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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/11/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 23.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3577 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
n persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Sergio Urbano ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gabriella Marotta giusta procura in atti resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis in virtù di procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ricorrente indicata in epigrafe, a seguito dell'intimazione di pagamento n°
02820229001118372000 notificata a mezzo PEC in data 13.04.2022, ha proposto opposizione contro 16 avvisi di addebito (meglio indicati in atti) ad essa sottesi, relativi a CP_ contributi anni 2015-2019. A sostegno del ricorso ha dedotto, in particolare, l'omessa notifica dei titoli impugnati e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati CP_ dall' , formulando altresì plurimi rilievi sulla correttezza della procedura seguita dal
Concessionario della Riscossione.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute hanno chiesto il rigetto del ricorso deducendone variamente l'infondatezza, anche sotto il profilo dell'eccepita prescrizione.
Ciò posto, poiché l'intimazione contro cui parte ricorrente reagisce prelude all'esecuzione forzata, l'azione che ha promosso integra opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui involge le questioni concernenti la regolarità della procedura esecutiva, con la conseguenza che i vizi lamentati in ricorso e direttamente afferenti a quest'ultima dovevano essere dedotti entro il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
(nel testo modificato dall'art. 2 comma 3 lett. e n. 41 d.l. n. 35/2005, conv. con mod. con l.
n. 80/2005, che – con decorrenza dal 1°.3.2006 – ha elevato il termine originariamente fissato in cinque giorni).
Sicché l'opposizione, essendo stata proposta il 20.05.2022, ossia oltre il predetto termine di venti giorni decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta il
13.04.2022), deve ritenersi in parte qua inammissibile.
Di contro, la domanda con la quale è stata eccepita la (parziale) prescrizione dei crediti va qualificata come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.: com'è noto, infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli
Enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nel caso in cui si contesti la legittimità dell'iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
Ebbene, deve in primo luogo rilevarsi che, smentendo l'affermazione dell'opponente di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito che gli intimavano il pagamento degli importi dovuti CP_ all , quest'ultimo ha documentato di aver regolarmente proceduto alla notifica di tutti gli avvisi a mezzo PEC (in un intervallo di compreso tra il 2.04.2016 e il 20.07.2019), come si evince dalle ricevute di avvenuta consegna prodotte sia in formato PDF sia a mezzo deposito (per ordine del giudice) dei file con estensione .msg e .eml. (v. note 02.07.2025).
È quindi evidente la tardività dell'opposizione, poiché l'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito). Spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile.
Cionondimeno, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato dal giudice anche d'ufficio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti1. CP_ Pertanto, merita accoglimento l'eccezione di prescrizione del credito azionato dall con l'avviso di addebito n° 328 2016 0000097608000 notificato il 2.04.2016, poiché all'epoca della notifica dell'opposta intimazione (13.04.2022) – che costituisce, allo stato, il primo
(ed unico) atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, intervenuto successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, non avendo il Concessionario del servizio di riscossione allegato e provato l'esistenza di altri atti di messa in mora, ad eccezione di una precedente intimazione e di un pignoramento presso terzi che non fanno riferimento al titolo in parola (cfr. fascic. – era sicuramente decorso il previsto CP_3 termine di prescrizione quinquennale;
invero, pur considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza disposto dagli articoli 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, e 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020, in base ai quali il computo del nuovo termine di scadenza della prescrizione subirà l'allungamento di 311 giorni (129 giorni + 182 giorni), la prescrizione è comunque maturata il 7.02.2022.
Al contrario, la prescrizione non può essere maturata per nessuno dei restanti crediti, in quanto la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata è intervenuta entro il quinquennio – prolungato di 311 giorni – dalla notifica di tutti gli avvisi presupposti
(notificati a far data dal 13.09.2016).
Peraltro, non pare superfluo osservare che, a prescindere dalla rituale notifica di detti avvisi, la prescrizione non sarebbe maturata nemmeno con riferimento all'epoca di insorgenza del debito contributivo, trattandosi di modelli DM10/M il più risalente dei quali si riferisce ai periodi da 01/16 a 05/16 iscritti a ruolo il 2/9/16.
In conclusione, nella fattispecie de qua il credito risulta interamente prescritto limitatamente all'importo di cui all'avviso di addebito n° 328 2016 0000097608000, che va conseguentemente annullato.
Le spese sono compensate in ragione della reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
1) Annulla l'avviso di addebito n° 328 2016 0000097608000 notificato sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
2) Rigetta nel resto.
3) Compensa le spese.
S.M.C.V., 13.11.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ex multis cfr. Cass. Sez. L, sentenza n. 6340 del 24/03/2005: “Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi dell'art. 3, nono comma, della legge n. 335 del 1995 - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (decimo comma del medesimo art. 3) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio”.