania, che lo rappresentano e difendono,
[...]
giusta delibera d'incarico in atti e procura alle liti in atti.
1 -parte attrice-
CONTRO
, nata a [...] il [...] CP_1
ed ivi residente in [...]n. 1, C. F.:
, rappresentata difesa dall'Avv. Diego C.F._4
EL C. F.: , per procura in atti, ed C.F._5
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania Corso
Italia n. 208.
- parte convenuta -
Avente ad oggetto: responsabilità ex art 2051 c. c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.4.2021 conveniva in giudizio il CP_1
chiedendo al Giudice di Pace di “1) ritenere e dichiarare il Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c., Parte_1
unico responsabile dei danni subiti a seguito della caduta di un albero di pino, avvenuta il 5 gennaio 2020, che aveva danneggiato la propria autovettura FIAT 16 targata
DV466MK parcheggiata nella locale piazza della Repubblica;
2) conseguentemente condannare il predetto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante Pt_1
quantificati in € 2.093,20, oltre fermo tecnico, svalutazione commerciale, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ricezione della p.e.c. di messa in mora datata
2.3.2020 sino al soddisfo”: a fondamento dell'azione di danni la asseriva che la CP_1
caduta del pino che aveva cagionato seri danni all'autovettura era stata causata dalla mancata manutenzione del verde pubblico imputabile al Pt_1
2 Si costituiva il contestando le difese dell'attrice e invocando quale Parte_1
esimente da responsabilità il caso fortuito ex art. 2051 c.c. poiché, alla data riferita dall'attrice, sulla cittadina di si era abbattuta un'improvvisa raffica di vento che Pt_1
aveva scoperchiato i tetti di alcune case;
in via subordinata il ha invocato il Pt_1
concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 C.C. contestando, altresì, la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno da fermo tecnico all'autovettura in quanto non provato.
Radicatosi il contraddittorio, è stata espletata c.t.u. volta alla individuazione e quantificazione del danno scaturito a seguito del sinistro sull'autovettura di parte attrice;
indi la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza di precisazione delle conclusioni datata 22 febbraio 2022 a seguito della quale è stata emessa la sentenza n. 39/2022 con cui il Giudice di Pace di , in parziale accoglimento della domanda dell'attrice Pt_1
ha condannato il al risarcimento del danno in favore di CP_1 Parte_1
quest'ultima per complessivi € 1.907,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì
del sinistro all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali pari a €
1.305,00, di cui € 125,00 a titolo di spese vive, oltre oneri e accessori di legge.
Con atto di citazione in appello del giorno 6 giugno 2022, il ha Parte_1
chiamato in giudizio dinanzi a questo Tribunale e ha chiesto di riformare CP_1
la sentenza del Giudice di Pace di n. 39/2022 del 7 marzo 2022, depositata in Pt_1
Cancelleria l'11 marzo 2022, resa a conclusione del procedimento distinto al R. G. n.
410/2021, notificata il 28 aprile 2022, per i motivi di seguito indicati che, all'esito del percorso motivazionale, sono risultati destituiti di fondamento alcuno.
Il caso in esame deve essere ricondotto alla disciplina dettata dall'art. 2051 c.c., che prevede la responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa, salvo che questi provi il caso fortuito.
3 La parte appellante ha posto alla base della propria azione le motivazioni di seguito riportate:
- Erroneità della sentenza nella descrizione del fatto e nell'intero corpo
motivazionale.
Sul punto questo Giudice ritiene che non sia stata data prova alcuna, ad opera della parte appellante, di un'alternativa ricostruzione del fatto come palesato in primo grado, fatto consistito nella rovina di un albero di pino che ha cagionato i danni accertati dalla espletata c.t.u. e la cui verificazione è da imputare alla cattiva manutenzione del verde pubblico dell'amministrazione comunale: il Giudice di prime cure ha correttamente posto a fondamento della propria decisione i fatti allegati dalle parti che hanno trovato puntuale riscontro probatorio in atti, con particolare riferimento al verbale d'intervento stilato dai Vigili del Fuoco, con motivazione conseguente e non contraddittoria.
