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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 07/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1754/2024 VG
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per scioglimento del matrimonio introdotto su domanda congiunta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., iscritto al n. 1754/2024 R.G.,
da pagina 1 di 14
MEZZOLOMBARDO (TN),
e
, codice fiscale , nata il Parte_2 C.F._2
14/03/1975 a BOLZANO (BZ),
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ZANIRATO SARA, giusta delega in atti,
- ricorrenti -
;
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
- parte intervenuta -.
Il Tribunale di Bolzano,
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni sotto riportate, insieme alla domanda di separazione ai sensi dell'art. 473bis.48
c.p.c.;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b),
legge 1.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
pagina 2 di 14 che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento di tutte le conclusioni di cui al ricorso congiunto e cumulativo di separazione nonché di divorzio delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano il 20/10/2012,
da
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 198, Parte I, Serie /, dell'anno pagina 3 di 14 2012, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
“a. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Bolzano.
b. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune
di Bolzano in Via Palermo 78/2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della NOa e nell'interesse dei figli minori ivi Parte_2
stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
c. le parti confermano di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere quindi alcun contributo per sé stessi;
d. le parti confermano il PIANO GENITORIALE elaborato per i figli, dando atto che, nei termini del divorzio, il figlio avrà probabilmente raggiunto Per_1
la maggiore età essendo nato il [...] e pertanto non si disporrà alcun affidamento condiviso dello stesso con effetti anche sul diritto di frequentazione con i genitori.
pagina 4 di 14 1) PRINCIPI GENERALI DELLA GENITORIALITA' E DIRITTI DEL FIGLIO
MINORENNE
I genitori rinnovano il loro impegno quindi, con il presente atto, a condividere le decisioni di maggiore rilevanza per i figli, di informarsi reciprocamente rispetto a quanto venisse loro comunicato con riferimento all'andamento scolastico, agli aspetti relativi alla salute, alla frequenza dei corsi extrascolastici, alle frequentazioni sociali dei figli. È nel miglior interesse della figlia minore che i genitori condividano le principali decisioni. Per_2
Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando questi si trova presso di lui. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando risulta compromessa la salute o la sicurezza della figlia e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ogni genitore conserverà,
come già in essere, il diritto e dovere di accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della minore. Entrambi i genitori devono pagina 5 di 14 risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la figlia , tanto a Per_2
scuola quanto in ogni altro ambito didattico, lavorativo, formativo, sportivo.
A tal fine, ogni genitore si impegna a comunicare all'altro ogni variazione del proprio indirizzo di abitazione o di lavoro e i recapiti utili per consentire una puntuale comunicazione tra di loro, quando necessario.
2) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA
Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_2
genitori e il collocamento prevalentemente presso l'abitazione materna,
attualmente sita in Bolzano, Via Palermo n. 78.
3) ISTRUZIONE
I genitori si accorderanno rispetto alla scelta del percorso scolastico della figlia minorenne, avuto sempre riguardo ai loro interessi ed inclinazioni.
L'iscrizione scolastica verrà effettuata indifferentemente dalla madre o dal padre, previo accordo ed avendo cura di darne avviso al genitore che non ha adempiuto direttamente all'incombente.
4) CP_1
I genitori provvederanno in proprio ad accompagnare la figlia minore alle visite ordinarie che si rendessero necessarie. I principali medici dei figli e sono già stati individuati durante il periodo di convivenza, altri Per_2 Per_1
pagina 6 di 14 che si rendesse necessario individuare saranno scelti su accordo tra le parti dando priorità a specialisti del settore pubblico, salvo emergenze o ragioni che impongono di intervenire in tempi brevi. In caso di incidente o necessità
di intervento urgente sanitario, il genitore che ne è al corrente avviserà
tempestivamente l'altro. Entrambi i genitori hanno la facoltà disgiunta di autorizzare interventi necessari, urgenti non rinviabili. Per gli altri trattamenti sanitari i genitori avranno cura di informarsi reciprocamente e decidere di comune accordo le cure a cui sottoporre la figlia minorenne.
