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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17583 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43056/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 15.10.2025, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc, e vertente TRA
con il patrocinio dell'avv. Mauro Pasquale D'Antonio Parte_1
ATTORE
E
con il patrocinio dell'avv. Michele Roma Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: contratto di assicurazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note ex art. 189 cpc, e, segnatamente:
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Roma adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale e tenendo conto anche del comportamento tenuto dalla resistente nel procedimento di mediazione, in accoglimento della presente domanda: rigettare le avverse eccezioni di insussistenza del vincolo assicurativo per “accidentalità” / esclusione di copertura assicurativa per negligenza e/o colpa grave dell'attore. Con ogni correlativa conseguenza in ordine alle spese di lite;
- accertare e dichiarare che il giorno 23/06/2022 alle ore 10,30 circa, in Fonte Nuova (RM), Via
Palombarese 339, il ricorrente ha subito un infortunio domestico nel quale riportava lesioni;
- accertare e dichiarare l'adempimento del ricorrente a tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di polizza infortuni di cui è causa;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Controparte_1
- condannare, per l'effetto, la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo dovuto per tutti i danni subiti quali fisici, biologici, morali, patrimoniali, non patrimoniali, oltre che
1 al risarcimento delle spese mediche sostenute e da sostenersi in futuro, in breve nessun danno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato, indennizzo che si quantifica sulla base della CTU ed in termini di polizza in €. 43.526,30 salvo successiva diversa quantificazione in termini di polizza a seguito di eventuale deposito della stessa da parte della convenuta, o in quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo ed oltre alle spese ed ai diritti della pregressa fase dinanzi all'organismo di mediazione;
il tutto oltre al maggior danno patrimoniale da lucro cessante ex art. 2056 c.c. a causa del mancato utilizzo delle somme spettanti al ricorrente dal sinistro al saldo per la cui valutazione ci rimettiamo al giudizio equitativo;
ed interessi dall'evento al soddisfo ed al costo della CTU e della CTP.
In subordine voglia, l'Ill.mo Tribunale, liquidare i danni indicati in quella misura maggiore o minore che riterrà di giustizia e comunque contenuti entro la propria competenza.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato costituito che se ne dichiara antistatario per aver anticipato le spese e per non aver riscosso il compenso professionale.”
Per parte convenuta
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare l'insussistenza del vincolo assicurativo in capo a in Controparte_1 ragione della “accidentalità” del sinistro, per come è stato prospettato e descritto da controparte;
accertare e dichiarare l'esclusione di copertura assicurativa a carico di Controparte_1 rispetto al sinistro di cui è causa, a fronte della negligenza e/o colpa grave imputabili al sig. nello svolgimento delle attività causa del sinistro;
Parte_1 accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda per la carenza dei presupposti a base del sinistro e, più precisamente, della prova di esso come riferibile ai fatti dichiarati;
in ogni caso rigettare la richiesta di quantificazione dei danni avanzati dal sig. perché Parte_1 destituita di supporto probatorio e comunque per danni preesistenti;
tenuto conto della documentazione che attesta la preesistenza della patologia che si assume invece sorta in dipendenza del sinistro, eccepisce l'ipotesi di cui agli artt. 1892 e 1893 cc, CP_1 in quanto le patologie rappresentate dal sig. risultano precedere l'incidente ed omesse in Parte_1 sede di negoziazione della polizza;
accertare che il sinistro oggetto di causa appartiene ad una serialità più ampia di sinistri caratterizzata da significative ricorrenze per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa;
conseguentemente, rigettare la domanda ex adverso proposta e dichiarare l'infondatezza della domanda proposta per mancanza dei presupposti;
2 IN VIA SUBORDINATA: qualora il Tribunale ritenga fondata la domanda avversaria, accertare e dichiarare le condizioni di polizza e conseguentemente limitare ogni ipotesi di condanna nei limiti convenzionali di polizza.
IN OGNI CASO: Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, spese generali, compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ha chiesto la condanna della Parte_1 compagnia assicurativa convenuta al pagamento dell'indennizzo dovuto a fronte della polizza infortuni , n. 10002029946, avente decorrenza dal 21/03/2022 al 21/03/2023, Controparte_2
e ciò sul presupposto che in data 23.6.2022, alle h 10,30 circa, aveva subito un infortunio (caduta dalle scale nella propria abitazione, nel mentre, aiutato da un amico, stava trasportando un mobile) al cui esito aveva riportato “frattura coccige + trauma disto contusivo polso destro + trauma disto contusivo caviglia destra” (cfr. documentazione di PS), con postumi permanenti del 10% oltre a gg.