- Difetto di istruttoria.
Nello stesso senso non si evince alcun difetto nello svolgimento dell'istruttoria di primo grado, i fatti invero hanno trovato, come già detto piena corrispondenza sia nella narrazione di parte attrice che in quella di parte convenuta: la sussistenza dell'evento meteorologico è stata allegata e provata e, sebbene sia stata contestata la mancanza di datazione sui rilievi fotografici, per altra via è stato possibile avere contezza del contesto di luogo e di tempo in cui il danno si è verificato: sulla base di ciò, l'istruttoria svolta non presenta lacune, avendo chiesto la riconduzione della fattispecie in esame al disposto di cui all'art. 2051 c. c. l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra il danno e la cosa in custodia la cui prova è stata positivamente raggiunta.
- Sussistenza del c. d. caso fortuito che esclude la responsabilità dell'ente
convenuto.
4 I concetti di caso fortuito e di forza maggiore appartengono all'ordinamento penale e trovano fondamento nell'articolo 45 c.p., il quale li annovera tra le cause di esclusione della colpevolezza, con conseguente non punibilità dell'agente.
In assenza di una definizione legislativa espressa, occorre fare riferimento all'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza: queste ultime identificano il caso fortuito come un accadimento che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto e che si caratterizza per la compresenza di due requisiti essenziali: l'imprevedibilità e l'eccezionalità.
Alla luce di tale impostazione, un evento meteorico, anche quando assuma notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito soltanto se presenta entrambi i predetti requisiti.
L'eccezionalità deve intendersi quale obiettiva inverosimiglianza dell'evento, tale da collocarlo al di fuori dell'ordinario corso delle cose, mentre l'imprevedibilità consiste in una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, tale da rendere il fenomeno un'autentica anomalia rispetto alla regolarità naturale.
Ne deriva che un fenomeno naturale dotato di una certa ricorrenza, ancorché sporadica o irregolare, non può essere considerato né eccezionale né imprevedibile. La sua cadenza,
per quanto discontinua, consente infatti di prevederne il verificarsi in base alla comune esperienza e alla conoscenza dei luoghi.
Non è sufficiente, pertanto, che un evento presenti un carattere di rarità o di singolarità
per integrare l'esimente del caso fortuito;
occorre, altresì, che esso risulti effettivamente imprevedibile secondo criteri di ordinaria diligenza e conoscenza scientifica.
Ogni fenomeno naturale che si sia già manifestato in un determinato territorio e in un arco temporale definito non può, qualora si ripeta, essere nuovamente qualificato come
5 eccezionale o imprevedibile. La precedente verificazione ne esclude infatti la natura straordinaria e lo colloca nell'ambito della normale esperienza umana.
In questa prospettiva, l'accertamento del caso fortuito rappresentato da eventi naturali –
e in particolare dalle precipitazioni atmosferiche – deve fondarsi su dati scientifici e statistici oggettivi, con speciale riferimento ai rilievi pluviometrici pertinenti al contesto geografico di localizzazione del bene o della situazione assicurata. Solo un simile riscontro consente di stabilire, con rigore metodologico, se l'evento in questione possa realmente qualificarsi come fortuito.
Nel caso di specie, la parte appellante non ha fornito prova idonea a dimostrare la sussistenza del caso fortuito: non può, infatti, ritenersi sufficiente, a tal fine, il mero riferimento ad un articolo di giornale, inidoneo di per sé a comprovare la natura imprevedibile ed eccezionale dell'evento meteorologico dedotto a fondamento dell'esimente.
A tal riguardo, ai fini dell'accertamento dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità
dell'evento, sarebbe stato necessario produrre adeguata documentazione, quale uno storico meteorologico riferito al periodo e al luogo del sinistro, idoneo a rappresentare l'andamento medio dei venti e a consentire il raffronto con i valori registrati nel giorno dell'evento, ipotesi non verificata nella presente fattispecie.
Va osservato, peraltro, che – sebbene fenomeni di vento particolarmente intenso non siano usuali – essi non possono ritenersi del tutto eccezionali.