5) DIRITTO DI FREQUENTAZIONE e VACANZE
I genitori avranno cura, ad inizio anno scolastico e consultato il calendario,
di definire tra di loro i tempi di permanenza della minore presso l'uno o l'altro genitore, avuto riguardo anche ai desideri e attività extrascolastiche della figlia anche avuto riguardo all'età della stessa. In ragione dell'età,
dell'ottimo rapporto che la minore ha con il padre e avuto riguardo al fatto che il NO ha reperito la propria nuova abitazione a pochi metri Pt_1
da quella coniugale, le parti ritengono opportuno non stabilire un calendario rigido della frequentazione padre-figlia privilegiando la possibilità che la stessa stia con il padre quando desiderato e quando le condizioni lavorative dei genitori rendono opportuna questa soluzione. Le parti si organizzeranno pagina 7 di 14 anche di volta in volta e sempre avuto cura di verificare desideri ed impegni della figlia, per le vacanze infra-anno scolastico, come previste dal calendario della Provincia autonoma di Bolzano. Le parti avranno comunque cura,
tendenzialmente, di assicurare alla figlia di trascorrere almeno un giorno di festività con l'uno e l'altro genitore, alternando quindi la Vigilia di Natale
con il giorno di Natale, Pasqua con il giorno di Pasquetta. Quanto alle ferie estive, il padre e la madre organizzeranno con la figlia un periodo di ferie di due settimane anche non consecutive e sempre avuto riguardo ai desideri della minore, oramai adolescente;
il periodo dell'uno e dell'altra verrà
concordato entro il mese di aprile di ogni anno.
6) COMUNICAZIONE TRA I GENITORI e GENITORI FIGLI
I genitori si impegnano a comunicare tra di loro per quanto riguarda la cura e gestione dei comuni figli, anche per le informazioni che dovessero riguardare il figlio maggiorenne e si impegnano, a tal riguardo, ad essere reperibili e a comunicarsi costantemente la variazione degli eventuali numeri di contatto. I figli, dotati entrambi di mezzi di comunicazione propri, si rapporteranno direttamente con i genitori quando non sono in loro presenza o presso la loro abitazione. Ciò malgrado i genitori continueranno a comunicare tra di loro in modo diretto come già in essere, per scambiarsi pagina 8 di 14 informazioni scolastiche, mediche, organizzative e assumere le eventuali necessarie decisioni.
7)DEDUZIONI FISCALI
I figli saranno considerati fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. L'assegno unico come anche gli eventuali assegni erogati al nucleo famigliare e ai figli della Provincia autonoma di Bolzano, saranno percepiti dalla NOa la quale avrà cura di inoltrare e rinnovare Parte_2
le domande. Il NO avrà cura di trasmettere alla NOa Pt_1
la documentazione necessaria per l'elaborazione della Parte_2
documentazione idonea a presentare le predette domande. Le deduzioni e detrazioni fiscali per le spese affrontate per i figli, saranno poste a beneficio di entrambi i genitori ad eccezione di quelle spese che dovessero essere state affrontate integralmente solo da uno dei due. A tal riguardo i genitori avranno cura di far intestare le fatture per le suddette spese direttamente ai figli e consegnare all'altro una copia. La deduzione o detrazione spettante a ciascun genitore seguirà la percentuale di compartecipazione alla spesa.
8) MANTENIMENTO DEI FIGLI
In considerazione della situazione economica, del fatto che la ricorrente gode di un canone di locazione agevolato e calmierato che sarà ulteriormente pagina 9 di 14 ridotto in seguito alla comunicazione di avvenuta separazione dei coniugi e rilascio della casa da parte del marito, del fatto che l'assegno unico sarà
trattenuto dalla ricorrente, confermare il contributo di mantenimento di Per_1
e da parte del padre mediante versamento dell'importo mensile di € Per_2
200,00 a figlio, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ASTAT per la Provincia di Bolzano, prima rivalutazione mese di aprile 2025 (base di calcolo aprile 2024). L'importo sarà versato direttamente sul conto corrente della NOa entro il giorno 5 di ogni mese. L'importo sarà Parte_2
erogato sino all'indipendenza economica dei figli.
9) SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie affrontate per i figli saranno regolate concordemente come di seguito, tenendo conto anche in via residuale del Protocollo del
Tribunale di Bolzano:
- Non richiedono il preventivo accordo:
- le spese mediche urgenti, quelle già preventivabili in costanza di relazione e convivenza e quelle specialistiche per le quali le parti hanno già individuato all'epoca della convivenza gli specialisti a cui rivolgersi (oculista,
odontoiatra), oltre alle spese per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto e le spese per l'acquisto di farmaci prescritti dagli specialisti ad pagina 10 di 14 eccezione di quelli cosiddetti “da banco” (comprensivi anche di antibiotici,
antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) che saranno queste ultime invece sostenute dalla NOa
; Parte_2
-le spese scolastiche ordinarie quali tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali); tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
le spese di trasporto per raggiungere e tornare dall'università,
solamente qualora l'Ateneo prescelto sia ubicato fuori dal territorio comunale;
spese per libri di testo e materiale scolastico specifico/tecnico necessario (es. calcolatrice, compasso, cartella, ecc.), escluso il materiale scolastico di cancelleria, anche di inizio anno e le spese per corsi di recupero e lezioni private;
saranno ritenute dovute senza necessità di preventivo accordo anche le spese per le gite scolastiche e di un corso sportivo/ricreativo/musicale all'anno e per il materiale/abbigliamento per dette attività, oltre ad un corso estivo per figlio;
le spese per il conseguimento della patente di guida “B” dei figli;
- le spese per la riparazione di eventuale bicicletta non elettrica.
pagina 11 di 14 - Richiedono il preventivo accordo:
-le tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
le spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
le spese per l'eventuale alloggio universitario, le spese mediche estetiche o non urgenti/non necessarie, le spese per altri corsi non previsti ai punti precedenti;
le spese relative all'acquisto, all'utilizzo (assicurazione e tassa proprietà) e alla manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-
car, autovettura, ciclomotore, motociclo), spese per lezioni private di recupero.
Le spese straordinarie, previste senza necessità di accordo e quelle sulle quali vi è stato accordo, saranno quindi ripartite al 50% tra i genitori, con obbligo comunque di tempestiva informazione all'altro rispetto all'insorgenza, salvo che ne fosse già stato notiziato.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese avverrà
entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, previa esibizione e consegna di idonea documentazione (copia delle ricevute/fatture). In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo messaggio, email, fax, pec, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 (venti) giorni pagina 12 di 14 dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà
inteso come consenso alla spesa.
Le parti danno atto che il padre ha recentemente e prima della separazione versato alla madre l'importo di € 13.500,00 da considerarsi quale anticipo per la quota parte di spese straordinarie a lui spettante. Al termine di ogni anno seguirà rendiconto di spesa sino ad estinzione del predetto importo.
Si da, inoltre, atto che la retta dell'Istituto tecnico paritario Rainerum per la frequenza dell'anno scolastico 2023/2024 del liceo del figlio minore è Per_1
stata corrisposta interamente dal padre e pertanto la retta dell'anno scolastico 2024/2025 sarà corrisposta dalla NOa secondo Parte_2
accordi presi tra le parti.
10) RINNOVO E RILASCIO DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
I genitori si danno il reciproco e preventivo assenso al rinnovo dei documenti di identità e al rilascio del passaporto per sé e per i figli minori per motivi di studio e turismo.
Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”.
Così deciso in Bolzano, il 05/02/2025.
pagina 13 di 14 Il Giudice estensore
Günter Morandell
(firma digitale)
Il Presidente
Andrea Pappalardo
(firma digitale)
pagina 14 di 14