40 di invalidità temporanea assoluta e gg. 40 di invalidità temporanea parziale al 50%.
1.2 L'assicurazione ha sostenuto la non indennizzabilità del sinistro, a fronte della “accidentalità” del medesimo e della condotta imprudente che aveva connotato le operazioni che avevano dato luogo all'incidente. Ha evidenziato che le lesioni al coccige (che la controparte si sarebbe fratturato in occasione dell'incidente) erano pregresse;
che il sig. al momento della stipula, aveva Parte_1 sottaciuto la circostanza dei problemi alle vertebre;
che l'assicurazione, ove avesse saputo della problematica, non avrebbe mai stato concluso il contratto assicurativo. Ha evidenziato “elementi fraudolenti del sinistro”, in quanto “Il sinistro oggetto di causa appartiene ad una serialità più ampia di sinistri caratterizzata da significative ricorrenze, sia nelle strutture mediche e radiologiche che hanno erogato certificati ed esami, sia nella frequenza di medici (Dr. , Dr. Persona_1 Per_2
Dr. , presenti nella documentazione avversaria), che sono, poi, diventati
[...] Persona_3 assicurati/lesionati con sovrapposizione della documentazione medica”.
Ha quindi chiesto di respingere la domanda. In subordine, di limitare la condanna a quanto dovuto in base alle condizioni di polizza.
1.3 Disposto il mutamento del rito, assunte prove orali ed espletata CTU, la causa è stata rimessa alla fase decisoria, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc.
2. Sulla domanda di indennizzo
La domanda proposta è fondata e merita accoglimento.
Al riguardo deve infatti rilevarsi che:
3 - è documentata la stipula della polizza infortuni , n. 10002029946, avente Controparte_2 decorrenza dal 21/03/2022 al 21/03/2023,
- l'attore agisce per le conseguenze lesive dell'infortunio avvenuto in data 23.6.2022, alle h 10,30, quando, nello scendere le scale, trasportando un mobile con l'ausilio di un suo amico (sig. Per_4
), era caduto, procurandosi “frattura coccige + trauma disto contusivo polso destro + trauma
[...] disto contusivo caviglia destra”, come da certificato del PS;
- il sig. , sentito quale teste, ha descritto una dinamica del sinistro del tutto Persona_4 sovrapponibile a quella indicata dal sig. nella denuncia di sinistro e negli atti di causa. In Parte_1 particolare, il teste ha dichiarato “il 23.6.2022, giornata non lavorativa, di mattina, stavo aiutando a spostare i pensili della cucina, dal primo piano al piano terra. Avevamo già Parte_1 trasportato alcuni pensili, quando, nel trasportarne un altro, è caduto, quando aveva Parte_1 quasi terminato la rampa di scale. era davanti a me, e camminava a marcia indietro;
Parte_1 io tenevo il pensile dall'altra estremità, e camminavo a marcia avanti. Stavamo scendendo le scale.