Ne consegue che la qualificazione di un evento come eccezionale non può essere operata in termini assoluti, ma deve essere dedotta dal confronto con i dati meteorologici medi del medesimo periodo e territorio di riferimento, rilevati su base pluriennale.
6 In difetto di tale dimostrazione, non può ritenersi integrato il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c. c. (cfr. in tal senso,
Cassazione civile Sez. un. 26 febbraio 2021, n. 5422.)
- Mancata valutazione della domanda ai sensi dell'articolo 2043 c. c. in capo
al nella causazione dell'evento dannoso. Parte_1
Nel caso di specie, il danneggiato ha allegato di aver subito danni alla propria autovettura, imputando l'evento dannoso all'omessa manutenzione del verde pubblico da parte dell'ente pubblico custode.
Occorre preliminarmente individuare la corretta norma di riferimento per l'accertamento della responsabilità, distinguendo se la fattispecie ricada nell'ambito dell'articolo 2043 c. c. ovvero in quello dell'articolo 2051 c. c.
L'articolo 2043 del Codice Civile esprime la regola generale della responsabilità
aquiliana e postula la sussistenza di una condotta dolosa o colposa, di un danno ingiusto e del nesso di causalità tra la condotta e l'evento. L'onere della prova grava integralmente sul danneggiato, che deve dimostrare non solo il danno e il nesso eziologico, ma anche la colpa del soggetto ritenuto responsabile.
Diversamente, l'articolo 2051 del Codice Civile configura una responsabilità oggettiva
del custode della cosa, fondata sul mero rapporto di custodia: ai fini dell'applicazione di tale disposizione è sufficiente che il danneggiato provi l'esistenza della cosa, il nesso causale tra essa e il danno, e la riferibilità della cosa alla sfera di custodia del convenuto;
incombe invece sul custode l'onere di dimostrare l'intervento del caso
fortuito, unico fattore idoneo ad interrompere il nesso eziologico.
7 La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha chiarito che la
responsabilità ex art. 2051 c. c. può essere affermata anche nei confronti della
Pubblica Amministrazione per i beni demaniali o patrimoniali di uso generale, a condizione che sia accertato un effettivo potere di custodia sul bene e la possibilità di esercitare su di esso un adeguato controllo.
Tale possibilità è di regola riconosciuta per le strade urbane o per i tratti di viabilità
locale, nei quali l'amministrazione può e deve intervenire con opere di manutenzione e vigilanza idonee a prevenire situazioni di pericolo per gli utenti.
Nel caso concreto, la caduta del ramo sull'autovettura della parte appellata, in assenza di qualsiasi segnalazione, ha costituito una insidia tale da determinare tipologie di
danni quali quelli riferiti dalla parte appellata.
Il bene (la strada) era sottoposto al potere di custodia dell'ente convenuto il quale aveva l'obbligo giuridico di mantenerlo in condizioni di sicurezza.
Il danneggiato ha dimostrato l'esistenza della cosa e il nesso causale tra la sua anomalia e l'evento dannoso, mentre l'amministrazione non ha fornito prova dell'intervento di un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo ad integrare il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c. c.
Ne consegue che la responsabilità dell'ente deve essere affermata ai sensi dell'articolo
2051 del Codice Civile, poiché il danno è stato prodotto da una cosa in custodia e non da un comportamento umano colposo in senso stretto.
- Comportamento imprudente del danneggiato nell'interazione con la res
costituente caso fortuito, ex art. 1227 c. c.
8 Parte appellante ha invocato l'applicazione del disposto di cui all'art. 1127 c.c. per il fatto che la avrebbe dovuto spostare l'autovettura dalla vicinanza da alberi ad alto CP_1
fusto in presenza di giornate ventose sì da evitare eventi quale quello in concreto verificatosi.
