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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/12/2024, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 494 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 494 /2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. PETRUCCI VALERIA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. SESSA FABRIZIO;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 10/12/2024, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA Con ricorso del 14/02/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio per chiedere che sia dichiarata la loro separazione. CP_1
Il resistente si è costituito in giudizio e non si è opposto alla domanda sul vincolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, questi presupposti sono di certo integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Ciò si ricava, in particolare dalle affermazioni dei coniugi e dall'interruzione della convivenza tra le parti. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale. La causa deve essere rimessa sul ruolo del G.I. per il prosieguo dell'istruttoria e la domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara la separazione tra e che Parte_1 CP_1 avevano contratto matrimonio 6 o al Comune di Cavriago al n. 25, p. II, serie C);
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAVRIAGO (RE) per quanto di competenza;
-rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo del G.I.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 10/12/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Lorenzo Meoli Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 494 /2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. PETRUCCI VALERIA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. SESSA FABRIZIO;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 10/12/2024, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA Con ricorso del 14/02/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio per chiedere che sia dichiarata la loro separazione. CP_1
Il resistente si è costituito in giudizio e non si è opposto alla domanda sul vincolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, questi presupposti sono di certo integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Ciò si ricava, in particolare dalle affermazioni dei coniugi e dall'interruzione della convivenza tra le parti. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale. La causa deve essere rimessa sul ruolo del G.I. per il prosieguo dell'istruttoria e la domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara la separazione tra e che Parte_1 CP_1 avevano contratto matrimonio 6 o al Comune di Cavriago al n. 25, p. II, serie C);
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAVRIAGO (RE) per quanto di competenza;
-rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo del G.I.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 10/12/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Lorenzo Meoli Francesco Parisoli