In corrispondenza dell'ultimo gradino, è caduto all'indietro. L'ho aiutato a rialzarsi e Parte_1
l'ho fatto sedere sul divano. Sono rimasto con fino a sera, ma lui continuava a Parte_1 lamentare dolore sempre più forte. Dopo che è caduto, ho continuato da solo a spostare Parte_1
i pensili, perché era dolorante. Poi siamo andati a cena fuori, in una pizzeria, forse in Parte_1 zona Re di Roma. Durante la cena telefonò ad un suo amico medico, che era di turno Parte_1 in PS, e che gli consigliò di andare in ospedale. Accompagnai quella sera stessa al PS Parte_1 dell'Aurelia Hospital”;
- la telefonata al medico, amico di parte attrice, trova conferma nelle dichiarazioni testimoniali di chirurgo libero professionista ed amico di il quale ha Persona_2 Parte_1 dichiarato “Ricordo che nel 2022, mi telefonò dicendomi che era caduto in casa mentre Parte_1 spostava dei mobili, e che gli faceva male, se non sbaglio, il polso e la parte lombosacrale e coccigea;
gli consigliai di venire da me, in pronto soccorso, dove a quel tempo lavoravo presso l'Aurelia
Hospital, come poi in effetti fece. Adr: A quel tempo, facevo turni in PS prevalentemente di sera, quindi credo che mi telefonò in orario serale. ADR: Ricordo che, al telefono, mi aveva Parte_1 detto che era a cena;
arrivò circa 20 min/60 min dopo la telefonata”;
- è poi in atti la documentazione di PS dell'Aurelia Hospital, con accesso in orario che corrisponde alla narrazione citata, recante la seguente diagnosi;
“Frattura coccige + trauma disto-contusivo polso destro + trauma disto-contusivo caviglia destra”;
- in sede di CTU, il consulente, avvalendosi anche di ausiliario radiologo, esaminata la documentazione e sottoposto a visita il sig. ha evidenziato di ritenere “soddisfatti i criteri Parte_1 medico-legali riguardo il nesso di causalità:
4 Criterio cronologico: poiché le lesioni si sono verificate nel momento stesso del sinistro;
Criterio topografico: poiché risulta pienamente possibile che l'evento traumatico abbia sollecitato i distretti corporei per i quali sono state accertate le relative lesioni;
Criterio clinico: in quanto la patologia traumatica è stata rilevata in sede ospedaliera;
Criterio modale: in quanto la dinamica dell'infortunio non contraddice la natura né l'entità, né ancora, la topografia delle lesioni;
Criterio di efficienza causale: in quanto la presumibile forza viva (desumibile dalla tipologia dell'infortunio) è stata adeguata per intensità a produrre le lesioni diagnosticate”.
Tale univoco quadro probatorio non può dirsi posto in dubbio dalle argomentazioni della compagnia assicurativa, visto che:
a) sig. stava scendendo le scale, e, quasi terminata la discesa, cadde sull'ultimo gradino Parte_1 della rampa, che è poi il primo che si incontra sulla rampa nella salita della medesima, sicché non può ritenersi nessuna discrasia nella narrazione sotto tale profilo;
b) il sig. ha sempre specificato Parte_1 di essere caduto mentre trasportava un mobile della cucina (peraltro anche indicato nelle fotto allegate alle memorie istruttorie);
c) la circostanza che i nomi dei medici che eseguirono gli accertamenti compaiano anche in altri infortuni per i quali è stato chiesto indennizzo non è idonea, di per sé sola, a scalfire l'univoco quadro probatorio di cui si è detto.
Con riferimento alle ulteriori eccezioni relative alla copertura assicurativa, deve aggiungersi:
a) l'evento narrato corrisponde pienamente alla definizione di “infortunio”, quale evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna;
b) nella dinamica non si ravvisa nessun elemento di colpa grave, che, in tesi, porterebbe alla non indennizzabilità ex art. 1900 c.c., visto che il sig. si stava limitando a trasportare per le scale Parte_1 un pensile della cucina, essendo poi caduto;
c) non sussiste evidenza alcuna che, prima del sinistro, il sig. avesse problemi alle vertebre, Parte_1 poi taciuti al momento della conclusione del contratto (al riguardo, peraltro, il CTU specifica
“Preliminarmente va osservato che al momento dell'incidente il periziato non risultava affetto da patologia tale da ridurne la validità, tranne che per la pregressa frattura della clavicola destra ed il pregresso trauma al ginocchio sinistro”).
Tanto è sufficiente a ritenere fondata la domanda nell'an.