In tema di risarcimento del danno, perché possa farsi luogo alla diminuzione del ristoro per concorso del creditore nella produzione del danno medesimo, è necessario che costui sia tenuto, per legge, o per contratto o per generico dovere di correttezza, ad adottare un determinato comportamento, inerente all'esecuzione del rapporto obbligatorio e idoneo a circoscrivere, se non ad escludere, gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento. (cfr. in tal senso Cassazione Civile, ordinanza n. 29352 del 14
novembre 2018)
Una volta allegato, da parte del debitore inadempiente, il fatto colposo del creditore danneggiato, il giudice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., è tenuto a esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso.
Relativamente al caso in esame, non può ritenersi sussistente alcun comportamento colposo in capo alla parte danneggiata: l'atto di uscire in strada onde porre l'autovettura in un luogo più sicuro, deve essere considerato come comportamento esuberante rispetto a quanto richiesto dall'ordinaria diligenza, in quanto ciò avrebbe posto il danneggiato in condizione di pericolo per la propria incolumità.
A ciò si aggiunga, che non è stata data prova nel corso del procedimento, di un divieto da parte del convenuto di parcheggiare l'autovettura nel luogo dell'occorso, Pt_1
non potendosi per tale via addebitare in capo al danneggiato alcun comportamento in contrasto con le norme ovvero con ordinanze anche contingibili e urgenti del Pt_1
9 Per tutto quanto sin qui esposto, ricondotti i principi di diritto al caso in esame, devesi rigettare l'appello azionato dal . Parte_1
Secondo soccombenza parte appellante deve rifondere parte appellata delle spese di lite,
da liquidarsi, secondo i parametri di cui al D. M. 147/2022 (valore della causa €
2.093,20) per le quattro fasi espletate, in euro € 1.469,70 per compensi di difesa, oltre i.
v. a. e c. p. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R. G. 7593/2022
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta l'appello.
Condanna il al pagamento in favore di , della somma Parte_1 CP_1
di euro € 1.469,70, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a.
come per legge, a titolo di rimborso delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr. 115/2002 si da atto che il è Parte_1
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Deciso in Catania il 19.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Intini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Luisa Intini, in funzione di Giudice
Unico della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R. G. 7593/2022 promossa
DA
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in Paternò
(CT), Parco del Sole n. 22, elettivamente domiciliato in
Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 23, presso lo studio degli avvocati Mauro Di Pace, C. F.: ; CodiceFiscale_1
C. F.: Parte_2 C.F._2
e C. F.:
[...] Parte_3 C.F._3
, del Foro di Catania, che lo rappresentano e difendono,
[...]
giusta delibera d'incarico in atti e procura alle liti in atti.
1 -parte attrice-
CONTRO
, nata a [...] il [...] CP_1
ed ivi residente in [...]n. 1, C. F.:
, rappresentata difesa dall'Avv. Diego C.F._4
EL C. F.: , per procura in atti, ed C.F._5
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania Corso
Italia n. 208.
- parte convenuta -
Avente ad oggetto: responsabilità ex art 2051 c. c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.4.2021 conveniva in giudizio il CP_1
chiedendo al Giudice di Pace di “1) ritenere e dichiarare il Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c., Parte_1
unico responsabile dei danni subiti a seguito della caduta di un albero di pino, avvenuta il 5 gennaio 2020, che aveva danneggiato la propria autovettura FIAT 16 targata
DV466MK parcheggiata nella locale piazza della Repubblica;
2) conseguentemente condannare il predetto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante Pt_1
quantificati in € 2.093,20, oltre fermo tecnico, svalutazione commerciale, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ricezione della p.e.c. di messa in mora datata
2.3.2020 sino al soddisfo”: a fondamento dell'azione di danni la asseriva che la CP_1
caduta del pino che aveva cagionato seri danni all'autovettura era stata causata dalla mancata manutenzione del verde pubblico imputabile al Pt_1
2 Si costituiva il contestando le difese dell'attrice e invocando quale Parte_1
esimente da responsabilità il caso fortuito ex art. 2051 c.c. poiché, alla data riferita dall'attrice, sulla cittadina di si era abbattuta un'improvvisa raffica di vento che Pt_1
aveva scoperchiato i tetti di alcune case;
in via subordinata il ha invocato il Pt_1
concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 C.C. contestando, altresì, la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno da fermo tecnico all'autovettura in quanto non provato.