Venendo alle conseguenze lesive le stesse sono state indicate dal CTU in “Esiti di frattura lievemente scomposta del primo metamero coccigeo e composta della seconda e terza vertebra coccigea, consistenti in coccigodinia e limitazione antalgica dei movimenti della colonna lombo-sacrale; esiti di trauma contusivo-distorsivo del polso destro con focolaio osseo edemigeno fratturativo a carico
5 dell'epifisi distale dell'ulna, consistenti in artralgia e modica limitazione algo-funzionale; esiti di trauma contusivo-distorsivo della caviglia destra con interessamento legamentoso, consistenti in artralgia e modica limitazione algo-funzionale”. Tali esiti sono stati valutatati – con riferimento alle tabelle Inail (la cui applicazione non risulta contestata dalla compagnia, e ciò pur a fronte della circostanza che parte attrice, sin dall'atto introduttivo, chiedeva di accertarsi l'indennizzo sulla base di una IP del 10%, cosi valutata in applicazione delle tabelle Inail, come da relazione medica di parte a firma del dott. – nell'8%. Persona_5
Il CTU ha poi ritenuto necessarie e congrue le spese mediche per €. 2.026,30, ed ha aggiunto che il paziente è stato portatore di “valva gessata a gambaletto” (la quale, al contrario del gesso completo, prevede la immobilizzazione non completa lasciando aperta la parte superiore dell'arto) per l'arto inferiore destro per 15 giorni.
Orbene, la polizza assicurava:
a) l'invalidità permanente da infortunio senza franchigia, con capitale assicurato di 500.000,00 euro;
b) il rimborso delle spese mediche, nei limiti euro 10.000,00 e con uno scopeto del 10% ed un minimo di 100,00 euro per ogni sinistro;
c) la diaria di gesso di 100,00 die.
Sono quindi dovuti:
a) euro 40.000,00 per IP (pari 8% di euro 500.000,00);
b) euro 1.823,67 per spese mediche (euro 2.026,30 sottratto lo scoperto del 10%)
Non si ritiene sussistere il diritto all'indennizzo per “diaria di gesso”, che presuppone l'immobilizzazione completa dell'arto, nel caso di specie non mancante.
Sono quindi dovuti euro 41.823,67, oltre interessi legali dalla domanda (non potendosi applicare i principi della mora ex re), e con esclusione del maggior danno da lucro cessante, in mancanza di prova.
3. Sul regime delle spese
Le spese (comprese quelle della mediazione obbligatoria) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non risultano documentate spese di CTP.
Spese di CTU a carico definitivo di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) condanna la a pagare a favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
41.823,67, oltre interessi legali dalla domanda (25.9.2023);
6 2) condanna la , a pagare a favore di le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio, che liquida in euro 7.600,00 per compensi ed euro 607,80 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico della . Controparte_1
Roma, 11.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43056/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 15.10.2025, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc, e vertente TRA
con il patrocinio dell'avv. Mauro Pasquale D'Antonio Parte_1
ATTORE
E
con il patrocinio dell'avv. Michele Roma Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: contratto di assicurazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note ex art. 189 cpc, e, segnatamente:
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Roma adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale e tenendo conto anche del comportamento tenuto dalla resistente nel procedimento di mediazione, in accoglimento della presente domanda: rigettare le avverse eccezioni di insussistenza del vincolo assicurativo per “accidentalità” / esclusione di copertura assicurativa per negligenza e/o colpa grave dell'attore. Con ogni correlativa conseguenza in ordine alle spese di lite;
- accertare e dichiarare che il giorno 23/06/2022 alle ore 10,30 circa, in Fonte Nuova (RM), Via
Palombarese 339, il ricorrente ha subito un infortunio domestico nel quale riportava lesioni;
- accertare e dichiarare l'adempimento del ricorrente a tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di polizza infortuni di cui è causa;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Controparte_1
- condannare, per l'effetto, la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo dovuto per tutti i danni subiti quali fisici, biologici, morali, patrimoniali, non patrimoniali, oltre che
1 al risarcimento delle spese mediche sostenute e da sostenersi in futuro, in breve nessun danno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato, indennizzo che si quantifica sulla base della CTU ed in termini di polizza in €. 43.526,30 salvo successiva diversa quantificazione in termini di polizza a seguito di eventuale deposito della stessa da parte della convenuta, o in quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo ed oltre alle spese ed ai diritti della pregressa fase dinanzi all'organismo di mediazione;
il tutto oltre al maggior danno patrimoniale da lucro cessante ex art. 2056 c.c. a causa del mancato utilizzo delle somme spettanti al ricorrente dal sinistro al saldo per la cui valutazione ci rimettiamo al giudizio equitativo;
ed interessi dall'evento al soddisfo ed al costo della CTU e della CTP.
In subordine voglia, l'Ill.mo Tribunale, liquidare i danni indicati in quella misura maggiore o minore che riterrà di giustizia e comunque contenuti entro la propria competenza.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato costituito che se ne dichiara antistatario per aver anticipato le spese e per non aver riscosso il compenso professionale.”
Per parte convenuta
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare l'insussistenza del vincolo assicurativo in capo a in Controparte_1 ragione della “accidentalità” del sinistro, per come è stato prospettato e descritto da controparte;
accertare e dichiarare l'esclusione di copertura assicurativa a carico di Controparte_1 rispetto al sinistro di cui è causa, a fronte della negligenza e/o colpa grave imputabili al sig. nello svolgimento delle attività causa del sinistro;
Parte_1 accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda per la carenza dei presupposti a base del sinistro e, più precisamente, della prova di esso come riferibile ai fatti dichiarati;
in ogni caso rigettare la richiesta di quantificazione dei danni avanzati dal sig. perché Parte_1 destituita di supporto probatorio e comunque per danni preesistenti;
tenuto conto della documentazione che attesta la preesistenza della patologia che si assume invece sorta in dipendenza del sinistro, eccepisce l'ipotesi di cui agli artt. 1892 e 1893 cc, CP_1 in quanto le patologie rappresentate dal sig. risultano precedere l'incidente ed omesse in Parte_1 sede di negoziazione della polizza;
accertare che il sinistro oggetto di causa appartiene ad una serialità più ampia di sinistri caratterizzata da significative ricorrenze per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa;
conseguentemente, rigettare la domanda ex adverso proposta e dichiarare l'infondatezza della domanda proposta per mancanza dei presupposti;
2 IN VIA SUBORDINATA: qualora il Tribunale ritenga fondata la domanda avversaria, accertare e dichiarare le condizioni di polizza e conseguentemente limitare ogni ipotesi di condanna nei limiti convenzionali di polizza.
IN OGNI CASO: Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, spese generali, compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ha chiesto la condanna della Parte_1 compagnia assicurativa convenuta al pagamento dell'indennizzo dovuto a fronte della polizza infortuni , n. 10002029946, avente decorrenza dal 21/03/2022 al 21/03/2023, Controparte_2
e ciò sul presupposto che in data 23.6.2022, alle h 10,30 circa, aveva subito un infortunio (caduta dalle scale nella propria abitazione, nel mentre, aiutato da un amico, stava trasportando un mobile) al cui esito aveva riportato “frattura coccige + trauma disto contusivo polso destro + trauma disto contusivo caviglia destra” (cfr. documentazione di PS), con postumi permanenti del 10% oltre a gg.
40 di invalidità temporanea assoluta e gg. 40 di invalidità temporanea parziale al 50%.
1.2 L'assicurazione ha sostenuto la non indennizzabilità del sinistro, a fronte della “accidentalità” del medesimo e della condotta imprudente che aveva connotato le operazioni che avevano dato luogo all'incidente. Ha evidenziato che le lesioni al coccige (che la controparte si sarebbe fratturato in occasione dell'incidente) erano pregresse;
che il sig. al momento della stipula, aveva Parte_1 sottaciuto la circostanza dei problemi alle vertebre;
che l'assicurazione, ove avesse saputo della problematica, non avrebbe mai stato concluso il contratto assicurativo. Ha evidenziato “elementi fraudolenti del sinistro”, in quanto “Il sinistro oggetto di causa appartiene ad una serialità più ampia di sinistri caratterizzata da significative ricorrenze, sia nelle strutture mediche e radiologiche che hanno erogato certificati ed esami, sia nella frequenza di medici (Dr. , Dr. Persona_1 Per_2
Dr. , presenti nella documentazione avversaria), che sono, poi, diventati
[...] Persona_3 assicurati/lesionati con sovrapposizione della documentazione medica”.
Ha quindi chiesto di respingere la domanda. In subordine, di limitare la condanna a quanto dovuto in base alle condizioni di polizza.
1.3 Disposto il mutamento del rito, assunte prove orali ed espletata CTU, la causa è stata rimessa alla fase decisoria, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc.
2. Sulla domanda di indennizzo
La domanda proposta è fondata e merita accoglimento.