Radicatosi il contraddittorio, è stata espletata c.t.u. volta alla individuazione e quantificazione del danno scaturito a seguito del sinistro sull'autovettura di parte attrice;
indi la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza di precisazione delle conclusioni datata 22 febbraio 2022 a seguito della quale è stata emessa la sentenza n. 39/2022 con cui il Giudice di Pace di , in parziale accoglimento della domanda dell'attrice Pt_1
ha condannato il al risarcimento del danno in favore di CP_1 Parte_1
quest'ultima per complessivi € 1.907,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì
del sinistro all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali pari a €
1.305,00, di cui € 125,00 a titolo di spese vive, oltre oneri e accessori di legge.
Con atto di citazione in appello del giorno 6 giugno 2022, il ha Parte_1
chiamato in giudizio dinanzi a questo Tribunale e ha chiesto di riformare CP_1
la sentenza del Giudice di Pace di n. 39/2022 del 7 marzo 2022, depositata in Pt_1
Cancelleria l'11 marzo 2022, resa a conclusione del procedimento distinto al R. G. n.
410/2021, notificata il 28 aprile 2022, per i motivi di seguito indicati che, all'esito del percorso motivazionale, sono risultati destituiti di fondamento alcuno.
Il caso in esame deve essere ricondotto alla disciplina dettata dall'art. 2051 c.c., che prevede la responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa, salvo che questi provi il caso fortuito.
3 La parte appellante ha posto alla base della propria azione le motivazioni di seguito riportate:
- Erroneità della sentenza nella descrizione del fatto e nell'intero corpo
motivazionale.
Sul punto questo Giudice ritiene che non sia stata data prova alcuna, ad opera della parte appellante, di un'alternativa ricostruzione del fatto come palesato in primo grado, fatto consistito nella rovina di un albero di pino che ha cagionato i danni accertati dalla espletata c.t.u. e la cui verificazione è da imputare alla cattiva manutenzione del verde pubblico dell'amministrazione comunale: il Giudice di prime cure ha correttamente posto a fondamento della propria decisione i fatti allegati dalle parti che hanno trovato puntuale riscontro probatorio in atti, con particolare riferimento al verbale d'intervento stilato dai Vigili del Fuoco, con motivazione conseguente e non contraddittoria.
- Difetto di istruttoria.
Nello stesso senso non si evince alcun difetto nello svolgimento dell'istruttoria di primo grado, i fatti invero hanno trovato, come già detto piena corrispondenza sia nella narrazione di parte attrice che in quella di parte convenuta: la sussistenza dell'evento meteorologico è stata allegata e provata e, sebbene sia stata contestata la mancanza di datazione sui rilievi fotografici, per altra via è stato possibile avere contezza del contesto di luogo e di tempo in cui il danno si è verificato: sulla base di ciò, l'istruttoria svolta non presenta lacune, avendo chiesto la riconduzione della fattispecie in esame al disposto di cui all'art. 2051 c. c. l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra il danno e la cosa in custodia la cui prova è stata positivamente raggiunta.
- Sussistenza del c. d. caso fortuito che esclude la responsabilità dell'ente
convenuto.
4 I concetti di caso fortuito e di forza maggiore appartengono all'ordinamento penale e trovano fondamento nell'articolo 45 c.p., il quale li annovera tra le cause di esclusione della colpevolezza, con conseguente non punibilità dell'agente.
In assenza di una definizione legislativa espressa, occorre fare riferimento all'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza: queste ultime identificano il caso fortuito come un accadimento che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto e che si caratterizza per la compresenza di due requisiti essenziali: l'imprevedibilità e l'eccezionalità.
Alla luce di tale impostazione, un evento meteorico, anche quando assuma notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito soltanto se presenta entrambi i predetti requisiti.
L'eccezionalità deve intendersi quale obiettiva inverosimiglianza dell'evento, tale da collocarlo al di fuori dell'ordinario corso delle cose, mentre l'imprevedibilità consiste in una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, tale da rendere il fenomeno un'autentica anomalia rispetto alla regolarità naturale.