Al riguardo deve infatti rilevarsi che:
3 - è documentata la stipula della polizza infortuni , n. 10002029946, avente Controparte_2 decorrenza dal 21/03/2022 al 21/03/2023,
- l'attore agisce per le conseguenze lesive dell'infortunio avvenuto in data 23.6.2022, alle h 10,30, quando, nello scendere le scale, trasportando un mobile con l'ausilio di un suo amico (sig. Per_4
), era caduto, procurandosi “frattura coccige + trauma disto contusivo polso destro + trauma
[...] disto contusivo caviglia destra”, come da certificato del PS;
- il sig. , sentito quale teste, ha descritto una dinamica del sinistro del tutto Persona_4 sovrapponibile a quella indicata dal sig. nella denuncia di sinistro e negli atti di causa. In Parte_1 particolare, il teste ha dichiarato “il 23.6.2022, giornata non lavorativa, di mattina, stavo aiutando a spostare i pensili della cucina, dal primo piano al piano terra. Avevamo già Parte_1 trasportato alcuni pensili, quando, nel trasportarne un altro, è caduto, quando aveva Parte_1 quasi terminato la rampa di scale. era davanti a me, e camminava a marcia indietro;
Parte_1 io tenevo il pensile dall'altra estremità, e camminavo a marcia avanti. Stavamo scendendo le scale.
In corrispondenza dell'ultimo gradino, è caduto all'indietro. L'ho aiutato a rialzarsi e Parte_1
l'ho fatto sedere sul divano. Sono rimasto con fino a sera, ma lui continuava a Parte_1 lamentare dolore sempre più forte. Dopo che è caduto, ho continuato da solo a spostare Parte_1
i pensili, perché era dolorante. Poi siamo andati a cena fuori, in una pizzeria, forse in Parte_1 zona Re di Roma. Durante la cena telefonò ad un suo amico medico, che era di turno Parte_1 in PS, e che gli consigliò di andare in ospedale. Accompagnai quella sera stessa al PS Parte_1 dell'Aurelia Hospital”;
- la telefonata al medico, amico di parte attrice, trova conferma nelle dichiarazioni testimoniali di chirurgo libero professionista ed amico di il quale ha Persona_2 Parte_1 dichiarato “Ricordo che nel 2022, mi telefonò dicendomi che era caduto in casa mentre Parte_1 spostava dei mobili, e che gli faceva male, se non sbaglio, il polso e la parte lombosacrale e coccigea;
gli consigliai di venire da me, in pronto soccorso, dove a quel tempo lavoravo presso l'Aurelia
Hospital, come poi in effetti fece. Adr: A quel tempo, facevo turni in PS prevalentemente di sera, quindi credo che mi telefonò in orario serale. ADR: Ricordo che, al telefono, mi aveva Parte_1 detto che era a cena;
arrivò circa 20 min/60 min dopo la telefonata”;
- è poi in atti la documentazione di PS dell'Aurelia Hospital, con accesso in orario che corrisponde alla narrazione citata, recante la seguente diagnosi;
“Frattura coccige + trauma disto-contusivo polso destro + trauma disto-contusivo caviglia destra”;
- in sede di CTU, il consulente, avvalendosi anche di ausiliario radiologo, esaminata la documentazione e sottoposto a visita il sig. ha evidenziato di ritenere “soddisfatti i criteri Parte_1 medico-legali riguardo il nesso di causalità:
4 Criterio cronologico: poiché le lesioni si sono verificate nel momento stesso del sinistro;
Criterio topografico: poiché risulta pienamente possibile che l'evento traumatico abbia sollecitato i distretti corporei per i quali sono state accertate le relative lesioni;
Criterio clinico: in quanto la patologia traumatica è stata rilevata in sede ospedaliera;
Criterio modale: in quanto la dinamica dell'infortunio non contraddice la natura né l'entità, né ancora, la topografia delle lesioni;
Criterio di efficienza causale: in quanto la presumibile forza viva (desumibile dalla tipologia dell'infortunio) è stata adeguata per intensità a produrre le lesioni diagnosticate”.
Tale univoco quadro probatorio non può dirsi posto in dubbio dalle argomentazioni della compagnia assicurativa, visto che:
a) sig. stava scendendo le scale, e, quasi terminata la discesa, cadde sull'ultimo gradino Parte_1 della rampa, che è poi il primo che si incontra sulla rampa nella salita della medesima, sicché non può ritenersi nessuna discrasia nella narrazione sotto tale profilo;
b) il sig. ha sempre specificato Parte_1 di essere caduto mentre trasportava un mobile della cucina (peraltro anche indicato nelle fotto allegate alle memorie istruttorie);
c) la circostanza che i nomi dei medici che eseguirono gli accertamenti compaiano anche in altri infortuni per i quali è stato chiesto indennizzo non è idonea, di per sé sola, a scalfire l'univoco quadro probatorio di cui si è detto.
Con riferimento alle ulteriori eccezioni relative alla copertura assicurativa, deve aggiungersi:
a) l'evento narrato corrisponde pienamente alla definizione di “infortunio”, quale evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna;
b) nella dinamica non si ravvisa nessun elemento di colpa grave, che, in tesi, porterebbe alla non indennizzabilità ex art. 1900 c.c., visto che il sig. si stava limitando a trasportare per le scale Parte_1 un pensile della cucina, essendo poi caduto;
c) non sussiste evidenza alcuna che, prima del sinistro, il sig. avesse problemi alle vertebre, Parte_1 poi taciuti al momento della conclusione del contratto (al riguardo, peraltro, il CTU specifica
“Preliminarmente va osservato che al momento dell'incidente il periziato non risultava affetto da patologia tale da ridurne la validità, tranne che per la pregressa frattura della clavicola destra ed il pregresso trauma al ginocchio sinistro”).
Tanto è sufficiente a ritenere fondata la domanda nell'an.
Venendo alle conseguenze lesive le stesse sono state indicate dal CTU in “Esiti di frattura lievemente scomposta del primo metamero coccigeo e composta della seconda e terza vertebra coccigea, consistenti in coccigodinia e limitazione antalgica dei movimenti della colonna lombo-sacrale; esiti di trauma contusivo-distorsivo del polso destro con focolaio osseo edemigeno fratturativo a carico
5 dell'epifisi distale dell'ulna, consistenti in artralgia e modica limitazione algo-funzionale; esiti di trauma contusivo-distorsivo della caviglia destra con interessamento legamentoso, consistenti in artralgia e modica limitazione algo-funzionale”. Tali esiti sono stati valutatati – con riferimento alle tabelle Inail (la cui applicazione non risulta contestata dalla compagnia, e ciò pur a fronte della circostanza che parte attrice, sin dall'atto introduttivo, chiedeva di accertarsi l'indennizzo sulla base di una IP del 10%, cosi valutata in applicazione delle tabelle Inail, come da relazione medica di parte a firma del dott. – nell'8%. Persona_5
Il CTU ha poi ritenuto necessarie e congrue le spese mediche per €. 2.026,30, ed ha aggiunto che il paziente è stato portatore di “valva gessata a gambaletto” (la quale, al contrario del gesso completo, prevede la immobilizzazione non completa lasciando aperta la parte superiore dell'arto) per l'arto inferiore destro per 15 giorni.
Orbene, la polizza assicurava:
a) l'invalidità permanente da infortunio senza franchigia, con capitale assicurato di 500.000,00 euro;
b) il rimborso delle spese mediche, nei limiti euro 10.000,00 e con uno scopeto del 10% ed un minimo di 100,00 euro per ogni sinistro;
c) la diaria di gesso di 100,00 die.
Sono quindi dovuti:
a) euro 40.000,00 per IP (pari 8% di euro 500.000,00);
b) euro 1.823,67 per spese mediche (euro 2.026,30 sottratto lo scoperto del 10%)
Non si ritiene sussistere il diritto all'indennizzo per “diaria di gesso”, che presuppone l'immobilizzazione completa dell'arto, nel caso di specie non mancante.
Sono quindi dovuti euro 41.823,67, oltre interessi legali dalla domanda (non potendosi applicare i principi della mora ex re), e con esclusione del maggior danno da lucro cessante, in mancanza di prova.
3. Sul regime delle spese
Le spese (comprese quelle della mediazione obbligatoria) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non risultano documentate spese di CTP.
Spese di CTU a carico definitivo di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) condanna la a pagare a favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
41.823,67, oltre interessi legali dalla domanda (25.9.2023);
6 2) condanna la , a pagare a favore di le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio, che liquida in euro 7.600,00 per compensi ed euro 607,80 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico della . Controparte_1
Roma, 11.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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