Ne deriva che un fenomeno naturale dotato di una certa ricorrenza, ancorché sporadica o irregolare, non può essere considerato né eccezionale né imprevedibile. La sua cadenza,
per quanto discontinua, consente infatti di prevederne il verificarsi in base alla comune esperienza e alla conoscenza dei luoghi.
Non è sufficiente, pertanto, che un evento presenti un carattere di rarità o di singolarità
per integrare l'esimente del caso fortuito;
occorre, altresì, che esso risulti effettivamente imprevedibile secondo criteri di ordinaria diligenza e conoscenza scientifica.
Ogni fenomeno naturale che si sia già manifestato in un determinato territorio e in un arco temporale definito non può, qualora si ripeta, essere nuovamente qualificato come
5 eccezionale o imprevedibile. La precedente verificazione ne esclude infatti la natura straordinaria e lo colloca nell'ambito della normale esperienza umana.
In questa prospettiva, l'accertamento del caso fortuito rappresentato da eventi naturali –
e in particolare dalle precipitazioni atmosferiche – deve fondarsi su dati scientifici e statistici oggettivi, con speciale riferimento ai rilievi pluviometrici pertinenti al contesto geografico di localizzazione del bene o della situazione assicurata. Solo un simile riscontro consente di stabilire, con rigore metodologico, se l'evento in questione possa realmente qualificarsi come fortuito.
Nel caso di specie, la parte appellante non ha fornito prova idonea a dimostrare la sussistenza del caso fortuito: non può, infatti, ritenersi sufficiente, a tal fine, il mero riferimento ad un articolo di giornale, inidoneo di per sé a comprovare la natura imprevedibile ed eccezionale dell'evento meteorologico dedotto a fondamento dell'esimente.
A tal riguardo, ai fini dell'accertamento dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità
dell'evento, sarebbe stato necessario produrre adeguata documentazione, quale uno storico meteorologico riferito al periodo e al luogo del sinistro, idoneo a rappresentare l'andamento medio dei venti e a consentire il raffronto con i valori registrati nel giorno dell'evento, ipotesi non verificata nella presente fattispecie.
Va osservato, peraltro, che – sebbene fenomeni di vento particolarmente intenso non siano usuali – essi non possono ritenersi del tutto eccezionali.
Ne consegue che la qualificazione di un evento come eccezionale non può essere operata in termini assoluti, ma deve essere dedotta dal confronto con i dati meteorologici medi del medesimo periodo e territorio di riferimento, rilevati su base pluriennale.
6 In difetto di tale dimostrazione, non può ritenersi integrato il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c. c. (cfr. in tal senso,
Cassazione civile Sez. un. 26 febbraio 2021, n. 5422.)
- Mancata valutazione della domanda ai sensi dell'articolo 2043 c. c. in capo
al nella causazione dell'evento dannoso. Parte_1
Nel caso di specie, il danneggiato ha allegato di aver subito danni alla propria autovettura, imputando l'evento dannoso all'omessa manutenzione del verde pubblico da parte dell'ente pubblico custode.
Occorre preliminarmente individuare la corretta norma di riferimento per l'accertamento della responsabilità, distinguendo se la fattispecie ricada nell'ambito dell'articolo 2043 c. c. ovvero in quello dell'articolo 2051 c. c.
L'articolo 2043 del Codice Civile esprime la regola generale della responsabilità
aquiliana e postula la sussistenza di una condotta dolosa o colposa, di un danno ingiusto e del nesso di causalità tra la condotta e l'evento. L'onere della prova grava integralmente sul danneggiato, che deve dimostrare non solo il danno e il nesso eziologico, ma anche la colpa del soggetto ritenuto responsabile.
Diversamente, l'articolo 2051 del Codice Civile configura una responsabilità oggettiva
del custode della cosa, fondata sul mero rapporto di custodia: ai fini dell'applicazione di tale disposizione è sufficiente che il danneggiato provi l'esistenza della cosa, il nesso causale tra essa e il danno, e la riferibilità della cosa alla sfera di custodia del convenuto;
incombe invece sul custode l'onere di dimostrare l'intervento del caso
fortuito, unico fattore idoneo ad interrompere il nesso eziologico.
7 La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha chiarito che la
responsabilità ex art. 2051 c. c. può essere affermata anche nei confronti della
Pubblica Amministrazione per i beni demaniali o patrimoniali di uso generale, a condizione che sia accertato un effettivo potere di custodia sul bene e la possibilità di esercitare su di esso un adeguato controllo.
Tale possibilità è di regola riconosciuta per le strade urbane o per i tratti di viabilità
locale, nei quali l'amministrazione può e deve intervenire con opere di manutenzione e vigilanza idonee a prevenire situazioni di pericolo per gli utenti.
Nel caso concreto, la caduta del ramo sull'autovettura della parte appellata, in assenza di qualsiasi segnalazione, ha costituito una insidia tale da determinare tipologie di
danni quali quelli riferiti dalla parte appellata.
Il bene (la strada) era sottoposto al potere di custodia dell'ente convenuto il quale aveva l'obbligo giuridico di mantenerlo in condizioni di sicurezza.
Il danneggiato ha dimostrato l'esistenza della cosa e il nesso causale tra la sua anomalia e l'evento dannoso, mentre l'amministrazione non ha fornito prova dell'intervento di un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo ad integrare il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c. c.
Ne consegue che la responsabilità dell'ente deve essere affermata ai sensi dell'articolo
2051 del Codice Civile, poiché il danno è stato prodotto da una cosa in custodia e non da un comportamento umano colposo in senso stretto.
- Comportamento imprudente del danneggiato nell'interazione con la res
costituente caso fortuito, ex art. 1227 c. c.
8 Parte appellante ha invocato l'applicazione del disposto di cui all'art. 1127 c.c. per il fatto che la avrebbe dovuto spostare l'autovettura dalla vicinanza da alberi ad alto CP_1
fusto in presenza di giornate ventose sì da evitare eventi quale quello in concreto verificatosi.
In tema di risarcimento del danno, perché possa farsi luogo alla diminuzione del ristoro per concorso del creditore nella produzione del danno medesimo, è necessario che costui sia tenuto, per legge, o per contratto o per generico dovere di correttezza, ad adottare un determinato comportamento, inerente all'esecuzione del rapporto obbligatorio e idoneo a circoscrivere, se non ad escludere, gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento. (cfr. in tal senso Cassazione Civile, ordinanza n. 29352 del 14
novembre 2018)
Una volta allegato, da parte del debitore inadempiente, il fatto colposo del creditore danneggiato, il giudice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., è tenuto a esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso.
Relativamente al caso in esame, non può ritenersi sussistente alcun comportamento colposo in capo alla parte danneggiata: l'atto di uscire in strada onde porre l'autovettura in un luogo più sicuro, deve essere considerato come comportamento esuberante rispetto a quanto richiesto dall'ordinaria diligenza, in quanto ciò avrebbe posto il danneggiato in condizione di pericolo per la propria incolumità.
A ciò si aggiunga, che non è stata data prova nel corso del procedimento, di un divieto da parte del convenuto di parcheggiare l'autovettura nel luogo dell'occorso, Pt_1
non potendosi per tale via addebitare in capo al danneggiato alcun comportamento in contrasto con le norme ovvero con ordinanze anche contingibili e urgenti del Pt_1
9 Per tutto quanto sin qui esposto, ricondotti i principi di diritto al caso in esame, devesi rigettare l'appello azionato dal . Parte_1
Secondo soccombenza parte appellante deve rifondere parte appellata delle spese di lite,
da liquidarsi, secondo i parametri di cui al D. M. 147/2022 (valore della causa €
2.093,20) per le quattro fasi espletate, in euro € 1.469,70 per compensi di difesa, oltre i.
v. a. e c. p. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R. G. 7593/2022
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta l'appello.
Condanna il al pagamento in favore di , della somma Parte_1 CP_1
di euro € 1.469,70, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a.
come per legge, a titolo di rimborso delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr. 115/2002 si da atto che il è Parte_1
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Deciso in Catania il 19.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Intini
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